In
occasione dell’Italian Cruise Day in svolgimento alla Spezia si è riaperta
anche nella nostra città la discussione sui rischi legati alle emissioni delle
navi che attraccano nei nostri porti: sia navi container che passeggeri. La associazione Cittadini per
l’aria ha chiesto, giustamente, che vengano resi pubblici in generale gli atti relativi ai controlli e alle eventuali sanzioni.
Ma quali
sono questi atti, di chi è la competenza ad eseguirli e pubblicarli, cosa si
può fare al di la dei formalismi burocratici per monitorare adeguatamente l’inquinamento
dei nostri porti e l’impatto che può produrre sul territorio urbanizzato che lo
circonda.
DOCUMENTI CHE DEVONO
ESSERE PRODOTTI E CONSERVATI RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEI COMBUSTIBILI IN
ENTRATE E USCITA DAI PORTI
L’Autorità Portuale e/o l’Autorità Marittima (Capitaneria) già dalla
entrata in vigore del DLgs n. 205 del 2007 ,
che ha preceduto il nuovo DLgs 112/2014, deve controllare che :
1. le operazioni di cambio dei combustibili
utilizzati sulle navi siano indicate nel giornale generale e di contabilità e
nel giornale di macchina o nell'inventario (di cui agli articoli 174, 175 e 176
del codice della navigazione - vedi QUI) o in un apposito documento di bordo (comma 10
articolo 295 DLgs 152/2006)
2.
chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione dell'armatore o di un
suo delegato, per una nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde,
fornisce un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo
tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché
un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
3. che chi riceve il
combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il
campione a bordo fino al completo esaurimento del combustibile a cui si
riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna.
REGISTRO DEI FORNITORI DI COMBUSTIBILI
MARITTIMI
Secondo il comma 12 articolo 295/DLgs
152/2006 l’Autorità Portuale deve tenere un apposito registro che riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per
uso marittimo nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili
forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo.
L’Autorità Portuale deve elaborare informative
annuali circa la disponibilità di combustibili per uso
marittimo conformi ai limiti previsti e deve produrre una relazione da inviare
al Ministero dell’Ambiente entro il 31 marzo di ogni anno.
Sia il registro che
le informative devono essere resi pubblici, anche sul sito della Autorità Portuale, a partire
dal 31/12/2007 (ex DLgs 205/2007).
SCUSANTI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIMITI
AI COMBUSTIBILI
Secondo il comma 10ter dell’articolo 296
del DLgs 152/2006 nei casi soggetti alla giurisdizione dell'Italia, l'armatore
o il comandante della nave, hanno l'obbligo di comunicare all'autorità
marittima competente per territorio tutti i casi in cui sussiste
l'impossibilità di ottenere combustibile a norma.
È utilizzato, a tal fine, il
rapporto contenuto all'allegato X, parte I, sezione 6 (vediQUI), alla Parte Quinta.
La comunicazione è effettuata prima
dell'accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel caso di
viaggi effettuati esclusivamente all'interno di tali zone, prima
dell'arrivo al porto di prima destinazione. In caso di violazioni commesse all'estero,
l'armatore o il comandante delle navi battenti bandiera italiana
notificano inoltre al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per il tramite del porto di
iscrizione, tutti i casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere
combustibile per uso marittimo a norma.
RAPPORTO DELL’ARMATORE O DEL COMANDANTE
DELLA NAVE PER DIMOSTRARE L’IMPOSSIBILITÀ DI RISPETTARE GLI OBBLIGHI IN
MATERIA DI COMBUSTIBILI MARITTIMI
Secondo il comma 10quater dell’articolo
296 del DLgs 152/2006 nei casi in cui vi sia una violazione
degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili
per uso marittimo l'armatore o il comandante possono
presentare all'autorità competente per il controllo
(Capitaneria di Porto) operante presso il porto di destinazione, anche su
richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte le misure
adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l'obbligo
violato e, in particolare, le azioni
intraprese per ottenere combustibile a norma
nell'ambito del proprio piano di viaggio e,
se tale combustibile non era disponibile
nel luogo previsto, le azioni intraprese per ottenerlo
da altre fonti. Il rapporto deve essere diretto a
dimostrare che tali tentativi sono stati effettuati con
la massima diligenza possibile, la quale non comporta
tuttavia l'obbligo di deviare la rotta
prevista o di ritardare il viaggio per ottenere il
combustibile a norma. Se il rapporto è presentato almeno 48
ore prima dell'accesso nelle zone soggette alla giurisdizione
nazionale la Capitaneria di Porto, valutando la diligenza osservata
dal responsabile alla luce del numero, della gravità e della
imprevedibilità delle cause del mancato ottenimento del combustibile a
norma, può stabilire di non procedere al controllo per la
presenza di una causa esimente della violazione.
Con le stesse modalità si procede se,
in caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di
zone soggette alla giurisdizione nazionale, il rapporto
è presentato almeno 48 ore prima dell'arrivo al porto
di prima destinazione.
Se il rapporto è stato
presentato oltre tali termini e, comunque, se nel
rapporto non è dimostrato che il responsabile ha
osservato la massima diligenza possibile, La Capitaneria di
Porto acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e 17
della legge 24 novembre 1981, n.689 (vedi QUI).
in tali casi l'autorità competente
all'irrogazione della sanzione, valutando la diligenza
osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravità e
della imprevedibilità delle cause del mancato
ottenimento del combustibile a norma, procede, se necessario, ad adeguare
l'entità della sanzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre
1981, n.689, o adottare l'ordinanza di archiviazione ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, di tale legge.
IL REGOLAMENTO SULLE EMISSIONI DI GAS SERRA DALLE NAVI
Regolamento (UE) 2015/757 (vedi QUI) che stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.
Regolamento (UE) 2015/757 (vedi QUI) che
NEI SITI ISTITUZIONALI SPEZZINI COME STA L'INFORMAZIONE SU QUESTI TEMI
Nella sezione informazioni
ambientali dell’Autorità Portuale ecco cosa appare vedi QUI e/o della Capitaneria di Porto (vedi QUI) non appare nessun atto di controllo specifico sulle emissioni da navi e tanto
meno gli atti e documenti sopra elencati.
CHI FA GLI ACCERTAMENTI E CHI IRROGA LE
SANZIONI
Gli accertamenti sul rispetto degli
obblighi sopra indicati sono di competenza ilCorpo delle capitanerie di
porto, la Guardia costiera. (articolo
1235 Codice delle Navigazione, vedi QUI).
Gli accertamenti previsti dal comma 9,
ove relativi all'utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati con le
seguenti modalità:
a) mediante
il campionamento e l'analisi dei
combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave;
b) mediante
il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei
serbatoi della nave o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, nei campioni
sigillati presenti a bordo,
c) mediante controlli sui
documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.
Le sanzioni sono irrogate dalla Autorità
Portuale.
RELATIVAMENTE A CONTROLLI SUGLI OBBLIGHI
DOCUMENTALI
La tenuta del registro dei fornitori non
è l’unico obbligo a carico della Autorità Portuale e della Capitaneria quale
organo di vigilanza a supporto della AP.
Ben altri sono gli obblighi di controllo
di tipo documentale. In generale le Autorità devono esigereprove circostanziate dalle navi del rispetto dei
limiti di emissione, tra le prove vengono individuate il contratto con il
fabbricante e il piano di messa in conformità approvato dalla società di
classificazione della nave o, per le navi battenti bandiera di uno stato della
UE, dall’organismo riconosciuto secondo il regolamento CE 391/2009 (vedi QUI). In particolare devono essere controllati/e:
1. le modalità di sostituzione del combustibile nella nave che
entra ed esce dal porto attraverso la verifica sul giornale generale e di contabilità e nel giornale
di macchina o nell'inventario di cui agli
articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione (vedi QUI) o
in un apposito documento di bordo;
2. il bollettino di consegna, da parte del fornitore del combustibile,
indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale
conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
3. nel
caso che la nave non abbia trovato il combustibile pulito, dovrà fornire
apposito rendiconto delle motivazioni di tale mancanza
RELATIVAMENTE ALLE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO
La legge non parla di meri controlli a
campione (vale a dire a caso e solo per alcune navi) che ovviamente non
servirebbero a garantire il rispetto di quelli che sono i limiti di legge
in materia per le emissioni di zolfo o ossidi di azoto. Non solo ma essendo il
controllo prevalentemente documentale come sopra dimostrato i controlli
devono essere sistematici, nel senso che copie dei documenti sopra elencati
devono essere a disposizione degli Uffici della Autorità Portuale e della
Capitaneria , come pure i verbali di ispezione.
Infatti la legge spiega puntualmente le
modalità dei controlli che prevedono ispezioni dei documenti e campionamenti
sul combustibili; in particolare le modalità di questo campionamento sono ben
spiegate nelle linee guida contenute nell’allegato VI riveduto della convenzione MARPOL,
adottate il 17 luglio 2009 mediante la risoluzione 182(59) del comitato per la
protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell'IMO.
La convenzione MARPOL è quella da cui discende la normativa europea e nazionale
di cui stiamo trattando.
Infine a dimostrazione
che non sono previsti solo interventi a campione la legge prevede che, se per
ragioni tecnico economiche, i campionamenti della qualità del combustibili non
possono essere svolti, c’è comunque l’obbligo di controllare il campione
sigillato di combustibili che deve sempre essere tenuto a bordo della nave.
RELATIVAMENTE
ALL’INSERIMENTO DEL PORTO DI SPEZIA NELLE AREE DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO
DA NAVI
Si tratta delle zone di controllo delle
emissioni in particolare di ossidi di zolfo per la definizione delle quali sono
richiesti, dalla vigente normativa, particolari studi ed analisi sugli effetti
potenziali e reali dell’inquinamento dalle emissioni da navi nonché
dell’impatto cumulativo di queste emissioni con altre fonti inquinanti. Questi
studi sono fondamentali per capire quali limiti devono essere dati alla
espansione di un porto soprattutto se, come il nostro, molto vicino ad aree
densamente abitate e con altre importanti fonti inquinanti.
La Capitaneria se la cava affermando che
l’area del porto di Spezia non rientra in queste zone.
La Capitaneria omette però un elemento fondamentale: il porto di
Spezia non rientra in queste zone per scelta delle Autorità preposte (Governo,
Autorità Portuale).
Infatti sul punto la legge prevede che
anche i porti rientrino potenzialmente in queste aree e quindi solo dopo i
suddetti studi e verifiche , svolti appunto dalle Autorità preposte, l’IMO
(Organizzazione Internazionale Marittima) inserirà o meno il porto nelle
suddette aree in modo definitivo.
Questi studi e queste analisi non sono
mai state fatte violando quindi la procedura prevista dalla legge e soprattutto
dalla Convenzione MARPOL (regole 13 e 14 e appendice III all’allegato VI) da
cui la legge discende
MONITORAGGIO SPECIFICO PER LE EMISSIONI
DELLE NAVI NEI PORTI
Attualmente la
normativa sulle emissioni da navi nei porti prevede obblighi di campionamento e
analisi solo sui combustibili marittimi. Quindi, come avviene anche nel nostro
porto, si applicano sistemi di monitoraggio secondo la normativa generale
sulla qualità dell’aria ma non specifici sulle emissioni da navi.
È possibile
effettuare tali monitoraggi specifici? Direi di si.
Si veda a titolo di
esempio il progetto POSEIDON, coordinato dall’Istituto di
scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr (Isac-Cnr). Il metodo di
raccolta e analisi dei dati permette di isolare il contributo specifico
delle emissioni navali dall’inquinamento atmosferico totale. Grazie
all’elevata frequenza di campionamento, infatti, è possibile raccogliere
prima, durante e dopo il passaggio di una nave tutte le informazioni su polveri
sottili (pm2,5) e gas (ossidi di azoto e zolfo). Tale metodologia
deve in particolare servire per valutare i picchi di emissioni al momento dell'arrivo
e della partenza delle navi oltre che nella loro permanenza.
Per un approfondimento vedi QUI.
Un altro progetto correlato al Poseidon è il progetto CAIMANs (vedi QUI), per un approfondimento vedi QUI.
I due progetti sono finanziati dal Programma europeo MED per la cooperazione territoriale, che lavorano sui porti di Venezia, Brindisi, Genova, Rijeka (Croazia), Patrasso (Grecia) e Marsiglia (Francia)
Per un approfondimento vedi QUI.
Un altro progetto correlato al Poseidon è il progetto CAIMANs (vedi QUI), per un approfondimento vedi QUI.
I due progetti sono finanziati dal Programma europeo MED per la cooperazione territoriale, che lavorano sui porti di Venezia, Brindisi, Genova, Rijeka (Croazia), Patrasso (Grecia) e Marsiglia (Francia)
A questi progetti ora
si è aggiunto il recentissimo Regolamento (UE) 2015/757(vedi QUI) che stabilisce
norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle
emissioni di anidride carbonica (CO2)
e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano,
circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine
di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle
emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.
Ma senza cercare questo
ultimo Regolamento basterebbe fosse stato applicato quanto previsto dal giudizio di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del Piano
Regolatore del Porto, espresso ormai molti
anni fa dal Ministero dell’Ambiente e mai attuato completamente: (pag.
54 del Decreto VIA 11 aprile 2006):” Per
l’acquisizione di dati rappresentativi dell’inquinamento prodotto sulla qualità
dell’aria dal traffico diretto ed indotto dall’attività propriamente
portuale sulla fascia di probabile propagazione degli impatti dovrà
essere posto in atto un programma di monitoraggio esteso a tutta la
fascia urbana di possibile coinvolgimento in accordo con l’ARPAL;detto
monitoraggio -da effettuarsi in continuo con postazioni fisse integrate da
postazioni mobili gestite dal Proponente a titolo compensativo, individuate
con particolare attenzione ai siti dove si prevede incremento delle
emissioni-dovrà verificare l’attuale situazione ambientale della componente
atmosfera nonché l’evolversi delle possibili variazioni determinate
dall’attuazione del PRP per l’adozione delle eventuali misure di
mitigazione;”
Questo non è un invito è una
prescrizione contenuta in un provvedimento autorizzatorio!
P.S. E LE NAVI MILITARI?
Alla lettera e) paragrafo 2 articolo 1 della Direttiva quadro 1999/32 si afferma che la stessa normativa non si applica: "ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare. Tuttavia, ciascuno Stato membro si sforza di assicurare che tali navi operino in modo compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile, con la presente direttiva, adottando appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative di queste navi;...".
Questa norma è stata confermata dalla Direttiva 2016/82 della UE che ha abrogato la 1999/32.
P.S. E LE NAVI MILITARI?
Alla lettera e) paragrafo 2 articolo 1 della Direttiva quadro 1999/32 si afferma che la stessa normativa non si applica: "ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare. Tuttavia, ciascuno Stato membro si sforza di assicurare che tali navi operino in modo compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile, con la presente direttiva, adottando appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative di queste navi;...".
Questa norma è stata confermata dalla Direttiva 2016/82 della UE che ha abrogato la 1999/32.
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