giovedì 1 novembre 2018

I Sindaci aggirano i loro poteri di Autorità Sanitaria: il caso del Sindaco di Vezzano Ligure


Sulla rimozione del ruolo del Sindaco come Massima Autorità Sanitaria sul territorio comunale di competenza ho scritto spesso in questo post. Ora ci troviamo di fronte all’ennesimo tentativo di tale rimozione da parte del Sindaco di Vezzano Ligure (SP), tentativo così maldestro sotto il profilo giuridico amministrativo che se non fosse in gioco la tutela della salute di molti cittadini non meriterebbe neppure di essere criticato. Ma pur essendo maldestro il tentativo costituisce un esempio da caso studio delle “porcate” amministrative che i Sindaci spesso si inventano per rimuovere il ruolo che il testo unico delle legge sanitarie del 1934 gli assegna.

Il caso riguarda le procedure che hanno portato alla autorizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti urbani e assimilati indifferenziati  sito il località Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure.

L’impianto da anni ha prodotto fenomeni odorigeni pesanti che hanno portato alla apertura di una inchiesta penale per getto di cose pericolose, inchiesta tutt’ora in corso e non archiviata.

Il Sindaco al momento del rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) non ha presentato in sede di conferenza dei servizi l’obbligatorio Parere Sanitario ai sensi degli articoli 216 e 217 sulle industrie insalubri di prima classe. Sul significato e l’efficacia di questo Parere ho scritto QUI.


I cittadini residenti nella zona recentemente hanno inviato al Sindaco una istanza con la quale chiedevano di intervenire per colmare la lacune istruttoria e procedurale relativa al sopra citato Parere Sanitario.

Il Sindaco dopo molte settimane di silenzio ha prima utilizzato un discutibile parere della Provincia della Spezia che per giustificare il comportamento omissivo del Sindaco si è inventato che gli impianti di gestione rifiuti non sono industrie insalubri di prima classe (vedi QUI), per poi rispondere con un comunicato (vedi QUI per il testo completo) in cui stravolge la legge e i compiti che in materia gli vengono assegnati.

Vediamo come:



IL SINDACO AFFERMA : DI AVERE PRESENTATO DELLE PRESCRIZIONI IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL’AIA SULLA GESTIONE DELL’IMPIANTO.
Il Sindaco dimentica che le prescrizioni tecniche (misure di mitigazione delle emissioni, modello di esercizio dell’impianto) sono di competenza dell’ente autorizzatore (nel caso la Provincia) e dell’Arpal (organo tecnico competente per i controlli e i monitoraggi ambientali). Il Sindaco come afferma il comma 6 dell’articolo 29-quater del DLgs 152/2006 (disciplina procedura di rilascio dell’AIA) rilascia le prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del testo unico leggi sanitarie, finalizzate a dimostrare se l’impianto in questione è compatibile sotto il profilo sanitario con la presenza dei cittadini residenti nella zona. Per far questo il Sindaco, come dimostrano le esperienze di applicazione concreta di questa norma deve svolgere una istruttoria supportato da enti e/o professioni (ASL,Istituto superiore sanità, epidemiologi) nel quale deve sviluppare i seguenti punti:
a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
c) una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
d) una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto.
Solo dopo questa istruttoria il Sindaco potrà rilasciare il proprio parere e le relative prescrizioni. Non a caso dopo le conferenza dei servizi citata dal Sindaco ci sono stati anni di emissioni odorigene intollerabili senza che lo stesso abbia esercitato concretamente i suoi poteri per impedirle.

Ma vediamo cosa ha dichiarato in queste Conferenze dei Servizi il Sindaco di Vezzano Ligure:
nella Conferenza del 22 maggio 2015: “Non ho molto da obiettare perché ho poche persone che si occupano del settore
nella Conferenza del 19 giugno2015: esprime perplessità con quanto si sta predisponendo in relazione anche alla problematica delle emissioni odorigene ma non va oltre queste perplessità se non richiamando tramite il tecnico comunale che lo accompagna il progetto di pre-camere per limitare le emissioni dello scarico dei camion. Non solo ma alla fine il Sindaco ribadisce che non ci dovranno essere ulteriori aumenti della capacità produttiva dell’impianto (cosa che come vedremo sarà smentita non molto tempo dopo senza che il Sindaco “batta ciglio”)
nella Conferenza dei Servizi deliberante del 6 luglio 2015: anche qui il Sindaco si limita a dichiarazioni generiche richiamando i progetti di aggiornamento della depurazione degli scarichi idrici e delle precamere sull'accesso dei camion all'impianto.
Come si vede nessun vero parere con prescrizioni ma anche contestazione precise ma solo generiche sollecitazioni di progetti da anni in discussione (anche prima del rilascio dell’AIA) e quello delle “precamere” di acceso dei camion all’impianto è ad oggi ancora da realizzare.


IL SINDACO AFFERMA: “PARERE DELL’ASL 5, AUTORITA COMPETENTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL’A.I.A., CHE HA FORNITO IL SEGUENTE PARERE (NOTA PROT. 6685 DEL 01/07/2015) HA AFFERMATO CHE  NON SI RISCONTRANO, NELLE MODALITA DI TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI E DI ABBATTIMENTO DEGLI ODORI, ELEMENTI OSTATIVI ALLA CONCESSIONE DEL RILASCIO DELL’A.I.A. FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI ARPAL”
In questa citazione del Sindaco c'è intanto un grave errore giuridico amministrativo .
L’errore giuridico amministrativo sta nel dichiarare ll’ASL autorità competente. In realtà sotto il profilo della prevenzione sanitaria dell’impatto dell’impianto in questione l’Autorità Competente è il Sindaco, l’ASL è l’ente che deve supportare tecnicamente il Sindaco nell’esercizio della sua funzione. Questa distinzione è fondamentale perché nel caso ASL non svolga adeguatamente la sua funzione, essendo il Sindaco titolare della funzione può avvalersi di altri enti o soggetti professionali per rilasciare il proprio Parere Sanitario,  e qui veniamo alla balla del Sindaco.
Il Parere di ASL rilasciato nella Conferenza dei Servizi in sede deliberante del 6 luglio 2015 è assolutamente inadeguato alle problematiche sanitarie prodotte dall’impianto prima e dopo il rilascio dell’AIA.  Il Parere non svolge alcuna istruttoria sullo stato sanitario della popolazione interessata, sull‘impatto delle pregresse emissioni odorigene (l’impianto era in funzione da anni), sull’efficacia delle prescrizioni previste dal progetto di Acam e discusse nella Conferenza dei Servizi.  Anzi ASL prende solo atto degli impegni generici del gestore peraltro con riferimento a problematiche tecniche di competenza più della Provincia e dell’ARPAL. In tutto due paginette del nulla!

Tralascio la sciocchezza del Protocollo di controllo sull’impianto a cui fa riferimento il Sindaco nel suo comunicato in risposta alla istanza dei cittadini. Un Protocollo così utile che non è riuscito ad impedire l’aumento della capacità produttiva dell’impianto negli ultimi anni in barba alle deboli richieste del Sindaco di Vezzano Ligure sopra riportate dai verbali delle Conferenze dei Servizi.
Non solo ma come ho spiegato in questo post l’aumento della quantità di rifiuti trattati dall’impianto è avvenuto in barba alle norme che prevedono in caso di modifica sostanziale il riavvio del procedimento di rilascio dell’AIA, e qui arriviamo anche alla ultima dichiarazione del Sindaco di Vezzano Ligure...


IL SINDACO AFFERMA: “NON RITENGO CHE CI SIANO STATE LE CONDIZIONI PER CHIEDERE LA REVISIONE DELL’AIA”
Premetto che un conto è il Parere Sanitario che va rilasciato ex comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 in sede di Conferenza dei Servizi, altra cosa è la possibilità che il Sindaco chieda la revisione/riapertura dell’AIA ex comma 7 articolo 29-quater del DLgs 152/2006. Il primo è un obbligo di legge e non adempierlo comporta una illegittimità dell’AIA, il secondo invece dipende dalle eventuali situazioni nuove che possono essersi verificate sotto il profilo dell’interesse della salute pubblica.  
Quindi il Parere andava comunque rilasciato anche successivamente al rilascio dell’AIA e se fosse stato elaborato con adeguata istruttoria come sopra evidenziato avrebbe potuto verificare l’esistenza di un rischio per la salute pubblica. Ma il Sindaco questa istruttoria non la ha mai svolta ne durante il procedimento di rilascio dell’AIA ne dopo, quindi il Sindaco non ha ad oggi alcun elemento per dimostrare che “non ci sono le condizioni per chiedere la revisione dell’AIA. Quelle condizioni avrebbe dovuto dimostrarle lui.
Peraltro visto che  si sono stati successivi aumenti della quantità di rifiuti trattati dall’impianto eravamo comunque in una situazione di modifica sostanziale che avrebbe comunque richiesto una riapertura del procedimento di AIA. Il Sindaco quindi a prescindere dai due poteri sopra evidenziati (nei commi 6 e 7 del DLgs 152/2006)avrebbe potuto diffidare la Provincia a riaprire l’AIA cosa che non ha fatto, come ho spiegato  più diffusamente QUI.


CONCLUSIONI
Appare con chiarezza come il comportamento del Sindaco di Vezzano Ligure nella vicenda esaminata in questo post abbia prodotto una linea di condotta amministrativa che conferma la totale rimozione che Sindaci come lui hanno in relazione ai loro poteri di Autorità Sanitaria. Il comunicato con cui il Sindaco di Vezzano Ligure rigetta la istanza dei cittadini è un bignami in negativo di come non deve comportarsi un Sindaco verso chi dovrebbe tutelare e rappresentare!











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