venerdì 31 maggio 2024

La nuova Direttiva UE sulle sanzioni penali agli illeciti ambientali

La nuova Direttiva (UE) 2024/1203 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 (modificata leggermente rispetto a quella proposta inizialmente-QUI) stabilisce norme minime per quanto riguarda la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di proteggere l'ambiente in modo più efficace, nonché per quanto riguarda le misure volte a prevenire e combattere la criminalità ambientale e ad applicare efficacemente il diritto ambientale dell'Unione.

Prima di tutto la nuova Direttiva, che sostituisce la vecchia Direttiva 2008/99/CE) estende (vedi elenco ex articolo 3) il numero di fattispecie che gli stati membri devono sanzionare come reati (articolo 4 paragrafo 2) compresa (articolo 4 paragrafo 1) l'istigazione, il concorso e il concorso nella commissione degli stessi.

La nuova Direttiva stabilisce inoltre la durata massima delle pene detentive a seconda delle tipologie di reati elencati nell’articolo 3.

Secondo l’articolo 6 della nuova Direttiva gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 qualora tali reati siano stati commessi a vantaggio delle stesse da qualsiasi persona che occupi una posizione preminente all'interno della persona giuridica interessata, agendo individualmente o come parte di un suo organo.

Per i reati commessi dalla persona giuridiche gli stati membri devono stabilire adeguate sanzioni penali ma anche misure sanzionatorie amministrative quali: obbligo di ripristino ambientale, risarcimento danno, esclusione da finanziamenti e contributi pubblici, interdizione dalla attività di impresa, revoca di autorizzazioni, chiusura impianti utilizzati per commettere i reati di cui all’elenco dell’articolo 4. 

 

Analizziamo in modo più approfondito il testo della Direttiva

giovedì 30 maggio 2024

Come gestire il percolato in discarica chiarimenti dalla UE

Il Ministero dell’Ambiente ha interpellato (QUI) agli uffici della UE (in particolare la Rappresentanza permanente UE- QUI) ed altri enti. Sulla base delle risposte il Ministero ha predisposto un documento (QUI) che produce chiarimenti relativamente al rilascio di un titolo autorizzativo per il trattamento in situ del percolato di discarica e la reimmissione del concentrato di percolato così ottenuto nell’invaso della discarica, dopo l’emanazione del Decreto legislativo 3 settembre 2020, n.121 che ha recepito Direttiva (UE) 2018/850, che modifica la Direttiva 1999/31/CE (QUI) e ha apportato modifiche al DLgs 36/2003 (QUI).

Si ricorda che per percolato la lettera m) comma 1 articolo 2 DLgs 36/2003 si intende: “qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa”.

martedì 28 maggio 2024

Arera: rispettare principio di prossimità nella gestione rifiuti. I megabiodigestori vanno in direzione opposta

Memoria (QUI) presentata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), alle Commissioni riunite competenti del Parlamento, in merito alla proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC)

Si riportano di seguito nella seconda parte del post alcuni passaggi significativi della Memoria.

Prima però voglio soffermarmi su un passaggio significativo della suddetta memoria   che si esprime favorevolmente per sistemi di trattamento di rifiuti organici di prossimità introducendo questo principio nelle gare di affidamento dei servizi di gestione rifiuti.  

Un principio che come vedremo nella prima parte del post cozza contro le riforme degli ultimi anni del codice dell’ambiente in particolare sulla gestione dei rifiuti organici ma anche con una visione pericolosa avanzata da recente giurisprudenza del consiglio di stato che attacca il ruolo centrale della pianificazione pubblica nella localizzazione dimensionamento degli impianti di rifiuti che trattano rifiuti organici

sabato 25 maggio 2024

Raccomandazione della UE su quali semplificazioni per autorizzare gli impianti da fonti rinnovabili

Pubblicata (testo completo QUI) la Raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione del 13 maggio 2024  che fornisce indicazioni agli stati membri per accelerare e/o semplificare le procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati.

La Raccomandazione va letta insieme con il documento (QUI) di lavoro dei servizi della Commissione che è stata la base per stendere l’atto della UE.

La Raccomandazione sostituisce la precedente del 2022 (QUI).  

 

In Italia queste indicazioni della UE sono state recepite in modo esagerato nella normativa ed in modo contraddittorio nella gestione delle istruttorie.

Per cui:

1. da un lato, con la scusa della accelerazioni alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (soprattutto eolico e fotovoltaico), si sono prodotte norme in deroga esplicita alle norme ambientali soprattutto quelle relative al Paesaggio e non solo, contravvenendo ad uno dei principi cardine della politiche di prevenzione nella tutela dell’ambiente: la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale di un impianto rispetto alla specificità ambientale, paesaggistica, naturale ma anche sociale di un sito determinato. Si veda da ultimo QUI dove troverete i riferimenti ad altri deroghe acceleratorie in barba al diritto ambientale soprattutto al paesaggio in materia di impianti da fonti rinnovabili;

2. in secondo luogo, contraddittoriamente con le dichiarate finalità delle suddette semplificazioni acceleratorie, moltissimi progetti per fonti rinnovabili languono negli uffici ministeriali e delle regioni a dimostrazione che non servono le deroghe (anzi sono dannose per la tutela dell’ambiente) ma semmai istruttorie efficienti come ho spiegato QUI;

3. il vero risultato di tutto ciò è stato di usare le fonti rinnovabili (spesso confuse con fonti che rinnovabili non sono per niente come nel campo dei rifiuti vedi ad esempio il biometano) come volano per produrre una sistema normativo che va verso un chiaro commissariamento del diritto ambientale.  Il tutto con buona pace anche di un certo ambientalismo “decisionista” alleato oggettivo (consapevole o in buona fede poco importa) di questa tendenza come ho spiegato QUI.

 

Premesso quanto sopra, fondamentale per capire il contesto nazionale in cui ricade questa nuova Raccomandazione della UE, vediamone i contenuti più significativi:

venerdì 24 maggio 2024

Regolamento sulla gestione delle materie prime critiche: geopolitica e rischi ambientali sulle estrazioni

Pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2024/1252 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 aprile 2024 (QUI), di seguito Regolamento, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Il Regolamento disciplina una serie completa di azioni per garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro, diversificato, accessibile e sostenibile di materie prime essenziali. Le materie prime critiche (QUI) sono indispensabili per un'ampia gamma di settori strategici, tra cui: l'industria net zero, l'industria digitale, l'aerospaziale e i settori della difesa.

L'UE deve attenuare i rischi (QUI) per le catene di approvvigionamento legati a tali dipendenze strategiche per migliorare la sua resilienza economica, come evidenziato dalle carenze all'indomani della Covid-19 e dalla crisi energetica seguita all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ciò può mettere a rischio gli sforzi dell'UE per raggiungere i suoi obiettivi climatici e digitali.

L’Italia ha recentemente prodotto una normativa relativa alla regolamentazione delle esportazioni di queste materie critiche (QUI) che ora sarà rivista alla luce del nuovo Regolamento UE.

 

Il nuovo Regolamento è una risposta prima di tutto alla egemonia della Cina sulle materie prime critiche ma anche, a proposito di alleati,  all'US Inflation Reduction Act (IRA - QUI), che prevede crediti di imposta per le auto elettriche a condizione che almeno il 40% dei metalli per le batterie sia di provenienza USA con il rischio di delocalizzazione di aziende, non USA, che producono batterie per ottenere gli incentivi della nuova norma statunitense.

Fondamentale a premessa della lettera del nuovo Regolamento è leggere il Rapporto della Agenzia Internazionale per le fonti rinnovabili che ho sintetizzato QUI e dove troverete anche il testo complete in versione inglese.

 

Il post che segue è diviso in due parti: Parte 1 sintesi dei punti chiave del Regolamento, Parte 2 una descrizione analitica del Regolamento sistematizzata per capitolo per agevolare la lettura.

giovedì 23 maggio 2024

La UE proroga la riduzione dei consumo di gas. I rigassificatori servono sempre meno strategicamente…

Raccomandazione (QUI) del Consiglio UE del 25 marzo 2024 mira a incoraggiare gli Stati membri a prorogare le attuali misure di riduzione della domanda di gas, adottate a norma del Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio (QUI e piano italiano riduzione consumo gas QUI) al fine di ridurre del 15 % la domanda di gas rispetto al periodo di riferimento compreso tra il 1o aprile 2017 e il 31 marzo 2022.

Dalla Raccomandazione e dalla relazione della Commissione che ne costituisce il presupposto si ricavano questi elementi che dovrebbero far riflettere sulla logica di espansionismo del gnl e relativi rigassificatori in Italia (QUI e QUI ed anche in senso di militarizzazione del confronto internazionale sull’accesso alle materie prime QUI) per non parlare del ritorno delle estrazioni nazionali (QUI):

1. Mercato del gas teso con rischio rialzi prezzi;

2. previsioni fino al 2027 di riduzione della capacità globale di liquefazione con il rischio sempre più incombente che i troppi rigassificatori diventino “beni incagliati”come li definì, QUI, nel 2022 il Gestore dei Mercati Energetici italiano;

3. riduzione offerta gnl confermata dai Rapporti della Agenzia Internazionale per l’Energia;

4. rischi ulteriori sulla accessibilità del gnl per aumenti della domanda asiatica previsti;

5. evitare eccessi nella funzione strategica del gas che metterebbero a rischio la piena attuazione delle nuove direttive UE sulle fonti rinnovabili e la efficienza energetica

6. il passaggio dal carbone al gas nella generazione elettrica non viene visto come comportante un aumento del consumo di gas ma semmai come strumento di solidarietà tra stati membri.

mercoledì 22 maggio 2024

Il Consiglio della UE ammette il fallimento degli aiuti al terzo mondo sui mutamenti climatici

Se qualcuno ha dei dubbi che la lotta contro i cambiamenti climatici da emissioni di gas serra sia da anni deragliata in una logica fondata su interessi geopolitici con al centro gli interessi dei grandi gruppi economici occidentali si legga il Comunicato del Consiglio UE dello scorso 7 maggio 2024 (QUI) che accoglie favorevolmente la relazione della Corte dei Conti europea sul mancato raggiungimento degli obiettivi (QUI) della Alleanza Mondiale per il clima (Global Climate Change Alliance – GCCA).

 

Già quel Rapporto della Corte dei Conti aveva dimostrato il fallimento del progetto Alleanza Mondiale per il clima (Global Climate Change Alliance – GCCA) per avviare interventi di aiuti ai paesi in via di sviluppo contro i mutamenti climatici. Fallimento anche dovuto ai limiti della azione della stessa UE che:

1. non ha attirato i finanziamenti aggiuntivi attesi dagli Stati membri e dal settore privato;

2. non ha visto la Commissione esaminare in misura sufficiente la ragionevolezza dei costi iscritti nei bilanci della maggior parte delle azioni incluse nel campione.

 

lunedì 20 maggio 2024

Net-Zero Industry Act: le tecnologie a zero emissioni di gas serra nello scontro geopolitico per la transizione ecologica

Dopo l’accordo (QUI) Commissione e Parlamento UE è stato approvato dal Parlamento UE lo scorso 25 aprile 2024 (QUI) in via definitiva la legge sull'industria a zero emissioni nette per rafforzare la produzione delle tecnologie necessarie per la decarbonizzazione.

Ora dovrà essere pubblicato nella GUCE prima di essere adottato formalmente dal Consiglio dei Ministri UE.

Per il testo approvato dal Parlamento UE vedi QUI.

Al momento in cui venne presentata la proposta di Regolamento da parte della Commissione ne avevo trattato QUI.

Nella seconda parte del post analizzerò in modo puntuale il contenuto del nuovo Regolamento, nella prima parte mi limito a focalizzare le parti più significative di questa nuova legge europea, ricordando che i Regolamenti della UE a differenza delle Direttive non hanno bisogno di norme nazionale per essere recepiti negli ordinamenti degli stati membri.

sabato 18 maggio 2024

Ancora Deroghe al Codice dei Beni Culturali: vincolo archeologico e usi civici meno tutelati.

Continuano deroghe, semplificazioni e rimozioni della legislazione ambientale con la scusa del PNRR, delle opere più o meno strategiche o di interesse pubblico.

Ancora una volta (QUI, QUI, QUI, QUI, QUI, QUI, QUI, QUI,QUI,) è il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ad essere sotto attacco. Un delirio derogatorio e semplificatorio che purtroppo è spesso sostenuto immotivatamente da associazioni ambientaliste (QUI), anche si cominciano ad intravedere alcune controtendenze (QUI) ma troppo timide per ora.

Le nuove deroghe, che descriverò nel post che segue, riguardano in particolare

Semplificazione verifica interesse archeologico progetti del PNRR per le opere pubbliche definite di lieve e media entità (nuova definizione introdotta con la norma descritta nel seguito del post).

Si rileva come questa dizione di lieve e media entità dell’opera risulta ben altra cosa ad esempio con il regolamento (QUI) sulla autorizzazione paesaggistica semplificata che non escludeva la normativa ordinaria del Codice sulla base di categorie astratte che permettono una enorme discrezionalità al decisore nell’applicare le norme paesaggistiche, invece detto regolamento elencava in modo puntuale la tipologia delle opere

Compatibilità ex lege con gli usi civici di opere pubbliche interne ad interventi infrastrutturali o rientranti sempre nei finanziamenti del PNRR e piani complementari.

giovedì 16 maggio 2024

Le migliori tecnologie disponibili e il rigassificatore di Panigaglia cosa fare e chiedere alle autorità competenti

Leggo di una legittima iniziativa di un neo Comitato per la “dismissione immediata del rigassificatore di Panigaglia”. Sul fatto che questo impianto sia stato collocato in un sito che con la normativa vigente non passerebbe molto probabilmente la autorizzazione non ci sono dubbi. Ma resta il fatto che non stiamo parlando di un nuovo impianto ma di un impianto esistente e quindi l’unico modo efficace per metterne in discussione la attuale collocazione è di trasferire le criticità su un terreno giuridico amministrativo che metta chi di dovere con le spalle al muro, visto che gli impianti non le chiudono i cittadini purtroppo e neppure studi indipendenti purtroppo. Salvo che, altrettanto ovviamente, non sia la magistratura ad intervenire per chiudere l’impianto sulla base però di una inchiesta nella quale emergano violazioni palesi delle vigente normativa ambientale ma anche di sicurezza marittima nonché di protezione civile.

Come è noto il rigassificatore di Panigaglia è stato recentemente potenziato nelle sue funzioni grazie ai due progetti: gnl dal rigassificatore sbarcato nel porto di Spezia e progetto VESSEL Reloading navi spola, di capacità fino a 30.000 mc ormeggiate presso il pontile del terminale di rigassificazione di Panigaglia che vanno ad aggiungersi a quelle già previste dal funzionamento ordinario di questo impianto. Entrambi questi progetti hanno avuto delle procedure autorizzatorie con vari profili di illegittimità da me rilevati più volte in questo blog ma che non hanno prodotto alcuna azione legale da parte di soggetti organizzati e quindi legittimati a proporle. Una occasione persa per innescare, al di la degli slogan sulla “chiusura immediata”, un percorso cogente che intanto poteva limitare il consolidamento dell’impianto nel sito attuale.

Oltre a queste nuove criticità ne esistono altre spesso rilevate in questo blog, una delle più clamorose è l’assenza di un piano di emergenza esterno portuale (QUI) oltre a quello specifico dell’impianto in violazione degli indirizzi che la stessa Sistema delle Arpa e del Comando nazionale dei vigili del fuoco hanno stabilito in un documento ufficiale pubblicato da anni ma ignorato dai decisori.

In questo post, non voglio insegnare niente a nessuno, mi limito invece a sottolineare una ulteriore problematica poco presa in considerazione nel dibattito sulla presenza del rigassificatore nel golfo spezzino. Una questione peraltro che si pone in generale per altri rigassificatori esistenti (come a Piombino e Livorno) o in fase di approvazione come a Vado e Ravenna.

lunedì 13 maggio 2024

LE RADICI LEGISLATIVE E POLITICHE DELLA INCHIESTA SUI PORTI LIGURI. RIDOTTI O CANCELLATI I PRESIDI DI LEGALITÀ E TRASPARENZA

Dopo l’apertura della inchiesta che ha coinvolto il Presidente della Regione Liguria operatori portuali ex dirigenti o commissari della Autorità portuale Genovese, leggo in questi giorni commenti dei giornalisti ed esperti, presunti o reali, che usano toni scandalizzati e preoccupati per quello che sta emergendo sulla gestione del porto di Genova.

La responsabilità penale è personale e verrà vagliata dalla magistratura ma nessuno di questi signori coglie uno dei nodi centrali che sta dietro la vicenda giudiziaria

Il nodo riguarda il modo in cui il legislatore ha, in questi anni, disciplinato la gestione delle aree portuale e il loro sviluppo, norme dettate dalle lobby portuale. D’altronde giornalisti che svolgano inchieste preventive autonome e indipendenti ormai si contano sulle dita di una mano almeno in Liguria. I politici invece si limitano a seconda della parte dove sono collocati a fare il tifo contro l’inchiesta oppure a favore della stessa. D'altronde una classe politica di posteggiatori, che ha sempre subito in questi anni le decisioni delle lobby portuali e non solo queste, non poteva e non può  andare oltre il tifo.

In questi anni, complice la stragrande maggioranza della classe politica di maggioranza o di opposizione, grazie alle normative semplificatorie le aree portuali e retroportuali e i rapporti porti città sono state trasformate/i in terra di conquista dei terminalisti (di conseguenza di scambio di favori tra operatori, burocrati e politici vari). 

Il tutto come se invece che aree demaniali statali o addirittura comunali fossero parte di uno stato indipendente controllato da una burocrazia pubblica e operatori portuali fuori da ogni circuito democratico. Non casualmente quindi è stata eliminato il potere di approvazione dei piani regolatori di sistema portuale da parte delle Assemblee elettive delle Regioni, mentre gli amministratori locali e regionali sono diventati poco di più di piazzisti immobilari.


Vediamole queste pseudo riforme (io le definirei colpi di mano) sui porti italiani…

sabato 4 maggio 2024

Nuova Direttiva su inquinamento provocato dalle navi e sanzioni penali

Con Comunicato (QUI) dello scorso 28 febbraio è stato resto noto che la presidenza del Consiglio UE e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo (QUI) provvisorio su una Direttiva riveduta relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

Si tratta della proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (QUI) sull'attuazione delle norme internazionali sull'inquinamento da scarichi illegali di sostanze inquinanti provocato dalle navi e sull'introduzione di sanzioni amministrative per i reati di inquinamento.

La proposta modifica la Direttiva 2005/35/CE (QUI versione vigente al 2009)  relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento e che era stata recepita dall'Italia con DLgs 121/2011 (QUI) che ora andrà adeguato alla nuova versione della Direttiva 2005/35 che tratto nel post che segue. Per una analisi del DLgs 121/2011 vedi prima parte di questo post

La proposta di modifica della SSSPD integra la proposta della Commissione di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente (la direttiva riveduta sulla tutela penale dell'ambiente, la «proposta di modifica dell'ECD»), che ha introdotto sanzioni penali per gravi reati ambientali, compresi gli scarichi illegali delle navi, su cui a breve interverrò su questo blog visto che è stata approvata in via definitiva dal Parlamento UE ed è in attesa di pubblicazione e sui sono già intervenuto al momento in cui è stata proposta QUI.

Il paragrafo 2 articolo 1 della Direttiva (nuova versione) prevede che la stessa non impedisca agli Stati membri di adottare norme più rigorose misure conformi al diritto dell’Unione e internazionale, prevedendo sanzioni amministrative o penali conformemente al diritto nazionale.

Interessante anche il Parere del Comitato Economico e Sociale della UE (QUI) che ricostruisce l'iter che ha portato all'accordo sulla nuova versione della Direttiva 2005/35/CE che descrivo nella seconda parte del post. In particolare significatico questo passaggio

giovedì 2 maggio 2024

Monitoraggio gas serra dalle navi: le ultime novità normative UE

Con le norme che hanno esteso il sistema scambio quote di emissione da gas serra alla navigazione marittima (QUI) sono intervenute in parallelo due norme europee che disciplinano le modalità di comunicazione delle emissioni di gas serra (ETS Emission Trading System) dalle navi.

Successivamente sono stati approvati tre provvedimenti UE che riguardano:

1. le modalità di comunicazione del piano di monitoraggio dei gas serra emesse dalle navi

2. i metodi di monitoraggio delle emissioni di gas serra dalle navi

3. la indicazione a quale autorità di riferimento dovrà far capo ogni compagnia di navigazione quanto alla normativa Ets. A chi, cioè, andranno riconsegnate le quote d’emissione corrispondenti alle emissioni rilasciate durante un anno solare dopo aver fatto scalo in porti europei.

Vediamo specificamente questi tre provvedimenti

mercoledì 1 maggio 2024

Il nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche: antenne sempre più libere

Il Dlgs 48/2024 (QUI) modifica ulteriormente il Codice delle Comunicazione elettroniche (DLgs 259/2003 di seguito Codice)su varie parti, Qui tratterò solo le modifiche relative alle procedure di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica (leggi alla voce antenne telefonia mobile nelle loro varie versioni tecnologiche comprese quelle di ultima generazione: 4G e 5G).

Le modifiche si vanno ad aggiungere a quelle precedenti (QUI) per non parlare della introduzione dei nuovi limiti di emissione di campi elettromagnetici delle antenne di telefonia mobile introdotte di recente (QUI) ed ormai in vigore, dal 29 aprile, in attesa del decreto ministeriale previsto. Il tutto nonostante studi scientifici autorevoli dimostrino che la soglia di rischio dei campi elettromagnetici non è per niente certa: QUI.

Di seguito una sintesi delle principali modifiche introdotte al Codice dal nuovo DLgs per poi approfondirle nella seconda parte del commento