Come
ho spiegato da tempo, in altri post di questo blog, all’interno della
istruttoria che può portare al rilascio della Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) deve emergere con chiarezza e con adeguati approfondimenti: la
verifica del potenziale impatto dell’attività o progetto da realizzare
(compreso anche il caso dell’ampliamento e/o modifica di installazione
esistente) sulla salute dei cittadini residenti nell’area di impatto
potenziale.
Questa
necessità, in particolare nella procedura di rilascio dell’AIA, costituisce un
obbligo di legge attuato attraverso il Parere obbligatorio del Sindaco
territorialmente competente.
LA VALUTAZIONE INTEGRATA DI IMPATTO AMBIENTALE E
SANITARIO
Su
come svolgere questa parte della istruttoria, sotto il profilo tecnico
amministrativo ho spiegato ampiamente in questo post (vedi QUI).
In particolare si tratta di inserire nella
istruttoria che porta al rilascio dell’AIA (ma lo stesso discorso vale per le
procedure di VIA e di VAS) la Valutazione
Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario.
La VIIAS
consiste nella elaborazione:
1. documentazione
circa l’evidenza degli impatti sanitari individuati;
2. lista
delle priorità degli impatti in base ai criteri adottati;
3. suddivisione
delle raccomandazioni per la politica, programma o progetto sottoposti a VIIAS
basate sulle priorità dei determinanti;
4. indicatori
e aspetti da monitorare con maggiore attenzione dopo l’avvio della
realizzazione e successiva gestione del progetto od opera
LA SENTENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO
Ora
questo principio viene affermato anche da una sentenza del Consiglio di Stato
n. 163 del 20/1/2015 (per il testo integrale vedi QUI).
La
sentenza annulla gli atti di rilascio della VIA positiva e dell’AIA ad un
inceneritore di biomasse e combustibile derivato dai rifiuti (CDR) sia ordinario che di qualità, in provincia di
Grosseto.
Al
di la delle specificità del caso esaminato, la sentenza afferma
principi generali in materia di applicazione della prevenzione sanitaria nell’ambito
del rilascio dell’AIA.
In
particolare la sentenza afferma testualmente i seguenti principi:
1. “ Assume, infatti, valenza assorbente quanto meno la circostanza che lo
stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni dei corpi idrici
presenti nell’area interessata dallo stabilimento in questione non siano state
convenientemente disaminate e considerate, con conseguente sussistenza al
riguardo dei dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.”
2. nel caso che emergano
nella situazione sanitaria esistente sul territorio dati sulla presenza di inquinanti
significativi per la popolazione residente: “Questo dato – pur non avendo acquisito un rilievo oggettivo sulla base
di disposizioni di legge – ha comunque un rilievo sotto il profilo procedimentale,
poiché ragionevolmente evidenzia un consistente livello di esposizione della
popolazione coinvolta dall’impianto per cui è causa, livello di esposizione che
non è stato, di per sé, valutato e considerato adeguatamente in sede di
rilascio dell’A.I.A. “
3. “Va anche accolta la notazione delle
appellanti circa l’assenza di un previo e puntuale studio epidemiologico
dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto, posto che i dati
alquanto risalenti nel tempo elaborati dal proponente non adeguatamente possono
raffrontarsi, al fine di pervenire ad un apprezzamento della situazione
concretamente in essere, con quelli ricavabili dall’indagine specificamente
svolta al riguardo dalla medesima Azienda U.S.L. n. 9, comprendenti il periodo
2000 – 2009: indagine che la stessa U.S.L. definisce peraltro non ottimale e
dalla quale si rileva che nel lasso di tempo considerato sussisterebbe un
incremento dl 36% dei tumori alla vescica per la popolazione maschile e del
117% per quella femminile, oltreché un sensibile incremento di nascite
premature e di ricoveri per linfoma non-Hodgkin.”
4. “Da tutto ciò consegue pertanto che, essendo primarie le esigenze di
tutela della salute a’ sensi dell’art. 32 Cost. rispetto alle pur rilevanti
esigenze di pubblico interesse soddisfatte dall’impianto in questione, il
rilascio dell’A.I.A. – qualora siano risultati allarmanti dati istruttori -
debba conseguire soltanto all’esito di un’indagine epidemiologica sulla
popolazione dell’area interessata che non può per certo fondarsi sulle
opposte tesi delle attuali parti processuali e sugli incompleti dati istruttori
ad oggi disponibili - oltre a tutto riferiti a situazioni ormai risalenti nel
tempo – ma che deve essere condotta su dati più recenti e ad esclusiva cura
degli organismi pubblici a ciò competenti.”
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