Sulla
rimozione del ruolo del Sindaco come Massima Autorità Sanitaria sul territorio
comunale di competenza ho scritto spesso in questo post. Ora ci troviamo di
fronte all’ennesimo tentativo di tale rimozione da parte del Sindaco di Vezzano
Ligure (SP), tentativo così maldestro sotto il profilo giuridico amministrativo
che se non fosse in gioco la tutela della salute di molti cittadini non
meriterebbe neppure di essere criticato. Ma pur essendo maldestro il tentativo
costituisce un esempio da caso studio delle “porcate” amministrative che i
Sindaci spesso si inventano per rimuovere il ruolo che il testo unico delle
legge sanitarie del 1934 gli assegna.
Il
caso riguarda le procedure che hanno portato alla autorizzazione dell’impianto
di trattamento rifiuti urbani e assimilati indifferenziati sito il località Saliceti nel Comune di
Vezzano Ligure.
L’impianto
da anni ha prodotto fenomeni odorigeni pesanti che hanno portato alla apertura
di una inchiesta penale per getto di cose pericolose, inchiesta tutt’ora in
corso e non archiviata.
Il Sindaco
al momento del rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito
AIA) non ha presentato in sede di conferenza dei servizi l’obbligatorio Parere Sanitario ai sensi degli articoli 216 e 217 sulle industrie insalubri di prima
classe. Sul significato e l’efficacia di questo Parere ho scritto QUI.
I
cittadini residenti nella zona recentemente hanno inviato al Sindaco una
istanza con la quale chiedevano di intervenire per colmare la lacune
istruttoria e procedurale relativa al sopra citato Parere Sanitario.
Il
Sindaco dopo molte settimane di silenzio ha prima utilizzato un discutibile parere della Provincia della Spezia che per giustificare il comportamento omissivo del
Sindaco si è inventato che gli impianti di gestione rifiuti non sono industrie
insalubri di prima classe (vedi QUI),
per poi rispondere con un comunicato (vedi QUI per il testo completo) in cui stravolge la legge e i compiti che
in materia gli vengono assegnati.
Vediamo
come:
IL SINDACO AFFERMA : DI AVERE PRESENTATO DELLE PRESCRIZIONI IN SEDE DI CONFERENZA DEI
SERVIZI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL’AIA SULLA GESTIONE DELL’IMPIANTO.
Il
Sindaco dimentica che le prescrizioni tecniche (misure di mitigazione delle emissioni,
modello di esercizio dell’impianto) sono di competenza dell’ente autorizzatore
(nel caso la Provincia) e dell’Arpal (organo tecnico competente per i controlli
e i monitoraggi ambientali). Il Sindaco come afferma il comma 6 dell’articolo
29-quater del DLgs 152/2006 (disciplina procedura di rilascio dell’AIA)
rilascia le prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del testo unico
leggi sanitarie, finalizzate a dimostrare se l’impianto in questione è
compatibile sotto il profilo sanitario con la presenza dei cittadini residenti
nella zona. Per far questo il Sindaco, come dimostrano le esperienze di
applicazione concreta di questa norma deve svolgere una istruttoria supportato
da enti e/o professioni (ASL,Istituto superiore sanità, epidemiologi) nel quale
deve sviluppare i seguenti punti:
a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
c) una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato
dall’impianto
d) una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti
dall’impianto.
Solo dopo questa istruttoria il Sindaco potrà
rilasciare il proprio parere e le relative prescrizioni. Non a caso dopo le
conferenza dei servizi citata dal Sindaco ci sono stati anni di emissioni
odorigene intollerabili senza che lo stesso abbia esercitato concretamente i
suoi poteri per impedirle.
Ma vediamo cosa ha dichiarato in queste Conferenze dei Servizi il Sindaco di
Vezzano Ligure:
nella
Conferenza del 22 maggio 2015: “Non ho molto da obiettare
perché ho poche persone che si occupano del settore”
nella
Conferenza del 19 giugno2015: esprime perplessità con quanto
si sta predisponendo in relazione anche alla problematica delle emissioni
odorigene ma non va oltre queste perplessità se non richiamando tramite il
tecnico comunale che lo accompagna il progetto di pre-camere per limitare le emissioni
dello scarico dei camion. Non solo ma alla fine il Sindaco ribadisce che non ci
dovranno essere ulteriori aumenti della capacità produttiva dell’impianto (cosa
che come vedremo sarà smentita non molto tempo dopo senza che il Sindaco “batta
ciglio”)
nella
Conferenza dei Servizi deliberante del 6 luglio 2015: anche
qui il Sindaco si limita a dichiarazioni generiche richiamando i progetti di
aggiornamento della depurazione degli scarichi idrici e delle precamere sull'accesso dei camion all'impianto.
Come si vede nessun vero parere con prescrizioni ma
anche contestazione precise ma solo generiche sollecitazioni di progetti da
anni in discussione (anche prima del rilascio dell’AIA) e quello delle “precamere”
di acceso dei camion all’impianto è ad oggi ancora da realizzare.
IL SINDACO AFFERMA: “PARERE DELL’ASL 5, AUTORITA COMPETENTE NELL’AMBITO DEL
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL’A.I.A., CHE HA FORNITO IL SEGUENTE PARERE (NOTA
PROT. 6685 DEL 01/07/2015) HA AFFERMATO CHE
NON SI RISCONTRANO, NELLE MODALITA DI TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI E DI
ABBATTIMENTO DEGLI ODORI, ELEMENTI OSTATIVI ALLA CONCESSIONE DEL RILASCIO
DELL’A.I.A. FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI ARPAL”
In
questa citazione del Sindaco c'è intanto un grave errore giuridico amministrativo .
L’errore
giuridico amministrativo sta nel dichiarare ll’ASL autorità competente. In
realtà sotto il profilo della prevenzione sanitaria dell’impatto dell’impianto
in questione l’Autorità Competente è il Sindaco, l’ASL è l’ente che deve
supportare tecnicamente il Sindaco nell’esercizio della sua funzione. Questa
distinzione è fondamentale perché nel caso ASL non svolga adeguatamente la sua
funzione, essendo il Sindaco titolare della funzione può avvalersi di altri
enti o soggetti professionali per rilasciare il proprio Parere Sanitario, e qui veniamo alla balla del Sindaco.
Il
Parere di ASL rilasciato nella Conferenza dei Servizi in sede deliberante del 6
luglio 2015 è assolutamente inadeguato alle problematiche sanitarie prodotte
dall’impianto prima e dopo il rilascio dell’AIA. Il Parere non svolge alcuna istruttoria sullo
stato sanitario della popolazione interessata, sull‘impatto delle pregresse
emissioni odorigene (l’impianto era in funzione da anni), sull’efficacia delle
prescrizioni previste dal progetto di Acam e discusse nella Conferenza dei
Servizi. Anzi ASL prende solo atto degli
impegni generici del gestore peraltro con riferimento a problematiche tecniche
di competenza più della Provincia e dell’ARPAL. In tutto due paginette del
nulla!
Tralascio
la sciocchezza del Protocollo di controllo sull’impianto a cui fa riferimento il
Sindaco nel suo comunicato in risposta alla istanza dei cittadini. Un
Protocollo così utile che non è riuscito ad impedire l’aumento della capacità
produttiva dell’impianto negli ultimi anni in barba alle deboli richieste del Sindaco
di Vezzano Ligure sopra riportate dai verbali delle Conferenze dei Servizi.
Non
solo ma come ho spiegato in questo post l’aumento della quantità di rifiuti
trattati dall’impianto è avvenuto in barba alle norme che prevedono in caso di
modifica sostanziale il riavvio del procedimento di rilascio dell’AIA, e qui
arriviamo anche alla ultima dichiarazione del Sindaco di Vezzano Ligure...
IL SINDACO AFFERMA: “NON RITENGO
CHE CI SIANO STATE LE CONDIZIONI PER CHIEDERE LA REVISIONE DELL’AIA”
Premetto
che un conto è il Parere Sanitario che va rilasciato ex comma 6 articolo
29-quater del DLgs 152/2006 in sede di Conferenza dei Servizi, altra cosa è la
possibilità che il Sindaco chieda la revisione/riapertura dell’AIA ex comma 7
articolo 29-quater del DLgs 152/2006. Il primo è un obbligo di legge e non
adempierlo comporta una illegittimità dell’AIA, il secondo invece dipende dalle
eventuali situazioni nuove che possono essersi verificate sotto il profilo dell’interesse
della salute pubblica.
Quindi
il Parere andava comunque rilasciato anche successivamente al rilascio dell’AIA
e se fosse stato elaborato con adeguata istruttoria come sopra evidenziato
avrebbe potuto verificare l’esistenza di un rischio per la salute pubblica. Ma
il Sindaco questa istruttoria non la ha mai svolta ne durante il procedimento
di rilascio dell’AIA ne dopo, quindi il Sindaco non ha ad oggi alcun elemento per
dimostrare che “non ci sono le condizioni per chiedere la revisione dell’AIA”.
Quelle condizioni avrebbe dovuto dimostrarle lui.
Peraltro
visto che si sono stati successivi
aumenti della quantità di rifiuti trattati dall’impianto eravamo comunque in
una situazione di modifica sostanziale che avrebbe comunque richiesto una
riapertura del procedimento di AIA. Il Sindaco quindi a prescindere dai due
poteri sopra evidenziati (nei commi 6 e 7 del DLgs 152/2006)avrebbe potuto
diffidare la Provincia a riaprire l’AIA cosa che non ha fatto, come ho spiegato
più diffusamente QUI.
CONCLUSIONI
Appare
con chiarezza come il comportamento del Sindaco di Vezzano Ligure nella vicenda
esaminata in questo post abbia prodotto una linea di condotta amministrativa
che conferma la totale rimozione che Sindaci come lui hanno in relazione ai
loro poteri di Autorità Sanitaria. Il
comunicato con cui il Sindaco di Vezzano Ligure rigetta la istanza dei
cittadini è un bignami in negativo di come non deve comportarsi un Sindaco
verso chi dovrebbe tutelare e rappresentare!
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