Leggo
in giro sui mass media che i politici che "contano" stanno discutendo su chi
mettere sulla poltrona della Presidenza del Parco 5Terre. Nomi peraltro
caratterizzati da scarsa competenza in materia di aree protette ma ben
sponsorizzati politicamente.
Nessuna
discussione sugli errori fatti nelle gestioni passate, sulle responsabilità non
solo di chi è finito dentro il processo di “Parcopoli” ma di chi doveva
controllare e non lo ha fatto senza pagare alcun dazio, non dico penale
ovviamente ma almeno politico (vedi QUI). Soprattutto nessuna discussione vera su
limiti attuali di gestione del Parco, su quale modello di governance dell’ente
Parco del territorio di riferimento, su
quali strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione il Parco
abbia necessità se vuole uscire definitivamente dalle gestioni confuse del
passato.
Ci
sono due esempi clamorosi che confermano questo mio giudizio: il Piano del
Parco e il Regolamento del Parco.
Come
è noto, almeno agli addetti ai lavori, il Piano del Parco delle 5terre non è mai
stato approvato in via definitiva, era stato adottato con deliberazione
della Giunta Regionale n.488 del 22 maggio 2002, ma successivamente è stato
revocato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 10.12.2010.
Quindi
il Parco delle 5terre non ha mai avuto un Piano del Parco completamente
efficace e ancora di più non ha mai avuto un Regolamento del Parco. Fino ad
oggi con Decreto del Ministero
dell'Ambiente 24/2/2015 (vedi QUI) è stato approvato il
regolamento di organizzazione ma per la sola area marina, restando fuori quindi
tutta la parte terrestre del Parco.
Questa
era una delle critiche, sotto il profilo gestionale, che veniva svolta alla
Presidenza Bonanini : mancanza di trasparenza nelle decisioni sull’uso del
territorio del Parco. Sono passati ormai oltre 8 anni dalla fine di
questa Presidenza ma del Piano del parco e del Regolamento ancora non vi è
traccia come risulta dalla apposita sezione del sito dell’Ente Parco Nazionale
5Terre, vedi QUI e QUI.
Un Parco Nazionale gestito ad
oggi senza i due strumenti principe per regolarne la attività: Piano e Regolamento.
Al di la del processo penale, i cui esisti sono noti a tutti, l’accusa politica che veniva fatta alla gestione Bonanini era la mancanza di trasparenza. Bene dopo 8 anni dalla fine dell’era Bonanini possiamo dire che in fatto di trasparenza, non come la intenda io, ma come la prevede la legge quadro sui parchi, siamo all’anno zero o quasi.
Al di la del processo penale, i cui esisti sono noti a tutti, l’accusa politica che veniva fatta alla gestione Bonanini era la mancanza di trasparenza. Bene dopo 8 anni dalla fine dell’era Bonanini possiamo dire che in fatto di trasparenza, non come la intenda io, ma come la prevede la legge quadro sui parchi, siamo all’anno zero o quasi.
Ma l’importante
è discutere le “careghe”!
La questione non è meramente
formale perché
stiamo scrivendo dei due strumenti principali di governo del territorio del
Parco e delle attività che su di esso si svolgono. La questione è di sostanza ma allo stesso tempo anche di
trasparenza su come vengono prese le decisioni sull’uso del territorio del
Parco, perché come vedremo nel seguito del post, l’assenza del Piano del Parco
e del Regolamento non impedisce la gestione del Parco ma la rende sicuramente
più opaca e centralizzata nella decisione di Presidente e uffici attuali.
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CONTENUTI E FINALITÀ DEL PIANO DEL PARCO
Se
andiamo ad esaminare i contenuti del Piano definiti dall’articolo 12 della
legge 394/1991 si veda la natura del Piano quale strumento di pianificazione a
valenza territoriale ed urbanistica e non solo meramente conservazionista. Si
veda un elenco riassuntivo di questi contenuti:
1. organizzazione generale del
territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme
differenziate di uso, godimento e tutela;
2. vincoli, destinazioni di uso
pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie
aree o parti del piano;
3. sistemi di accessibilità
veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori
di handicap e agli anziani;
4. sistemi di attrezzature e servizi
per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite,
uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
5.
indirizzi e
criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in
genere.
6. Norma attuative con riferimento
alle varie aree o parti del piano.
Il Piano del Parco è sovraordinato agli strumenti di pianificazione nell’area interessata ed in particolare è fondamentale per capire quali parti degli strumenti di pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale sono compatibili o meno con le finalità di gestione dell’area protetta.
IL REGOLAMENTO DEL PARCO
Il
Piano del Parco individua le attività consentite compatibili con
l’interesse naturalistico del’area protetta.
Il
Regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite nel
territorio del Parco, secondo le indicazioni dell’art. 11 Legge 394/1991.
Il
comma 3 dell’articolo 11 della legge 394/991 elencata una serie di
attività vietate nel territorio del Parco, ma è Regolamento che le
definisce puntualmente e soprattutto che, secondo le specificità di ogni area
protetta, stabilendo quindi le INTEGRAZIONI APPLICATIVE a tali divieti;
infatti l’elenco dei divieti contenuto nell’articolo, anche in base
ad una sommaria interpretazione letterale, è meramente esemplificativo, e
non tassativo , perché ogni area protetta costituisce un
sistema unico e irripetibile, e contiene una frazione di patrimonio naturale
diversa da ogni altra.
CONSEGUENZA DELLA MANCATA APPROVAZIONE DI PIANO E
REGOLAMENTO DEL PARCO
Alla
luce della analisi sopra svolta possiamo quindi dire che attraverso il rapporto
tra legge, piano e regolamento il meccanismo di imposizione di vincoli e limiti
viene rovesciato:
a) il
sistema dei divieti essendo posto in via generale dalla legge,
b) gli
atti fondamentali del parco hanno la funzione di selezionare non le attività
vietate, ma le attività permesse, dilatando diritti soggettivi e libertà
compressi dalla legge quadro;
c) detti
atti fondamentali una volta individuate le attività permesse le
regolamenteranno nello specifico al fine di armonizzarne l'esercizio con le
finalità naturalistiche.
E’
ovvio che se il regolamento non viene approvato tale disciplina delle INTEGRAZIONI
APPLICATIVE e della interpretazione non tassativa dell’elenco dei divieti è
stata lasciata completamente in mano al livello politico amministrativo che
gestisce l’area protetta con buona pace della certezza del diritto e della
trasparenza nelle motivazioni delle decisioni, come pure della natura di ente
prevalentemente tecnico scientifico che deve avere l’Ente Parco.
IL NULLA OSTA DELL’ENTE PARCO IN ASSENZA DI
REGOLAMENTO E PIANO DEL PARCO
A chi spetta rilasciare il Nulla
Osta
E’
rilasciato dall’Ente Parco quindi lo statuto ne disciplina compiutamente
la titolarità delle funzioni ( Lo statuto del Parco 5 Terre lo assegna al
direttore). La legge (comma 3 articolo 13 legge 394/1991) comunque prevede che
l’esame delle richieste di nulla osta possa essere affidato con deliberazione
del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui
attività sono disciplinate dal regolamento del parco.
La natura giuridica del nulla osta
La
legge quadro sulle aree naturali protette configura un modello di nullaosta del
tutto originale, e precisamente individuabile. In condizioni normali con
un piano e regolamento approvati ed efficaci si tratta di un atto a
discrezionalità zero (Di Plinio, Fonderico).
Infatti
il nulla osta:
a) "verifica
la conformità" del progetto di attività al piano e al regolamento
b) certifica
la esistenza o meno di un interesse primario a realizzare intervento/attività
riconosciuto dal piano/regolamento
c) non
legittima la realizzazione dell’intervento o attività ma solo la prosecuzione
dell’iter autorizzatorio dovendosi verificare a questo fine altri eventi
(autorizzazioni comunali, altri atti di assenso di altre amministrazioni etc.).
Proprio
per questo il rilascio del nulla osta ha un grado di discrezionalità che è
inversamente proporzionale al dettaglio degli atti fondamentali (piano e
regolamento), e che il parco è in grado di rendere data la qualificazione
specifica delle sue strutture amministrative, o la possibilità di creare un
apposito comitato tecnico.
COSA SUCCEDE NELLE MORE DELLA APPROVAZIONE DEL PIANO E
DEL REGOLAMENTO PARCO
Ovviamente
la legge quadro sulle aree protette ha previsto un regime straordinario di
gestione del Parco in assenza di questi due strumenti fondamentali.
Le misure di salvaguardia
La
legge 394/1991 infatti afferma che fino alla entrata in vigore del piano del
parco valgono le misure di salvaguardia.
In cosa consistono queste misure
di salvaguardia? Vediamolo…
1. Le misure di salvaguardia individuate in sede di intesa in Conferenza stato regioni . Si tratta delle delibere sull’elenco ufficiale delle aree protette che contengono anche specificazioni sulle misure di salvaguardia per i parchi nazionali, regionali, ma anche di altre delibere come quella del 14/7/2005 che ha stabilito i vincoli per la gestione delle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.
1. Le misure di salvaguardia individuate in sede di intesa in Conferenza stato regioni . Si tratta delle delibere sull’elenco ufficiale delle aree protette che contengono anche specificazioni sulle misure di salvaguardia per i parchi nazionali, regionali, ma anche di altre delibere come quella del 14/7/2005 che ha stabilito i vincoli per la gestione delle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette.
2. Le misure di incentivazione
a favore degli Enti Locali territorialmente interessati ex articolo 7
legge 394/1991, che stabiliscono una sorta di elenco delle categorie di
interventi coerenti con le finalità dell’area protette: a) restauro dei centri
storici ed edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei
nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento
dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione e di restauro
ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; e)
attività culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g)
attività sportive compatibili; h) strutture per la utilizzazione di fonti
energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili
nonchè interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
3. Le misure di salvaguardia specificamente
indicate dal comma 3 dell’art. 6 della legge 394/1991 e cioè:
• divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti fuori dei centri edificati così come delimitati ex art. 18 legge 865/1971(norme sulla espropriazione per pubblica utilità) il quale esclude dal perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione
• divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti nei centri abitati per gravi motivi di salvaguardia ambientale da motivare con apposito provvedimento
• qualsiasi mutamento (sempre con riferimento alle due aree precedenti? Non è chiaro dalla lettera del comma ma si può ritenere di si) del’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’area protetta.
• divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti fuori dei centri edificati così come delimitati ex art. 18 legge 865/1971(norme sulla espropriazione per pubblica utilità) il quale esclude dal perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione
• divieto di eseguire nuove costruzioni e trasformare le esistenti nei centri abitati per gravi motivi di salvaguardia ambientale da motivare con apposito provvedimento
• qualsiasi mutamento (sempre con riferimento alle due aree precedenti? Non è chiaro dalla lettera del comma ma si può ritenere di si) del’utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’area protetta.
4. Le misure di salvaguardia
del decreto istitutivo del Parco Nazionale Dpr 6/10/1999 ad integrazione
di quella della legge nazionale (comma 3 articolo11)
Come si vede è un elenco sia
pure generale ma tutt’altro che di mero principio
Possono
essere gestite le aree protette attraverso queste misure di salvaguardia in
attesa della entrata in vigore del piano del parco e del relativo regolamento?
La
risposta è si ma come ha specificato il Consiglio di Stato il 14/5/2003 in un
Parere ( richiesto del Ministero dell’Ambiente): “le misure di salvaguardia di cui all’art. 6 l. n. 394 del 6
dicembre 1991, hanno una funzione meramente conservativa, dovendo proteggere le
aree in vista della successiva attività pianificatoria”.
L’Ente Parco nel
far rispettare tali misure di salvaguardia può fare come gli pare? No perché anche qui c’è ex lege
una supervisione ed un potere di intervento (richiesta di riduzione in
pristino) da parte del Ministero dell’Ambiente.
Queste misure di salvaguardia sono derogabili? Si ma solo con un intervento del Ministro dell’Ambiente (in collaborazione con l’Ente Parco) che in caso di necessità e urgenza, con provvedimento motivato può consentire deroghe a dette misure, prescrivendo modalità di attuazione di lavori ed opere ai fini di salvaguardare integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale.
Queste misure di salvaguardia sono derogabili? Si ma solo con un intervento del Ministro dell’Ambiente (in collaborazione con l’Ente Parco) che in caso di necessità e urgenza, con provvedimento motivato può consentire deroghe a dette misure, prescrivendo modalità di attuazione di lavori ed opere ai fini di salvaguardare integrità dei luoghi e dell’ambiente naturale.
CONCLUSIONI
Se è
vero che il Parco senza Piano e Regolamento non è comunque senza regole di
tutela è altrettanto vero che queste regole sono da un lato solo di
congelamento del territorio del Parco e dall’altro lasciano eccessivo spazio
alla discrezionalità degli organi del Parco con una supervisione del Ministero
dell’Ambiente che come hanno dimostrato eventi passati quasi mai viene
esercitata.
Quindi
occorre che al più presto il Parco delle 5terre si doti di un Piano e di un
Regolamento valutati e approvati secondo le moderne procedure decisionali:
Valutazione Ambientale Strategica e coinvolgimento attivo della comunità locale
sia nelle sue rappresentanze istituzionali (Comuni del Parco) che degli
interessi socio economici e diffusi.
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