lunedì 24 ottobre 2016

Discarica ex cava Fornace MS: tutte le lacune di valutazione e autorizzazione.

La vicenda della discarica della ex cava Fornace  nel Comune di Montignoso MS è l’ennesimo esempio di come le procedure di scelta di siti per impianti a rilevante impatto ambientale spesso e volentieri non rispettino sia la volontà dei cittadini residenti che le norme e le buone istruttorie tecnico amministrative in materia ambientale e della prevenzione sanitaria.
La discarica nata come discarica di inerti assegnata al servizio dello smaltimento dei residui di lavorazioni lapidee (marmettola) della zona, è stata con una serie di autorizzazioni trasformata dal 1993 ad oggi in una vera e propria discarica per rifiuti speciali sia non che pericolosi (amianto compreso).
Quella che segue è la versione completa della relazione che ho tenuto lo scorso sabato alla assemblea organizzata dal Comitato contro la discarica.
  

MANCATA APPLICAZIONE DELLA VIA FIN DALL’AVVIO NEL 1993
La prima autorizzazione da parte della Provincia di Massa Carrara è del 1993 per una discarica di inerti. All’epoca era già da tempo in vigore nel nostro Paese la Direttiva 85/337/CEE secondo la quale la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) era applicabile a tutti gli impianti di smaltimento dei rifiuti senza alcun tetto giornaliero sulla quantità degli stessi.  Chi, in Italia, non applicava la VIA ad impianti simili era in palese contrasto con le norme europee. Non a caso con parere motivato del 7/7/1993 la Commissione della Comunità Europea aveva aperto una procedura di infrazione contro lo stato italiano per mancata applicazione della VIA a tutte le categorie di opere come quella in esame. Quindi all’epoca in base ad univoca giurisprudenza comunitaria e nazionale qualsiasi autorità pubblica nazionale (nel caso in esame la Provincia di Massa) era tenuta ad applicare la VIA  commettendo in caso contrario una grave omissione che al di la del rispetto formale della legge poteva produrre un grave rischio per l’ambiente e la salute dei cittadini.

La violazione è, ancora più gravemente, continuata negli anni successivi. A cominciare dal 1997 dove viene autorizzata nuovamente come discarica di categoria 2B.
Nel 2001, sempre senza alcuna VIA, vengono autorizzate ulteriori tipologie di rifiuti ed in particolare: materiali di costruzione a base di amianto, terre e rocce, fanghi di dragaggio.
Quindi di fatto e senza alcuna procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che verificasse la compatibilità della discarica con il sito, la discarica, da semplice discarica di inerti al servizio del settore lapideo della zona, era già stata classificata come discarica per rifiuti speciali pericolosi (amianto) e non pericolosi[1].



LA VIA AVVIATA MA NON SU TUTTA LA DISCARICA
Quando nel 2006 attiva la procedura di VIA, con 13 anni di ritardo,  la Provincia  lo fa con riferimento alla sola riclassificazione della discarica. Riclassificazione che di fatto era già avvenuta come abbiamo visto sopra.
In realtà trattandosi di impianto esistente autorizzato in violazione della normativa europea sulla VIA andava applicata la cosiddetta VIA ex post. Non a caso con legge regionale n.79 del 2000 era stato abrogato l’articolo 27 della legge regionale 79/1998 (all’epoca la legge che disciplinava la VIA nella Regione Toscana) secondo il quale non si poteva applicare la VIA a progetti che avevano già avuto l’autorizzazione. Questo perché tale norma era in contrasto con la finalità della Direttiva europea sulla VIA per cui questa procedura deve prevenire gli impatti e non avvallarli passivamente e soprattutto deve valutare l’intero progetto, compreso quello approvato in precedenza, e non solo le modifiche parziali attuali. 
Questa impostazione tanto era valida nel 2006 da essere confermata dalla legge regionale toscana successiva sulla VIA (la legge regionale 10/2010) che al comma 6 articolo 43 (tutt’ora in vigore[2]) prevede che  se l’impianto è sottoponibile anche ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) allora la VIA su impianti esistenti non solo deve essere fatta su tutto l’impianto ma addirittura deve essere fatta come se fosse un nuovo impianto vale a dire si possono prevedere sia mitigazioni dell’impatto dell’impianto esistente ma anche la messa in discussione del sito quindi applicando la opzione zero nel senso che tra poco spiegherò. Questa norma era ed è applicabile alla discarica della ex cava Fornace considerato che ad essa è anche applicabile la Autorizzazione Integrata Ambientale.

Invece è passata l’idea avanzata dai gestori della discarica per cui, come affermato nella Inchiesta Pubblica svoltasi nel 2009[3] :  “La VIA non deve contenere l’opzione zero perché non è in discussione la realizzazione della discarica  in quanto essa è già stata autorizzata nel 1997”.
Questa idea non è passata solo nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA svoltasi nel 2008 ma anche in quella conclusa (dopo apposita Inchiesta Pubblica) nel 2011. Infatti il giudizio di VIA nel 2011 ha riguardato come risulta dal titolo della relativa Determina dirigenziale n. 656 del 23/2/2011: “Progetto di completamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in loc. Porta, Comune di Montignoso (MS), Comune di Pietrasanta (LU), per il completamento della discarica (oltre quota + 20 m s.l.m.).

Occorreva invece definire, secondo i principi sopraesposti (di derivazione comunitaria[4]) la compatibilità della discarica complessivamente intesa quindi fin dal suo nascere nel 1993 con il sito in cui era stata collocata.
In questo caso trattandosi di impianto esistente e in coerenza con la sentenza della Corte Costituzionale (citata nella nota 2 alla fine di questo post) l’opzione zero da valutare consisteva nel mettere al confronto la discarica di inerti con quella per rifiuti speciali pericolosi e non.



LA BALLA DELLA DISCARICA AL SERVIZIO DEL SISTEMA INDUSTRIALE DELL’AREA VERSILIA
L’argomentazione avanzata dai gestori della discarica nel corso della VIA, sia del 2008 che del 2011, fù che l’opzione zero non era applicabile neppure nella forma limitata del confronto tra discarica di inerti e discarica di rifiuti speciali perché la discarica serviva il sistema industriale della zona e aggiungevano i gestori: “siccome serve al territorio è anche minimizzatrice degli impatti sull’ambiente.

Come ha dimostrato l’Inchiesta Pubblica del 2009 questa tesi non ha alcun fondamento economico oltre che ambientale, vediamo perché…..

1. il concetto di opzione zero è quello previsto dalla Dgr 1068/1999[5] e non certo quello della  interpretazione dei gestori dell'impianto; 
2. l’utilità socio economica dell’impianto per il territorio. I MUD hanno dimostrato che forse è utile non a questo territorio ma ad altri territori e allora verrebbe da dire perché non la fanno lì la discarica.  Ciò è stato confermato dal Parere finale della Inchiesta Pubblica[6] sul progetto di completamento della discarica all’interno del procedimento di VIA ordinaria concluso nel 2011.
3. il concetto di mitigazione dell’impatto sull’ambiente vale solo con riferimento alla marmettola locale (nel senso di trovare una collocazione in sicurezza di questo rifiuto) se si estende ad altri reflui non prodotti nell’area interessata semmai si aumenta l’impatto ambientale su tutta l’area facendo venire meno il concetto di specificità del sito che nella gerarchia dei principi della VIA prevale sugli aspetti socio economici.  

Insomma con la scusa della marmettola locale hanno progressivamente autorizzato una discarica per rifiuti speciali in un sito discutibile anche per una discarica di soli inerti.



SALUTE E VIA
I due procedimenti di VIA (la verifica di assoggettabilità del 2008 e soprattutto la VIA ordinaria conclusa nel 2011) hanno totalmente rimosso un altro aspetto tipico delle procedure di VIA. L’esame dell’impatto sulla salute dei cittadini interessati dal progetto da valutare.
Sul punto è tutt’ora in vigore la sezione F (Salute Pubblica[7]) all’allegato 2 al Dpcm 27/12/1988. Questa normativa non è mai stata abrogata ma solo modificata[8] ed è la normativa che definisce il contenuto degli studi di impatto ambientale che devono accompagnare il progetto sottoposto a VIA..
Questo decreto è tutt’ora applicabile ai progetti ed opere sottoposti a VIA statale (allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006) ma anche,  per quanto non disciplinato a livello regionale, anche ai progetti sottoposti a VIA di competenza delle Regioni.
Questo Dpcm  tutt’ora costituisce attuazione con quanto previsto dall’allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 (contenuti dello studio di impatto ambientale).
Tale sezione F è citata non a caso nelle linee guida per la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS) del sistema delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente  e dell’Ispra pubblicata nel 2015.


AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
Questo tipo di autorizzazione in realtà era applicabile alla discarica in esame quanto meno a partire dal 2001 considerato che la disciplina che la regolamenta è in vigore  in Italia dal 1999 (dlgs 372/1999).  Invece la prima AIA l’impianto l’ha avuta solo nel 2008 ma solo per il riposizionamento di rifiuti stoccati illegalmente e non sull’intero progetto di discarica.
Poi nel 2012 arriva l’AIA dopo la VIA ordinaria

Anche per questa procedura che, lo ricordo può essere svolta dopo ma anche in contemporanea alla procedura di VIA, è stata non solo applicata in Italia ma non rispettando i dettami fondamentali della normativa che la disciplina.

In primo luogo è mancato sin dal 2008 il Parere Sanitario c’è stato da parte del Sindaco[9]. Parere che, come confermato dal Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009, è obbligatorio e se adeguatamente motivato vincolante e può portare a negare il rilascio dell’AIA[10].  Ovviamente questo Parere non è stato rilasciato neppure negli aggiornamenti dell’AIA negli anni successivi al 2012 (vedi 2013 o più recentemente 2015)



AGGIORNAMENTI AIA 2013 E 2015
Dopo l’AIA del 2012 sono arrivati altri due provvedimenti di AIA della Provincia (2013) e della Regione (2015 per passaggio competenze a questo ente). In questi atti ci si è limitati burocraticamente a reiterare la autorizzazione senza alcuna reale verifica degli impatti che tali modifiche avrebbero prodotto
In realtà non si tratta di un mero aggiornamento dell’AIA esistente ma semmai di una revisione come conferma la lettura integrata degli atti del 2013 e del 2015, con la vigente normativa. Infatti nelle premesse all’atto di aggiornamento risulta che sia stata presentata istanza apposita da parte della società  che gestisce la discarica. Quindi trattasi di modifica sostanziale che richiede appunto una nuova revisione dell’AIA ai sensi del comma 2 articolo 29 novies del DLgs 152/2006.

Ma al di la di questo aspetto formale siamo di fronte, sia nel 2013 che nel 2015, ad una modifica sostanziale delle modalità di gestione della discarica e quindi alla necessità di una revisione dell’AIA proprio sulla base della definizione che il Testo Unico Ambientale (DLgs 152/2006) fornisce di modifica sostanziale. In particolare secondo il comma 1 lettera l_bis: “modifica  sostanziale  di  un  progetto,  opera  o  di  un impianto: la variazione delle  caratteristiche o del funzionamento ovvero  un potenziamento dell'impianto, dell'opera o della infrastruttura o del  progetto che, secondo  l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente”.
A sua volta la Circolare Ministero Ambiente del 19/12/2011 ha chiarito che per definire sostanziali o meno le modifiche non si debba guardare solo a quantità o soglie di materiali, combustibili o rifiuti (come nel caso in esame) ma anche agli effetti potenziali ambientali concreti che tali nuovi rifiuti possono produrre nella gestione dell’impianto e/o attività oggetto dell’AIA.  Infatti nell’aggiornamento del 2013 si fa riferimento a nuove tipologie di rifiuti da introdurre in discarica ma la Provincia  non ha considerato ciò modifica sostanziale. Peccato che la citata Circolare Ministeriale affermi: “ove pertanto, si ritenga non sostanziale la modifica risulta necessario fornire anche gli elementi in base ai quali si ritiene che non esistano effetti negativi significativi indotti dalla modifica sull’ambiente. A tal riguardo dovrebbe essere evidenziato in che modo e misura le modifiche ridefiniscono i processi produttivi, cambiano le materie prime impiegate, aumento i consumi o (e soprattutto) modificano il quadro emissivo (tipo di inquinanti, concentrazione, quantità specifica per unità di prodotto, quantità nella unità di tempo) e quello più generale degli effetti ambientali”.
D’altronde come   afferma il TAR Calabria n. 1291 del 2016: la concreta valutazione sugli specifici effetti ambientali è oggetto della valutazione da svolgersi in sede di Aia e non in sede di valutazione sulla esigenza di sottoporre ad Aia o meno l’attività


Come se la cava la Provincia di Massa con la questione di valutare i mancati effetti ambientali della modifica del 2013? Affermando che l’estensione delle nuove tipologie di rifiuti è stata valutata ambientalmente sostenibile con una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di qualche mese prima.
Ma la domanda che si ripropone è “ambientalmente sostenibili rispetto a cosa?" Non rispetto al sito visto che l’impianto non ha mai avuto una VIA ne preventiva ne complessiva.  

Più che ambientalmente sostenibili possiamo dire che le nuove tipologie di rifiuti sono “compatibilizzati senza se e senza ma”. Così la VIA viene trasformata in una sorta di pre-autorizzazione dovuta a prescindere e senza neppure qualche prescrizioni aggiuntiva.
Tutto ciò in palese contrasto con i più recenti indirizzi nella modalità di svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA ex Decreto 30 Marzo 2015[11]. Secondo questo Decreto in cui principi in realtà sono in vigore da decenni come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia[12], la verifica deve essere svolta sono in  seguenti sinteticamente:
1. Considerando anche la ubicazione e non solo le soglie e quantità dei materiali o della potenza dell’impianto
2. Valutando gli impatti cumulativi con altre attività anche pregresse
3. Evitando frazionamenti del progetto tra passato presente e futuro




PERALTRO RITORNANDO ALL’AIA …. AIA E VIA NON SONO INTERSCAMBIABILI
….Comunque  la valutazione delle compatibilità di un impianto (come la discarica in oggetto)  dell’AIA  NON E’ LA STESSA COSA DELLA VIA.
“la VIA è finalizzata alla verifica del progetto e la AIA alla verifica dell’attività riguardo a particolari impianti “ Consiglio di Stato del 17/10/2012 n. 5299 - Consiglio di Stato del 19/3/2012 n. 1541



I PRINCIPI DELLA DISCIPLINA DELL’AIA NON APPLICATI ALLA DISCARICA DELLA EX CAVA FORNACE
L’istruttoria per l’AIA iniziale è stata svolta utilizzando i principi più innovativi dell’AIA?  Non direi proprio

1. norma di qualità ambientale che permette di imporre prescrizioni più vincolanti di quelle di legge a seconda delle specificità dei siti dove vengono collocati gli impianti da autorizzare con AIA.
2. Decreto Ministeriale 1/10/2008 (Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività soggette ad AIA) secondo il quale:  “le alternative siano valutate secondo gli effetti ambientali incrociati (Cross-Media Effects)  cioè  poter  valutare l’effetto dovuto contemporaneamente a più inquinanti che rilasciano in uno stesso  o più corpi ricettori” 
3. manca una integrazione documentale che è diventata obbligatoria da tempo e cioè la Relazione di Riferimento da allegare alla revisione dell’AIA. La Relazione di Riferimento come definita dalla lettera vbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006): “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.” questa relazione costringe a far entrare nella procedura di AIA anche la storia ambientale del sito dove verrà collocata la installazione da autorizzare. Il riferimento al sito non è (come chiariscono le linee guida della UE Comunicazione del 2014) solo quello strettamente limitato al perimetro della installazione ma anche al territorio circostante per valutare se ci sono inquinamenti in atto e poterli poi confrontare con la situazione del sito dopo la fine dell’esercizio della installazione.  Per le installazione che non avevano l’AIA (nuove) al  7 gennaio 2015 la Relazione di Riferimento deve essere presentata al momento della domanda di AIA;  per le installazioni che avevano l’AIA (esistenti) al 7 gennaio 2015 la Relazione deve essere presentata entro il 7 gennaio 2016. Quindi quanto meno per l’aggiornamento dell’AIA del 2016 la Relazione di Riferimento andava presentata anche nel caso in esame. Peraltro le linee guida della UE considerano la Relazione di Riferimento obbligatorie anche per le discariche.


AIA ALLA DISCARICA DELLA EX CAVA FORNACE: L’ULTIMA ILLEGITTIMITÀ
Oltre a quanto sopra descritto le illegittimità, le interpretazioni discutibili e le applicazioni mancate della vigente normativa sono continuate anche con il passaggio alla Regione delle competenze in materia di AIA.
Il gestore della discarica ha proposto ad aprile 2015 la realizzazione di un impianto di depurazione dapprima prevedendo lo scarico direttamente nelle acque superficiali, successivamente chiedendo di collegarsi alla rete fognaria.
Il gestore idrico integrato, Gaia; ha già evidenziato, che vi sarebbero dei costi e che al momento gli impianti di ricezione e depurazione male sosterrebbero un incremento di reflui così importate e costante.
Con decreto dirigenziale n° 611 adottato in data 17/02/2016 la Regione Toscana decide di autorizzare a Programma Ambiente Apuane Spa la modifica, ritenuta  non sostanziale ,richiesta in data  18 aprile 2015 e di autorizzare agli scarichi in pubblica Fognatura delle acque domestiche derivanti dai servizi igienici dell'impianto e  delle acque di percolato derivanti dal banco rifiuti .

Non potevano emanare questo atto, non in questi termini,  andava fatta una revisione  dell'AIA.  Si tratta infatti di autorizzazioni agli scarichi idrici cioè  autorizzazioni assorbite nella AIA generale (vedi allegato IX alla Parte II del DLgs 152/2006)  e quindi avrebbe richiesto una revisione integrazione della stessa CHE costituiscono impianti  tecnicamente connessi[[13]] alla discarica (ex lettera i-quater comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006).


LA NON CONFORMITÀ URBANISTICA DELLA DISCARICA
La non conformità urbanistica fin dalle autorizzazioni successive a quella del 1993 è stata dimostrata dalla Inchiesta Pubblica del 2009[14].

Questa situazione di non conformità urbanistica è confermata dalla documentazione istruttoria dell’AIA del 2012.  E non risolvono di certo la questione le due sentenze del TAR Toscana  215 e 214 del 2009: infatti queste NON RIGUARDANO LA QUESTIONE DI CUI STIAMO TRATTANDO ma solo dei rapporti tra il regolamento urbanistico comunale di Montignoso e l’applicazione della VIA ordinaria alla discarica, INFATTI:
Con quarto motivo deducono che l’art. 55 del Regolamento Urbanistico del Comune di Montignoso imponeva lo svolgimento di VIA……..
2.4 Il quarto motivo è privo di pregio poiché – a prescindere dalla considerazione che un regolamento urbanistico comunale non può né modificare né derogare alle disposizioni della legislazione nazionale in materia di V.I.A.- il fatto che la norma in questione preveda che si debba procedere allo studio di impatto ambientale non trae seco la conclusione, opinata dai ricorrenti, che non si possa- in sede del relativo procedimento- decidere per l’esclusione dalla procedura VIA secondo le previsioni della legge e quindi seguire un’interpretazione del regolamento coerente con il dettato normativo di rango superiore.”



COSA RISPONDONO I GESTORI DELLA DISCARICA RISPETTO ALLA NON CONFORMITA’ URBANISTICA DELLA DISCARICA E PERCHÉ HANNO TORTO
“1. Rispetto alla VIA la verifica del requisito ulteriore di conformità urbanistica del progetto  avviene solo in un secondo momento
2. E’ escluso che il giudizio di VIA abbia ad oggetto i contenuti degli atti di pianificazione e programmazione territoriale nonché la conformità dell’opera ai medesimi
3. I Comuni non possono adottare prescrizioni che trascendono l’ambito proprio della urbanistica per regolare profili afferenti alla tutela dell’ambiente e gestione rifiuti. I Comuni non sono competenti a dettare disposizioni specifiche sulla localizzazione delle discariche

Intanto sul terzo  punto allora a cosa servono i poteri dei Comuni in materia di industrie insalubri? 

Sul secondo punto  si veda la Circolare del Ministero dell’Ambiente 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326
Rientra, invece, nell'ambito di valutazione, proprio della V.I.A., il giudizio circa la non accettabilità dello specifico progetto, sotto il profilo ambientale, ove siano ipotizzabili scelte diverse, ancorché la loro concreta realizzazione richieda un intervento a monte sugli strumenti di piano e di programmazione in atto. In questo caso, infatti, il Ministro dell'ambiente ha il potere-dovere di emettere un parere negativo sul progetto, posto che il suo giudizio non ha ad oggetto i contenuti degli atti di pianificazione e programmazione, bensì esclusivamente la sostenibilità per l'ambiente di una determinata opera, ancorché conforme a tali atti, in comparazione con altre soluzioni accettabili, restando rimessa alla sede competente ogni decisione circa scelte diverse”.


Sul primo punto, cioè la non necessità della conformità urbanistica nel Procedimento di VIA, sia sufficiente esaminare la normativa regionale Toscana in materia[15].
Ma soccorre con chiarezza anche la giurisprudenza nazionale. Si veda in particolare:   


(Consiglio di Stato (Sez. VI, 28/8/2008 n° 4097  “La conformità urbanistica del progetto alle previsioni urbanistiche comunali […] costituisce, contrariamente a quanto prevede l’appellante, elemento indispensabile della valutazione
Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4689, del 24 settembre 2013:  “la compatibilità urbanistica dell’impianto, benché non espressamente contemplata dall’art. 216 del d.lgs. 152/2006 e dal d.m. 5 febbraio 1998, non può non costituire presupposto per il legittimo esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, atteso che deve essere qualificato sicuramente pericoloso per la preservazione dell’ambiente circostante un impianto che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del caso, si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell’area;…”. 

TAR Liguria n. 88 del 2015 non è possibile che il valore di variante automatica di una autorizzazione ambientale valga solo per gli impianti rifiuti:  “Simile esito appare irrazionalmente discriminatorio poiché semmai proprio le attività di recupero e smaltimento rifiuti dovrebbero essere svolte conformemente alle indicazioni dello strumento urbanistico e non già derogando alle stesse.”

Le sentenze sopra citate si inseriscono nella problematica dettata da quanto previsto dal comma 6 articolo 208 del DLgs 152/2006 secondo il quale la autorizzazione all’impianto di gestione rifiuti: “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

In altri termini la verifica della compatibilità urbanistica deve comunque essere svolta quanto meno sotto il profilo della pericolosità dell’impianto e della sua collocazione sul territorio.

NON SOLO MA  in coerenza con quanto sopra la questione della conformità dell’opera agli strumenti di pianificazione deve essere intesa nel senso che il giudizio di conformità deve essere reso con riferimento  anche agli eventuali profili di tutela ambientale  si veda anche TAR Basilicata 805/2004 (QUI).  

Proprio nelle  more della stesura della presente relazione è intervenuta sentenza del TAR Toscana del 22/9/2016 n. 1433[16].  Su Costa Mauro che ha affermato solo che la mancanza di certificato di agibilità è sanata dalla autorizzazione all’impianto di gestione rifiuti ma non ha minimamente affermato  che la non conformità non debba rilevare nella procedura di VIA

Concludendo su quanto sopra esposto si ricava come  la improcedibilità della VIA in assenza di conformità urbanistica  consegua  a prescindere dalla possibilità di sanare tale non conformità  ad esempio con l’autorizzazione in variante automatica ai piani urbanistici locali prevista in relazione agli impianti di rifiuti sia dal dlgs 22/1997 che ora dal dlgs 152/2006.

Ma si ricava anche come i Sindaci dei Comuni interessati (in particolare quelli del Comune di Montignoso) dalla metà degli anni 90 in poi non abbiano utilizzato per nulla i poteri che la legge e la giurisprudenza gli riconosce in materia di industrie insalubri di Prima classe[17].
Come è noto mentre la classificazione di una industria insalubre di prima classe è soltanto un atto di ratifica ex lege in rapporto all’elenco ex decreti ministero sanità (da ultimo quello del 1994), quando invece occorre applicare quanto previsto dal comma 5 articolo 216 del Testo unico leggi sanitarie occorre una verifica concreta della pericolosità effettiva dell’azienda. Non solo ma  l’ industria che abbia adottato certi accorgimenti tecnici – o speciali cautele – che l’abbiano resa meno inquinante, o meno pericolosa, o meno nociva per l’ambiente esterno ed il vicinato, non perde affatto le «caratteristiche» di industria insalubre.
Afferma la Circolare del 19 marzo 1982, n. 19, prot. n. 403/8.2/459, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 2 u.c: “…la classificazione delle lavorazioni insalubri non può e non deve rimanere fine a se stessa esaurendosi in un mero automatismo burocratico” ma occorre: “… un esame specifico e puntuale (il quale) non può essere realisticamente effettuato - in dettaglio - che dall’autorità locale”. Il Ministero prosegue affermando: “E’ evidente che qualora da tale esame risulti che le cause d’insalubrità potenziale, che hanno determinato l’inclusione dell’attività nella Prima classe  dell’elenco, sono state eliminate o quantomeno ridotte in termini accettabili  si applica il caso previsto dal 5° comma dell’art. 216 T.U.LL.SS.”.
Ovviamente nulla di quanto sopra è stato fatto dai Sindaci che si sono succeduti in questi anni al governo del Comune maggiormente interessato, territorialmente e ambientalmente, dalla discarica.



INFINE SEMPRE SULLA VIA E LOCALIZZAZIONE  DELL’IMPIANTO DI DISCARICA SI VEDA IL DECRETO 30 MARZO 2015 : CRITERI VERIFICA VIA PER LE OPERE DI COMPETENZA REGIONALE

6.2. Cumulo con altri progetti e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Secondo le Linee Guida Sono esclusi dall'applicazione del criterio del «cumulo con altri progetti»:
1. i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel piano o programma sia stata già definita e valutata la  localizzazione dei  progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi;
2. i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA  è  integrata nella procedura di VAS.

La VAS risulta essere,  infatti,  il  contesto  procedurale  più adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e  interventi  su  un
determinato territorio.

Quanto sopra significa che  se in un procedimento di via emerge la necessità di una variante  anche automatica alla pianificazione urbanistica locale ci vuole la VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)  preventiva su quest’ultima tanto più se il piano strutturale del comune non ha già avuto una VAS favorevole  sulla destinazione funzionale di quell’area interessata dall’impianto da realizzazione o da modificare.



Una questione che è ritornata nel dibattito pubblico recente sui rischi ambientali della discarica in esame è la possibilità che questo impianto abbia ricevuto e riceva terre di scavo derivanti dalla attività di bonifica dell’area della ex Farmoplant. Si tratta di rifiuti classificati con CER 17.05.04 quindi già autorizzati per la discarica in esame anche se occorrerebbe capire se sono state rispettate le prescrizioni sulle quantità di rifiuti speciali diversi dai residui lapidei smaltibili nell’impianto.

Resta comunque che nuovi rifiuti sono arrivati o stanno per arrivare in discarica. Questo, anche alla luce di quanto esposto in precedenza, costituisce una modifica/ampliamento delle quantità dei rifiuti abbancabili in discarica. Quindi occorreva una nuova revisione dell’AIA ma soprattutto una nuova VIA quanto meno nella forma della verifica di assoggettabilità.

Ma al di la di questo aspetto, considerato che l’impianto continua a ricevere nuove quantità di rifiuti e visto che riceve anche i pericolosi come quelli con cod. CER 17.06.05*: materiali da costruzione contenenti amianto sarebbe il caso di verificare il rispetto del nuovo decreto ministeriale su 24 giugno 2015[18].
In particolare si tratterebbe di verificare:
1. L'applicabilità del nuovo decreto 24 giugno2015 sulla ammissibilità dei rifiuti in discarica che introduce obblighi anche sotto il profilo della stabilità fisica dei rifiuti pericolosi abbancati in discarica anche alla luce di quello che voi scrivete nel vostro esposto ai NOE
2. se siano state fatte analisi di questo tipo previste dal punto 3.2. di detto Decreto:
3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto.
Vanno adottate le tecniche  analitiche  di  microscopia  ottica  in contrasto di fase (MOCF); per  la  valutazione  dei  risultati  delle analisi si deve far riferimento ai criteri di  monitoraggio  indicati
nel D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanità.”



ULTERIORI RISCHI IN VISTA…..
Il 22 di giugno 2016 il gestore della discarica di ex cava fornace ha presentato una richiesta di variante ritenuta dallo stesso non sostanziale CONSISTENTE in:
1. abolizione della limitazione a conferire il 70% di marmettola e inerti contro il 30% di altri  rifiuti speciali non pericolosi e RCA,
2. modifiche nella gestione del conferimento dell'amianto,
3. annullamento dell'esclusione dei fanghi di dragaggio di provenienza  marina identificati col CER 17 05 06   (la richiesta di includere questo codice era  già rifiutata  all'azienda in sede di richiesta di VIA e di autorizzazione AIA del 2008),
4. richiesta di deroga per lo scarico in pubblica fognatura dei limiti già accordati.



CONCLUSIONI
Sulla base di quanto sopra emergono gravissime e sistematiche violazioni ed omissioni di legge che potrebbero configurare in questi anni vari reati anche a carico delle Pubbliche Amministrazioni competenti. Questione questa sicuramente da approfondire. 

Resta comunque un dato oggettivamente incontrovertibile. La discarica è stata autorizzata senza adeguate valutazione dei suoi impatti, violando la normativa europea in materia di VIA ed AIA, realizzando clamorose lacune istruttorie nel verificare gli impatti della discarica rispetto alla sua collocazione (una non trattata sopra, ma analizzata nella Inchiesta Pubblica del 2009,  è quella della presenza del sito di importanza comunitaria del Lago di Porta).
Proprio alla luce di quanto sopra ci sono intanto gli estremi per chiedere, alla Regione, la riapertura del procedimento di VIA ordinario sugli impatti di questa discarica nella forma della Istanza/Diffida.   Ma questo è solo un suggerimento che si avanza ai comitati e associazioni ambientaliste che si sono battute fino ad ora contro la presenza di questa discarica nel territorio dei Comuni di Montignoso e Pietrasanta.


NOTE 


[1] Attualmente Programma Ambiente Apuane spa e' autorizzata a ricevere i seguenti rifiuti:
cod. CER 01.04.12: sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura dei minerali, diversi da quelli alle voci 01.04.07 e 01.04.11
cod. CER 01.04.13: rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07
cod. CER 01.05.04: fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
cod. CER 01.05.07: fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli da quelli di cui alla voci 01.05.05 e 01.05.06
cod. CER 01.05.99: rifiuti non specificati altrimenti , con la prescrizione “ rifiuto proveniente dalla perforazione dei cantieri della linea dell'Alta Velocità identificato con il cod. CER 01.05.99 dall'autorità giudiziaria, solo se riconducibile come caratteristiche al cod. CER 17.05.04, e limitato ai cantieri di Firenze, Genova e Bologna”
cod. CER 17.01.07: miscugli o scorie di cemento , mattoni, mattonelle e ceramiche diverse di quelle di cui alla voce 17.01.06
cod. CER  17.05.04: terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
cod. CER 17.05.06: fanghi di dragaggio, diversi di quelli di cui alla voce  17.05.05 , con la prescrizione “ con esclusione dei fanghi di dragaggio provenienti da aree marine, portuali e lagunari
cod. CER 17.09.04: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.02 e 17.09.03
cod. CER 17.06.05*: materiali da costruzione contenenti amianto
cod. CER 17.12.09: minerali (ad es. sabbia, rocce)

[2] con sentenza n. 209 del 2011 la Corte Costituzionale salva la norma toscana sulla via ex post  e ne definisce i parametri di fondo. La Corte Costituzionale in quella sentenza ha affermato due principi fondamentali in materia di VIA ex post o postuma:
1. la VIA ex post serve per "vegliare" a che l'effetto utile della  direttiva  n.  85/337/CEE  sia  comunque raggiunto, senza tuttavia rimettere in discussione,  nella  loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti
2. la VIA ex post, cioè svolta  in occasione del rinnovo della autorizzazione o concessione di un progetto od opera che in precedenza non aveva avuto la VIA, deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto od opera. 
[3] http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/rapporto-finale-inchiesta-pubblica-cava-fornace-ms
[4] Corte Giustizia causa C-215/06 del 3/7/2008  non si può regolarizzare la VIA regolarizzando l’autorizzazione al progetto. La sentenza tratta il caso di regolarizzazione di permesso urbanistico di opera alla quale, violando la legge, non era stata applicata preventivamente la VIA. Regolarizzando il permesso non può essere aggirata la mancata VIA precedente per cui  VIA  preventiva  e  VIA  "postuma"  devono essere pertanto  perfettamente  simmetriche  e  di  pari  ampiezza  e approfondimento.
[5] Secondo  la  DGR  1068  del  1999 l’alternativa zero è intesa come la non realizzazione del progetto, quindi è applicabile anche al caso in esame  che  è  riferito  alla  modifica  sostanziale  suscettibile  di  provocare  notevoli  ripercussione  sull’ambiente  su  impianto esistente . In particolare in questo caso viene in causa anche il concetto di impatto cumulativo del progetto rispetto alla situazione esistente.
La DGR 1069/1999 (LR 3 novembre 1998 n. 79 "Norme per la valutazione di impatto ambientale" approvazione nuovo testo norme tecniche di cui all’art.22 disposizioni attuative delle procedure)  al punto 1.4 afferma che l’istruttoria per l’emanazione della pronuncia di compatibilità  ambientale    dovrà  esaminare  la  compatibilità  ambientale  del  progetto  mediante  :  “…..  l’individuazione  e  la  descrizione dell’impatto complessivo del progetto sull’ambiente , raffrontando la situazione esistente a priori (alternativa zero) con la previsione di quella successiva alla realizzazione del progetto “. 
Secondo la DGR Toscana 1068/1999  (Linee guida per il proponente nella redazione dello studio di impatto ambientale) per impatto cumulativo  o  indiretto  secondario  si  intende:  impatto   che si  forma  per  relazione indiretta,  indotta, cumulativa  o sinergica tra  le   azioni primarie di progetto e le componenti ambientali, in aree di  impatto   e  su   componenti  ambientali  non  direttamente  collegate alle attività  di progetto in esame  
[6] DAL PARERE FINALE DELLA INCHIESTA PUBBLICA:
Le autorizzazioni per il raggiungimento di quota +25 sono state giustificate dalla necessità di aiutare il comparto lapideo locale in un momento segnato da una forte crisi economica internazionale, ma è stato dimostrato che la discarica non è gestita in tale direzione.
Nonostante tutti gli Enti interessati, le associazioni di categoria e la Ditta stessa pongono sempre come fondamentale fattore socioeconomico a favore dell’impianto la necessità di servire il comparto  apuo-versiliese, è stato dimostrato dall’analisi dei MUD dei conferimenti 2008 che i rifiuti “locali”, cioè provenienti dalle Province di Massa-Carrara e Lucca, conferiti in discarica sono solo una piccola parte:
o Nel 2007, con la discarica del Brentino aperta, la marmettola locale è lo 0%;
o Nel 2008 solo il 38,8 % della marmettola complessiva è locale;
o Nel 2008 solo l’11,4% dell’amianto complessivo è locale;
o Nel 2008 solo il 17,67% dell’amianto viene dall’ATO Costa (compreso quello locale);
Come si ricava dal nuovo progetto la marmettola sarà pari solo al 30/50% del peso totale.”

[7] F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso: a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto; b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera; c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione; d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari; e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte; f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti; g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.
[8]Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.”  Ultima parte comma 1 articolo 34 del DLgs 152/2006
[9] Il Parere Sanitario, come confermato dal dettato normativo e dalle esperienze in materia,deve avere la finalità di dimostrare la accettabilità sanitaria della presenza di una industria insalubre in zona abitate, il che comporta, almeno:
a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
c) una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
d) una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto
[10]  sentenza del Consiglio di Stato n. 163 del 20/1/2015: http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2015/10/consiglio-di-stato-senza-prevenzione.html
[11] Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A02720) (GU Serie Generale n.84 del 11-4-2015)
[12] Corte di Giustizia con sentenza 24/10/1996  (causa C-72/95)  - Corte di Giustizia  16/9/1999 (causa C435/97) - Corte di Giustizia sez. V 21/9/1999 (Causa C – 392/96) -  Corte di Giustizia 1376/2002 causa C-474/99   - Corte Giustizia 10/6/2004 causa C87-02 -  Corte Giustizia:  causa C-142/07  del 25/7/2008 e  causa C‑2/07 del 28 febbraio 2008   - Corte di Giustizia 3/7/2008 causa C215/06   -Corte di Giustizia 10/7/2008 C156/07 - Corte di Giustizia 20/11/2008 causa C-66/06 - Corte di Giustizia 17/3/2011 (causa 275/09)…..

[13] [1] Circolare del Ministero dell’Ambiente del 27/10/2014: attività accessoria tecnicamente connessa ad una installazione/attività soggetta ad AIA (ex allegato VIII) è l’attività:
a) svolta nello stesso sito della attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito della attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell’attività IPPC.  Ai fini della lettera a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di colletta mento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti etc…) a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito.” Quindi per fare un esempio il pontile di attracco delle navi carboniere e il nastro trasportatore che porta il carbone ad una centrale termoelettrica rientrano nel concetto di attività accessoria tecnicamente connessa ad una attività soggetta ad AIA;
b) le cui modalità di svolgimento hanno una qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell’attività IPPC (in particolare nel caso in cui il luogo fuori servizio determina direttamente i indirettamente problemi all’esercizio della attività IPPC). Ai fini della lettera b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell’attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l’altra (e non viceversa), si riconosce al gestore ( o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un’unica installazione.”
Secondo il nuovo comma 14 articolo 6 del DLgs 152/2006 per le attività di smaltimento o di  recupero di rifiuti che vengono svolte nell’ambito di installazione soggette ad AIA, questa ultima costituisce anche autorizzazione unica all’impianto di smaltimento e recupero (ex articolo 208 DLgs 152/2006) anche qualora, tali attività,  costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione.

[14] E’ emerso un forte contrasto relativamente alla conformità urbanistica con gli strumenti vigenti dei due Comuni interessati che la Ditta risolve asserendo che non sta a questi stabilire quali rifiuti vanno conferiti in discarica perchè ciò è di competenza della Provincia. Di fatto si ha questa situazione:
1.       nel Comune di Montignoso la destinazione urbanistica prevede una discarica di sola marmettola come dimostra il Certificato di Destinazione Urbanistica - C.d.U.; o nel Comune di Pietrasanta il C.d.U. fa riferimento al solo PRG che prevede una destinazione compatibile mentre il recente Piano Strutturale approvato prevede una destinazione incompatibile di “area di recupero ambientale”;
2.        Il Sindaco di Montignoso si è espresso favorevolmente sull’aumento ad altri codici compatibili con il sito in modo da garantire una redditività dello stesso e di conseguenza ottenere prezzi concorrenziali a favore degli industriali locali, ottenendo altresì un veloce completamento della discarica; Il Vice Sindaco di Pietrasanta, confortato da un Atto di Giunta, dichiara che il Comune è favorevole al solo conferimento di marmettola.

[15] Deliberazione  Giunta Regionale Toscana   n. 1068 del 20/09/1999 linee guida per il proponente -

Procedura di Verifica
Nell’ambito della domanda di attivazione della procedura di verifica, in  merito agli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali e alle misure  necessarie  per  l’inserimento  nel territorio comunale  del progetto, il  proponente e’ tenuto a fornire almeno la seguente documentazione:
Relazione di  conformita’ del  progetto preliminare  con le norme ambientali e  paesaggistiche,  nonché  con  i  vigenti  piani  e programmi territoriali ed ambientali

Procedura di VIA ordinaria
Punto 3.3. Contenuti dello studio di impatto ambientale
lo studio di impatto ambientale deve contenere:
1. una descrizione degli scopi e degli obiettivi del progetto;
2. l’illustrazione  della coerenza delle opere e degli interventi proposti con:
- le  norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani  paesistici  e  territoriali  e  piani  di  settore  (trasporti, gestione risorse idriche, gestione rifiuti, ecc.).;…


Deliberazione  Giunta Regionale n.1069 del 20/09/1999 linee guida per l’autorità
1.2. procedura di verifica : Come  prima  fase  della  procedura  di  verifica,  le  strutture operative  devono   verificare  la  completezza  degli  elaborati presentati dal proponente con la domanda di avvio della procedura (art. 11 comma 4). La  compilazione   di  tale  lista  prevede  l’indicazione  della presenza o  assenza, tra  la documentazione  presentata, di tutti gli elaborati  richiesti,  e  la  formulazione  di  un  eventuale commento sull’adeguatezza  degli elaborati rispetto alle esigenze della procedura  di verifica,  valutata alla  luce delle  proprie conoscenze sull’ambiente.”

La mancanza o l’inadeguatezza di alcuni degli elaborati richiesti per l’avvio della procedura di verifica, comporta la richiesta di integrazioni e chiarimenti al Proponente” (art. 11 comma 4).

Per l’espletamento  dell’istruttoria di cui all’art. 11, comma 5, le strutture operative devono:
a)valutare la coerenza del progetto con le norme ambientali e paesaggistiche,  nonché con i vigenti piani e programmi territoriali ed ambientali,attraverso l’esame  della apposita  Relazione di conformità del progetto presentata  dal  proponente

Punto 1.4.Istruttoria interdisciplinare per l’emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale: “L’istruttoria interdisciplinare  di cui  all’art.  16,  comma  1, prevede due diversi momenti di verifica: la verifica di adeguatezza dello studio di VIA così come l’esame degli elementi di compatibilità progettuali possono essere effettuati con l’ausilio delle liste di controllo riportate nel seguito

Punto 1.2.3. descrizione rapporti di coerenza del progetto con le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici piani paesistici servitù e altre limitazioni di proprietà.


[16] La Sentenza è intervenuta sul ricorso della ditta Costa Mauro che aveva impugnato tra le altre la Nota 7 gennaio 2016 del Comune di Aulla citata in precedenza in questa sezione della presente relazione. La sentenza non ha potuto annullare la nota considerata che non costituiva atto impugnabile ma sotto il profilo interpretativo in relazione alla questione della mancanza di certificato di agibilità per il capannone relativo al capannone A dell’impianto Costa Mauro. In particolare secondo il TAR: “La determinazione 24 marzo 2003 n. DD/8550/2003 del Dirigente del Settore Ambiente-Trasporti della Provincia di Massa Carrara è stata espressamente adottata ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. decreto Ronchi, oggi abrogato); deve pertanto trovare applicazione alla fattispecie la previsione dell’art. 27, 5° comma del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che attribuisce al provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell’impianto valore sostitutivo, ad ogni effetto, di <<visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.
[17] http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2014/09/industrie-insalubri-consiglio-di-stato.html
[18] MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 24 giugno 2015 
Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica. (15A06790) (GU Serie Generale n.211 del 11-9-2015)

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