Con
legge n. 56/2014 (vedi QUI) sono
state disciplinate e istituite le Città Metropolitane (previste peraltro anche
da leggi precedenti ma mai attuate). In particolare in attesa della riforma del
titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono
disciplinate da questa legge (comma 5 articolo 1).
La Corte Costituzionale
con sentenza n. 50 del 2015 ha respinto il ricorso di varie Regioni che
contestavano vari profili di incostituzionalità della legge 56/2014. Nel corso
della relazione analizzerò, anche criticamente, i motivi di questa sentenza in
rapporto alle varie problematiche delle Città Metropolitane.
Una cosa è certa per ora,
anche alla luce della lettera della legge 56/2014, la nuova Città Metropolitana
assomiglia molto alla vecchia Provincia con in più due difetti rilevanti:
1. non è
sostanzialmente elettiva
2. le poche
nuove funzioni (rispetto a quelle della Provincia) non sono ben definite nei
contenuti, ben regolamentate nelle procedure di approvazione, ben finanziate.
la
Città Metropolitana rischia di diventare una nuova forma di centralismo in una
logica liberista e solo sviluppista che
non valorizza ne la specificità dei territori ne la partecipazione delle
comunità locali. Spazzando via un dibattito che dall’Europa, ma non solo, ha
prodotto indirizzi, principi e buone
pratiche che invece mettono al centro l’autonomia e la partecipazione dei
territori.
Di più: se si volesse passare all’elezione diretta del
sindaco metropolitano occorrerebbe lo smembramento del comune capoluogo, una
vecchia e sbagliata idea dei primi anni Novanta. Perché indebolire la città
centrale per costruire una città metropolitana già debole?
Non
solo ma ulteriori limiti della riforma delle Città Metropolitane:
1.la
definizione dell’ambito territoriale di competenza soprapposto a quello della
vecchia Provincia limitando le potenzialità di ente di programmazione dello
sviluppo dell’area vasta intesa non solo come perimetro burocratico
amministrativo
2.
la mancata definizione di contenuti e delle modalità di approvazione, in chiave
di partecipazione dei cittadini e di concertazioni con i Comuni, del Piano
Strategico
3. l’assenza di reali poteri della Conferenza
dei Sindaci unico organo, previsto dalla legge 56/2014, che prevede un completo
coinvolgimento di tutti i Comuni rientranti nella circoscrizione metropolitana
Per la versione completa della relazione vedi QUI.