lunedì 7 gennaio 2019

Consiglio di Stato: l’AIA non rimuove i poteri di autorità sanitaria dei sindaci e dei Comuni


Interessante sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n° 6824 del 2018, per il testo completo vedi QUI) su un impianto di raccolta messa in riserva, deposito preliminare e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

La sentenza  conferma la necessaria integrazione tra poteri sanzionatori in materia di violazione delle prescrizioni di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e poteri di prevenzione sanitaria del Sindaco e dei Comuni in generale ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934.  

In particolare nel caso affrontato dalla sentenza del Consiglio di Stato la Provincia, territorialmente competente,  aveva infatti sospeso, con apposita determina, l’efficacia dell’AIA a suo tempo rilasciata per l’impianto, dopo aver diffidato la società a realizzare determinate prescrizioni in ordine allo smaltimento del prodotto.   
Vediamo cosa dice la sentenza in questione con particolare riferimento al ruolo del Sindaco in relazione alla prevenzione sanitaria per impianti soggetti ad AIA.

SPETTA AL SINDACO IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’AIA INTERVENIRE CON PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
Il dato interessante è che con il provvedimento di sospensione dell’AIA la Provincia aveva a sua volta demandato al Comune l’adozione di eventuali misure di tutela sanitaria ai sensi dell’art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (RD n. 1265/1934). Questo articolo come è noto afferma che: “Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.”


URGENZA ORDINANZA SINDACALE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
Nei motivi di appello la società che gestiva l’impianto si duole  di non essere stata preventivamente avvisata dall’Amministrazione in ordine all’adozione del provvedimento impugnato. Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame afferma chiaramente che l’urgenza di provvedere a tutela della salute pubblica e il carattere di atto conseguente a quanto già rilevato dall’Amministrazione provinciale imponeva al Comune di intervenire con l’ordinanza impugnata in ragione dell’accertata situazione di pericolosità causata dalla mancanza di una struttura idonea per il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti.


L’AIA NON RIMUOVE LA NECESSARIA AGIBILITÀ DELL’IMPIANTO
Il Consiglio di Stato conferma che tra i motivi che fondavano l’ordinanza ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie c’era la mancanza di agibilità dei locali (la domanda di permesso in sanatoria relativa all’immobile in cui si svolge l’attività era stata respinta con provvedimento del SUEP in data 12 dicembre 2012).


IL SINDACO UNA VOLTA RILEVATE LE VIOLAZIONI DI PRESCRIZIONI DELL’AIA PUÒ INTERVENIRE AI SENSI DEL TESTO UNICO LEGGI SANITARIE
Il Consiglio di Stato afferma la legittimità dell’atto di urgenza del Comune in materia di prevenzione sanitaria ai sensi del comma 10 articolo 29-decies del DLgs 152/2006 che recita: “In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco ai fini della assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n° 1265”.


LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA COME L’AIA NON ASSORBA I POTERI DI AUTORITÀ SANITARIA DEI SINDACI
In sostanza i Sindaci hanno comunque in mano provvedimenti di tutela della salute pubblica nell’ambito degli impianti assoggettati a AIA.  
Il primo strumento è il Parere Sanitario del Sindaco ex comma 6 articolo 29-quater DLgs 152/2006. In questo modo i poteri di Autorità Sanitaria del Sindaco finiscono dentro il procedimento di AIA e  possono incidere sia sulle prescrizioni finali che addirittura sul non rilascio dell’AIA stessa. Infatti “il legislatore  ha previsto un coordinamento fra le due  discipline, imponendo all’autorità che rilascia l’A.I.A. di acquisire, in sede di istruttoria, le “prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217  del regio decreto 27 luglio 1934 n°1265”, ovvero del citato TULS in materia di industrie insalubri, e di tenerne conto nel rilascio dell’autorizzazione;”  (TAR Lombardia (BS) Sez. I sent. 1767 del 12   Dicembre 2008).  


Se il Sindaco non ha rilasciato il Parere Sanitario i poteri di Autorità Sanitaria ex Testo Unico del 1934 non vengono assorbiti dall’AIA come conferma il Consiglio di Stato. Il Sindaco può quindi esercitare tali poteri sulla base di due norme contenute nella disciplina dell’AIA:
1.il comma 7 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 secondo il quale: “ in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica,può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica della autorizzazione, chiedere alla autorità competente di riesaminare l’autorizzazione rilasciata”;
2. il comma 10 articolo 29-decies del DLgs 152/2006: “In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco ai fini della assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n° 1265”.



CONCLUSIONI
La sentenza del Consiglio di Stato letta in modo integrato con la normativa sopra esposta conferma come i Sindaci, se hanno la volontà possono fare molto nel tutelare la salute pubblica anche in un procedimento di rilascio dell’AIA di cui non ha la titolarità.  Purtroppo seguendo molte vertenze ambientali in giro per l’Italia i Sindaci non utilizzano quasi mai al giurisprudenza come pure la normativa sopra descritta.
Vediamo alcuni esempi:
Vezzano Ligure: QUI.
Borgo Val di Taro: QUI.
Aulla: QUI.
Montignoso e Pietrasanta: QUI.
Sanremo: QUI.
Portovenere: Rigassificatore AIA senza parere sanitario del Sindaco
La Spezia: Centrale Enel AIA senza Parere Sanitario del Sindaco
Genova: QUI.
Savona: QUI.
Vado Ligure: discarica Bossarino senza Parere Sanitario in AIA

Ma ne potrei fare molti altri anzi altri mi stanno arrivando o sto seguendo da poco: Matera, Pisticci (MT), San Filippo del Mela (ME)...  
  

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