La nuova Direttiva (UE) 2024/1203 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 (modificata leggermente rispetto a quella proposta inizialmente-QUI) stabilisce norme minime per quanto riguarda la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di proteggere l'ambiente in modo più efficace, nonché per quanto riguarda le misure volte a prevenire e combattere la criminalità ambientale e ad applicare efficacemente il diritto ambientale dell'Unione.
Prima di tutto la nuova Direttiva, che sostituisce la vecchia Direttiva 2008/99/CE) estende (vedi elenco ex articolo 3) il numero di fattispecie che gli stati membri devono sanzionare come reati (articolo 4 paragrafo 2) compresa (articolo 4 paragrafo 1) l'istigazione, il concorso e il concorso nella commissione degli stessi.
La nuova Direttiva stabilisce inoltre la
durata massima delle pene detentive a seconda delle tipologie di reati elencati
nell’articolo 3.
Secondo l’articolo 6 della nuova Direttiva gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 qualora tali reati siano stati commessi a vantaggio delle stesse da qualsiasi persona che occupi una posizione preminente all'interno della persona giuridica interessata, agendo individualmente o come parte di un suo organo.
Per i reati commessi dalla persona giuridiche gli stati membri devono stabilire adeguate sanzioni penali ma anche misure sanzionatorie amministrative quali: obbligo di ripristino ambientale, risarcimento danno, esclusione da finanziamenti e contributi pubblici, interdizione dalla attività di impresa, revoca di autorizzazioni, chiusura impianti utilizzati per commettere i reati di cui all’elenco dell’articolo 4.
Analizziamo in modo più approfondito il
testo della Direttiva
DEFINIZIONE DI ILLECITO PENALE AI FINI DELLA NUOVA DIRETTIVA
Ai fini della nuova Direttiva, sono
illeciti i comportamenti che violano
a) diritto dell'Unione che contribuisce al
perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia
ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE (QUI);
b) una disposizione legislativa, regolamentare
o amministrativa di uno Stato membro, o una decisione adottata da un'autorità
competente di uno Stato membro, che attua il diritto dell'Unione di cui alla
lettera a).
Si ricorda che gli obiettivi
della politica ambientale della UE sono: — salvaguardia, tutela e
miglioramento della qualità dell'ambiente, — protezione della salute umana, —
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, — promozione sul
piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a
livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti
climatici.
Obiettivi da raggiungere rispettando i principi
di precauzione, azione preventiva, correzione in via prioritaria alla
fonte dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi
inquina paga».
AMPLIAMENTO FATTISPECIE DI REATO AMBIENTALE SECONDO LA NUOVA DIRETTIVA
Le fattispecie da considerare reati trattati dalla nuova Direttiva
sono ampliate, vedi articolo 3, notevolmente rispetto alla Direttiva del 2008, ad
esempio:
1. la realizzazione di progetti
sottoponibili a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi
della Direttiva 2011/92/UE senza autorizzazione o VIA,
che provochi o possa provocare danni rilevanti ai fattori ambientali
tutelati da detta Direttiva a cominciare dalla salute umana.
2. il riciclaggio
delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n.
1257/2013 (QUI)
del Parlamento europeo e del Consiglio che non rispettano l’obbligo di
riciclare le navi in impianti rientranti nell’elenco europeo come previsto
dall’articolo 6 di detto Regolamento
3. gli scarichi di
sostanze inquinanti effettuati dalle navi di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, della Direttiva 2005/35/CE (QUI) relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni,
anche penali, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta
direttiva: acque interne compresi i porti, acque territoriali di stati membri,
zona economica esclusiva e in alto mare. Relativamente a queste fattispecie di
reato la nuova Direttiva integra quanto prevede la proposta Direttiva sull’inquinamento da navi
in fase di approvazione definitiva (QUI).
4. la costruzione, l'esercizio e lo smantellamento
di un impianto, qualora tale comportamento e tale impianto rientrino
nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli
idrocarburi
5. l'estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE (quadro per l'azione comunitaria
in materia di acque)del Parlamento europeo e del Consiglio qualora
tale condotta causi o possa causare danni sostanziali allo stato ecologico o al
potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo
dei corpi idrici sotterranei;
6. l'immissione o la messa a disposizione sul
mercato dell'Unione o l'esportazione dal mercato dell'Unione di materie prime o
prodotti interessati, in violazione del divieto di cui all'articolo 3 del
regolamento (UE) 2023/1115 (QUI), tranne nel caso in cui tale condotta riguardi una quantità
trascurabile;
Affinché i reati relativi alle condotte sopra
elencate costituiscano reati, qualificabili tali, devono provocare:
a) la distruzione o il danno diffuso e
sostanziale irreversibile o duraturo di un ecosistema di dimensioni
considerevoli o di valore ambientale o di un habitat all'interno di un sito
protetto, o
b) danni diffusi e sostanziali, irreversibili
o duraturi, alla qualità dell'aria, del suolo o dell'acqua.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate
circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui all’articolo
3 della Direttiva:
a) il reato ha provocato il decesso o
lesioni gravi a una persona;
b) il reato ha provocato la
distruzione o danni rilevanti irreversibili o duraturi a un ecosistema;
c) il reato è stato commesso nel
contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio (QUI);
d) il reato ha comportato l'uso di documenti
falsi o contraffatti;
e) il reato è stato commesso da un
funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni;
f) l'autore del reato ha commesso in
precedenza violazioni analoghe del diritto ambientale;
g) il reato ha generato o si
prevedeva che generasse benefici finanziari rilevanti, o ha consentito di
evitare spese rilevanti, direttamente o indirettamente;
h) l'autore del reato ha distrutto prove o
intimidito testimoni o denuncianti;
i) l'infrazione è stata commessa all'interno
di un'area classificata come zona di protezione speciale ai sensi dell'articolo
4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE (Direttiva uccelli selvatici),
o in un sito designato come zona speciale di conservazione a norma
dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o in un sito elencato
come sito di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della
direttiva 92/43/CEE (Direttiva tutela bodiversità).
CIRCOSTANZE ATTENUANTI
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie affinché le seguenti circostanze siano considerate circostanze attenuanti
con riferimento alle fattispecie elencate all’articolo 3 considerate reati ai
sensi dell’articolo 4:
a) l'autore del reato ripristina
l'ambiente naturale allo stato precedente;
b) l'autore del reato fornisce alle
autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero
potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per: i) identificare o consegnare alla
giustizia gli altri autori del reato; ii) acquisire elementi di prova.
CONGELAMENTO E CONFISCA
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie affinché, se del caso, le loro autorità competenti possano congelare
o confiscare, in conformità della Direttiva 2014/42/UE (QUI), i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla
commissione dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali
utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.
TERMINI DI PRESCRIZIONE PER I REATI
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le
indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la
decisione giudiziaria in merito alle fattispecie di cui all’articolo 3 considerate
reato ex articolo 4, entro un congruo lasso di tempo successivamente
alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati
efficacemente.
Vengono definite tempistiche diverse per
la durata delle indagini dalla commissione del reato a seconda del tipo di
illecito elencato nell’articolo 3 della nuova Direttiva.
PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO REATI AMBIENTALI O CHE PRESTANO
ASSISTENZA NELLE INDAGINI
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie affinché la protezione concessa a norma della Direttiva (UE)
2019/1937 (QUI)
sia applicabile alle persone che segnalano i reati di cui agli articoli 3 e 4
della presente direttiva.
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie affinché le persone che segnalano le fattispecie ex articolo 3
considerate reati ex articolo 4 e che
forniscono elementi di prova o collaborano in altro modo alle indagini,
all'azione penale o alla decisione giudiziaria riguardo a tali reati ricevano
il sostegno e l'assistenza necessari nel contesto del procedimento penale.
Si veda il DLgs 24/2023 (in
NewsAmbiente Marzo 2023 QUI)
DIRITTO DEL PUBBLICO INTERESSATO DI PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO
Gli Stati membri provvedono affinché,
conformemente al proprio ordinamento giuridico nazionale, i membri del pubblico
interessato dispongano di adeguati diritti di partecipazione ai procedimenti
riguardanti i reati di cui agli articoli 3 e 4 della nuova Direttiva, ad
esempio in qualità di parte civile.
RISORSE
Gli Stati membri provvedono affinché le
autorità nazionali che accertano, indagano, perseguono o giudicano reati
ambientali dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di
risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti per svolgere
efficacemente le loro funzioni connesse all'attuazione della presente
direttiva. Gli Stati membri, tenendo conto delle tradizioni costituzionali e
della struttura del loro ordinamento giuridico, nonché di altre circostanze
nazionali, valutano la necessità di aumentare il livello di specializzazione di
tali autorità nel settore del diritto penale ambientale, conformemente al
diritto nazionale.
FORMAZIONE
Fatta salva l'indipendenza della
magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in
tutta l'Unione, gli Stati membri chiedono ai responsabili della formazione di
giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e
personale delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle
indagini, di offrire, a scadenze regolari, una formazione specializzata in
relazione agli obiettivi della presente direttiva e adeguata alle funzioni del
personale e delle autorità coinvolti.
COORDINAMENTO E COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI ALL'INTERNO DI
UNO STATO MEMBRO
Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per istituire meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a
livello strategico e operativo tra tutte le loro autorità competenti coinvolte
nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali.
STRATEGIA NAZIONALE
Entro il 21 maggio 2027 gli
Stati membri elaborano e pubblicano una strategia nazionale per la lotta contro
i reati ambientali.
Gli Stati membri adottano senza indebito
ritardo le misure necessarie per attuare la loro strategia nazionale. La
strategia nazionale affronta almeno i seguenti aspetti:
a) gli
obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati
ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità di valutazione
periodica del loro raggiungimento;
b) i ruoli e le responsabilità di tutte le
autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per
quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali
competenti e con gli organismi competenti dell'Unione e per quanto riguarda la
fornitura di assistenza alle reti europee che operano su questioni direttamente
pertinenti alla lotta contro tali reati, anche nei casi transfrontalieri;
c) le modalità di sostegno alla
specializzazione dei professionisti dell'applicazione della legge, una stima
delle risorse stanziate per combattere la criminalità ambientale e una
valutazione delle future esigenze al riguardo.
La cattiva amministrazione e la mancanza di
trasparenza produce illegalità
L’obiettivo di una Strategia Nazionale
per lotta contro i crimini ambientali con una attenzione specifica alle
modalità di organizzazione e decisione della Pubblica Amministrazione se venisse
perseguito con rigore nel nostro Paese sarebbe fondamentale perchè conferma
quanto sostengo da tempo sul legame tra inefficienza illegittimità e opacità nella
gestione dei procedimenti amministrativi di valutazione e autorizzazione con la
produzione di illegalità perseguibili penalmente.
Il tutto connesso con una carenza dei
controlli da parte degli enti preposti spesso limitati nelle loro azioni da
appunto mancanza di risorse e professionalità oltre che una legislazione
nazionale permissiva di cui il nostro Paese è un esempio concreto purtroppo.
Alcuni esempi recenti e non
trattati nel mio blog:
1. Stravolgimento della
indipendenza del sistema pubblico dei controlli ambientali: QUI e QUI.
2. Confusione tra poteri autorizzativi e
di controllo delle Arpa: QUI.
3. Scudo penale per gli inquinatori con
la scusa degli interessi strategici nazionali sic! QUI.
TRASPOSIZIONE
Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2026.
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