La nuova Direttiva (UE) 2024/1203 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 (modificata leggermente rispetto a quella proposta inizialmente-QUI) stabilisce norme minime per quanto riguarda la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di proteggere l'ambiente in modo più efficace, nonché per quanto riguarda le misure volte a prevenire e combattere la criminalità ambientale e ad applicare efficacemente il diritto ambientale dell'Unione.
Prima di tutto la nuova Direttiva, che sostituisce la vecchia Direttiva 2008/99/CE) estende (vedi elenco ex articolo 3) il numero di fattispecie che gli stati membri devono sanzionare come reati (articolo 4 paragrafo 2) compresa (articolo 4 paragrafo 1) l'istigazione, il concorso e il concorso nella commissione degli stessi.
La nuova Direttiva stabilisce inoltre la
durata massima delle pene detentive a seconda delle tipologie di reati elencati
nell’articolo 3.
Secondo l’articolo 6 della nuova Direttiva gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 qualora tali reati siano stati commessi a vantaggio delle stesse da qualsiasi persona che occupi una posizione preminente all'interno della persona giuridica interessata, agendo individualmente o come parte di un suo organo.
Per i reati commessi dalla persona giuridiche gli stati membri devono stabilire adeguate sanzioni penali ma anche misure sanzionatorie amministrative quali: obbligo di ripristino ambientale, risarcimento danno, esclusione da finanziamenti e contributi pubblici, interdizione dalla attività di impresa, revoca di autorizzazioni, chiusura impianti utilizzati per commettere i reati di cui all’elenco dell’articolo 4.
Analizziamo in modo più approfondito il
testo della Direttiva