Sentenza del Consiglio
di Stato n° 2895 del 22 marzo 2023 (QUI) ha
annullato una ordinanza di sospensione dell’attività di un azienda di recupero
rifiuti (R1: Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia). L’ordinanza era
stata emanata per evitare il prosieguo delle emissioni di acido solfidrico
rilevate nella zona, aventi un forte impatto odorigeno.
La sentenza è interessante al di là del caso specifico perché chiarisce i fondamenti di una legittima ordinanza emanata da un Sindaco per la tutela dell’ambiente e, nel caso specifico, della salute pubblica.
La lettura della sentenza
peraltro, come spiego nella parte finale del post, suggerisce come nei casi
come quello qui trattato legati ad emissioni odorigene anomale la strada non
sia solo quella della ordinanza di urgenza ma piuttosto della revisione della
autorizzazione ai sensi del nuovo articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 (QUI).
La sentenza è anche
interessante perché afferma esplicitamente che il Sindaco nell’esercitare il
suo potere di ordinanza a tutela della salute pubblica (sia ai sensi del Testo
unico enti locali QUI o del testo unico leggi sanitarie QUI visto che l’impianto in questione è una industria
insalubre di prima classe) non è obbligato ad attenersi al parere dell’Arpa
(Agenzia regionale per l’ambiente) competente territorialmente. Questo vale
come nel caso in esame quando detto parere gioca a favore della emanazione di
una ordinanza ma anche quando gioca contro a conferma di quello che sostengo da
anni (QUI e QUI) e cioè i Sindaci possono, se ci sono le condizioni,
emanare ordinanze utilizzando anche parere esterni ad Arpa e Asl perché la titolarità
della funzione di tutela della salute pubblica è loro e non degli enti tecnici
che hanno solo una funzione di supporto.
Vediamo intanto le motivazioni della sentenza ed i principi su cui, secondo il Consiglio di Stato, si deve fondare una legittima ordinanza di sospensione attività per emissioni inquinanti...