mercoledì 28 ottobre 2015

Consiglio di Stato: senza prevenzione sanitaria niente AIA

Come ho spiegato da tempo, in altri post di questo blog, all’interno della istruttoria che può portare al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) deve emergere con chiarezza e con adeguati approfondimenti: la verifica del potenziale impatto dell’attività o progetto da realizzare (compreso anche il caso dell’ampliamento e/o modifica di installazione esistente) sulla salute dei cittadini residenti nell’area di impatto potenziale.

Questa necessità, in particolare nella procedura di rilascio dell’AIA, costituisce un obbligo di legge attuato attraverso il Parere obbligatorio del Sindaco territorialmente competente.



LA VALUTAZIONE INTEGRATA DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO
Su come svolgere questa parte della istruttoria, sotto il profilo tecnico amministrativo ho spiegato ampiamente in questo post (vedi QUI).   

In particolare si tratta di inserire nella istruttoria che porta al rilascio dell’AIA (ma lo stesso discorso vale per le procedure di VIA e di VAS) la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario.
La VIIAS  consiste nella elaborazione:
1. documentazione circa l’evidenza degli impatti sanitari individuati;  
2. lista delle priorità degli impatti in base ai criteri adottati;  
3. suddivisione delle raccomandazioni per la politica, programma o progetto sottoposti a VIIAS basate sulle priorità dei determinanti;
4. indicatori e aspetti da monitorare con maggiore attenzione dopo l’avvio della realizzazione e successiva gestione del progetto od opera



LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Ora questo principio viene affermato anche da una sentenza del Consiglio di Stato n. 163 del 20/1/2015 (per il testo integrale vedi QUI).

La sentenza annulla gli atti di rilascio della VIA positiva e dell’AIA ad un inceneritore di biomasse e combustibile derivato dai rifiuti (CDR)  sia ordinario che di qualità, in provincia di Grosseto.

Al di la delle specificità del caso esaminato, la sentenza afferma principi generali in materia di applicazione della prevenzione sanitaria nell’ambito del rilascio dell’AIA.

In particolare la sentenza afferma testualmente i seguenti principi:
1. Assume, infatti, valenza assorbente quanto meno la circostanza che lo stato di salute delle popolazioni coinvolte e le condizioni dei corpi idrici presenti nell’area interessata dallo stabilimento in questione non siano state convenientemente disaminate e considerate, con conseguente sussistenza al riguardo dei dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.”

2. nel caso che emergano nella situazione sanitaria esistente sul territorio  dati sulla presenza di inquinanti significativi per la popolazione residente: “Questo dato – pur non avendo acquisito un rilievo oggettivo sulla base di disposizioni di legge – ha comunque un rilievo sotto il profilo procedimentale, poiché ragionevolmente evidenzia un consistente livello di esposizione della popolazione coinvolta dall’impianto per cui è causa, livello di esposizione che non è stato, di per sé, valutato e considerato adeguatamente in sede di rilascio dell’A.I.A.

3.Va anche accolta la notazione delle appellanti circa l’assenza di un previo e puntuale studio epidemiologico dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto, posto che i dati alquanto risalenti nel tempo elaborati dal proponente non adeguatamente possono raffrontarsi, al fine di pervenire ad un apprezzamento della situazione concretamente in essere, con quelli ricavabili dall’indagine specificamente svolta al riguardo dalla medesima Azienda U.S.L. n. 9, comprendenti il periodo 2000 – 2009: indagine che la stessa U.S.L. definisce peraltro non ottimale e dalla quale si rileva che nel lasso di tempo considerato sussisterebbe un incremento dl 36% dei tumori alla vescica per la popolazione maschile e del 117% per quella femminile, oltreché un sensibile incremento di nascite premature e di ricoveri per linfoma non-Hodgkin.

4.Da tutto ciò consegue pertanto che, essendo primarie le esigenze di tutela della salute a’ sensi dell’art. 32 Cost. rispetto alle pur rilevanti esigenze di pubblico interesse soddisfatte dall’impianto in questione, il rilascio dell’A.I.A. – qualora siano risultati allarmanti dati istruttori - debba conseguire soltanto all’esito di un’indagine epidemiologica sulla popolazione dell’area interessata che non può per certo fondarsi sulle opposte tesi delle attuali parti processuali e sugli incompleti dati istruttori ad oggi disponibili - oltre a tutto riferiti a situazioni ormai risalenti nel tempo – ma che deve essere condotta su dati più recenti e ad esclusiva cura degli organismi pubblici a ciò competenti.”


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