giovedì 2 maggio 2024

Monitoraggio gas serra dalle navi: le ultime novità normative UE

Con le norme che hanno esteso il sistema scambio quote di emissione da gas serra alla navigazione marittima (QUI) sono intervenute in parallelo due norme europee che disciplinano le modalità di comunicazione delle emissioni di gas serra (ETS Emission Trading System) dalle navi.

Successivamente sono stati approvati tre provvedimenti UE che riguardano:

1. le modalità di comunicazione del piano di monitoraggio dei gas serra emesse dalle navi

2. i metodi di monitoraggio delle emissioni di gas serra dalle navi

3. la indicazione a quale autorità di riferimento dovrà far capo ogni compagnia di navigazione quanto alla normativa Ets. A chi, cioè, andranno riconsegnate le quote d’emissione corrispondenti alle emissioni rilasciate durante un anno solare dopo aver fatto scalo in porti europei.

Vediamo specificamente questi tre provvedimenti

 

 

MODELLI PER I PIANI DI MONITORAGGIO, LE COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI DEI GAS SERRA

Il Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 Aprile 2015, disciplina il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra (ETS) generate dal trasporto marittimo. Il Regolamento 2015/757 è stato modificato recentemente (QUI).

Il Regolamento 757 del 2015 stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.

Il nuovo Regolamento 2023/957 estende la applicazione del Regolamento del 2015 a tutti i gas serra e non solo alla CO2 ed in particolare alle emissioni rilasciate dal 2024 al metano e al protossido di azoto.

 

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/2449 (QUI) della Commissione del 6 novembre 2023 approva il contenuto (allegato II) della versione elettronica del modello del piano di monitoraggio disponibile nel sistema d'informazione automatizzato dell'Unione Thetis MRV (QUI) gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.

L’articolo 17 del Regolamento 757/2015 prevede che il verificatore del rispetto delle comunicazioni della società che gestisce la nave produce un documento di conformità. Il Regolamento 2023/2449 definisce (all’allegato III) le informazioni del documento di conformità.

 



NUOVI METODI MONITORAGGIO GAS SERRA DALLE NAVI

Il Regolamento Delegato (UE) 2023/2776 (QUI) della Commissione del 12 ottobre 2023 ha modificato modifica il Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e di altre informazioni pertinenti.

In particolare, sono sostituiti:

- L’allegato 1 sui Metodi per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra (Formule per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra; fatto di emissioni predefiniti; i metodi per determinare le emissioni di gas a effetto serra e la gestione controllo dei dati.

- L’allegato 2 viene modificato in particolare al monitoraggio su base annua nonché il monitoraggio delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/ce in relazione alle attività di trasporto marittimo.

 

Al Regolamento Delegato (UE) 2023/2776 è seguito il Regolamento (UE) 2023/957 (QUI) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che ha a sua volta modificato il Regolamento (UE) 2015/757 (QUI) relativo agli obblighi di monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni CO2 da parte del trasporto marittimo.

Il Regolamento 757 del 2015 stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di promuovere in modo efficace dal punto di vista dei costi la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.

Il nuovo Regolamento 2023/957 estende la applicazione del Regolamento del 2015 a tutti i gas serra e non solo alla CO2 ed in particolare alle emissioni rilasciate dal 2024 al metano e al protossido di azoto.

 


 

ELENCO DELLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE NEGLI STATI MEMBRI SOGGETTE ALLA NORMATIVA ETS

La Decisione di esecuzione (UE) 2024/411 (QUI) della Commissione, del 30 gennaio 2024, approva un elenco, per ogni stato membro, delle società di navigazione soggette alla normativa ETS e delle rispettive autorità di riferimentoconformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio .

Come precisa la Decisione nelle sue premesse lo Stato membro responsabile della gestione di una società di navigazione è denominato «autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione. Per una definizione completa di autorità di riferimento veri articolo 3-octies septies della Direttiva 2003/87/CE (QUI).

N.B. Per una analisi critica, dal punto di vista degli operatori portuali, di questa Decisione vedi QUI.

 


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