La legge
120/2020 (QUI) ha convertito in legge il Decreto
Legge 76/2020 « Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale. ». Si tratta di un testo
complesso che va a modificare importanti settori della normativa ambientale:
Bonifiche, Pianificazione Portuale, Reti e impianti di comunicazione
elettronica, Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Pianificazione di Bacino
distrettuale, impianti energetici sia da fonti rinnovabili che convenzionali e
reti di trasmissione energia elettrica nonché gasdotti, oleodotti e
coltivazione idrocarburi.
PREMESSA: SINTESI DEL POST
Nel post che segue a questa breve introduzione descrivo le principali novità, a mio avviso critiche,
introdotta dalla legge 120/2020
rinviando alla NewsLetter di settembre NewsAmbiente pubblicato sul mio post nella apposita sezione (QUI) più analitico per una analisi completa delle modifiche alla
normativa ambientale introdotte da questa legge ma anche di altre nuove normative nazionali e comunitarie.
Volendo
sintetizzare il giudizio sulle modifiche apportate mi sento di affermare che in
generale siamo di fronte ad una filosofia inaccettabile nel caso di
procedimenti che mirano ad approvare piani, progetti di potenziale rilevante
impatto ambientale. Questa filosofia si può quindi riassumere nel concetto:
bisogna fare preso, bisogna accelerare le decisioni e se questo vuol dire dare
meno tempo alle strutture tecniche nello svolgere istruttorie adeguate non
importa conta il risultato finale: LA DECISIONE, IL BOLLINO PER FARE! Questa filosofia arriva a:
1. derogare al Codice del Paesaggio su impianti sportivi, lavori per
realizzare infrastrutture di telefonia mobile
2. ad accelerare la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica
di fatto aggirando la pianificazione comunale che pure viene confermata dalla
legge 120/2020 pur con nuovi paletti di contenuto (si veda QUI), in attesa della
decisione della Corte di Giustizia sulla compatibilità della pianificazione
comunale con il Trattato UE (QUI).
3. a ridurre i tempi delle osservazioni nella procedura di VIA regionale a
soli 30 giorni, termine impossibile da rispettare soprattutto per comitati e
cittadini
4. a ridurre i tempi delle
istruttorie della VIA in modo da impedire sempre di più lo svolgimento di
valutazione che possano ponderare tutti gli interessi in gioco
5. tagliare fuori, almeno in parte i Consigli Regionali e il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici dalle procedure di approvazione delle modifiche
dei Piani Regolatori di Sistema Portuale
6. esclusione della VAS ordinaria ai Piani di Bacino distrettuale.
Ma soprattutto c’è una norma in particolare che riassume in negativo quanto
sopra esposto ed è quella che come vedremo sostanzialmente dice: voi cittadini
attivi e comitati avete vinto fino al Consiglio di Stato (sentenza passata in
giudicato) contro un provvedimento di VIA favorevole ad un impianto o attività
che ritenevate incompatibile con il sito scelto? Non importa tempo 75 giorni,
se il proponente ripresenta domanda, l’Autorità Competente ve lo autorizza
nuovamente. La sentenza passata in giudicato? Fatti vostri tranne che se invece aveste
perso mi avremmo anche appioppato le spese della controparte ovviamente!
È ammissibile tutto questo? Io dico di no , comunque andiamo a vedere il
merito delle modifiche di questa legge di semplificazione…