lunedì 17 giugno 2024

Incostituzionale la esclusione della autorizzazione paesaggistica per parcheggi ed opere temporanee

La Corte Costituzionale con sentenza n° 82 del 10 maggio 2024 (QUI) ha dichiarato la incostituzionalità di una norma regionale che escludeva la applicazione della autorizzazione paesaggistica per parcheggi temporanei a condizione che entro 30 giorni dalla loro funzionalità venisse garantito il ripristino dei luoghi.

 

SINTESI DELLA SENTENZA CONTRASTO DELLA LEGGE REGIONALE CON IL TESTO UNICO EDILIZIA

La norma dichiarata incostituzionale è l’art. 4 della legge reg. Puglia n. 19 del 2023, che, sotto la rubrica «parcheggi a uso pubblico e temporaneo», prevede quanto segue: “sino al 31 dicembre 2023, le aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni, comprese tra le attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Testo A - QUI), sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi”.

L’articolo 6 del testo unico edilizia riguarda le attività edilizia libere ma precisa che l’elenco di categorie di opere edilizie senza necessità di titoli abilitativi comunque richiede il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La sentenza rileva che il dato letterale dell’alinea del comma 1 di detto articolo 6 testo unico edilizia depone inequivocabilmente nel senso della necessità che tutte le opere di edilizia libera elencate nello stesso comma siano conformi, senza distinzioni, alle prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, non comportando la riconduzione a siffatta categoria di opere, di per sé, alcuna sottrazione alle valutazioni paesaggistiche (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 7 febbraio 2024-QUI, n. 1237 e 9 giugno 2023, n. 5690-QUI).

 


LE OPERE SOGGETTE AD ESCLUSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA NEL RISPETTO DELLE NORME SPECIALI STATALI

Aggiunge la sentenza che anche considerando il D.P.R. n. 31 del 2017 (norme su esclusione della autorizzazione paesaggistica-QUI) Le «aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo» previste dalla disposizione regionale impugnata non sono infatti riconducibili, in quanto tali, agli interventi e alle opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica di cui al punto A.16 [NOTA 1] del citato Allegato A, poiché l’occupazione temporanea di suolo ivi prevista deve essere realizzata per lo svolgimento di «manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci», mentre le aree di parcheggio di cui si discute non sono destinate a tali specifiche finalità.

Inoltre, non è escluso che i parcheggi in questione rientrino nella categoria delle opere soggette ad autorizzazione semplificata di cui al punto B.11 [NOTA 2] dell’Allegato B, poiché anch’essi possono consistere in «interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente», per fare fronte a esigenze temporanee di congestione del traffico, ed essere realizzati «a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo», per garantirne un minor impatto sul territorio, senza per questo impedire il ripristino dei luoghi al termine dell’utilizzo.

 

 

COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE NEL RISPETTO DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E DI SEMPLIFICAZIONI ED ESCLUSIONI DELLA STESSA

Per costante giurisprudenza di questa Corte, la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato» (tra le molte, sentenze n. 160 del 2021, n. 178 e n. 172 del 2018 e n. 103 del 2017).

Con specifico riferimento al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, questa Corte ha altresì costantemente affermato che la legislazione regionale non può prevedere una procedura diversa da quella dettata dalla legge statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, fra i quali rientra l’autorizzazione paesaggistica (sentenze n. 160 e n. 74 del 2021, n. 189 del 2016, n. 238 del 2013, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008).

La competenza legislativa esclusiva statale risponde, infatti, a ineludibili esigenze di tutela e sarebbe vanificata dall’intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata l’irrilevanza paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi all’apprezzamento che compete alla legislazione statale (sentenze n. 74 del 2021 e n. 246 del 2017). Spetta dunque alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell’autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente (ancora sentenze n. 74 del 2021 e n. 246 del 2017).

Il legislatore regionale, infatti, non può introdurre disposizioni che esentano talune opere dall’autorizzazione paesaggistica, perché si sostituirebbe in tal modo all’apprezzamento che compete solo al legislatore statale, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente.

 

Nel senso sopra espresso non rileva, infine, che l’esenzione sia limitata nel tempo (sino al 31 dicembre 2023, come si è visto), in quanto spetterebbe comunque allo Stato stabilirne, oltre ai presupposti, anche la durata, per la sua incidenza su un istituto di protezione ambientale uniforme.

 

 



[NOTA 1] A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;

[NOTA 2] B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;

 

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