I poteri dei Sindaci nella prevenzione della tutela della
salute pubblica in relazione alle procedure autorizzatorie ambientali nonché alle
problematiche di inquinamento degli impianti e attività in essere, sono
chiaramente espressi dalla vigente normativa in vigore da decenni come ho
dimostrato anche in questo blog da anni ad esempio QUI. Altrettanto nota è la sistematica rimozione
di questi poteri da parte dei Sindaci stessi (QUI)
ma anche delle istituzioni statali a partire dallo stesso Ministero dell’Ambiente
(ad esempio sulla possibilità dei Comuni di opporsi al Consiglio dei Ministri
su decisioni in materia di salute pubblica QUI).
In particolare si veda il Parere Sanitario del Sindaco previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazioni agli impianti e attività più
inquinanti (Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA), potere spesso disatteso o
rimosso dai Comuni con scuse patetiche e giuridicamente infondate, come dimostro ad esempio QUI.
Ora la risposta del Ministero Ambiente ad un interpello
ambientale di una Regione dimostra che i poteri del Sindaco in materia di
tutela salute pubblica contro le emissioni anomale da impianti soggette ad AIA
possono addirittura imporre limiti più restrittivi di quelli di legge.
Peccato che quanto affermato nella risposta spesso non
trovi applicazione nelle procedure autorizzatorie e in quelle di controllo sul
rispetto delle autorizzazioni.
Vediamo comunque cosa dice la risposta del Ministero...