Dopo aver ridotto in modo
significativo i tempi delle istruttorie e i tempi della partecipazione di enti
e soprattutto del pubblico nelle procedure di VIA (vedi QUI ultima
parte del post) ecco che arriva la leggina di turno che riduce drasticamente
gli stessi tempi anche per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS):
la procedura che ex lege deve valutare l’impatto ambientale e sociale di tutti
gli strumenti di programmazione e pianificazione per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.
Stiamo parlando dell’articolo 18 della legge 233/2021 (QUI) il
quale prevede:
1. riduzione termini consultazione degli enti competenti nel
procedimento di VAS
2. riduzione termini per la presentazione delle osservazioni del
pubblico
3. riduzione termini per esprimere il Parere Motivato conclusivo del
procedimento di VAS
4. poteri sostitutivi, in materia di VAS, addirittura verso il
Commissario straordinario per i progetti depurazione degli scarichi idrici
(sic!)
La logica è la stessa accelerare le decisioni penalizzando la
qualità delle istruttorie e il ruolo del pubblico, come scelta pregiudiziale che non ha alcuna giustificazione giuridico amministrativa visto che le osservazioni del pubblico e la partecipazione non sospendono di certo i termini per la conclusione del procedimento. Una scelta politica che lancia un messaggio chiaro ai decisori ma anche alla magistratura amministrativa: la partecipazione va limitate e depotenziata il più possibile, le istruttorie devono essere più veloci possibili rimuovendo approfondimenti soprattutto se vengono dal pubblico o dalle comunità nelle loro rappresentanze istituzionali locali.
Ma vediamo queste modifiche
punto per punto …