La
Corte di Giustizia UE con sentenza dello scorso 7 novembre 2018 (causa C461-17
per il testo QUI)
ha definito i contenuti di una corretta Valutazione di Incidenza su progetti
che possono riguardare siti di importanza comunitaria disciplinata dalla
Direttiva Habitat (QUI)
La
sentenza esamina la procedura di valutazione di incidenza su due siti di
importanza comunitaria di un progetto di strada ( 1,5 km) con rotatoria percorso/pedonale.
I principi
che afferma la sentenza, trattandosi di rinvio pregiudiziale (QUI)
alle decisione della Corte di Giustizia, sono vincolanti per tutti gli stati
membri
In
particolare questi principi riguardano le modalità con cui deve esser svolta la
valutazione di incidenza (ex articolo 5 DPR 357/1997 NOTA 1)
del progetto sui siti tutelati dalla
Direttiva Habitat.
Vediamoli
questi principi affermati nella sentenza...
La valutazione di incidenza del
progetto è positiva solo se c’è la certezza di tutelare completamente il sito
Habitat
“un’opportuna valutazione delle incidenze di
un piano o di un progetto sul sito interessato implica che, prima
dell’approvazione del medesimo, devono essere individuati, tenuto conto delle
migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o
progetto di cui trattasi che possano, da
soli o congiuntamente ad altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di
conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano
un’attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la
certezza che tale attività è priva di effetti pregiudizievoli per l’integrità
di detto sito. Ciò avviene quando non
sussiste alcun ragionevole dubbio da un punto di vista scientifico circa
l’assenza di tali effetti”.
La valutazione di incidenza deve
considerare tutti i siti e le specie tutelati dalla Direttiva Habitat presenti
nell’area interessata dal progetto
“si deve considerare che debba essere censita
la totalità degli habitat e delle specie per i quali il sito è protetto.
Infatti, la mancata individuazione, in tale valutazione, della totalità degli
habitat e delle specie per i quali il sito è stato registrato disattenderebbe i
requisiti summenzionati e, di conseguenza non sarebbe atta
a dissipare ogni ragionevole dubbio da un punto di vista scientifico circa
l’assenza di effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito protetto”.
“Può essere sufficiente accertare che solo determinati tipi di habitat e di
specie protetti si trovano nella parte della zona protetta interessata dal
progetto e che non può essere arrecato pregiudizio agli altri tipi di habitat e
alle specie protetti presenti sul sito”.
Relativamente a siti e specie
protette esterne al sito habitat
“Per quanto riguarda gli altri tipi di
habitat o di specie presenti sul sito ma per i quali quest’ultimo non è stato
registrato, nonché i tipi di habitat e le specie situati al di fuori di tale
sito, va ricordato, come emerge dal tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo
3, della direttiva «habitat», che questa sottopone al meccanismo di tutela
ambientale ivi previsto «[q]ualsiasi piano o progetto non direttamente connesso
e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative
su tale sito». A tal riguardo dall’obiettivo di conservazione
perseguito dalla direttiva «habitat» risulta che habitat o specie tipici devono essere inclusi
nell’opportuna valutazione, se sono necessari per la conservazione dei tipi di
habitat e delle specie individuati per la zona protetta.”
La valutazione di incidenza deve
riguardare tutti gli aspetti di impatto sul sito Habitat come pure sulle misure
per tutelarlo dall’impatto del progetto valutato: solo così si possono lasciare
dei margini di discrezionalità nell’esecuzione del progetto a cura del
committente dello stesso
“un’opportuna valutazione delle incidenze di
un piano o di un progetto su un sito protetto implica, in primo luogo, prima
dell’approvazione del piano o del progetto di cui trattasi, l’individuazione di
tutti gli aspetti del suddetto piano o progetto che possano pregiudicare gli
obiettivi di conservazione del sito di
cui trattasi. In secondo luogo, una valutazione del genere non può essere
considerata opportuna se comporta lacune e non contiene rilievi e conclusioni
completi, precisi e definitivi, atti a dissipare ogni ragionevole dubbio
scientifico in merito agli effetti del piano o del progetto su detto sito. In terzo luogo, tutti
gli aspetti del piano o del progetto in questione che possano, da soli o in combinazione con altri
piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione del medesimo sito
devono essere individuati, tenuto conto delle migliori conoscenze scientifiche
in materia”
Ne
consegue che: l’autorità competente a svolgere la Valutazione di Incidenza può:
“autorizzare un piano o un progetto che lascia il
committente libero di determinare successivamente taluni parametri relativi
alla fase di costruzione, quali l’ubicazione dei cantieri e le vie di
trasporto, solo se è certo che l’autorizzazione stabilisce condizioni
sufficientemente rigorose che garantiscano che tali parametri non pregiudicheranno
l’integrità del sito”.
Se l’autorità competente alla
Valutazione di Incidenza rimuove la richiesta di approfondimenti scientifici
ulteriori deve dimostrarne i motivi
La
valutazione di incidenza: “effettuata ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» non può
comportare lacune e deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e
definitivi atti a dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico in ordine agli
effetti dei lavori previsti sul sito interessato.”
NOTE
"Articolo 5 Valutazione di incidenza
1. Nella pianificazione e
programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale
dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria
e delle zone speciali di conservazione. 2. I proponenti di piani territoriali,
urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e
le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno
studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito,
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di
pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono
presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza
regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province
autonome competenti. 3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle
specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze
significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri
interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio
volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato
G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di
importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona
speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei
medesimi. 4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto
ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, e del
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed
integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di
importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal
presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito
della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti
ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e
zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale
predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità
del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento,
facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G. 5. Ai fini della
valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4,
le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza,
definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le
autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli
indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima
verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani
interregionali. 6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della
verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la
verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai
commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso
ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi.
Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il
termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le
integrazioni pervengono alle autorità medesime. 7. La valutazione di incidenza
di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza
comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione
ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale,
come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'ente
di gestione dell'area stessa. 8. L'autorità competente al rilascio
dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce
preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando
modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli
stessi. 9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di
incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano
o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le
amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per
garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui
all'articolo 13. 10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e
specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata
l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato
soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla
sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero,
previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico."
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