mercoledì 23 gennaio 2019

Le emissioni odorigene sono inquinamento atmosferico tranne che per il TAR Toscana

Ieri si è svolta l’udienza al Tar di Firenze sul richiesta di sospensiva della revoca della autorizzazione all’esercizio dell’impianto di produzione bitumi nel Comune di Scarperia San Piero e Sieve.A prescindere dal merito della decisione del collegio giudicante (su cui si tornerà nelle sedi opportune) mi ha colpito una frase del Presidente del collegio che ha affermato: “l’inquinamento atmosferico non c’entra con le emissioni odorigene”.
Si tratta di affermazione gravissima che cancella molte sentenze della magistratura amministrativa e penale di cui ho trattato diffusamente nel mio blog vedi QUI, QUI, QUI, QUI, QUI, QUI, QUI.



LE EMISSIONI ODORIGENE SONO INQUINAMENTO ATMOSFERICO EX LEGE
La giurisprudenza che riporto nei post sopra linkati ha affermato testualmente che l’art. 268, comma 1, alla lett. a), del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che sul punto richiama l’art. 2 del DPR 24 maggio 1988, n. 203) fa proprio un concetto ampio di inquinamento atmosferico che è definito come “ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente”, e alla lett. b), definisce come emissione in atmosferaqualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente”.
Pertanto anche se non è rinvenibile un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di «inquinamento atmosferico» e di «emissioni in atmosfera», poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di «pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente», che di compromissione degli «altri usi legittimi dell'ambiente», ed in sede di rilascio dell’autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l’inquinamento atmosferico (infatti per l’art. 296, comma 2, lett. a, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, il progetto deve indicare le tecniche adottate per limitare le emissioni e la loro quantità e qualità), possono pertanto essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, 2 gennaio 2013, n. 2; Tar Veneto, Sez. III, 3 maggio 2011, n. 741; Tar Umbria, 10 gennaio 2003, n. 10). 

In sostanza, secondo la univoca ormai giurisprudenza in materia, le prescrizioni della autorizzazione che limitano le emissioni diffuse o convogliate  riguardano anche le emissioni odorigene a prescindere dal fatto che per queste ultime siano o meno stati determinati degli specifici limiti delle concentrazioni odorigene.
Quindi se vengono violate le prescrizioni autorizzatorie relative alle emissioni diffuse in una situazione dove queste si accompagnano ad emissioni odorigene ci sono gli estremi per l’esercizio del potere di diffida e di revoca della autorizzazione stessa come nel caso dell’impianto di Scarperia e San Piero a Sieve. Per cui è inammissibile che una volta ammessa l’esistenza di emissioni odorigene insime con emissioni diffuse in violazione delle prescrizioni autorizzatorie si permetta ad un impianto di riaprire la propria attività in attesa di un ipotetico progetto di risanamento tutto da definire. Come ha spiegato il Consiglio di Stato (sentenza n° 4588 del 10/9/2014, vedi QUI) in base al principio di precauzione, applicabile anche alle emissioni odorigene, se c’è un rischio sanitario in atto anche potenziale la attività va sospesa quanto meno per permettere gli interventi adeguati per eliminare le emissioni più fastidiose. In caso contrario il principio di leale collaborazione tra imprese e cittadini diventa una scusa per continuare a produrre fastidi come a me pare sia il caso dell’impianto bitumi di Scarperia e San Piero.
Per cui con questa sentenza il Consiglio di Stato afferma il seguente principio generale: la tutela della salute e dell’ambiente richiede da parte di amministratori e tecnici degli enti pubblici competenti una volontà di analizzare nel merito i rischi per la popolazione delle attività inquinanti a prescindere dal rispetto formale di autorizzazioni e procedure settoriali.  Nel caso dell’impianto bitumi di Scarperia e San Piero le autorità competente controlli e analisi le avevano fatte e avevano dimostrato violazioni e delle prescrizioni nettissime ma anche un potenziale rischio sanitario dovute a queste violazioni,  per non parlare delle decine di esposti dei residenti (che già di per se erano la dimostrazione concreta di notizie di reato e di violazione della autorizzazione e della legge) ma evidentemente quando un giudice parte da presupposti culturali e non dagli atti e fatti diventa difficile ottenere ragione.   


Ma c’è di più perché dietro questa assurda interpretazione del collegio c’è una visione “culturale”, anche di parte della magistratura amministrativa e penale (per fortuna sempre più minoritaria), che tende a minimizzare anzi a rimuovere completamente i rischi sanitari dalle emissioni odorigene. E’ una visione che ho potuto riscontrare anche in altre vertenze che seguo da anni sui territori in giro per le regioni italiane (sia sufficiente andare alla sezione odori del mio blog QUI).
In realtà gli odori sono in se, a prescindere dalle sostanze che li producono produttori di disagi sanitari anche molto rilevanti.
Riporto di seguito alcune dichiarazioni e documenti ufficiali sul rapporto odori impatto sulla salute di chi li subisce...


GLI ODORI A PRESCINDERE DA COSA CONTENGONO SONO DI PER SE DANNOSI ALLA SALUTE
Già nel 2008 uno dei massimi esperti italiani ed europei in materia il Prof. Luigi  Campanella (ordinario di chimica dell'ambiente alla Università di Roma e presidente della società  chimica italiana) era intervenuto sul punto degli effetti degli odori.  il Prof Campanella, nel  convegno sulla Mitigazione Olfattiva del 2008 (organizzato da Regione Lazio, ordine dei chimici , Cnr etc.): “in un sondaggio in USA su quale è il valore principale che una persona metterebbe al centro della vita, è emerso che i valori principali equamente preferiti sono: ambiente, salute e  alimenti. Sono tutti valori pervasi abbondantemente dagli odori che ne caratterizzano anche la correlazione con le emozioni”.   

Non solo ma la pubblicistica scientifica seria, anche istituzionale, afferma da anni la necessità di interventi tempestivi per eliminare emissioni odorigene prolungate. Afferma l’Arpat  Toscana qui: “la percezione del disagio è esclusivamente di natura personale e può anche diventare una componente di sofferenza psicologica. Una possibile riflessione generale, potrebbe portare a pensare che una prolungata esposizione ad un disturbo, può provocare una  sensibilizzazione nella popolazione esposta, generando anche importanti stati d'ansia, che a lungo andare, scalzano il problema stesso, diventando la principale fonte di disturbo. Il tempestivo intervento è quindi da auspicare per contenere questa possibile risposta ansiogena, limitando la deriva e contendo così il problema all'origine.”

Uno studio commissionato dalla Regione Veneto e Provincia di Rovigo (luglio 2014, vedi  QUI) ha dimostrato che la percezione dell’odore da parte degli esseri umani avviene a soglie di concentrazione nettamente più basse di quelle previste dai limiti delle autorizzazioni alle emissioni.
Non solo ma l’odore può considerarsi molesto già al limite tra 5 e 10 Unità Odometriche/m3. Ricordo che il limite applicato fino ad ora dalla autorizzazione della Provincia all’impianto di saliceti è attualmente di 200 U.O./m3!


Il Manuale APAT (ora ISPRA, l’istituto scientifico che supporta il Ministero dell’Ambiente ma anche le Arpa regionali come la nostra Arpal), vedi QUI nelle sue conclusioni fornisce affermazioni emblematiche ( e siamo nel 2003!):  “…la presenza di cattivi odori altera l’equilibrio psicofisico della persona, producendo uno stato di malessere tale da condizionarne il comportamento. Il primo effetto nocivo riscontrabile è pertanto collegato alla sensazione odorosa sgradevole che può altresì provocare delle attività riflesse a livello gastrico, salivare, cutaneo” (pagina 38 del Manuale APAT)
Ora proiettate la sensazione sgradevole di cui tratta il Manuale APAT, su molti anni (praticamente da quando è in funzione l’impianto di Saliceti: 2005 la prima autorizzazione poi rinnovata nel 2009) con una media di moltissimi giorni all’anno e all’interno del giorno di molte ora e poi spiegatemi come si possa dire che emissioni odorigene di questo tipo non producano alcun danno alla salute di chi le subisce!

Ci sono delle comunità che sono in lotta da anni per gli odori ambientali prodotti da un determinato impianto. Sono situazioni di stress, stress vero, che, a lungo andare, portano ad un peggioramento della qualità della vita. Si è sempre attenti all’odore e lo si percepisce subito. Ci si sente deprivati della libertà personale. Fastidio, intolleranza, si percepisce un senso di irritazione. Ma non sono solo i sintomi di tipo somatico che si osservano. Esistono delle patologie associate ben descritte, quali nausea, alterazione del sonno, attacchi di asma più frequenti nelle persone che ne soffrono, dolori articolari, per citarne alcuni. Anche questo concetto è stato pubblicato. Gli odori ambientali non sono solo degli allarmi di un potenziale effetto sulla salute pubblica, ma possono essere loro stessi la causa diretta di alcuni sintomi nelle persone esposte. Nella popolazione generale si osserva nausea, senso di irritazione, dolori articolari, alterazioni del sonno. Ma in sottopopolazioni particolari, come in chi soffre di asma o di altre patologie polmonari, in persone che soffrono di depressione o di ipersensibilità, gli effetti possono essere più gravi. In generale, però, gli effetti che subiamo sono reversibili. Quando l’odore passa, cessano i sintomi… Nel caso di esposizione ad odori ambientali ripetuti nel tempo, quando questi provocano realmente dei fastidi, e quando il dialogo non porta a nessun risultato, bisogna difendersi.” (Enrico Davoli
Laboratorio Spettrometria di Massa - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri
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