mercoledì 15 novembre 2017

L’autorizzazione integrata ambientale e l’Impianto rifiuti di Albiano Magra

Continuo a leggere inesattezze sulla vicenda della riapertura dell’impianto CostaMauro soprattutto in relazione ad una autorizzazione che questo impianto avrebbe dovuto avere da molti anni e che ad oggi non è ancora arrivata, in modo assolutamente illegittimo. Mi riferisco alla Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). 
Quella che segue è una analisi della normativa sui tempi di adeguamento degli impianti di gestione rifiuti, come quella di CostaMauro di Albiano Magra, alla normativa AIA.
Per una analisi generale delle ultime novità sull’impianto in questione vedi QUI.



IMPIANTO COSTAMAURO DI ALBIANO E IL NON  ADEGUAMENTO ALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DAL 2001
L’impianto in questione avrebbe dovuto andare ad Autorizzazione Integrata Ambientale già dal 2001.
Infatti la Determina Dirigenziale della Provincia n.8502 del 15/1/2001: autorizza a trattare annualmente 90000t (tra questi anche i 20.03.01), rivalutabili sulla base della relazione semestrale sull'attività svolta e  stoccare un quantitativo massimo di 2500 m3 corrispondenti a circa 1500t di rifiuti.
La normativa allora in vigore che disciplinava l’AIA (DLgs 372/1999) prevedeva che rientrassero in tale normativa anche gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi che operassero trattamento fisico degli stessi con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
Quindi visti le oltre  90.000 tonnellate annue superavano di gran lunga la soglia delle 50 giornaliere. 

Senonchè intervennero delle deroghe alla applicazione di tale normativa sugli impianti esistenti che permisero, almeno inizialmente, ad impianti come quello in oggetto di non andare immediatamente ad AIA.

Poi le deroghe sono finite e con Determina Dirigenziale della Provincia di MS n. 8766 del 28/10/2005 si autorizza l’esercizio del complesso produttivo per la selezione ed il trattamento di rifiuti, approvato con DD 8550 del 24/3/2003, costituto da piattaforma per la selezione, trattamento ed avvio a recupero/smaltimento di rifiuti e da n. 2 linee per la produzione di CDR. Per una quantità complessiva annua di tonnellate 90.000 e la capacità massima di stoccaggio per tutte le tipologie di rifiuti è di tonnellate 1500. Sono compresi i rifiuti con CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati).

A quel punto diciamo dal 2007 in poi viste i termini di entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento della nuova versione della Direttiva UE che disciplina l’AIA, l’impianto in questione doveva adeguarsi ad AIA.
Il DLgs 59/2005 confermava infatti l’applicazione della Direttiva AIA  agli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi che operassero trattamento fisico degli stessi con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

Nonostante ciò l’impianto in questione ha continuato ad essere autorizzato senza AIA attraverso proroghe autorizzatorie totalmente in contrasto con questa normativa europea e senza che nessun ente si preoccupasse di farla applicare, magistratura compresa!



E VENIAMO AI TEMPI PIÙ RECENTI...

L’ALLEGATO VIII alla Parte  II  del DLGS 152/2006 (nuova normativa in materia di AIA che ha recepito l’ultima Direttiva UE 2010/75) afferma che devono essere sottoposte ad AIA:
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività: …..2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento”. Indiscutibile che l’impianto di Albiano Magra continui a rientrare in questa  categoria di impianti e quindi sia assoggettabile ad AIA.

Più precisamente perché con le date bisogna essere chiari quando si tratta di autorizzazione ambientali:
In base alla legislazione vigente i termini nuovi per adeguare gli impianti esistenti all’AIA  sono:
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA. 

La Circolare ministeriale del 17/6/2015 e il Decreto Legge 4/7/2015 hanno precisato che se un impianto è soggetto ad AIA e non riceve questa autorizzazione entro il 7 luglio 2015 o dimostra di rispettare comunque i principi dell’AIA oppure non può più funzionare


Quindi l’impianto  Costa Mauro dal 7 luglio 2015 non potrebbe più funzionare neppure in proroga.
Il Decreto Legge 4/7/2015 ha ulteriormente precisato che le installazioni suddette possono continuare a funzionare a condizione che il gestore (previa verifica della autorità competente al rilascio dell’AIA) dimostri che le autorizzazioni previgenti siano state sufficientemente aggiornate per garantire il rispetto del titolo III-bis della Parte II del DLgs 152/2006 cioè della disciplina dell’AIA.   N.B. Il Decreto Legge come da comunicato[NOTA 1] del Ministero della Giustizia non è stato convertito in legge quindi è decaduto. Ciò è confermato anche dal comma 3 articolo 1 Legge 6/8/2015 n. 125.
La conseguenza è che, fatti salvi i provvedimenti emessi nel periodo di vigenza del Decreto Legge, vale solo quanto chiarito nella Circolare sopra riportata per cui gli impianti che non hanno ottenuto l'AIA entro il 7 luglio 2015 decadono automaticamente dalle previgenti autorizzazioni
A conferma si veda Cassazione Sez. III n. 38753 del 21 agosto 2018 che ha affermato: 
"Il d.lgs. 46/2014, in considerazione delle modifiche apportate alla disciplina di settore, contiene, nell’art. 29, alcune disposizioni transitorie che riguardano specificamente, al comma 3, i gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, i quali erano tenuti a presentare istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.
Il successivo comma 3 impone all’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo il completamento dei procedimenti, avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015, consentendo, nelle more, la prosecuzione dell’attività in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni
."


La proroga delle autorizzazione per gli impianti esistenti vale solo per quelli che hanno già avuto una prima AIA come si ricava dalla lettura del comma 2-quater dell'articolo 35 del DLgs 152/2006: "2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale."


Aggiungo come ho già spiegato più volte che, per sanare la grave lacuna procedurale sulla mancata AIA, in avvio della procedura di VIA (2012)  andava avviata anche l’AIA. Non solo ma la procedura coordinata VIA e AIA è disciplinata dal 2015 dalla Regione Toscana recentemente aggiornata proprio in relazione agli impianti a cui applicare la VIA ex post come quello in questione.  e che questo è ammesso dalla legge vigente compresa quella della Regione Toscana (vedi DPGR 11 aprile 2017, n. 19/R , QUI)
.



CONCLUSIONI
Le conseguenze amministrative e giudiziarie di questa analisi non le devo trarre io ma le autorità competente ed eventualmente la magistratura. Io mi limito a dare un contributo di chiarezza su come funziona e soprattutto su come avrebbe dovuto funzionare la normativa applicabile all’impianto in questione ma lo stesso discorso si potrebbe fare per un impianto non lontano quello di Ferdeghini in località Cerri di Follo anche questo in clamoroso ritardo sull’adeguamento alla normativa AIA ( la cui storia la trovata QUI).







http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.d ata PubblicazioneGazzetta=2015-09-03&atto.codiceRedazionale=15A06720&elenco30giorni=false

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