Interessante
sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n° 6824 del 2018, per il testo
completo vedi QUI)
su un impianto di raccolta messa in riserva, deposito preliminare e recupero di
rifiuti pericolosi e non pericolosi.
La
sentenza conferma la necessaria
integrazione tra poteri sanzionatori in materia di violazione delle
prescrizioni di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e poteri di prevenzione
sanitaria del Sindaco e dei Comuni in generale ai sensi del Testo Unico delle
Leggi Sanitarie del 1934.
In
particolare nel caso affrontato dalla sentenza del Consiglio di Stato la
Provincia, territorialmente competente, aveva infatti sospeso, con apposita determina,
l’efficacia dell’AIA a suo tempo rilasciata per l’impianto, dopo aver diffidato
la società a realizzare determinate prescrizioni in ordine allo smaltimento del
prodotto.
Vediamo cosa dice la sentenza in questione con particolare riferimento al ruolo del Sindaco in relazione alla prevenzione sanitaria per impianti soggetti ad AIA.
SPETTA AL SINDACO IN CASO DI
VIOLAZIONE DELL’AIA INTERVENIRE CON PROVVEDIMENTI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
Il dato
interessante è che con il provvedimento di sospensione dell’AIA la Provincia
aveva a sua volta demandato al Comune l’adozione di eventuali misure di tutela
sanitaria ai sensi dell’art. 217 del testo unico delle leggi sanitarie (RD n.
1265/1934). Questo articolo come è noto afferma che: “Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o
liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o
di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per
prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione
ed efficienza.”
URGENZA ORDINANZA SINDACALE DI TUTELA DELLA SALUTE
PUBBLICA
Nei
motivi di appello la società che gestiva l’impianto si duole di non essere stata preventivamente avvisata
dall’Amministrazione in ordine all’adozione del provvedimento impugnato. Il Consiglio
di Stato nella sentenza in esame afferma chiaramente che l’urgenza di
provvedere a tutela della salute pubblica e il carattere di atto conseguente a
quanto già rilevato dall’Amministrazione provinciale imponeva al Comune di
intervenire con l’ordinanza impugnata in ragione dell’accertata situazione di pericolosità
causata dalla mancanza di una struttura idonea per il deposito e lo stoccaggio
dei rifiuti.
L’AIA NON RIMUOVE LA NECESSARIA
AGIBILITÀ DELL’IMPIANTO
Il
Consiglio di Stato conferma che tra i motivi che fondavano l’ordinanza ai sensi
del Testo Unico Leggi Sanitarie c’era la mancanza di agibilità dei locali (la
domanda di permesso in sanatoria relativa all’immobile in cui si svolge
l’attività era stata respinta con provvedimento del SUEP in data 12 dicembre
2012).
IL SINDACO UNA VOLTA RILEVATE LE
VIOLAZIONI DI PRESCRIZIONI DELL’AIA PUÒ INTERVENIRE AI SENSI DEL TESTO UNICO
LEGGI SANITARIE
Il
Consiglio di Stato afferma la legittimità dell’atto di urgenza del Comune in
materia di prevenzione sanitaria ai sensi del comma 10 articolo 29-decies del
DLgs 152/2006 che recita: “In caso di
inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorità competente, ove si
manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà
comunicazione al Sindaco ai fini della assunzione delle eventuali misure ai
sensi dell’articolo 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n° 1265”.
LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI
STATO CONFERMA COME L’AIA NON ASSORBA I POTERI DI AUTORITÀ SANITARIA DEI
SINDACI
In sostanza
i Sindaci hanno comunque in mano provvedimenti di tutela della salute pubblica
nell’ambito degli impianti assoggettati a AIA.
Il
primo strumento è il Parere Sanitario del Sindaco ex comma 6 articolo 29-quater
DLgs 152/2006. In questo modo i poteri di Autorità Sanitaria
del Sindaco finiscono dentro il procedimento di AIA e possono incidere sia sulle prescrizioni finali
che addirittura sul non rilascio dell’AIA stessa. Infatti “il legislatore ha previsto un coordinamento fra le due
discipline, imponendo all’autorità che rilascia l’A.I.A. di acquisire, in
sede di istruttoria, le “prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e
217 del regio decreto 27 luglio 1934
n°1265”, ovvero del citato TULS in materia di industrie insalubri, e di tenerne
conto nel rilascio dell’autorizzazione;” (TAR Lombardia
(BS) Sez. I sent. 1767 del 12 Dicembre 2008).
Se
il Sindaco non ha rilasciato il Parere Sanitario i poteri di Autorità Sanitaria
ex Testo Unico del 1934 non vengono assorbiti dall’AIA come conferma il
Consiglio di Stato. Il Sindaco può quindi esercitare tali poteri sulla base
di due norme contenute nella disciplina dell’AIA:
1.il
comma 7 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 secondo il quale: “ in presenza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio della autorizzazione integrata ambientale, il
Sindaco, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica,può,
con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione
istruttoria e da puntuali proposte di modifica della autorizzazione, chiedere
alla autorità competente di riesaminare l’autorizzazione rilasciata”;
2. il
comma 10 articolo 29-decies del DLgs 152/2006: “In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’autorità
competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute,
ne dà comunicazione al Sindaco ai fini della assunzione delle eventuali misure
ai sensi dell’articolo 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n° 1265”.
CONCLUSIONI
La
sentenza del Consiglio di Stato letta in modo integrato con la normativa sopra
esposta conferma come i Sindaci, se hanno la volontà possono fare molto nel
tutelare la salute pubblica anche in un procedimento di rilascio dell’AIA di
cui non ha la titolarità. Purtroppo
seguendo molte vertenze ambientali in giro per l’Italia i Sindaci non
utilizzano quasi mai al giurisprudenza come pure la normativa sopra descritta.
Vediamo
alcuni esempi:
Vezzano
Ligure: QUI.
Borgo
Val di Taro: QUI.
Aulla:
QUI.
Montignoso e Pietrasanta: QUI.
Sanremo: QUI.
Portovenere: Rigassificatore AIA
senza parere sanitario del Sindaco
La Spezia: Centrale Enel AIA senza
Parere Sanitario del Sindaco
Genova: QUI.
Savona: QUI.
Vado Ligure: discarica Bossarino senza
Parere Sanitario in AIA
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