lunedì 19 ottobre 2015

Cassazione ribadisce:"gli odori si sentono dal naso". A Saliceti sembra di no!

Ancora una sentenza di Cassazione sulla problematica della tutela penale contro le emissioni odorigene anomale da impianti di trattamento rifiuti (altri esempi vedi QUI)

Con la recentissima sentenza n. 36905 dello scorso 14 settembre (vedi QUI)  la Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale che in primo grado ha condannato una azienda di trattamento rifiuti per la produzione di compost di qualità alle pene previste dall’articolo 674 del Codice Penale: getto di cose pericolose.


LE CONTESTAZIONI DELLA AZIENDA CONDANNATA
Il ricorrente lamenta che:
1. L'affermazione della sua responsabilità si fonda sulle percezioni olfattive, e dunque su valutazioni inevitabilmente soggettive, imprecise, generiche e contrastanti dei pochi e più accaniti testimoni che sono stati sentiti sul punto.
2. Nessun accenno è stato fatto in ordine alla preesistenza dell'impianto rispetto al quartiere del Comune di Martinengo nel quale maggiormente è stato avvertito il fenomeno olfattivo, né agli accertamenti, sempre con esito negativo, dell'ASL, dell'ARPA, della Provincia e degli altri Comuni interessati
3. Senza coltivare  il dubbio, il Tribunale ha ritenuto senz'altro più credibili le testimonianze rese da chi si trovava ad oltre un chilometro di distanza dall'impianto, nonostante gli esiti negativi degli accertamenti tecnici
4.  l'assenza di un nesso causale tra le emissioni odorigene dell'impianto e le segnalazioni di disturbo provenienti dagli abitanti (nesso escluso dalla CT della difesa acquisita al fascicolo del dibattimento).



LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
1.  costituisce  principio consolidato di questa Suprema Corte (che va qui ribadito) che la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è reato configurabile in presenza anche di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della "normale tollerabilità"

2.  per la realizzazione del reato ex articolo 674 del Codice Penale è  sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste da parte anche solo di alcune persone, dalla cui testimonianza il giudice può logicamente trarre elementi per ritenere l'oggettiva sussistenza del reato, a prescindere dal fatto che tutte le persone siano state interessate o meno dallo stesso fenomeno o che alcune non l'abbiano percepito affatto. Nè è necessario un accertamento tecnico.

3. laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della USL.

4. Ove risulti l'intollerabilità, non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, l'eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono state   idonee o sufficienti ad eliminare l'evento che la normativa intende evitare e sanziona

5. la definizione di odori “normali”, quali quelli provenienti da un impianto di rifiuti, affermata dai testimoni favorevole alla ditta condannata, sottende questa si un giudizio soggettivo e non si pone in logico contrasto con il fatto che un elevato numero di altre persone fosse concretamente esposta a esalazioni nauseabonde,

6. qualsiasi monitoraggio delle emissioni odorigene non può fondarsi su modelli astratti ma sull’applicazione dei modelli in uso alla concreta realtà.



LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE E L’IMPIANTO DI RIFIUTI DI SALICETI
La sentenza ovviamente in termine strettamente legali si applica solo al caso oggetto della stessa ma al contempo, questa sentenza, afferma principi (peraltro già ribaditi in passato da altre decisioni della Suprema Corte) che sono validi a prescindere dal singolo caso e che quindi costituiscono indirizzi operativi precisi anche per le Pubbliche Amministrazioni si quelle di controllo e di autorizzazione (Provincia, Arpal) che quelle di prevenzione del rischio sanitario (ASL e Comune) che di repressione (Procure e organi giudicanti).

Questi principi sono quindi applicabili anche per l’impianto di trattamento rifiuti di Saliceti (Comune di Vezzano Ligure) da anni causa di fortissime emissioni odorigene mai sanzionate adeguatamente dagli organi pubblici preposti.

Eppure ci sono:
1. le denunce dei cittadini
2. i verbali di polizia provinciale, vigili urbani, arpal,

che confermano un permanente stato di inquinamento da odori, inquinamento non eliminato  da dai limitati interventi tecnici introdotti dai gestori dell’impianto o richiesti dalle prescrizioni autorizzatorie e le diffide della Provincia.


Eppure come afferma la Cassazione sarebbe già stata sufficiente,  per portare ad una condanna penale dei gestori dell’impianto,  la conferma della percezione delle emissioni odorigene da parte dei residenti.  

Invece anche recentemente la Conferenza dei servizi in sede deliberante ha deciso il rilascio a questo impianto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),  atto quest’ultimo, almeno a conoscenza pubblica,  non emanato fino ad ora, e questo peraltro produrrebbe un'altra situazione di illegalità perché i termini di legge per l’adeguamento all’AIA sono abbondantemente scaduti e non c’è nessuna proroga delle autorizzazioni esistenti al contrario di quanto sostiene Acam come dimostrato QUI.

Addirittura la Provincia nella Conferenza dei Servizi in sede di rilascio dell’AIA ha affermato che “sappiamo quanto sia difficile eliminare le molecole odorigene”. Questo in palese contrasto con i principi della Cassazione sopra riportati dove per valutare il rischio sanitario delle emissioni può essere sufficiente dimostrarne il superamento della tollerabilità per i residenti. 



CONCLUSIONI
Risulta quindi assolutamente incomprensibile come fino ad ora e dopo anni di emissioni odorigene nulla sia stato fatto per condannare i gestori di questo impianto (un’inchiesta è in corso e vedremo come andrà a finire ma il problema è presente sin dalla apertura di questo impianto).

Ma risulta ancora di più incomprensibile come il perdurare della situazione di disagio dei cittadini per le emissioni odorigene, la Provincia abbia potuto nuovamente deliberare, in conferenza dei servizi, la nuova AIA considerato che nessuna delle prescrizioni tecniche adottate ha mai eliminato le emissioni da questo impianto.

Quindi si è dato via libera ad un impianto che si trova in aperta  flagranza di reato, quanto meno quello di cui tratta la sentenza della Cassazione sopra riportata: getto di cose pericolose ex articolo 674 del Codice Penale!


 Il Sindaco di Vezzano Ligure, massima autorità sanitaria sul territorio ex lege,  a sua volta dorme o ignora la situazione di Saliceti e le sentenze della Cassazione. 

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