Guardate
la foto qui a fianco è quella della situazione odierna del piazzale dell’impianto
di trattamento rifiuti pericolosi e non in località Cerri di Follo (SP) . Come potete
vedere ci sono cumuli notevoli di rifiuti probabilmente trattati direttamente
all’aperto. Questa è la prima notizia su
cui tornerò alla fine del post.
La
seconda notizia riguarda la sentenza della Cassazione
(sez III Penale) n° 399 del 8 gennaio
2019, per il testo completo vedi QUI.
La Cassazione, come scrive anche il Secolo
XIX di oggi, ha dato torto ai gestori dell’impianto trattamento rifiuti
pericolosi e non in località Cerri del Comune di Follo (SP) che contestavano l’ordinanza
del Tribunale della Spezia con la quale era stato predisposto il sequestro
preventivo per violazione della
normativa di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 256 del DLgs 152/2006 (gestione
di rifiuti non autorizzata e
inosservanza di prescrizioni della autorità competente) .
In
particolare nella ordinanza del Tribunale spezzino si contestava
ai gestori dell’impianto di: “avere
accumulato in area esterna costituita da piazzale pavimento prospicente il
capannone ingenti quantità di rifiuti ingombranti derivanti dalla raccolta
differenziata presso comuni limitrofi e soggetti privati, nonché altri rifiuti
provenienti dal trattamento meccanico”. Il tutto in violazione delle prescrizioni
della Provincia spezzina secondo le quali si: “consente lo stoccaggio esterno di rifiuti solo in contenitori muniti di
copertura e per un quantitativo non eccedente i 260 metri cubi, a fronte degli
accertati complessivi 2000 metri cubi circa accumulati direttamente sul
predetto piazzale”
La Cassazione peraltro considera infondati
i motivi del ricorso da parte della ditta che gestisce l’impianto perché: “proposti per vizi della motivazione, con
motivi generici che si traducono nella richiesta di una diversa valutazione dei
fatti analizzati dai giudici del tribunale”. La Cassazione chiarisce quindi che i motivi
del ricorso non rientrano nelle competenze di detto organo giudicante.
La Cassazione comunque aggiunge che: “risulta
acclarata l'inosservanza da parte degli imputati dei limiti quantitativi (indicati nella
ordinanza del tribunale spezzino ndr). I
rifiuti provenienti dal Comune di
Ameglia costituiscono in realtà una parte risibile, rispetto ai restanti
quantitativi di rifiuti riscontrati nel piazzale ed in contrasto con le
prescrizioni autorizzative”.
Fin qui
la Cassazione. Ma ora occorre tornare alla prima notizia e cioè alla foto che
pubblico all’inizio di questo post dove risulta chiaramente che nel piazzale
dell’impianto continuano ad essere stoccate abnormi quantità di rifiuti non ben
definibili quasi sicuramente lavorati
all’aperto e comunque in reiterata violazione delle autorizzazioni (illegittimità) ma anche delle norme generali
in materia come l’articolo 256 del DLgs 152/2006 già citato nella sentenza
della Cassazione ( e qui si torna nel penale).
La
questione purtroppo quindi continua a non essere affrontata in modo definitivo
il che assume una notevole gravità considerata la presenza di numerose
abitazioni civili nelle immeditate vicinanze del piazzale in questione, per non
parlare degli incendi già verificatesi nel recente passato proprio dei rifiuti
stoccati all’aperto (vedi QUI).
D’altronde
le reiterate violazione di prescrizioni e normativa ambientale da parte dei
gestori dell’impianto sono confermate dalla stessa sentenza della Cassazione
dove si afferma che il gestore : “è stato
destinatario di svariati provvedimenti di diffida al rispetto delle
prescrizioni autorizzative, provvedimenti emessi a seguito di altrettanti
sopralluoghi che hanno poi dato origine a numerosi procedimenti; penali a suo
carico; tutti i provvedimenti amministravi emessi dal Sindaco di Follo erano
volti a ricondurre la gestione del piazzale esterno in maniera conforme alle
autorizzazioni, ma nonostante i provvedimenti di diffida gli indagati hanno
continuato sistematicamente a depositare quantitativi di rifiuti in cumuli
indistinti senza accorgimenti per prevenire le ricadute sull'ambiente”.
Invece
di bloccare definitivamente questo impianto almeno per le parti in cui viola la
normativa e le stesse autorizzazioni vigenti, nelle conferenze dei servizi
gestite dalla Provincia si prevede di rinnovare la autorizzazione ordinaria. Il
tutto rimuovendo (vedi QUI),
oltre alle violazioni stigmatizzate dalla Cassazione, anche:
1. la violazione della scadenza
temporale di adeguamento all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),
2. la mancata applicazione
della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ex post.
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