Con le norme che hanno esteso il sistema scambio quote di
emissione da gas serra alla navigazione marittima (QUI) sono intervenute in
parallelo due norme europee che disciplinano le modalità di comunicazione delle
emissioni di gas serra (ETS Emission Trading System) dalle navi.
Successivamente sono stati approvati tre provvedimenti UE
che riguardano:
1. le modalità di comunicazione del piano di monitoraggio
dei gas serra emesse dalle navi
2. i metodi di monitoraggio delle emissioni di gas serra
dalle navi
3. la indicazione a quale autorità di riferimento dovrà
far capo ogni compagnia di navigazione quanto alla normativa Ets. A chi, cioè,
andranno riconsegnate le quote d’emissione corrispondenti alle emissioni
rilasciate durante un anno solare dopo aver fatto scalo in porti europei.
Vediamo specificamente questi tre provvedimenti
MODELLI PER I PIANI DI MONITORAGGIO, LE COMUNICAZIONI
DELLE EMISSIONI DEI GAS SERRA
Il Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 Aprile 2015, disciplina il monitoraggio, la comunicazione e
la verifica delle emissioni di gas a effetto serra (ETS) generate dal trasporto
marittimo. Il Regolamento 2015/757 è stato modificato recentemente (QUI).
Il Regolamento 757 del 2015 stabilisce norme per il
monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di
anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti in relazione alle
navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno
Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei
costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto
marittimo.
Il nuovo Regolamento 2023/957 estende la
applicazione del Regolamento del 2015 a tutti i gas serra e non solo alla
CO2 ed in particolare alle emissioni rilasciate dal 2024
al metano e al protossido di azoto.
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2449 (QUI) della
Commissione del 6 novembre 2023 approva il contenuto (allegato II)
della versione elettronica del modello del piano di
monitoraggio disponibile nel sistema d'informazione automatizzato
dell'Unione Thetis MRV (QUI)
gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.
L’articolo 17 del Regolamento 757/2015 prevede che il
verificatore del rispetto delle comunicazioni della società che gestisce la
nave produce un documento di conformità. Il Regolamento 2023/2449 definisce
(all’allegato III) le informazioni del documento di conformità.
NUOVI METODI MONITORAGGIO GAS
SERRA DALLE NAVI
Il Regolamento Delegato (UE) 2023/2776 (QUI)
della Commissione del 12 ottobre 2023 ha modificato modifica il Regolamento
(UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra generate dal
trasporto marittimo e di altre informazioni pertinenti.
In particolare, sono sostituiti:
- L’allegato 1 sui Metodi per il monitoraggio delle
emissioni di gas a effetto serra (Formule per il calcolo delle emissioni di gas
a effetto serra; fatto di emissioni predefiniti; i metodi
per determinare le emissioni di gas a effetto serra e la
gestione controllo dei dati.
- L’allegato 2 viene modificato in
particolare al monitoraggio su base annua nonché il monitoraggio
delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra disciplinate dalla
direttiva 2003/87/ce in relazione alle attività di trasporto marittimo.
Al Regolamento Delegato (UE) 2023/2776 è seguito il Regolamento (UE) 2023/957 (QUI)
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che ha a sua volta modificato il Regolamento (UE) 2015/757 (QUI) relativo agli obblighi di
monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni CO2 da parte del
trasporto marittimo.
Il Regolamento 757 del 2015 stabilisce norme per il
monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di
anidride carbonica (CO2) e
di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano
o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di
promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle
emissioni di CO2 derivanti
dal trasporto marittimo.
Il nuovo Regolamento 2023/957 estende la
applicazione del Regolamento del 2015 a tutti i gas serra e non solo alla
CO2 ed in particolare alle emissioni rilasciate dal 2024
al metano e al protossido di azoto.
ELENCO DELLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE NEGLI STATI MEMBRI
SOGGETTE ALLA NORMATIVA ETS
La Decisione di esecuzione (UE) 2024/411 (QUI) della Commissione, del 30 gennaio 2024, approva un elenco, per ogni stato membro, delle società di navigazione soggette alla normativa ETS e delle rispettive autorità di riferimentoconformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio .
Come precisa la Decisione nelle sue premesse lo Stato
membro responsabile della gestione di una società di navigazione è denominato
«autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione. Per una
definizione completa di autorità di riferimento veri articolo 3-octies septies
della Direttiva 2003/87/CE (QUI).
N.B. Per una analisi critica, dal punto di vista degli operatori portuali, di questa Decisione vedi QUI.
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