mercoledì 28 agosto 2024

Come migliorare lo strumento delle Petizioni dei cittadini al Parlamento UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2023 (QUI) sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2022.

La Risoluzione fa il punto sulle Petizioni presentate su quante siano state dichiarate irricevibili, il rilievo di quelle con oggetto questioni ambientali. Sulla base di questa analisi la Risoluzione approva una serie di indirizzi per migliorare lo strumento della Petizione al fine di una maggiora vicinanza delle istituzioni UE ai cittadini e ai territori dove vivono e lavorano.

Il diritto di presentare Petizioni si fonda sui seguenti articoli: 20 (QUI), 24 (QUI) e 227 (QUI) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 44 (QUI) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

Nel seguito del post prima una sintesi dell’analisi delle Petizioni presentate ed esaminate dalla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo e dopo la descrizione dei principali indirizzi operativi per la presentazione e gestione delle future Petizioni.

martedì 27 agosto 2024

Direttiva UE Riparazione dei beni difettosi e tutela dei consumatori

La Direttiva 2024/1799 (QUI) stabilisce norme comuni che rafforzano le disposizioni relative alla riparazione dei beni al fine di contribuire al buon funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e dell’ambiente.

La nuova Direttiva si applica alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore. La norma UE una volta recepita dovrà integrare l'articolo 135-ter (QUI) del Codice del Consumo 

Vediamo più precisamente il contenuto di questa nuova Direttiva...

lunedì 26 agosto 2024

Rapporto di sicurezza impianti Seveso: deroghe per gli impianti di interesse strategico nazionale

Continuano le deroghe e/o modifiche della normativa ambientale che ne depotenziano il ruolo di prevenzione nella tutela della salute pubblica ma anche della sicurezza. 

L'ultima novità legislativa attacca il Rapporto di Sicurezza per gli impianti classificati Seveso permettendo di funzionare a questi impianti nonostante si rivelino carenze impiantistiche dopo la valutazione del Rapporto di Sicurezza.

Ma intanto vediamo l'elenco delle principali normative in deroghe a norme ambientali per poi analizzare la nuova legge sulle industrie classificate Seveso...

venerdì 23 agosto 2024

Limiti installazione impianti fotovoltaici in zone agricole: la nuova normativa

L’articolo 5 del Decreto-Legge n° 63 del 15 maggio 2024 convertito nella legge 101/2024 (QUI), modificando l’articolo 20 del DLgs 199/2021 (QUI) consente l'installazione degli impianti fotovoltaici  con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente in aree bene definiti dalla nuova norma. In sintesi, per poi analizzare più precisamente di seguito nel post, si tratta:

1. delle aree classificati idonee per gli impianti da fonti rinnovabili secondo criteri statali (vedi da ultimo QUI) a condizioni spaziali e di tipologie impiantistiche limitate

2. Cave miniere cessate e non ulteriormente sfruttabili, discariche chiuse

3. Siti disponibili dalla società FS  

4. Siti di società aeroportuali

5. Aree senza vincoli del codice del paesaggio interne ad aree industriali e stabilimenti, adiacenti alla rete autostradale

Alcune condizioni di non applicazione dei limiti areali sopra riportati si hanno se i progetti di fotovoltaici a terra servono per costituire comunità energetiche o sono attuativi di finanziamenti PNRR e Piani complementari.

Analizziamo di seguito più precisamente la nuova normativa

mercoledì 21 agosto 2024

La nuova legge sui controlli pubblici verso la privatizzazione concertata anche per quelli ambientali

Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 QUI (di seguito DLGS) ha approvato la disciplina sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche intese come qualsiasi attività che consiste nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato.

Il DLgs costituisce attuazione alla legge delega n° 118/2022 articolo 27 che analizzato in un post del mio blog (QUI).

Il DLGS sia applica alla attività di controllo di tutte le diverse articolazioni della Pubblica Amministrazione ai sensi della definizione di questa ex comma 2 articolo 1 DLgs 165/2001 (QUI), quindi riguarda anche gli enti e amministrazioni di controllo ambientale e salute pubblica.

Prima di analizzare puntualmente il nuovo DLgs riporto in sintesi le finalità e gli aspetti più significativi e critici anche se, come vedremo nel resto del post, la ratio di questa nuova normativa viene da lontano con provvedimenti che da tempo perseguono l’obiettivo quello di depotenziare il sistema dei controlli pubblici a favore della autocertificazione e concertazione con i privati. Non casualmente infatti non si prevedono nuovi finanziamenti per gli enti pubblici con funzioni di vigilanza. Con questo DLgs possiamo dire che il suddetto obiettivo ora venga sistematizzato!

martedì 20 agosto 2024

La nuova legge per autorizzare la estrazione delle materie prime critiche: analisi critica

La legge 115/2024 (QUI), che ha convertito il Decreto-Legge 25 giugno 2024, n. 84, definisce nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1252 (QUI) come da elenco degli allegati 1 e 2 allo stesso.

La nuova norma nazionale prevede termini più ristretti per lo svolgimento delle procedure di autorizzazione dei progetti in questione utilizzando la clausola del Regolamento UE 2024/1252 paragrafo 10 secondo comma: “I termini definiti nel presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri”.

Per una analisi più approfondita del Regolamento (UE) 2024/1252 si rinvia al post (QUI) sul mio blog Note di Grondacci.  

Prima di analizzare specificamente la nuova legge in premessa si sintetizzano le principali criticità e ratio che sottendono alla stessa anche in parziala contraddizione con il Regolamento UE

lunedì 19 agosto 2024

La Direttiva UE contro azione legali intimidatorie verso i cittadini attivi nella tutela dei diritti alla salute, ambiente e sicurezza

Direttiva (UE) 2024/1069 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone che partecipano al pubblico da pretese manifestamente infondate o da procedimenti giudiziari abusivi ("Azioni strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica").

Si tratta di una normativa che una volta pienamente applicata anche nel nostro Paese fornirà un importante argine a una tendenza in atto da tempo di citare in giudizio con richieste enormi di risarcimento danni comitati e singoli cittadini che sul territorio si battono per tutelare ambiente e salute pubblica.

La nuova norma europea si va ad aggiungere con la normativa e la giurisprudenza sulla non eccessiva onerosità a a carico di chi, (associazioni, comitati) perde una causa a tutela di un interesse ambientale relativo ad una normativa del settore. Purtroppo una normativa e giurisprudenza comunitaria (come quella della sentenza della Corte di Giustizia 11/1/2024 QUI) che viene smentita da una pessima giurisprudenza amministrativa nazionale come nel caso recente del rigassificatore di Piombino (QUI).

Un'altra normativa di derivazione comunitaria a tutela dei cittadini attivi è quella sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (QUI).

La nuova Direttiva 2024/1069 che descriverò nel seguito del post, insieme con le norme sopra citate è fondamentale in una fase in cui il ceto politico e burocratico ostacola sistematicamente la partecipazione del pubblico soprattutto su processi decisionali a rilevanza strategica come quelli ambientali, urbanistici, sulla grandi opere che impatto sui territori, come dimostrato dal recente Rapporto sullo stato di diritto nella UE dove si afferma (QUI) che anche in Italia i processi di consultazione pubblica non vengono sistematicamente svolti.

venerdì 16 agosto 2024

Ripristino della natura come funziona il nuovo Regolamento UE

Pubblicato sulla GUCE il Regolamento (UE) 2024/1991 (QUI) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura (di seguito Regolamento). Per l’iter che ha portato al Regolamento vedi QUI.

Il principale obiettivo del Regolamento è quello di recuperare la biodiversità di ecosistemi terrestri marittimi fluviali e lacuali per riportarli ad uno stato buono secondo le definizioni del Regolamento stesso come vedremo nel post che segue queste brevi note di presentazione.

Il Regolamento è ambizioso almeno in teoria ma arriva in un quadro reale dove la natura in Europa ha gravi criticità come dimostra il Rapporto della Agenzia Europea per l’Ambiente (QUI)

martedì 13 agosto 2024

Abolizione abuso di ufficio la classe politica si fa lo sconto per rimuovere i limiti della P.A.

Come avevo anticipato in questo post del mio blog (QUI), con legge n° 114 del 9 agosto 2024 (QUI) è stato abrogato l’articolo 323 (QUI) del Codice Penale che puniva il reato di abuso di ufficio.

Si tratta di una abolizione che ha le seguenti criticità:

1. Rimuove le riforme già avvenute in passato (l’ultima nel 2020) che avevano già circoscritto il perimetro di applicazione di questo reato.

2. Non risolve i veri problemi che stanno alla base di chi ha voluto questa abrogazione, anzi ne favorisce il consolidamento creando un nuovo spazio di impunità.

3. È in contrasto palese con convenzione internazionali e la prossima direttiva anticorruzione a dimostrazione che questo reato è considerato nella sua fattispecie un indicatore decisivo per perseguire la corruzione nella pubblica amministrazione

4. Mette l’Italia in contraddizione con la maggior parte degli stati europei (a parte quelli con governi notoriamente meno trasparenti) che prevedono la punibilità di questo reato


Vediamo sinteticamente queste criticità

mercoledì 7 agosto 2024

Area ex IP non è chiaro quanto resta da bonificare e con quali costi e rischi ambientali?

Il nuovo Decreto del 7 maggio 2024 (pubblicato recentemente QUI) che stanzia i finanziamenti per bonificare i c.d. siti orfani (siti non bonificati da anni) riguarda anche due siti spezzini quello dell’area ex Sicam e quello dell’area ex raffineria IP nel Comune di Spezia. 

Il Decreto pubblicato lo scorso giugno mi costringe a tornare su questioni mai chiarite nel nostro territorio: 

1. quella di quanta area del sito della ex raffineria IP sia stata ad oggi bonificata; 

2. quanta ne resta da bonificare;

3. quante risorse economiche sono richieste per una bonifica completa del sito;

4. soprattutto quali rischi ambientali sono ancora in atto vista la bonifica a singhiozzo per singoli pezzi in un area caratterizzata da idrogeologia che può trasferire l’inquinamento anche ad aree già bonificate.

Certo l’amministrazione comunale sconta gli errori gravissimi delle amministrazioni precedenti che ho trattato nel passato riconoscendo le gravi responsabilità delle giunte di centro sinistra come dimostrano i post del mio blog alla voce area exIP QUI e se si vuole ricostruire un po di storia di queste responsabilità comprese della finta opposizione nel Comune spezzino dell'epoca QUI.

Inoltre un’area inquinata da un soggetto ben preciso (ENI) tutt’ora esistente ora dovrà essere bonificata con costi a carico dello stato come ho spiegato QUI.

Veniamo alla attualità del nuovo Decreto... 

martedì 6 agosto 2024

Il nuovo Regolamento UE sulla verifica del rispetto delle norme europee sulle emissioni delle navi

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2027 della Commissione del 26 luglio 2024 da attuazione alle norme del Regolamento 2023/1805 che disciplina l’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la Direttiva 2009/16/CE (QUI) e si applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, che effettuano tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali, indipendentemente dalla loro bandiera. Il Regolamento entrerà in vigore a gennaio 2025.

Per il testo del Regolamento 2023/1805 vedi QUI. Il Regolamento entrerà in vigore a gennaio 2025. Per una analisi del Regolamento 2023/1805 prima della sua pubblicazione (stesso contenuto di pubblicato) e dell’iter che ha portato alla sua approvazione vedi QUI e QUI.

Secondo il Regolamento 2023/1805 entro il 31 agosto 2024, le società presentano ai verificatori un piano di monitoraggio per ciascuna delle loro navi indicando il metodo scelto tra quelli di cui all'allegato I per monitorare e comunicare la quantità, il tipo e il fattore di emissione dell'energia usata a bordo dalle navi e altre informazioni pertinenti.

Il nuovo Regolamento 2024/2027 QUI (di seguito Regolamento) disciplina le competenze, le garanzie di indipendenza e competenza dei verificatori e le modalità.

Di seguito svolgo prima di tutto una sintesi delle parti più significative del Regolamento preceduta però da quelli che sono i contenuti del Piano di Monitoraggio ex Regolamento 2023/1805.

Nella ultima parte analizzo compiutamente il Regolamento per chi vorrà approfondirlo.

domenica 4 agosto 2024

Il Presidente della Provincia sul rigassificatore di Panigaglia non vuole lezioni da nessuno. Diamogli dei consigli …

Il Sindaco di Spezia nonchè Presidente della Provincia sul rigassificatore di Panigaglia dichiara (QUI): "a fronte dei risultati ottenuti non prendiamo lezioni da nessuno".
Ah si? Allora partiamo dai risultati per poi dare qualche consiglio, ovviamente non richiesto. 


I RISULTATI DICHIARATI DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  

1. lo sbarco delle autobotti con gnl è stato approvato anche dalla Provincia e dal Comune di Spezia


2. riduzioni emissioni di metano dal rigassificatore della serie ti piace vincere facile: visto che ormai è un obbligo da regolamento UE (QUI) senza considerare le emissioni rimosse: in sede di scarico delle navi gasiere e di trasbordo del gnl e di bunkeraggio marittimo.

3. i risultati decantati dal Presidente della Provincia in realtà oltre che discutibili come spiego nei due punti precedenti si inseriscono comunque in una serie di decisioni che serviranno solo a consolidare la presenza del rigassificatore nel golfo spezzino in un sito che se venisse deciso oggi non passerebbe sicuramente la procedura della normativa Seveso III. Non solo ma questi presunti risultati serviranno a riempire il nostro golfo di gnl (QUI) che con le esigenze energetiche del Paese c'entrano poco ma molto con quelle di Snam e la lobby del metano  (QUI).


E veniamo ai consigli non richiesti... 

giovedì 1 agosto 2024

Inchiesta dragaggi a Genova e lo specchio per le allodole del piano nazionale dragaggi “sostenibili”

Come è noto (vedi titolo articolo del Secolo XIX) la Procura del Tribunale di Genova ha aperto una inchiesta sullo sversamento nel canale tra la diga foranea e l’aereoporto di Genova di materiale dai dragaggi per un totale di 700.000 m3.

L’accusa risulta essere quella di avere smaltito illegalmente rifiuti potenzialmente classificati come pericolosi.

Subito sono partite le richieste di operatori e rappresentanti vari del mondo della portualità per applicare normative che “aiutino” a realizzare in sicurezza (per chi?) le operazioni di dragaggio. Leggo l’intervento di un autorevole ufficiale della MMI (QUI) che contesta la mancata approvazione  soprattutto attuazione del Piano Nazionale dei dragaggi.

Davvero il problema dei dragaggi deve essere affrontato in questo modo? Ma soprattutto in cosa consiste questo piano nazionale dei dragaggi? Perchè invece di cercare deroghe alle norme ambientali, come vedremo, non si mette al centro di ogni percorso decisionale prima di tutto la tutela di un bene collettivo come il nostro mare e le nostre coste?