La Corte Costituzionale
con sentenza n°74 del 21 aprile 2021 (QUI) è
intervenuta nuovamente sul rapporto Stato Regioni in materia di tutela del
Paesaggio (per gli ultimi precedenti pronunciamenti della Corte Costituzionali
vedi QUI).
La sentenza ribadisce,
come vedremo leggendo più approfonditamente il resto del post, alcuni principi
fondamentali di livello costituzionale:
1. spetta alla legislazione statale determinare i
presupposti e le caratteristiche della autorizzazione paesaggistica come pure
le eventuali esenzioni e semplificazioni della procedura
2. in
base al principio di prevalenza della tutela paesaggistica al legislatore
regionale è impedito alla legge regionale introdurre deroghe in contrasto con
le norme di tutela paesaggistica se non per ragioni di maggiore tutela del
Paesaggio
3. le norme di maggiore tutela possono trovare
riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali e comunali
4. non
sono possibili norme regionali che fissino limiti e condizioni in deroga alla
tutela paesaggistica giustificate da mere esigenze urbanistiche
5. quindi non sono ammissibili norme regionali che
condizionino la applicabilità delle norme paesaggistiche (dei piani
paesaggistici oltre che ovviamente del Codice del Paesaggio) a mere scelte
urbanistiche dei Comuni, i quali possono limitarsi a manifestare la semplice
volontà di non avvalersi delle richiamate disposizioni paesaggistiche.
Se penso alla recente
legge urbanistica approvata dal Consiglio Regionale mi chiedo come questa possa
passare il vaglio di costituzionalità dopo questa ennesima sentenza della Corte
Costituzionale (per una analisi di questa legge vedi QUI).
Ma esaminiamo
specificamente il contenuto della nuova sentenza dividendola, per comodità di
lettura, per capitoli relativi ai singoli profili di incostituzionalità
rilevati dalla Corte Costituzionale…