lunedì 30 marzo 2015

Consiglio di Stato: i pericoli per la salute vanno valutati prima del rilascio dell’AIA

Da anni il sottoscritto sostiene,  come pure comitati e associazioni ambientaliste ad es. il Comitato Spezia ViaDalCarbone, la seguente tesi:  prima del rilascio della autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA)  alle installazioni soggette a questa normativa, è necessario  valutare,  e quindi dimostrare concretamente, il rispetto della salute dei cittadini interessati dalla installazione da autorizzare.

Secondo la nostra interpretazione della legge vigente (confermata dalla nuova disciplina dell’AIA per un commento vedi QUI),  la valutazione sanitaria deve risultare all’interno del procedimento che porta al rilascio dell’AIA.

Ora il Consiglio di Stato con un sentenza recentissima conferma la suddetta interpretazione. 

sabato 28 marzo 2015

L’accesso alle informazioni ambientali: i principi e le violazioni

Recentemente, vedi QUIper un caso di diniego di accesso a informazioni ambientali da parte del Comune di Sarzana, avevo spiegato che l’accesso alle informazioni (quindi non solo agli atti in quanto tali) ambientali  è disciplinato da una normativa speciale che lo limita solo in casi molto particolari.   Invece, nel nostro territorio, amministratori comunali e dirigenti burocrati dei vari enti pubblici, quasi sempre continuano a negare informazioni e atti a rilevanza ambientale utilizzando le norme dell’accesso in generale quello per capirci che ogni cittadino può attivare per tutelare propri interessi privati.

venerdì 27 marzo 2015

Cassazione: bastano i nostri nasi per dimostrare l’esistenza degli odori!

Nel nostro territorio da anni sono in atti fenomeni odorigeni anomali prodotti da attività di vario genere si vedano ad esempio la  bonifica area ex IP o l’ impianto di trattamento rifiuti di Saliceti. Sindaci e burocrati dei vari enti competenti si sono sempre trincerati dietro alcuni assunti assolutamente non fondati giuridicamente:
1. non ci sono limiti di legge nazionali sugli odori e al massimo si possono stabilire limiti nelle singole autorizzazioni
2. per intervenire in modo sanzionatorio verso chi emette emissioni odorigene anomale occorre la violazione dei limiti dati nelle autorizzazioni
3. per dimostrare l’esistenza dell’odore sotto il profilo legale bisogna svolgere complicate analisi e campionamenti
4. i Sindaci non hanno poteri per intervenire
5. gli odori sono un fastidio ma non costituiscono inquinamento

Tutte scuse! In realtà la legge e soprattutto la giurisprudenza amministrativa e ordinaria (penale e civile) dicono esattamente il contrario rispetto alle suddette affermazioni

Sono intervenuto più volte su questa scandalosa rimozione di responsabilità da parte dei nostri Amministratori soprattutto nei casi dell’area ex IP  (Spezia) e dell’impianto di trattamento rifiuti di Saliceti (Vezzano Ligure), per non parlare della magistratura spezzina che come al solito, tranne eccezioni “particolari”, sembra dormire sonni tranquilli sui disagi dei cittadini nei casi sopra indicati ed in altri.


Riporto sinteticamente:

L’AIA dell’Europa e quella del Governo Renzi

Con una serie di leggi (legge 231/2012, legge 89/2013 e successive modifiche anche recentissime) è stata introdotta una disciplina speciale per a disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) quelle infrastrutture, impianti attività che vengono definiti di interesse strategico nazionale.  
Il modello di gestione del rilascio e dell’applicazione di AIA espresso da questa normativa, pur partendo dal caso specifico dell’ILVA, in realtà risulta applicabile a tutte le infrastrutture dichiarate strategiche dichiarate tali con apposito Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri.


Recentemente il nostro governo in attuazione di una Direttiva europea ha recepito la nuova disciplina dell’AIA che contiene elementi positivi che vincolano, sotto il profilo ambientale, sanitario ma anche della trasparenza delle procedure, il rilascio dell’AIA. Ovviamente tutto questo non è merito del Governo italiano (anzi su questa Direttiva per molti aspetti è stato oggetto di una procedura di infrazione) ma semmai della Direttiva europea rispetto alla quale, in sede di recepimento ordinario, il Governo non poteva far altro che riprenderne tutti i contenuti più innovativi come ho spiegato QUI sinteticamente e, più approfonditamente, QUI

La normativa che sinteticamente vado a descrivere in questo post (per una analisi più approfondita vedi QUIinvece tende a derogare in gran parte le suddette innovazioni costituendo l’ennesimo esempio di come i nostri Governi o maggioranze parlamentari aggirino le norme ambientali di derivazione comunitaria anche in settori estremamente delicati per la tutela della salute dall’inquinamento di impianti come quelli soggetti ad AIA. 

martedì 24 marzo 2015

Il nuovo reato di disastro ambientale limiti e potenzialità e il caso Pitelli

Il disegno di legge che introduce i delitti ambientali nel nostro codice penale è stato approvato al Senato ed ora è passato alla Camera per l'approvazione definitiva. 

Francamente sul disegno di legge (vedi QUI) relativo ai reati ambientali sto leggendo commenti molto confusi. 

lunedì 23 marzo 2015

La nuova classificazione dei rifiuti pericolosi nasce confusa e già superata.

È entrata in vigore (dallo scorso 18 febbraio 2015) la nuova normativa sulla classificazione dei rifiuti pericolosi che con un colpo di mano il Parlamento aveva introdotto con una legge dello scorso agosto. Si tratta di una norma confusa che sicuramente non aiuterà a rendere certa la applicazione della normativa in materia di rifiuti sia per chi fa imprese che per chi invece deve controllare ed eventualmente sanzionare gli illeciti in detta materia. Viene da chiedersi se dietro a norme come quella che vado a descrivere non ci sia la solita volontà del legislatore di creare ad arte confusione per impedire una gestione trasparente dei rifiuti soprattutto di quelli classificati come pericolosi.
La norma va a modificare l’allegato D alla Parte IV che contiene sia i criteri di classificazione dei rifiuti che l’elenco dei codici con i quali le varie tipologie dei rifiuti sono classificati.  Il significato delle cifre che compongono i Codici CER è il seguente :
Prime due cifre:  individuano le categorie di attività che generano i rifiuti (il CER ne prevede 20)
Seconde due cifre: individuano sub-attività  o singoli processi all’interno delle categorie di attività
Terze due cifre: descrizione della singola tipologia di rifiuto  

La classificazione dei rifiuti (urbani, urbani pericolosi, speciali non pericolosi e speciali pericolosi) ovviamente fondamentale perché ad esempio a seconda che i rifiuti siano o meno classificati come pericolosi scattano obblighi e procedure autorizzatorie diverse per gli impianti che li gestiscono come pure per le attività ad esempio di trasporto dei rifiuti.
La cosa assurda  che questa nuova normativa non solo è confusa ma da giugno 2015 dovrà essere nuovamente modificata visto che entreranno in vigore nuove norme europee. La domanda è quindi perché si è modificato quello che tra breve dovrà essere nuovamente modificato? 

martedì 17 marzo 2015

La nuova disciplina della Autorizzazione Integrata Ambientale

Quello che segue è un post che sintetizza le principali novità della disciplina della autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA). L' AIA si applica alle installazioni a maggior impatto ambientale. Nel territorio della Provincia di Spezia ad esempio si applica alla centrale enel, al rigassificatore di Panigaglia, alle discariche (vecchie e nuove), dal 2014 anche all'impianto di trattamento rifiuti di Saliceti (Vezzano Ligure).  Si tratta quindi di una normativa di grande rilievo anche per il nostro territorio.  

Con un decreto legislativo di qualche mese fa e successivi decreti e circolari attuative, nonché linee guida della UE,  questa disciplina è stata profondamente modificata. Sono state introdotte novità che rendono più vincolanti gli obblighi ambientali per queste installazioni, rendono più facile rivedere le autorizzazioni già date (vedi centrale enel) e più difficili le nuove autorizzazioni (Saliceti e discarica di Saturnia).  In particolare sulla proposta discarica a Saturnia e sui nuovi vincoli che questa nuova disciplina pone a installazione che vengono collocate in aree già fortemente inquinate (sito di Pitelli) tornerò a breve con un post specifico, ma già da quello che spiegherò in questo post si possono cominciare a capire alcuni di questi nuovi vincoli (si veda di seguito il paragrafo sulla c.d. Relazione di Riferimento).  

Di seguito quindi sintetizzo le principali novità di questa normativa, ma per chi vuole davvero approfondirla troverà QUI un commento molto articolato di tutte le principali novità.  Vediamo intanto la sintesi di queste novità......

lunedì 2 marzo 2015

Riqualificazioni del Porto di Spezia contro il Piano Regolatore del Porto

Preciso ulteriormente, entrando nel merito degli interventi di riqualificazione del porto di Spezia (vedi  QUI), le contraddizioni tra questi e le norme attuative del Piano Regolatore del Porto.
Le Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla redazione dei Piani Regolatori Portuali (di seguito PRP) chiariscono quando le modifiche di detti PRP vigenti costituiscono semplice Adeguamento Tecnico Funzionale e non invece Variante.  
In particolare secondo le suddette Linee Guida costituiscono Variante  al PRP vigente gli interventi che comportino   “modifica sostanziale degli elementi pianificati” e che non rientrino nella “famiglia di destinazioni di uso compatibili per analoghi carichi urbanistici e ambientali”.

La questione non è di mera denominazione formalistica come potrebbe apparire ad un pubblico di non addetti ai lavori. Infatti se l’intervento costituisce variante questo comporta:
1. una procedura di valutazione ambientale più complessa (la Valutazione Ambientale Strategica e non la semplice Valutazione di Impatto Ambientale) che costringe a valutare gli interventi in rapporto all’area vasta che circonda il porto compresi gli aspetti socio economici.
2. una procedura di approvazione della Variante complessa che richiede non solo l’intesa con il Comune interessato ma anche una approvazione del Consiglio Regionale.

Di seguito spiego perché questi interventi costituiscono Variante e non semplice Adeguamento Tecnico Funzionale, rinviando ad altri post (vedi QUI) un ragionamento più complessivo su come devono essere valutati,  sotto i profili ambientali ed economici,  i PRP.