sabato 31 ottobre 2015

Discarica Lotto 6 di Sanremo: una procedura illegittima, rimossa la salute.

Il nuovo lotto (il sesto) della discarica pubblica provinciale per rifiuti urbani e assimilati in località Collette Ozotto, Comuni Sanremo e Taggia.  
Ho esaminato su richiesta dei cittadini che da mesi si battono contro questo progetto, l’iter  amministrativo che ha portato ad autorizzarlo.

Di seguito analizzo le principali illegittimità di questo iter che hanno costituito  il fondamento legale per presentare un esposto alla Procura di Imperia per chiedere il sequestro del cantiere ai sensi dell’articolo 321[Nota 1]  [Nota 2] del Codice di Procedura Penale.   




L’ITER AUTORIZZATORIO DEL PROGETTO DI DISCARICA
L’iter autorizzatorio di questo progetto di discarica ha riguardato in particolare due  provvedimenti:
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): In data 19/10/2012 è stata rilasciato giudizio positivo di VIA con prescrizioni
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): in data 2/09/2014 è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale.


Finalità della VIA e dell'AIA  
Nella VIA si verifica la compatibilità del sito prescelto per l’intervento
Nell’AIA si verifica la compatibilità del modello gestionale dell’impianto con il sito prescelto sotto il profilo ambientale, sanitario oltre che delle Migliori tecnologie applicabili.

I PROFILI  DI VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ITER AUTORIZZATORIO

Carenze della istruttoria che ha portato al giudizio di VIA positivo (2012): prevenzione sanitaria della popolazione interessata
L’allegato IV alla Direttiva 2011/92 come modificata dalla Direttiva 2014 prevede, al punto 4,  che il Rapporto di Valutazione dell’Impatto Ambientale (il SIA nella precedente versione precedente Direttiva) descriva lo stato della salute umana nel sito interessato dal progetto in relazione (punto 5) ai potenziali rischi alla salute umana  producibili dallo stesso. 

Il Dlgs 152/2006 non si è ancora adeguato al nuovo testo della Direttiva 2011/92 come modificata da quella del 2014, ma la lettera b) comma 4 articolo 4 del DLgs 152/2006 prevede che: ”la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana,…”.

Peraltro il Dpcm 27/12/1988 (mai abrogato ma solo modificato[Nota 3]) che definisce il contenuto degli studi di impatto ambientale che devono accompagnare il progetto sottoposto a VIA , all’allegato 2 contiene una sezione Salute Pubblica[Nota 4]. Questo decreto è applicabile ai progetti ed opere sottoposti a VIA statale (allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006) ma anche,  per quanto non disciplinato a livello regionale, anche ai progetti sottoposti a VIA di competenza delle Regioni. Questo Dpcm  tutt’ora costituisce attuazione con quanto previsto dall’allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 (contenuti dello studio di impatto ambientale).


La DGR 1415/1999 [Nota 5] definisce l’inquinamento da prevenire con la procedura di VIA come: “l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana”.
La DGR 1415/1999  prevede che nello studio di impatto ambientale nel quadro ambientale in relazione al fattore ambientale acqua afferma che: “Devono inoltre essere simulati i possibili scenari di esposizione della popolazione e degli ecosistemi, ai fini della valutazione del rischio tossicologico ed ecotossicologico associabile all’intervento proposto.”  

Nell’analizzare il quadro di riferimento ambientale del SIA il giudizio di VIA, Decreto n. 431 del 19 ottobre del 2012,  non tratta minimamente della questione salute


Carenze della istruttoria che ha portato al rilascio dell’AIA (2014): prevenzione sanitaria della popolazione interessata
Nella Direttiva 2010/75/UE al punto 2 articolo 3 la definizione di inquinamento ai fini del rilascio dell’AIA riguarda anche la possibilità di “nuocere alla salute umana”.

La normativa nazionale ha recepito questo principio della Direttiva con uno strumento tecnico amministrativo ben preciso il Parere del Sindaco che deve comprendere anche alla luce delle linee Guida Ispra recentemente presentate:
a) la rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) lo stato sanitario della popolazione interessata
c) la evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
d) i rischi di incidenti rilevanti dall’impianto sotto il profilo strettamente sanitario

In particolare, secondo le linee Guida Ispra, la definizione del profilo di salute della popolazione residente nell’area interessata dall’impianto potrà anche basarsi sulla valutazione dell’evidenza epidemiologica disponibile relativamente ad esposizioni analoghe alle emissioni dell’impianto.

Non esiste alcun Parere del Sindaco e il parere dell'ASL competente si è limitato a valutare i rischi legati alle acque di prima pioggia provenienti dalla superficie scolante, limitandosi per il resto a rinviare ai generici impegni di limitazione di emissioni inquinanti come definiti dal progetto


A conferma dei limiti istruttori si veda il verbale ispettivo dell'ASL competente, dello scorso 7 settembre 2015,  dove, di fronte alla situazione di disagio da emissioni odorigene e rumori di cantiere, si afferma nella parte conclusiva:
Pertanto si chiede al Sig. Sindaco del Comune di Sanremo la emissione di Ordinanza Sindacale per la sospensione dell'attività in corso sino alla risoluzione della problematica in questione con le opportune determinazioni che la S.V. a tale proposito intenderà adottare

Infine sempre sotto il profilo delle lacune di prevenzione sanitaria nella approvazione del progetto della nuova discarica si rileva come, per ammissione dello stesso responsabile del servizio Igiene dell'ASL competente, il metodo di indagine epidemiologica per verificare i rischi legati alla nuova discarica era errato in quanto sono stati saltati intere nuclei familiari che invece andavano testati.

Comunque, errati o meno, questi elementi non sono stati presi in nessuna considerazione nella procedura di VIA come in quella di AIA


La sentenza del Consiglio di Stato: niente AIA e VIA, integrate o meno, senza  verifica dello stato sanitario della popolazione interessata
La sentenza del Consiglio di Stato n. 163 del 20/1/2015 annulla gli atti di rilascio della VIA positiva e dell’AIA ad un inceneritore di biomasse e combustibile derivato dai rifiuti (CDR)  sia ordinario che di qualità, in provincia di Grosseto.

La sentenza ha affermato i seguenti principi:

1. Assume, infatti, valenza assorbente quanto meno la circostanza che lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni dei corpi idrici presenti nell’area interessata dallo stabilimento in questione non siano state convenientemente disaminate e considerate, con conseguente sussistenza al riguardo dei dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.”

2. nel caso che emergano nella situazione sanitaria esistente sul territorio  dati sulla presenza di inquinanti significativi per la popolazione residente: “Questo dato – pur non avendo acquisito un rilievo oggettivo sulla base di disposizioni di legge – ha comunque un rilievo sotto il profilo procedimentale, poiché ragionevolmente evidenzia un consistente livello di esposizione della popolazione coinvolta dall’impianto per cui è causa, livello di esposizione che non è stato, di per sé, valutato e considerato adeguatamente in sede di rilascio dell’A.I.A.

3.Va anche accolta la notazione delle appellanti circa l’assenza di un previo e puntuale studio epidemiologico dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto, posto che i dati alquanto risalenti nel tempo elaborati dal proponente non adeguatamente possono raffrontarsi, al fine di pervenire ad un apprezzamento della situazione concretamente in essere, con quelli ricavabili dall’indagine specificamente svolta al riguardo dalla medesima Azienda U.S.L. n. 9, comprendenti il periodo 2000 – 2009: indagine che la stessa U.S.L. definisce peraltro non ottimale e dalla quale si rileva che nel lasso di tempo considerato sussisterebbe un incremento dl 36% dei tumori alla vescica per la popolazione maschile e del 117% per quella femminile, oltreché un sensibile incremento di nascite premature e di ricoveri per linfoma non-Hodgkin.”

4.Da tutto ciò consegue pertanto che, essendo primarie le esigenze di tutela della salute a’ sensi dell’art. 32 Cost. rispetto alle pur rilevanti esigenze di pubblico interesse soddisfatte dall’impianto in questione, il rilascio dell’A.I.A. – qualora siano risultati allarmanti dati istruttori - debba conseguire soltanto all’esito di un’indagine epidemiologica sulla popolazione dell’area interessata che non può per certo fondarsi sulle opposte tesi delle attuali parti processuali e sugli incompleti dati istruttori ad oggi disponibili - oltre a tutto riferiti a situazioni ormai risalenti nel tempo – ma che deve essere condotta su dati più recenti e ad esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti.”


Carenze della istruttoria che ha portato al rilascio del giudizio positivo di VIA (2012): la mancata valutazione delle alternative di sito
Secondo la DGR 1415/1999 (in vigore all’epoca del giudizio di VIA regionale sul progetto di discarico in oggetto)  il SIA (studio di impatto ambientale) deve contenere alternative di sito a quello principale proposto dal committente dell’opera (in questo caso la discarica)  e la Regione nel valutare il SIA nel caso prenda in considerazione solo un sito deve dimostrare che: “La presentazione in via eccezionale di un’unica opzione tipologica o localizzativa deve essere opportunamente argomentata, illustrando i criteri che hanno portato alla sua elaborazione o scelta” In realtà la relazione istruttoria propedeutica al Decreto 431/2012  che ha dato il giudizio di VIA positivo si limita a prendere atto che la Provincia avrebbe escluso altro sito  perché ci sarebbe una “incompatibilità fra la collocazione della discarica per il perìodo transitorio nell'area Colli con il procedimento di Project Financing in corso”. Questo nonostante la stessa relazione propedeutica al giudizio di VIA positivo affermi testualmente: “Sotto il profilo strettamente ambientale (impatto sulle matrici naturali), pertanto, si può concludere che il lotto VI appare più impattante di un'eventuale soluzione transitoria nell'area Colli.”
Quanto sopra conferma che il giudizio di VIA positivo si fonda su un SIA incompleto sotto il profilo di uno dei parametri fondamentali per la VIA: effettuare un confronto tra siti alternativi. In particolare manca l’analisi costi benefici tra l’opzione zero, il sito alternativo nell’area Colli e quello proposto del lotto VI come richiesto dalla lettera c) comma 3 articolo 5 della DGR  1415/1999
Peraltro quanto sopra è ammesso dallo stesso Decreto di VIA della Regione dove si afferma che: “Si premette che i contenuti del progetto e dello SIA non sono sufficienti ad un completo ed esaustivo confronto degli effetti prodotti dalla realizzazione del lotto VI in Collette Ozotto rispetto ad una eventuale anticipazione della discarica di servizio sul
piazzale di Colli per la gestione del periodo transitorio.


Carenza della istruttoria che ha portato il rilascio del giudizio di VIA positivo (2012): l’impatto cumulativo
Il punto 4 dell’allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 prevede che il SIA debba indicare una descrizione dei probabili impatti rilevanti compresi quelli cumulativi con altri progetti.  Come è noto anche dalla semplice denominazione del titolo del progetto di discarica qui esaminato il  futuro lotto VI va a cumularsi alle preesistenti vasche di coltivazione dei rifiuti del passato.  Infatti la relazione propedeutica al Decreto regionale di VIA positivo afferma testualmente: “(iv) la vicinanza con la discarica attualmente gestita dalla Società Idroedil può comportare difficoltà nella separazione ed individuazione dei presidi di monitoraggio ambientale tra il lotto pubblico e i lotti privati;”.  Ma dopo questa affermazione appena accennata il giudizio di VIA non analizza nel merito i rischi dell’impatto cumulativo.



Carenze della istruttoria che ha portato al rilascio dell’AIA (2014): le alternative tecniche
Secondo la Direttiva 2010/75/UE (articolo 12 lettera k) la domanda di AIA deve descrivere: “le principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal richiedente in forma sommaria.”

La Direttiva 2010/75/UE da una definizione ampia di tecniche: “ per «tecniche» sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’installazione;

Decreto Ministeriale 1/10/2008 : secondo il quale:  “le alternative siano valutate secondo gli effetti ambientali incrociati (Cross-Media Effects)  cioè  poter  valutare l’effetto dovuto contemporaneamente a più inquinanti che rilasciano in uno stesso  o più corpi ricettori” 

L’obiettivo metodologico dei Cross-Media è quello di fornire, nei casi  più complessi come ad esempio quello di una nuova discarica o di un impianto industriale e/o energetico: una guida alla scelta  dell’opzione  migliore sotto il profilo sanitario ed ambientale fra le tecniche o le tecnologie in alternativa

Questa analisi incrociata potrà incidere:
1. sulle prescrizioni nel modello gestionale dell’impianto presentato: tecniche di mitigazione, tipologia di rifiuti da abbancare, durata della discarica, modalità di gestione del cantiere e modalità di gestione dopo la chiusura della discarica
2. sulla possibilità di  prevedere altro modello di gestione diverso dalla discarica. 

Questa analisi non è contenuta ne nella domanda di AIA ne nella valutazione che ha portato al rilascio dell’AIA da parte della Provincia.


Violazioni normativa europea sulle discariche
Secondo l’allegato 1 alla Direttiva 1999/31/CE:
1.1. Per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:
a) le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;
b) l'esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;
1.2. La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fattori summenzionati o le misure correttive da adottare indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico

L’allegato 1 al DLgs 36/2003 prevede che: “Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:· distanza dai centri abitati;

Sulla questione delle distanze da zone residenziali della discarica, il Consiglio di Stato, sentenza 1272/2013, ha chiarito che tale distanza deve essere: “analiticamente giustificata mediante apposite tavole riflettenti l’impatto della discarica sulla componente atmosferica degli ambiti circostanti (parametri: polveri totali sospese, benzene, ossidi di zolfo ed azoto) e l’interferenza visiva con l’impianto.


La discarica da realizzare è situata a distanze molto limitate dalle zone residenziali come si evince dalla mappa allegata alla petizione e all’esposto per la richiesta di sequestro

Il Decreto di VIA n. 431 del 19 ottobre del 2012 non ha minimamente valutato gli aspetti relativi alle distanze della nuova discarica dalle zone residenziali in termini di rischio di incidente e sanitario anzi nell’elencare le aree incompatibili con la presenza di discariche o comunque la cui compatibilità va verificata (ex allegato I al Dlgs 36/2003) ha rimosso il riferimento seguente:
Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutata la condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:
· distanza dai centri abitati;





Violazione normativa sulla tutela dei Siti Habitat (tutela della biodiversità)
Come segnalato dall’esposto presentato lo scorso 6 ottobre nell’area contermine al sito di realizzazione della discarica insiste una grotta censita anche dal CAI . Dati catastali: n.320Li/IM. Acquedotto di rio Cascine. Sanremo, Beuzi, Sant’anna; Tav.IGM 1:25:000 CERIANA 102 I SO; 4°37’54”. Coord. UTM zona 32T MP 0405468 4856827; Q. 388m. La grotta è habitat per la fauna locale di un cospicuo numero di pipistrelli (rinolofi maggiori e rinolofi minori), tutelati ai sensi dell’allegato B al Dpr 357/1997 (disciplina normativa tutela biodiversità).
L’area della discarica da realizzare è inoltre contermine al di Sito d’Importanza Comunitaria denominato SIC IT1315805 “Bassa Valle Armea” (DGR 705/2012 e 613/2012)
Secondo l’articolo 1 della Direttiva 1992/43/CEE  e la lettera m) articolo 2 del Dpr 357/1997 per le specie animali per sito di importanza comunitaria (da tutelare da parte degli stati membri) si deve intendere: “Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione
Sempre secondo l’articolo 1 della Direttiva 1992/43/CEE Lo «stato di conservazione» del sito e della specie habitat è considerato «soddisfacente» quando:
1. l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare
in un futuro prevedibile e
2. esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue
popolazioni si mantengano a lungo termine.
Secondo l’articolo 5 della Direttiva 1992/43/CEE e  il comma 4 articolo 5 Dpr 357/1997 occorre che i progetti sottoposti a VIA che incidono su specie e siti di importanza comunitaria devono avere un apposito studio di incidenza interno allo Studio di Impatto Ambientale contenente gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative della normativa sulla biodiversità
In particolare l’articolo 5 della Direttiva 1992/43/CEE, ai fini della applicazione dell’obbligo dello studio di incidenza,  fa riferimento a: “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito.

Come ha specificato la Corte di Giustizia sentenza 11/4/2013 causa C258-11, lo studio di incidenza del committente dell’opera/progetto  e la relativa valutazione della autorità competente: “…..non può comportare lacune e deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sul sito protetto in questione”.
Aggiunge detta sentenza che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE che prevede l’obbligo della valutazione di incidenza:  “deve essere interpretato nel senso che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito pregiudicherà l’integrità di tale sito se è atto a impedire il mantenimento sostenibile delle caratteristiche costitutive dello stesso, connesse alla presenza di un habitat naturale prioritario, per conservare il quale, il sito in questione è stato designato nell’elenco dei SIC conformemente alla suddetta direttiva. Ai fini di tale valutazione occorre applicare il principio di precauzione”. 

Il riferimento al principio di precauzione va inteso nel senso che: “le misure di conservazione del sito Habitat  sono attivate non da una certezza, ma da una probabilità di incidenze significative. In linea con il principio di precauzione non si può quindi accettare che la valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative non sono certe. Anche in questo caso è utile fare riferimento alla direttiva 85/337/CEE, Ne consegue che, se una proposta comporta la necessità di una valutazione ai sensi della direttiva 85/337/CEE in base al fatto, inter alia, che essa possa incidere in modo significativo su un sito Natura 2000, essa dovrà anche essere oggetto di una valutazione.” (Linee guida della Commissione UE sulla gestione dei siti habitat  del 2000  e sulle modalità di applicazione della valutazione di incidenza del 2002).

In coerenza con quanto sopra  sempre le linee guida della Commissione UE affermano che l’Ambito Geografico di applicabilità della Valutazione di Incidenza ex paragrafo 3 articolo 6 della Direttiva 1992/43/CEE non riguarda piani e progetti concernenti esclusivamente un sito protetto ma  prende anche in considerazione sviluppi al di fuori del sito, ma che possono avere incidenze significative su esso. A conferma si veda Corte di Giustizia sentenza 10 gennaio 2006 causa C-98/03 che ha affermato come non si possa escludere a priori una Valutazione di Incidenza solo motivandola con il fatto che il progetto da valutare non rientra pienamente nel perimetro del sito Habitat omettendo come afferma la Corte di Giustizia: “….
- omettendo di prevedere, per taluni progetti realizzati all’esterno di siti Habitat o di ambiti dove sono presenti specie Habitat, un esame obbligatorio dell’incidenza sul sito, indipendentemente dal punto se tali progetti possano avere un’incidenza significativa su una ZSC;
- permettendo emissioni in una ZSC indipendentemente dal punto se tali emissioni possano avere un’incidenza significativa su questa zona,
- escludendo dall’ambito di applicazione delle norme relative alla tutela delle specie alcuni pregiudizi non deliberati causati ad animali protetti
,..”
La suddetta sentenza della Corte di Giustizia così conclude: “in assenza di criteri scientificamente provati, che il governo tedesco non ha menzionato e che permetterebbero di escludere a priori che le emissioni toccanti un sito protetto ubicato all’esterno della zona di influenza dell’installazione interessata possono avere un’incidenza significativa su tale sito, il sistema posto in essere dal diritto nazionale nel settore in questione non è comunque idoneo a garantire che i progetti o piani relativi ad installazioni causanti emissioni che toccano siti protetti all’esterno della zona di influenza delle medesime non lederanno l’integrità dei siti interessati,”.

La DGR 1415/1999 (in vigore al momento del rilascio della VIA positiva) afferma che: “Nel caso in cui l’intervento oggetto della VIA sia interessato da un Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) o da una Zona di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE, cosiccome recepita dal D.P.R. 357/1997, il proponente, al fine di conseguire la Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del citato D.P.R. 357/1997, deve allegare al progetto una apposita relazione di incidenza.”
Inoltre sempre secondo la DGR 1415/1999 per le specie tutelate dalla Direttiva Habitat deve essere indicata la sensibilità al disturbo antropico, alle interruzioni di continuità, agli inquinanti, alle alterazioni meteo-climatiche

Il progetto di discarica in esame è stato oggetto di una Interrogazione con richiesta di risposta scritta (P-012105/2015) della Parlamentare Europea Tiziana Beghin (EFDD) alla quale ha risposto in data 29/9/2015 per la Commissione il Commissario Karmenu Vella, affermando che: “Tutte le specie di pipistrelli sonorigorosamente protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE che impone agli Statimembri di vietare l'uccisione, la cattura o la perturbazione deliberata di dettespecie, nonché il deterioramento o la distruzione delle loro zone di riproduzioneo delle loro aree di riposo. Nel caso di progetti potenzialmente dannosi, gli Statimembri devono prevedere delle misure di attenuazione.”.


Nello studio di impatto ambientale e nei documenti ad esso allegati, come pure nel Decreto di VIA, non vengono presi in considerazione i due siti sopra indicati, anzi la Relazione propedeutica al Decreto di VIA positiva afferma che: “il progetto non ricade…. in aree individuate dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. n° 357 del 08/09/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. 

Quanto sopra nonostante che la relazione del 8/10/2015 sul sopralluogo dell’architetto incaricato dalla Soprintendenza Archeologica della Liguria così concluda: “Per contro rimane l’interesse per il valore ambientale della cavità con la presenza dei chirotteri e che con ulteriori ricerche potrebbe rivelare altre interessanti forme di vita ipogea.”


La relazione della Regione Liguria sul rischio di impatto del cantiere della discarica sulla grotta e le specie habitat presenti
Di contro a quanto sopra esposto è stata recentissimamente consegnata ai cittadini che si battono contro il progetto di discarica “Lotto VI” una brevissima e sintetica relazione della Regione Liguria avente per oggetto una sopralluogo svolto da un consulente della Regione stessa. La relazione tende a minimizzare il rischio impatto dei lavori della realizzanda discarica sulla grotta e sulle specie protette presenti in essa. 

Lo fa con affermazioni assolutamente non scientifiche come le seguenti:
1. l’impatto del cantiere sarà “quasi nullo” sic!
2.è pertanto accertata la presenza di chirotteri, anche se dall’ispezione preliminare effettuata non è stato possibile rilevare la consistenza della popolazione”.
3. “la grotta è stata ispezionata solo nel primo tratto perché più avanti è allagata”.  Ovviamente la relazione non precisa che questo primo tratto riguarda solo poche decine di metri di entrata.

Premesso che, anche se fossero fondate le conclusioni della Regione, questa relazione è arrivata molto in ritardo quando il cantiere  è comunque stato avviato da tempo, per cui sarebbe comunque intervenuta dopo la produzione del danno ambientale alla specie protetta (nella fattispecie i chirotteri) e alle grotta stessa che ricordiamo ai signori della Regione è comunque tutelabile in quanto tale ai sensi della legge regionale 39/2009.
Premesso quanto sopra aggiungo che questa Relazione non sana minimamente, ma anzi aggrava, la lacuna istruttoria sia al giudizio di VIA positivo della Regione che all’AIA della Provincia.
Infatti come ho dimostrato sopra il fatto che la prevista discarica sia collocata in area contermine ad un SIC e ad una grotta con specie protette dalla direttiva Habitat non esclude aprioristicamente  l’obbligo di presentare uno Studio di Incidenza da parte del committente dell’opera e di una relativa Valutazione di Incidenza dello stesso da parte della Regione Liguria. Infatti essendo il progetto di discarica in questione soggetto a VIA la competenza a rilasciare la Valutazione di Incidenza è della Regione ex articolo 9 legge regionale 28/2009.

La suddetta relazione non può compensare, con le sue tre paginette piene di opinioni non di valutazioni scientifiche, l’obbligo di uno Studio di Incidenza e della relativa Valutazione come previsto dalla legge. Obbligo che poteva essere esaurito all’interno sia dello Studio di Impatto Ambientale che nel giudizio di VIA finale.

Infatti, secondo le citate linee guida UE,  nella valutazione di incidenza  occorre innanzitutto dimostrare in maniera oggettiva e documentabile che:
  • non ci saranno effetti significativi su siti Natura 2000 (Livello I:Screening); o
  • non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l’integrità di un sito Natura 2000(Livello II: valutazione appropriata); o
  • non esistono alternative al piano o progetto in grado di pregiudicare l’integrità di un sito Natura 2000 (Livello III: valutazione di soluzioni alternative); o
  • esistono misure compensative in grado di mantenere o incrementare la coerenza globale di Natura 2000 (Livello IV: valutazione delle misure compensative).

Non solo ma quanto sopra è ulteriormente precisato nell’allegato B alla DGR 328/2006  secondo il quale lo Studio di Incidenza deve contenere, tra l’altro, “descrizione quali-quantitativa e localizzativa degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati, della zona interessata dalla realizzazione dal progetto o dall’intervento e delle zone intorno ad essa (area vasta) che potrebbero subire effetti indotti,”. 



CONCLUSIONI, PER ORA....... 
Ovviamente l'obiettivo immediato per i cittadini attivi di Sanremo e Arma di Taggia è ora quello di fermare i lavori del cantiere. Ma anche nel caso  questo non avvenisse questo non significa che la vertenza si chiuda, perché le lacune e illegittimità istruttorie sopra esaminate resteranno comunque e potranno costituire il presupposto per una revisione dell'AIA ma soprattutto della VIA.  Ne riparleremo nei prossimi giorni...... 




NOTE 


[1] 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

[2] Il sequestro preventivo può essere disposto purché permanga la lesione concreta del bene tutelato dalla norma penale.
È necessario soltanto che la valutazione sul suo possibile verificarsi si fondi su elementi concreti e non su ipotesi del tutto astratte.

Presupposti per l’applicazione di tali misure cautelari sono, appunto, il fumus boni
iuris ed il periculum in mora.

Il fumus boni iuris é inteso come necessità che si proceda per un fatto corrispondente ad una fattispecie astratta di reato e, come precisato dalla giurisprudenza, la legittimità del sequestro prescinde totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza (in ciò si ravvisa una sostanziale differenza rispetto alle misure cautelari personali), dal momento che è la pericolosità in sé della cosa a giustificare l’applicazione della misura (19). Secondo la giurisprudenza, quindi, se non può essere bypassato il requisito del fumus, quest’ultimo
coincide con la semplice commissione di un reato a prescindere dal requisito della colpevolezza.

Nelle specifico le ipotesi di reati ambientali individuate dall’esposto sono

Art. 452-bis Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale;
-Articolo 733bis CP: distruzione o deterioramento di Habitat all'interno di un sito protetto la cui fattispecie risulta realizzata proprio nelle ipotesi in cui non sia stato applicato l’articolo 5 del Dpr 357 del 08/09/1997 e cioè la valutazione di incidenza del progetto, come precisato dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione n. III/09/2011 sulla legge che ha introdotto tale nuova tipologia di reato

Circa il periculum in mora, esso deve essere concreto. Recente giurisprudenza, in linea comunque con quella passata, richiede che esso consista non in una generica ed astratta eventualità , ma come una concreta possibilità , desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze di fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati: la legge ha inteso, infatti, contenere il sacrificio dei diritti dei cittadini nei ristretti limiti dettati dalle effettive esigenze di prevenzione concrete del processo penale

[3] Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.”  Ultima parte comma 1 articolo 34 del DLgs 152/2006

[4] http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/d.p.c.m.27dicembre1988.pdf

[5] Ora superata da altra norma tecnica regionale  ma in vigore all’epoca del rilascio del giudizio positivo di VIA alla discarica in oggetto. Peraltro la nuova norma regionale ha confermato quanto previsto dalla delibera del 1999

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