Le Pubbliche
Amministrazioni continuano spesso a fare resistenze di ogni genere alle
richieste di accesso agli atti in loro possesso da parte dei cittadini singoli
e associati. Questo nonostante che la normativa e la giurisprudenza in materia
siano da tempo chiarissime. Da ultimo si veda una sentenza del Consiglio di
Stato Sez. V n. 3856 del 13 settembre 2016[1] con la
quale si è ribadito un principio spesso violato dalle Amministrazioni Pubbliche
di ogni livello: quello sul diritto di accesso agli endoprocedimentali o atti
interni.
Eppure
la normativa sull’accesso in generale e sull’accesso alle informazioni
ambientali su questo aspetto è chiarissima così come sull’accesso di atti
spesso negati come quelli edilizi. Di seguito un riassunto della principale
normativa e giurisprudenza in materia compresa l’ultima sentenza del Consiglio
di Stato sopra citata.
COSA SI INTENDE PER
ATTI INTERNI O ENDOPROCEDIMENTALI
Gli
atti endoprocedimentali sono gli atti preparatori del procedimento che
precedono il provvedimento che lo conclude.
Possono
essere non impugnabili di fronte al TAR in quanto non determinano di per se
stessi un arresto del procedimento, ma in alcuni casi si possono impugnare come
ad esempio la aggiudicazione provvisoria[2] di un appalto.
PRINCIPI GENERALI IN
MATERIA DI ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE
Il comma 2 articolo 22 della legge 241/1990 (legge sul procedimento
amministrativo[3]) afferma che l’accesso
riguarda i “documenti amministrativi”. La lettera d) comma 1 articolo 22 sempre
della legge 241/1990 da una definizione ampia di documento amministrativo: “d) per "documento amministrativo",
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad
uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;”
La norma ha risolto espressamente ed in maniera positiva il
problema se oggetto del diritto di accesso possano essere anche gli atti
interni, cioè quegli atti endoprocedimentali che non hanno effetto immediato
verso il privato ma costituiscono gli antecedenti del provvedimento finale (es.
pareri tecnici e nulla osta). La norma ha risolto anche l’ulteriore problema se
il diritto di accesso possa riguardare gli atti di diritto privato emessi dalla
P.A.: secondo la nuova disciplina, che sul punto ha recepito le decisioni della
giurisprudenza più recente3, ciò che conta, ai fini del diritto di accesso, non
è la natura pubblica o privata dell’attività posta in essere, bensì il fatto
che l’attività di diritto privato, posta in essere dalla P.A. miri alla tutela
del pubblico interesse e sia soggetta al canone di imparzialità (a queste
condizioni qualsiasi atto deve essere assoggettato al diritto di accesso del
privato).
LA GIURISPRUDENZA IN
MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI IN MATERIA AMBIENTALE
Secondo il Consiglio
di Stato n. 2557/2014: “In linea
generale si deve ricordare che, come è noto, la disciplina dell’accesso in
materia ambientale è specificamente contenuta nel D. Lgs. 19 ottobre 2005, n.
195, che prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale
dell’informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione
attiva (ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all’accesso
in materia ambientale) e sia per quello che riguarda il profilo oggettivo
(prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata
dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg. della L. n.241).”
Quindi una visione
amplissima del tipo di informazione ambientale accedibile ben oltre l’atto
autorizzatorio finale che conclude il procedimento a rilevanza ambientale (AIA,
AUA, VIA, VAS etc.)
Il tutto in coerenza con
le indicazioni della Direttiva 2003/4/CE sull’accesso
alle informazioni ambientale (recepita in Italia dal DLgs 195/2005).
La nuova direttiva allarga
la definizione rispetto alla abrogata Direttiva 90/313 ( e relativo DLgs
39/1997 che la attuava) in particolare con riferimento:
1. la forma
dell’informazione diventa anche quella elettronica
2. il
paesaggio e i siti naturali, la diversità biologica e i suoi elementi
costitutivi, ivi compresi gli organismi geneticamente modificati,
3. le
interazioni tra tutti i fattori ambientali
4. c’è
una specificazione delle tipologie di emissioni inquinanti sulle quali si
possono avere informazioni e cioè: fattori quali le sostanze, l’energia, il
rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, che incidono o
possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a) e/o sulla salute e la
sicurezza umana; le emissioni, gli
scarichi e altri rilasci nell’ambiente. Secondo l’articolo 8 comma 2 in tal
caso le autorità pubbliche indicano al
richiedente dove possono essere reperite le informazioni, se disponibili,
relative al procedimento di misurazione,compresi i metodi di analisi,di
prelievo di campioni e di preparazione degli stessi utilizzati per raccogliere
l'informazione,ovvero fanno riferimento alla procedura normalizzata utilizzata.
5. le
misure amministrative e i programmi che possono
incidere sull’ambiente sono meglio precisate comprendendo: le politiche,
le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le
attività che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a)
nonché le misure o attività intese a proteggere tali elementi;
6. le
analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate nell’ambito
delle misure e attività di cui al punto 5; In questo modo sono dissipate le
incertezze emerse in sede di riesame circa l’inclusione o meno delle
informazioni economiche e finanziarie nella definizione.
7. lo
stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni della vita umana, i
siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono
essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente o attraverso tali
elementi da qualsiasi fattore di impatto;
L’art. 7 della direttiva 2003/4/CE fornisce un primo elenco generale di atti o documenti
accedibili in quanto contenenti informazioni ambientali. In particolare l'informazione che deve essere resa disponibile e
diffusa dalle autorità pubbliche comprende:
(a)
i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, di atti legislativi
comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o
indirettamente l’ambiente;
(b)
le politiche, i piani e i programmi relativi all’ambiente;
(c)
le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e
b);
(d)
le relazioni sullo stato dell’ambiente ;
(e)
i dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere
sull’ambiente.
(f)
le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in
materia di ambiente ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può
essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3 (accesso
all’informazione ambientale su richiesta );
(g)
gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli
elementi ambientali di cui all'articolo 2 punto 1,lettera a) (definizione di
informazione ambientale ),ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione
può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3.
L’ACCESSO AGLI ATTI EDILIZI
Ma non è finita qui perché
il TAR Marche è recentemente intervenuto anche sul contenuto della definizione
di informazione ambientale con particolare riferimento agli atti edilizi.
Infatti spesso accade che di fronte alla richiesta di accesso ad un atto
edilizio finalizzata anche a verificare eventuali impatti ambientali della
realizzazione autorizzata, gli uffici dei Comuni rispondano che trattasi di
atti non accedibili se non dimostrando un particolare interesse legittimo o
diritto soggettivo (ad esempio risiedere o avere una attività nelle
dirette vicinanze dell’area interessata dall’atto da accedere).
Il Tar Marche con sentenza 923/2014 ha ribadito con estrema chiarezza
che: “l’art. 20, comma 6, del T.U. in
materia edilizia n. 380/2001, nella parte in cui stabilisce che
dell’avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all’albo pretorio.
Tale disposizione non può che essere interpretata nel senso che tale onere di
pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di
visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo “diffuso”
sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire (vedasi anche
l’art. 27, comma 3, del DPR n. 380/2001).”
L’ULTIMA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
SUGLI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI
La sentenza n. 3856 del
2016 è sostanzialmente ripetitiva, sotto il profilo dei principi generali, di quanto
sopra descritto e analizzato.
Riporto quindi
letteralmente i passi più significativi della sentenza:
“Risulta agli atti che il Comune abbia altresì consentito l’accesso al
decreto della Regione Liguria – Dipartimento Ambiente – Settore Ecosistema
costiero e ciclo delle acque 26 maggio 2015, n. 1340 ritenendo – a quanto è
dato comprendere – che le sole istanze procedimentali non costituiscano ex se
documenti ostensibii (anche ai sensi della disciplina sull’informazione
ambientale), ma che oggetto possibile di accesso siano solo i provvedimenti
conclusivi adottati dall’amministrazione.
Si tratta di una prospettazione che è stata condivisa dai primi Giudici (i quali hanno confermato la correttezza del diniego di accesso “[a] semplici istanze di una parte privata non ancora recepite in un provvedimento, sia esso positivo o negativo”.
L’approccio in questione non può essere condiviso in quanto la generale disciplina in tema di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della l. 241 del 1990 non limita l’ambito oggettuale amministrativa ai soli provvedimenti conclusivi, fornendo – al contrario – una ben più ampia nozione di documento amministrativo (oggetto possibile di domande ostensive).
E’ qui appena il caso di richiamare la previsione di cui all’articolo 22, comma 1, lettera d) della l. 241 del 1990, secondo cui per ‘documento amministrativo’ si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
E’ evidente che la richiamata disposizione non suffraghi in alcun modo l’interpretazione – condivisa dai primi Giudici - secondo cui l’oggetto possibile del diritto di accesso sarebbe rappresentato dalle sole determinazioni conclusive, con esclusione degli atti endoprocedimentali.
Né a conclusioni diverse può giungersi laddove si riguardi la questione attraverso l’angolo visuale delle previsioni in tema di informazione ambientale di cui al decreto legislativo n. 195 del 2005.
Ad avviso del Collegio, infatti, pur essendo dubbio che gli atti cui faceva riferimento l’istanza dell’8 giugno 2005 fossero riconducibili all’ambito della c.d. ‘informazione ambientale’, resta comunque fermo che, laddove pure si ammettesse tale riconduzione, non si giustificherebbe in alcun modo un’esclusione fondata sul fatto che l’informazione non si sia ancora tradotta nell’adozione di provvedimenti amministrativi conclusivi di specifici provvedimenti.
Depone infatti in senso contrario a tale prospettazione l’amplissima nozione di ‘informazione ambientale’ di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del richiamato decreto legislativo, il quale delinea una nozione amplissima, che certamente non può essere ricondotta al limitato ambito dei (soli) provvedimenti amministrativi conclusivi prospettata dal Comune di Portovenere e di fatto condivisa dai primi Giudici.”
Si tratta di una prospettazione che è stata condivisa dai primi Giudici (i quali hanno confermato la correttezza del diniego di accesso “[a] semplici istanze di una parte privata non ancora recepite in un provvedimento, sia esso positivo o negativo”.
L’approccio in questione non può essere condiviso in quanto la generale disciplina in tema di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della l. 241 del 1990 non limita l’ambito oggettuale amministrativa ai soli provvedimenti conclusivi, fornendo – al contrario – una ben più ampia nozione di documento amministrativo (oggetto possibile di domande ostensive).
E’ qui appena il caso di richiamare la previsione di cui all’articolo 22, comma 1, lettera d) della l. 241 del 1990, secondo cui per ‘documento amministrativo’ si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
E’ evidente che la richiamata disposizione non suffraghi in alcun modo l’interpretazione – condivisa dai primi Giudici - secondo cui l’oggetto possibile del diritto di accesso sarebbe rappresentato dalle sole determinazioni conclusive, con esclusione degli atti endoprocedimentali.
Né a conclusioni diverse può giungersi laddove si riguardi la questione attraverso l’angolo visuale delle previsioni in tema di informazione ambientale di cui al decreto legislativo n. 195 del 2005.
Ad avviso del Collegio, infatti, pur essendo dubbio che gli atti cui faceva riferimento l’istanza dell’8 giugno 2005 fossero riconducibili all’ambito della c.d. ‘informazione ambientale’, resta comunque fermo che, laddove pure si ammettesse tale riconduzione, non si giustificherebbe in alcun modo un’esclusione fondata sul fatto che l’informazione non si sia ancora tradotta nell’adozione di provvedimenti amministrativi conclusivi di specifici provvedimenti.
Depone infatti in senso contrario a tale prospettazione l’amplissima nozione di ‘informazione ambientale’ di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del richiamato decreto legislativo, il quale delinea una nozione amplissima, che certamente non può essere ricondotta al limitato ambito dei (soli) provvedimenti amministrativi conclusivi prospettata dal Comune di Portovenere e di fatto condivisa dai primi Giudici.”
CONCLUSIONI
L’ultima sentenza sopra riportata, relativa peraltro ad un contenzioso
tra un cittadino ed il Comune di Portovenere (SP), proprio perché ripetitiva di quanto descritto e analizzato nel post porta a pensare che difficilmente l’Amministrazione
Comunale interessata non ne fosse a conoscenza. Per cui possiamo notare come
siamo di fronte all’ennesimo atto di arroganza di una Pubblica Amministrazione
stavolta non riuscito solo per la determinazione di un cittadino che ha voluto
andare fino in fondo alla questione.
Peraltro la cosa ancora
più grave visto che siamo nel 2016 è che queste informazioni, questa
documentazione amministrativa dovrebbe essere automaticamente pubblicata dalle
Amministrazioni pubbliche in particolari nel caso quelle Comunali in base alla
più recente normativa sull’Accesso Civico. Ma la mancata attuazione di questa
normativa è un problema generale come ho dimostrato in questa ricerca sui
Comuni di tutta la Provincia spezzina, vedi QUI.
Senza considerare che ci
sarebbe anche da discutere su come il Ministero dell’Interno effettua le
classifiche sui siti dei Comuni in relazione al livello di rispetto della
normativa su Trasparenza e Accesso Civico, vedi QUI a titolo di esempio.
[1] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NMIRMWYY5INMRTAP6M7JMBWUVQ&q=
[2] http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Massimario/MassimarioGiurisprudenza?portal:componentId=26136097&portal:type=render&portal:isSecure=false&action=listaMassimeGiurPerNodoAlbero&idNodo=223&descrizioneAlbero=Aggiudicazione%20provvisoria
[3] http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
grazie molto chiaro
RispondiEliminaarch. Nicola Afan de Rivera