Pubblicato sulla GUCE il Regolamento (UE) 2024/1991 (QUI)
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul
ripristino della natura (di seguito Regolamento). Per l’iter che ha portato al
Regolamento vedi QUI.
Il principale obiettivo del Regolamento è quello di
recuperare la biodiversità di ecosistemi terrestri marittimi fluviali e lacuali
per riportarli ad uno stato buono secondo le definizioni del Regolamento stesso
come vedremo nel post che segue queste brevi note di presentazione.
Il Regolamento è ambizioso almeno in teoria ma arriva in
un quadro reale dove la natura in Europa ha gravi criticità come dimostra il
Rapporto della Agenzia Europea per l’Ambiente (QUI)
SINTESI DEGLI OBIETTIVI E STRUMENTI PER REALIZZARE IL
RIPRISTINO DELLA NATURA SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO
Gli obiettivi, più significativi, di ripristino dei vari
ecosistemi:
1. Per quelli classificati habitat secondo la direttiva
sulla tutela della biodiversità: 30% entro il 2030 , 60% entro il 2040 e 90% entro
il 2050. Più articolati gli obiettivi di ripristino degli ecosistemi marini relativi
ai sedimenti morbidi (non oltre i 1 000 metri di profondità)
2. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri
provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie
nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea
urbana nelle zone di ecosistemi urbani.
3. Ripristinare almeno 25 000 km di fiumi
a scorrimento libero entro il 2030.
4. Fermare la diminuzione delle popolazioni di impollinatori
al più tardi entro il 2030 e conseguono successivamente una tendenza
all'aumento di queste popolazioni, misurata almeno ogni sei anni
a decorrere dal 2030.
5. Migliorare entro il 2040 indicatori degli ecosistemi
agricoli, ripristinare indici adeguati di avifauna tra il 2030 al 20250 e
ripristinare i suoli organici a uso agricolo che costituiscono
torbiere drenate tra il 2030 e il 2050.
6. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri
provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie
nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea
urbana nelle zone di ecosistemi urbani
Per raggiungere questi obiettivi gli stati membri devono
predisporre, entro il 1° settembre 2026 dei Piani Nazionali di Ripristino che
contengono anche il mappaggio sullo stato degli ecosistemi sia in termini di
stato delle misure di conservazione e tutela in atto come pure le criticità
Il Piano di ripristino è valutato dalla Commissione UE
entro 6 mesi dal ricevimento e le osservazioni dovranno essere recepite da ogni
Stati membro nella stesura del Piano definitivo entro 6 mesi successivi.
Il Regolamento prevede azioni per verificare il rispetto
degli obiettivi di ripristino delle varie tipologie di ecosistemi. A partire
dal 30 giugno 2028 gli stati membri comunicano alla Commissione l’estensione
degli ecosistemi interessati dai piani, le criticità ancora presenti. Entro il
30 giugno 2031 gli Stati membri comunicano lo stato di raggiungimento degli
obiettivi di ripristino secondo le azioni previste dal Piano.
OGGETTO DEL REGOLAMENTO (articolo 1)
a) al recupero a lungo termine e duraturo della
biodiversità e della resilienza degli ecosistemi (NOTA 1) in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino
degli ecosistemi degradati terrestri marittimi relativi a laghi e fiumi;
b) al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione
in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e
neutralità in termini di degrado del suolo;
c) a una maggiore sicurezza alimentare;
d) all'adempimento degli impegni internazionali
dell'Unione.
DEFINIZIONE BUONO STATO ECOLOGICO DEGLI ECOSISTEMI (articolo 3)
1. «buono stato»: con riferimento a una superficie
di un tipo di habitat, stato in cui le caratteristiche fondamentali del tipo di
habitat, in particolare la sua struttura, le sue funzioni e le sue specie
tipiche o la sua composizione di specie tipiche, riflettono l'elevato
livello di integrità, stabilità e resilienza ecologica necessario per
garantirne il mantenimento a lungo termine e contribuiscono così al
raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione
soddisfacente di un habitat, qualora il tipo di habitat in questione sia
elencato nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE (tipi di habitat
naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione
di aree speciali di conservazione-QUI),
e, negli ecosistemi marini, contribuiscono al raggiungimento o al
mantenimento di un buono stato ecologico;
2. «buono stato ecologico»: buono stato ecologico quale definito all'articolo 3, punto 5), della Direttiva 2008/56/CE (QUI):
a) la struttura, le funzioni e i processi degli ecosistemi che compongono l’ambiente marino, assieme ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentono a detti ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all’attività umana. Le specie e gli habitat marini sono protetti, viene evitata la perdita di biodiversità dovuta all’attività umana e le diverse componenti biologiche funzionano in modo equilibrato;
b) le proprietà idromorfologiche e fisico-chimiche
degli ecosistemi, ivi comprese le proprietà derivanti dalle attività umane
nella zona interessata, sostengono gli ecosistemi come sopra descritto. Gli
apporti antropogenici di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell’ambiente
marino non causano effetti inquinanti.
Il buono stato ecologico è determinato a livello di regione o sottoregione marina di cui all’articolo 4, in base ai descrittori qualitativi di cui all’allegato I. Per conseguire un buono stato ecologico, si applica la gestione adattativa basata sull’approccio ecosistemico
PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO (articolo 14 e 15)
Ciascuno Stato membro prepara un piano nazionale di
ripristino ed effettua il monitoraggio e le ricerche preliminari opportuni
per individuare le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi
di ripristino e adempiere gli obblighi di ripristino degli articoli da 4 a
13 che consistono in obiettivi per:
1. ripristino ecosistemi terrestri costieri e acqua dolce
(articolo 4)
2. ecosistemi marini (articolo 5)
3. energia da fonti rinnovabili nei perimetri interessati
dai piani di ripristino (articolo 6)
4. ecosistemi urbani (articolo 8)
5. connettività naturale dei fiumi e delle funzioni
naturali delle relative pianure alluvionali (articolo 9)
6. popolazioni di impollinatori (articolo 10)
7. ecosistemi agricoli (articolo 11)
8. ecosistemi forestali e messa in dimora di alberi
(articolo 12 e 13)
Secondo l’articolo 16 del Regolamento ogni Stato membro presenta alla Commissione un progetto di piano nazionale di ripristino entro il 1o settembre 2026.
Quantificazione delle superfici dei piani nazionali di
ripristino (articolo 14)
Gli Stati membri quantificano la superficie del tipo di
sito habitat che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di
ripristino. In particolare, la quantificazione si basa, tra l'altro, sulle
informazioni seguenti:
a) per ciascun tipo di habitat: i) la superficie totale
dell'habitat e una carta della sua distribuzione attuale; ii) la superficie
dell'habitat che non è in buono stato; iii) la superficie di riferimento
favorevole, tenendo conto dei registri di distribuzione storica e delle
modifiche delle condizioni ambientali previste dovute ai cambiamenti climatici;
iv) le zone più adatte al ristabilimento dei tipi di habitat in considerazione
delle modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti
climatici;
b) la qualità e la quantità sufficienti degli habitat
delle specie necessarie per raggiungere il loro stato di conservazione
soddisfacente, tenendo conto delle zone più adatte a ristabilire questi
habitat, e la connettività necessaria tra di loro affinché le popolazioni di
specie possano prosperare, nonché le modifiche delle condizioni ambientali in
corso e previste dovute ai cambiamenti climatici, le esigenze concorrenti degli
habitat e delle specie e la presenza di terreni agricoli ad alto valore naturalistico.
Mappaggio ecosistemi urbani (articolo 14)
Gli Stati membri determinano e mappano le zone di
ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 per tutte le loro città, piccole città
e sobborghi.
La zona di ecosistemi urbani di una città o di una
piccola città e sobborgo comprende:
a) l'intera città o piccola città e sobborgo; o
b) parti della città o della piccola città e sobborgo,
compresi almeno i centri urbani, gli agglomerati urbani e, se lo Stato membro
interessato lo ritiene opportuno, le zone periurbane.
Gli Stati membri possono aggregare le zone di ecosistemi
urbani di due o più città, o due o più piccole città e sobborghi adiacenti, o
entrambi, in un'unica zona di ecosistemi urbani comune a tali città, o piccole
città e sobborghi, rispettivamente.
Ordine di priorità degli obiettivi di ripristino
(articolo 14)
Gli Stati membri individuano le sinergie con la
mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai medesimi, la neutralità
in termini di degrado del suolo e la prevenzione delle catastrofi e
stabiliscono di conseguenza l'ordine di priorità delle misure di ripristino.
Gli Stati membri tengono conto anche degli elementi seguenti:
a) i loro piani nazionali integrati per l'energia e il
clima di cui all'articolo 3 (QUI)
del regolamento (UE) 2018/1999;
b) la loro strategia a lungo termine di cui all'articolo
15 (QUI)
del Regolamento (UE) 2018/1999;
c) l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il
2030 di cui all'articolo 3 (QUI)
della Direttiva (UE) 2018/2001.
Elementi per la preparazione dei piani nazionali di
ripristino (articolo 14)
In fase di preparazione dei piani nazionali di
ripristino, gli Stati membri tengono conto in particolare degli elementi
seguenti:
a) le misure di conservazione stabilite per i siti Natura
2000 conformemente alla Direttiva 92/43/CEE;
b) i quadri di azioni prioritarie preparati conformemente
alla Direttiva 92/43/CEE;
c) le misure volte a conseguire un buono stato
quantitativo, ecologico e chimico dei corpi idrici che figurano nei programmi
di misure e nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati
conformemente alla Direttiva 2000/60/CE e nei piani di gestione del rischio di
alluvioni istituiti a norma della Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
d) se del caso, le strategie per l'ambiente marino volte
a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione,
preparate conformemente alla Direttiva 2008/56/CE;
e) i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento
atmosferico preparati nel quadro della Direttiva (UE) 2016/2284;
f) le strategie e i piani d'azione nazionali in materia
di biodiversità elaborati conformemente all'articolo 6 (NOTA 2) della Convenzione sulla diversità biologica (QUI);
g) se del caso, le misure di conservazione e di gestione
adottate nell'ambito della PCP;
h) i piani strategici della politica agricola comune
(PAC) elaborati in conformità del Regolamento (UE) 2021/2115 (QUI).
i) progetti relativi a materie prime strategiche
o critiche ove riconosciuti dal diritto dell'Unione.
l) la diversità delle situazioni in regioni diverse
connesse ai requisiti sociali, economici e culturali, alle caratteristiche
regionali e locali e alla densità della popolazione; se del caso, si
dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche
dell'Unione, come la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la
topografia e il clima difficili, nonché della ricca biodiversità
e dei costi associati per la protezione e il ripristino dei loro
ecosistemi
CONTENUTO DEI PIANI DI RIPRISTINO (articolo 15)
Il contenuto è elencato in modo puntuale dal paragrafo 3
articolo 15 del Regolamento. Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede che
in deroga all’0bbligo ex articolo 16 del Regolamento sulla presentazione del
piano da parte degli stati membri entro 1/9/2026, per il periodo dal 1/7/2032 e
fino al riesame (ex paragrafo 1 (NOTA 3) articolo
19 Regolamento) può essere limitato a una panoramica strategica degli
elementi di cui al paragrafo 3 articolo 15 e a quelli dei paragrafi 4 (NOTA 4) e 5 (NOTA 5) dell’articolo 15.
Il Piano nazionale di ripristino riveduto derivante dal
riesame da effettuare entro il 30 giugno 2032 a norma
dell'articolo 19, paragrafo 1, può essere limitato, per quanto
riguarda il periodo dal 1o luglio 2042 e fino alla
revisione entro il 30 giugno 2042 conformemente all'articolo 19,
paragrafo 1, a una panoramica strategica degli elementi
e contenuti di cui al primo comma del presente paragrafo.
VALUTAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRISTINO (articolo
17)
La Commissione valuta il progetto di piano nazionale di
ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento. In sede di valutazione la
Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro.
Nel valutare il progetto di piano nazionale di
ripristino, la Commissione ne valuta:
a) la conformità ai contenuti del Piano elencati
dall'articolo 15 al paragrafo 3;
b) l'adeguatezza rispetto al conseguimento degli
obiettivi e all'adempimento degli obblighi di ripristino per le varie tipologie
di ecosistemi come disciplinato dagli articoli da 4 a 13 del Regolamento;
c) il contributo agli obiettivi dell'Unione in materia di
mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in
termini di degrado del suolo e agli obiettivi specifici di cui all'articolo 9,
paragrafo 1 del Regolamento di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a
scorrimento libero nell'Unione entro il 2030 e all'impegno di cui all'articolo
13 del Regolamento di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030.
Ai fini della valutazione del progetto di piano nazionale
di ripristino, la Commissione è assistita da esperti o dall'AEA.
La Commissione può rivolgere le sue osservazioni sul progetto di piano nazionale di ripristino allo Stato membro entro sei mesi dalla data di ricevimento del progetto stesso.
Lo Stato membro tiene conto delle eventuali osservazioni della Commissione nel suo piano nazionale di ripristino definitivo.
Lo Stato membro mette a punto, pubblica e presenta alla Commissione il piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento delle osservazioni della Commissione.
MONITORAGGIO (articolo 20)
L’articolo 20 del Regolamento elenca una serie di
attività di monitoraggio per verificare il rispetto degli obiettivi di
ripristino delle varie tipologie di ecosistemi. La tempistica dell’inizio della
attività di monitoraggio cambia a seconda delle attività di monitoraggio
elencate da detto articolo 20.
Gli Stati membri rendono pubblici i dati generati
dal monitoraggio effettuato a norma del presente articolo, conformemente
alla Direttiva 2007/2/CE-QUI
(Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea
(Inspire) e alle frequenze di monitoraggio.
Sono previsti atti di esecuzione della Commissione sui
metodi di monitoraggio.
COMUNICAZIONI (articolo 21)
Entro il 30 giugno 2028 e successivamente almeno ogni tre
anni, gli Stati membri comunicano per via elettronica i seguenti dati alla
Commissione, in particolare:
a) la zona oggetto delle misure di ripristino di cui agli
articoli da 4 a 12 del Regolamento;
b) l'estensione delle zone in cui i tipi di habitat e gli
habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati;
c) le barriere artificiali per favorire la connettività
naturale dei fiumi ex articolo 9 del Regolamento;
d) il loro contributo alla messa a dimora di tre
miliardi di nuovi alberi ex articolo 13 del Regolamento.
Entro il 30 giugno 2031, per il periodo fino al 2030, e
successivamente almeno ogni sei anni, gli Stati membri comunicano per via
elettronica i dati e le informazioni seguenti alla Commissione, assistita
dall'AEA:
a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano
nazionale di ripristino, nella messa in atto delle misure di ripristino, nel
conseguimento degli obiettivi e nell'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli da 4 a 13;
b) informazioni circa: i) l'ubicazione delle zone in cui
i tipi di habitat o gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e
delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4,
paragrafo 13 Regolamento; ii) una descrizione dell'efficacia delle misure di
compensazione in assenza di alternative adottate a norma dell'articolo 4,
paragrafo 13 Regolamento, nel garantire che l'eventuale deterioramento dei tipi di habitat
e degli habitat delle specie non sia significativo a livello di ciascuna regione
biogeografica nel loro territorio; iii) una descrizione dell'efficacia delle
misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13 Regolamento, nel
garantire che il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, 4 e 5 Regolamento non sia compromesso;
c) i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 20 Regolamento, comprese, nel caso dei risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1: (lettere h: la superficie e lo stato delle aree coperte dai tipi di habitat (lettera i: la superficie e la qualità dell’habitat delle specie), mappe georeferenziate;
d) l'ubicazione e l'estensione delle zone soggette alle misure di ripristino di cui agli articoli dek Regolamento: 4 (ripristino ecosistemi terrestri costieri e acqua dolce), 5 (ecosistemi marini) e all'articolo 11 paragrafo 4 (ecosistemi agricoli, compresa una loro mappa georeferenziata;
e) l'inventario aggiornato delle barriere che ostacolano la connettività naturale dei fiumi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 Regolamento;
f) informazioni sui progressi compiuti nel far fronte alle esigenze di finanziamento, conformemente all'articolo 15 Regolamento (contenuti piano nazionali di ripristino, paragrafo 3, lettera u) (NOTA 6), compreso un esame dell'investimento effettivo rispetto alle ipotesi di investimento iniziale.
ENTRATA IN VIGORE
Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(29 luglio 2024).
[NOTA 1] complesso dinamico di comunità di piante, animali,
funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che
interagiscono formando un'unità funzionale; comprende tipi di habitat, habitat
di specie (ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui
vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.) e popolazioni
di specie;
[NOTA 2] Provvedimenti generali per la conservazione e
l'utilizzazione durevole: Conformemente
alle sue condizioni e capacità particolari, ogni parte contraente: a) elabora
strategie, piani o programmi nazionali volti a garantire la conservazione e
l'utilizzazione durevole della diversità biologica oppure adatta a questo fine
le strategie, i piani o i programmi esistenti che devono riflettere, tra
l'altro, le misure enunciate nella presente Convenzione che concernono la parte
contraente; b) integra, per quanto possibile e opportuno, la conservazione e
l'utilizzazione durevole della diversità biologica nei suoi piani, programmi e
politiche settoriali o plurisettoriali pertinenti.
[NOTA 3] Ogni Stato membro riesamina e rivede il proprio
piano nazionale di ripristino, includendovi misure aggiuntive, entro il
30 giugno 2032 e successivamente entro il 30 giugno 2042.
Successivamente, almeno una volta ogni 10 anni, ogni Stato membro riesamina il
proprio piano nazionale di ripristino e, se necessario, lo rivede includendovi
misure aggiuntive.
[NOTA 4] Il piano nazionale di ripristino include, se del
caso, le misure di conservazione e di gestione che lo Stato membro intende
adottare nell'ambito della PCP, comprese le misure di conservazione contenute
nelle raccomandazioni comuni che lo Stato membro intende presentare
conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013
e di cui all'articolo 18 del presente regolamento, e tutte le
informazioni pertinenti su tali misure.
[NOTA 5] Il
piano nazionale di ripristino include una panoramica dell'interazione tra le
misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano strategico
nazionale nell'ambito della PAC.
[NOTA 6] la stima delle esigenze di finanziamento per l'attuazione delle misure di ripristino, che comprende una descrizione del sostegno ai portatori di interesse toccati dalle misure di ripristino o da altri nuovi obblighi derivanti dal presente regolamento, e i mezzi di finanziamento previsti, pubblici o privati, compreso il finanziamento o cofinanziamento con strumenti di finanziamento dell'Unione;
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