venerdì 31 maggio 2024

La nuova Direttiva UE sulle sanzioni penali agli illeciti ambientali

La nuova Direttiva (UE) 2024/1203 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 (modificata leggermente rispetto a quella proposta inizialmente-QUI) stabilisce norme minime per quanto riguarda la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di proteggere l'ambiente in modo più efficace, nonché per quanto riguarda le misure volte a prevenire e combattere la criminalità ambientale e ad applicare efficacemente il diritto ambientale dell'Unione.

Prima di tutto la nuova Direttiva, che sostituisce la vecchia Direttiva 2008/99/CE) estende (vedi elenco ex articolo 3) il numero di fattispecie che gli stati membri devono sanzionare come reati (articolo 4 paragrafo 2) compresa (articolo 4 paragrafo 1) l'istigazione, il concorso e il concorso nella commissione degli stessi.

La nuova Direttiva stabilisce inoltre la durata massima delle pene detentive a seconda delle tipologie di reati elencati nell’articolo 3.

Secondo l’articolo 6 della nuova Direttiva gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 qualora tali reati siano stati commessi a vantaggio delle stesse da qualsiasi persona che occupi una posizione preminente all'interno della persona giuridica interessata, agendo individualmente o come parte di un suo organo.

Per i reati commessi dalla persona giuridiche gli stati membri devono stabilire adeguate sanzioni penali ma anche misure sanzionatorie amministrative quali: obbligo di ripristino ambientale, risarcimento danno, esclusione da finanziamenti e contributi pubblici, interdizione dalla attività di impresa, revoca di autorizzazioni, chiusura impianti utilizzati per commettere i reati di cui all’elenco dell’articolo 4. 

 

Analizziamo in modo più approfondito il testo della Direttiva

 

DEFINIZIONE DI ILLECITO PENALE AI FINI DELLA NUOVA DIRETTIVA

Ai fini della nuova Direttiva, sono illeciti i comportamenti che violano

a) diritto dell'Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE (QUI);

b) una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro, o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, che attua il diritto dell'Unione di cui alla lettera a).

Si ricorda che gli obiettivi della politica ambientale della UE sono: — salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, — protezione della salute umana, — utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, — promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Obiettivi da raggiungere rispettando i principi di precauzione, azione preventiva, correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

 

 

 

AMPLIAMENTO FATTISPECIE DI REATO AMBIENTALE SECONDO LA NUOVA DIRETTIVA

Le fattispecie da considerare reati trattati dalla nuova Direttiva sono ampliate, vedi articolo 3, notevolmente rispetto alla Direttiva del 2008, ad esempio:

1. la realizzazione di progetti sottoponibili a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della Direttiva 2011/92/UE senza autorizzazione o VIA, che provochi o possa provocare danni rilevanti ai fattori ambientali tutelati da detta Direttiva a cominciare dalla salute umana.

2. il riciclaggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1257/2013 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio che non rispettano l’obbligo di riciclare le navi in impianti rientranti nell’elenco europeo come previsto dall’articolo 6 di detto Regolamento

3. gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2005/35/CE (QUI) relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva: acque interne compresi i porti, acque territoriali di stati membri, zona economica esclusiva e in alto mare. Relativamente a queste fattispecie di reato la nuova Direttiva integra quanto prevede la  proposta Direttiva sull’inquinamento da navi in fase di approvazione definitiva (QUI).

4. la costruzione, l'esercizio e lo smantellamento di un impianto, qualora tale comportamento e tale impianto rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

5. l'estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE (quadro per l'azione comunitaria in materia di acque)del Parlamento europeo e del Consiglio   qualora tale condotta causi o possa causare danni sostanziali allo stato ecologico o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;

6. l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione o l'esportazione dal mercato dell'Unione di materie prime o prodotti interessati, in violazione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115 (QUI), tranne nel caso in cui tale condotta riguardi una quantità trascurabile;

 

Affinché i reati relativi alle condotte sopra elencate costituiscano reati, qualificabili tali, devono provocare:

a) la distruzione o il danno diffuso e sostanziale irreversibile o duraturo di un ecosistema di dimensioni considerevoli o di valore ambientale o di un habitat all'interno di un sito protetto, o

b) danni diffusi e sostanziali, irreversibili o duraturi, alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua.

 

 

 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui all’articolo 3 della Direttiva:

a) il reato ha provocato il decesso o lesioni gravi a una persona;

b) il reato ha provocato la distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;

c) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (QUI);

d) il reato ha comportato l'uso di documenti falsi o contraffatti;

e) il reato è stato commesso da un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;

f) l'autore del reato ha commesso in precedenza violazioni analoghe del diritto ambientale;

g) il reato ha generato o si prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente;

h) l'autore del reato ha distrutto prove o intimidito testimoni o denuncianti;

i) l'infrazione è stata commessa all'interno di un'area classificata come zona di protezione speciale ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE (Direttiva uccelli selvatici), o in un sito designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o in un sito elencato come sito di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE (Direttiva tutela bodiversità).

 


 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze siano considerate circostanze attenuanti con riferimento alle fattispecie elencate all’articolo 3 considerate reati ai sensi dell’articolo 4:

a) l'autore del reato ripristina l'ambiente naturale allo stato precedente;

b) l'autore del reato fornisce alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per: i) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato; ii) acquisire elementi di prova.

 


 

CONGELAMENTO E CONFISCA

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se del caso, le loro autorità competenti possano congelare o confiscare, in conformità della Direttiva 2014/42/UE (QUI), i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

 


 

TERMINI DI PRESCRIZIONE PER I REATI

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito alle fattispecie di cui all’articolo 3 considerate reato ex articolo 4, entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente.

Vengono definite tempistiche diverse per la durata delle indagini dalla commissione del reato a seconda del tipo di illecito elencato nell’articolo 3 della nuova Direttiva.

 


 

PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO REATI AMBIENTALI O CHE PRESTANO ASSISTENZA NELLE INDAGINI

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la protezione concessa a norma della Direttiva (UE) 2019/1937 (QUI) sia applicabile alle persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che segnalano le fattispecie ex articolo 3 considerate reati ex articolo 4 e che forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini, all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.

Si veda il DLgs 24/2023 (in NewsAmbiente Marzo 2023 QUI)

 


 

DIRITTO DEL PUBBLICO INTERESSATO DI PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO

Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico interessato dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4 della nuova Direttiva, ad esempio in qualità di parte civile.


 

 

RISORSE

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti per svolgere efficacemente le loro funzioni connesse all'attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri, tenendo conto delle tradizioni costituzionali e della struttura del loro ordinamento giuridico, nonché di altre circostanze nazionali, valutano la necessità di aumentare il livello di specializzazione di tali autorità nel settore del diritto penale ambientale, conformemente al diritto nazionale.

 

 

FORMAZIONE

Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata in relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del personale e delle autorità coinvolti.

 

 

COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI ALL'INTERNO DI UNO STATO MEMBRO

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le loro autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali. 

 



STRATEGIA NAZIONALE

Entro il 21 maggio 2027 gli Stati membri elaborano e pubblicano una strategia nazionale per la lotta contro i reati ambientali.

Gli Stati membri adottano senza indebito ritardo le misure necessarie per attuare la loro strategia nazionale. La strategia nazionale affronta almeno i seguenti aspetti:

a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità di valutazione periodica del loro raggiungimento;

b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti e con gli organismi competenti dell'Unione e per quanto riguarda la fornitura di assistenza alle reti europee che operano su questioni direttamente pertinenti alla lotta contro tali reati, anche nei casi transfrontalieri;

c) le modalità di sostegno alla specializzazione dei professionisti dell'applicazione della legge, una stima delle risorse stanziate per combattere la criminalità ambientale e una valutazione delle future esigenze al riguardo.

 

La cattiva amministrazione e la mancanza di trasparenza produce illegalità

L’obiettivo di una Strategia Nazionale per lotta contro i crimini ambientali con una attenzione specifica alle modalità di organizzazione e decisione della Pubblica Amministrazione se venisse perseguito con rigore nel nostro Paese sarebbe fondamentale perchè conferma quanto sostengo da tempo sul legame tra inefficienza illegittimità e opacità nella gestione dei procedimenti amministrativi di valutazione e autorizzazione con la produzione di illegalità perseguibili penalmente.  

Il tutto connesso con una carenza dei controlli da parte degli enti preposti spesso limitati nelle loro azioni da appunto mancanza di risorse e professionalità oltre che una legislazione nazionale permissiva di cui il nostro Paese è un esempio concreto purtroppo.

Alcuni esempi recenti e non trattati nel mio blog:

1. Stravolgimento della indipendenza del sistema pubblico dei controlli ambientali: QUI e QUI.  

2. Confusione tra poteri autorizzativi e di controllo delle Arpa: QUI.

3. Scudo penale per gli inquinatori con la scusa degli interessi strategici nazionali sic! QUI.

 

 

 

TRASPOSIZIONE

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2026.

 

 

Nessun commento:

Posta un commento