sabato 29 giugno 2024

La nuova legge italiana sulle procedure di autorizzazione progetti per materie prime critiche

Il Decreto-Legge 25 giugno 2024, n. 84 (QUI) definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1252 (QUI) come da elenco degli allegati 1 e 2 allo stesso.

Per una analisi più approfondita del Regolamento 2024/1252 si rinvia QUI.

           

In premessa occorre ricordare che l’Italia aveva approvato la legge 51/2022  che all’articolo 30 prevede un Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri che dovrò individuare le materie prime critiche (compresi i rottami ferrosi), per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica (QUI). 

Sia la suddetta legge 51/2022 che il nuovo Decreto Legge qui esaminato rispondono più che alle esigenze della transizione ecologica a quelle geopolitiche di controllo delle materie prime critiche evitando di diventare dipendenti da Paesi considerati “a rischio” a cominciare dalla Cina, ma anche una risposta ai programmi degli USA come US Inflation Reduction Act (QUI)

È la logica geopolitica che porta alle parti più critiche del Decreto Legge (riduzione termini istruttorie, deroghe alla VIA, varianti automatiche ai piani urbanistici etc.) come vedremo nel post che segue queste brevi note introduttive. Questo nonostante che in un suo importante Report della Agenzia Internazionale per le fonti rinnovabili (IRENA) si affermi che le interruzioni dell'approvvigionamento di materiale critico hanno un impatto minimo sulla sicurezza energetica, ma un impatto enorme sulla transizione energetica (per una analisi del Report QUI).

Sulle accelerazioni procedurali e relative deroghe alle norme ambientali di questo nuovo Decreto Legge risulta emblematico quanto affermato dallo studio di The European House – Ambrosetti, commissionato da Erion sullo stato del riciclaggio dei Rifiuti elettronici (RAEE): prima che le semplificazioni normative per aprire nuove miniere sarebbe fondamentale puntare sul recupero e il riciclaggio QUI.

 

Analizziamo il nuovo Decreto Legge presentando prima una sintesi introduttiva delle parti più critiche dello stesso

 

mercoledì 26 giugno 2024

Il Governo propone un testo unico per semplificare le autorizzazioni agli impianti da fonti rinnovabili: analisi critica

Presentato dal Governo italiano il nuovo testo unico (QUI) di semplificazione normativa dei procedimenti concernenti la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione di legge delega n° 118 del 2022, relativamente agli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

Il Testo unico una volta entrato in vigore abrogherà la normativa previgente in materia di regime amministrativo per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Il Testo unico propone in modo aggiornato tre diversi regimi amministrativi per le suddette tipologie di impianti ma la filosofia di fondo resta quella di accelerare i tempi di autorizzazione nonchè derogare più possibile alle norme ambientali soprattutto quelle del Paesaggio e nonostante le già esasperate semplificazioni della normativa di questi anni che richiamerò nel testo del post che segue a queste brevi note di presentazione.

La norma più significativa è quella che di fatto aggira la equilibrata ponderazione degli interessi tra quelli degli operatori del settore e quelli della tutela dell’ambiente delle identità dei territori, mandando così un chiaro segnale non solo ai decisori ma anche alla magistratura amministrativa.

Il tutto come vedremo si scontra con indirizzi comunitari, anche questi semplificatori, ma ben più equilibrati nel tutelare ambiente territori paesaggi e comunità locali. Come sempre i nostri governi, compreso l’attuale, trovano sempre scuse per aggirare le norme ambientali.

lunedì 24 giugno 2024

GNL e GAS una analisi internazionale ed UE sui rischi di sovra offerta

L’analisi che segue è frutto di una ricerca sugli studi rapporti ed inchieste a livello europeo e mondiale in primo di enti ufficiali come l’Agenzia Internazionale per l’Energia e istituti di ricerca prestigiosi come Institute for Energy Economics and Financial Analysis (di seguito IEEFA) affronta le seguenti tematiche:

1. Le ragioni ma anche le contraddizioni che stanno dietro alla decisione del governo USA di sospendere il permesso di esportazione del gnl di origine statunitense.

2. Le tendenze alla riduzione del consumo del gas e del gnl soprattutto nei Paesi occidentali soprattutto la UE ma non solo, e quanto hanno inciso sulla decisione di sospensione USA

3. La situazione della importazione del gnl in Italia e quanto il tentativo di trasformare l’Italia in un hub del gas incidano sui ritardi nello sviluppo delle rinnovabili

4. la tendenza alla riduzione del consumo del gas e del gnl: contraddizioni in Asia e Australia

5. le contraddizioni nella crescita del consumo di gnl e il rischio sovra capacità produttiva del gnl: uno studio di IEEFA ed il rischio delle accelerazioni per approvare i progetti gnl in deroga alle norme ambientali

6. Dubbi su efficacia riduzione emissioni gas serra dalla sospensione delle esportazioni gnl americano

7. La necessità di ripensare gli eccessivi sussidi alle fossili

8. la lobby del gas è attiva ancora nonostante tutto quanto sopra riportato e l’uso geopolitico del gas nascosto dietro le esigenze della transizione alla neutralità climatica

 

Sulle problematiche degli impatti ambientali e della riduzione delle emissioni di gas serra dall’uso del gas e dello stesso gnl si interverrà in un secondo post successivo al presente che segue... 

venerdì 21 giugno 2024

Autobotti cariche di gnl nel golfo: la Prefettura nega un PIano di Emergenza Esterno di area

La Prefettura della Spezia risponde alle osservazioni della Associazione Posidonia relativamente al Piano di Emergenza Esterna del rigassificatore di Panigaglia. Lo fa rimuovendo i due progetti che potenziano questo impianto:
Progetto Truck Loading: che consiste nel trasbordo con le autocisterne di gnl

Progetto vessel reloading: che consiste nel servizio di ulteriori piccole metaniere si parla di circa 90 in più all'anno rispetto a prima che farà diventare il porto di Spezia un hub del gas

Quanto contenuto nel documento della Prefettura non fa che confermare quanto anticipato dallo stesso Ente negli articoli pubblicati sul Secolo XIX del 15 febbraio e ribadito sulla Nazione del 18 febbraio.

La tesi era che questi progetti non comportavano l’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterno come se il gnl trasportato nel golfo spezzino in base ai due suddetti progetti provenisse dal pianeta Marte!

Sulla assoluta infondatezza di questa tesi avevo già scritto QUI sul mio blog lo scorso 15 febbraio 2024.

Il nuovo documento della Prefettura ribadisce, peggiorandola, la tesi suddetta.

mercoledì 19 giugno 2024

Corte Costituzionale su opere temporanee e necessità di applicare la VIA

La Corte Costituzionale con sentenza n° 82 del 10 maggio 2024 (QUI) ha dichiarato la incostituzionalità di una norma regionale che escludeva la applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per parcheggi pubblici (compresi quelli da oltre 500 auto) se temporanei e a condizione che entro 30 giorni dalla cessazione del loro utilizzo venisse garantita la riduzione in pristino alla situazione precedente. 

La norma regionale viola la costituzione in quanto spetta allo Stato stabilire le categorie di opere sottoposte a VIA anche nel caso di opere temporanee visto che nell’elenco delle opere da sottoporre a VIA della parte II del DLgs 152/2006 non esiste questa clausola di esclusione.

lunedì 17 giugno 2024

Incostituzionale la esclusione della autorizzazione paesaggistica per parcheggi ed opere temporanee

La Corte Costituzionale con sentenza n° 82 del 10 maggio 2024 (QUI) ha dichiarato la incostituzionalità di una norma regionale che escludeva la applicazione della autorizzazione paesaggistica per parcheggi temporanei a condizione che entro 30 giorni dalla loro funzionalità venisse garantito il ripristino dei luoghi.

venerdì 14 giugno 2024

Avvocatura della UE su quali effetti ambientali delle ragionevoli alternative nella VAS

Conclusioni (QUI) della Avvocatura UE del 21 marzo 2024 che chiarisce il ruolo delle alternative nella Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi. 

In sintesi l’Avvocatura afferma:

1. La valutazione delle alternative è obbligatoria nella procedura di VAS e quindi nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati anche gli effetti ambientali delle alternative ragionevoli

2. La valutazione delle alternative nella VAS può definire prescrizioni che devono essere rispettati nelle procedure di autorizzazione e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dei progetti previsti dai piani e programmi già sottoposti a VAS. In questo modo la VAS trasforma il piano o programma nel quadro delle localizzazioni sostenibili in un territorio.

3. Sul concetto di alternative ragionevole nella VAS riportato dalla Direttiva 2001/42/CE (QUI) le alternative che non possono conseguire gli obiettivi del piano/programma, o che esulano dell'ambito territoriale, non sono in genere ragionevoli e non richiedono ulteriore valutazione. Sul punto si veda Consiglio di Stato n° 6152/2021 (QUI): le alternative scelte devono essere realistiche ma allo stesso tempo non devono essere costruite solo in negativo per giustificare la versione originale di Piano/Programma, il tutto in coerenza con la lettera h) [NOTA 1] dell’allegato I alla Direttiva 2001/42”.

4. Al fine di confrontare gli effetti ambientali delle alternative occorre tenere conto dei parametri normativi del diritto ambientale dei settori interessati da detti effetti (rifiuti, aria, rumore, biodiversità, scarichi idrici etc.

5. Se la Direttiva 2001/42/CE non obbliga le autorità competenti a scegliere l'opzione che grava di meno sull'ambiente la VAS deve consentire la comparazione occorre comunque venga svolta una comparazione degli effetti ambientali tra l’opzione scelta e le alternative. Sul punto si veda Consiglio di Stato n° 6152 del 2021 che ribadisce le alternative devono essere descritte analiticamente (QUI)

giovedì 13 giugno 2024

La newsletter sulle sentenze in materia ambientale pubblicate a APRILE MAGGIO 2024


 

Pubblicate, nell'apposita sezione del Blog (QUI) la Newsletter NEWSAMBIENTE su sulle sentenze della Corte di Giustizia e Tribunale UE e della Corte Costituzionale pubblicate nei mesi di APRILE MAGGIO 2024.

NEWSAMBIENTE contiene la sintesi commentata delle parti più significative di detti ATTI con i link alla versione completa degli stessi.

N.B. se avete difficoltà a scaricare la NEWSAMBIENTE inviatemi richiesta a questa mail marco.grondacci@gmail.com - oppure marco.grondacci@libero.it

Tra i provvedimenti più significativi di questi due mesi:

lunedì 3 giugno 2024

La newsletter su leggi sentenze in materia ambientale pubblicate a APRILE MAGGIO 2022

Pubblicata, nell'apposita sezione del Blog (QUI) la Newsletter NEWSAMBIENTE su Leggi, Sentenze pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale italiana e della UE nei mesi di APRILE MAGGIO 2024.

La NewsLetter contiene la sintesi commentata delle parti più significative di detti ATTI con i link alla versione completa degli stessi, inoltre troverete anche documenti ufficiali e studi in materia ambientale ed energetica di particolare significato.


N.B. se avete problemi a scaricare la NEWSAMBIENTE scrivete a questa mail e la invierò immediatamente, marco.grondacci@libero.it  


Tra i provvedimenti più significativi di questi due mesi:

sabato 1 giugno 2024

Dalle UE un Regolamento per il silenzio assenso delle reti di comunicazione elettronica

Regolamento (UE) 2024/1309 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica gigabit.

Il Regolamento risponde alla necessità di realizzare l'obiettivo (del programma strategico per il decennio digitale 2030 - QUI) di connettività del decennio digitale dell'UE mira a garantire che tutte le famiglie dell'Unione abbiano accesso a una rete Gigabit fissa a velocità Gigabit e che la copertura mobile 5G sia disponibile per tutte le zone popolate entro il 2030. Un'infrastruttura digitale di alta qualità basata su tali reti ad altissima capacità (VHCN).

Il Regolamento individua direttiva agli stati membri che mirano a semplificare la realizzazione di dette reti e possiamo affermare senza temere di essere smentiti che in Italia le semplificazioni (spesso in deroga a norme ambientali da ultimo vedi QUI) ci sono già e anche troppe. Per non parlare della recente introduzione dell’innalzamento dei limiti di emissioni dei campi elettromagnetici (QUI).

 

Vediamo in sintesi le principali novità del Regolamento UE appena pubblicato…