Oggi il Consiglio Comunale di Sarzana è stato convocato
per approvare in via definitiva il Piano Particolareggiato degli arenili (Piano
Spiagge) di Marinella di Sarzana.
La pratica non può essere votata per due motivi
strettamente tecnico giuridici:
IL PRIMO MOTIVO DI ILLEGITTIMITA'
La VAS si conclude con un atto che si chiama Parere
Motivato ed è di competenza degli appositi uffici Regionali.
Questo atto deve essere prodotto, relativamente ai
piani urbanistici, sia in fase di adozione
che di approvazione definitiva del Piano.
Ciò in coerenza con il comma 1 articolo 16 del DLgs
152/2006 che recita: “1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale,
insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della
consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione
del piano o programma.”
Ciò
trova conferma anche nella legge regionale ligure sulla VAS che afferma ( ai
comma 3 e 4 dell’articolo 10 Legge
32/2012) che solo dopo la pubblicazione sul BURL del Parere Motivato di VAS la
autorità procedente può andare alla sua approvazione definitiva dopo avere
adeguato il Piano a detto Parere
Non
solo ma a conferma ulteriore della impossibilità di approvare in questa fase il
Piano Particolareggiato (denominato Piano Spiagge) c’è anche il comma 5 dell’articolo
10 della legge regionale 32/2012): “ 5. L'atto definitivo di approvazione
del piano o programma è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dello stesso e
degli atti concernenti il procedimento. Tale pubblicazione, anche nei siti web
delle autorità interessate, comprende:
a) il piano o programma approvato;
b) il provvedimento motivato espresso dall'autorità competente;
c) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si
è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni,
nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato,
alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo
schema di cui all'allegato D;
d) le misure adottate in merito al monitoraggio;
e) le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti
negativi.”
Nessuno dei documenti di cui alle lettere b), c), e) è stato presentato in allegato alla delibera di approvazione. Siamo di fronte ad una clamorosa illegittimità aggravata dal fatto che il Comune aveva aderito alla Inchiesta Pubblica tutt'ora in corso.
Non a caso il comma 4 articolo 4 della legge regionale 32/2012 recita: "I provvedimenti di approvazione di piani o di programmi assunti senza la previa VAS o la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero in difformità al provvedimento dell'autorità competente sono annullabili per violazione di legge ai sensi dell' articolo 11 comma 5 del DLgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni."
A conferma che senza VAS i Piani non si possono approvare in via definitiva anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato: "devono essere sottoposti a valutazione ambientale strategica tutti gli atti di "pianificazione territoriale" e di "destinazione dei suoli" e tale valutazione deve essere effettuata - come disposto dall'art. 11, n. 3 - prima dell'approvazione del piano, in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale la data di "approvazione" del piano" (Sez. IV, n. 43 del 10 gennaio 2014).
A conferma che senza VAS i Piani non si possono approvare in via definitiva anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato: "devono essere sottoposti a valutazione ambientale strategica tutti gli atti di "pianificazione territoriale" e di "destinazione dei suoli" e tale valutazione deve essere effettuata - come disposto dall'art. 11, n. 3 - prima dell'approvazione del piano, in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale la data di "approvazione" del piano" (Sez. IV, n. 43 del 10 gennaio 2014).
Ancora più netta la sentenza del Consiglio di Stato sez. IV n.
4200 del 21/8/2013 secondo la quale: " la valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla Direttiva
42/2001/Ce del Parlamento europeo, è volta a garantire che gli effetti
sull'ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante
l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella
fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità
ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di impatto
ambientale) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di
compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la
possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli
insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo
sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio.”
IL SECONDO MOTIVO DI ILLEGITTIMITA'
Relativamente al ruolo della Inchiesta Pubblica nella
procedura di VAS. Il comma 3 articolo 11 della legge regionale 32/2012 recita:
“3. L'inchiesta si conclude con una
relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e
valutare ai fini della VAS”.
Quindi le conclusioni della Inchiesta
devono precedere quelle di VAS. Ergo se si inizia un percorso
partecipativo questo deve concludersi prima della adozione di un piano
urbanistico e non solo della sua approvazione definitiva.
Tra l'altro l'Inchiesta una volta formalmente convocata, essendo prevista dalla legge regionale, sia la sua istruttoria che gli atti che la concludono, diventano atti endoprocedimentali al procedimento di VAS e come tali hanno una valenza giuridica almeno sul piano procedurale pena ledere sia la stessa norma della legge regionale che i principi generali di partecipazione del pubblico espressi dalla Direttiva 2003/4/CE e dalla stessa Direttiva VAS 2001/42.
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