lunedì 30 dicembre 2019

Una sentenza del Consiglio di Stato dedicata a quelli che “non potevamo bloccare il nuovo super brico in area ex SIO a Spezia


Su come si doveva procedere per impedire l’ennesimo centro di vendita a Spezia in danno del commercio di vicinato, il c.d. superbrico nell'area ex SIO a Spezia,  ho già avuto modo di scrivere molto ( vedi QUI). 
Voglio qui riportare passaggi fondamentali di una sentenza del Consiglio di Stato N° 8801/2019  (QUI) pubblicata lo scorso 24 Dicembre,  su un caso ligure ( Ventimiglia) di una media struttura   di vendita (proposto dalla società Talea, Società di Gestione Immobiliare s.p.a.,)

domenica 29 dicembre 2019

Porto di Spezia il falso conflitto ambiente lavoro nasconde le vere questioni sul rapporto porto città


Sul porto di Spezia si litiga anche tra enti e terminalisti ma la sensazione è che non si colgano i nodi veri delle problematiche sul rapporto porto città.
L’intervista del Sindaco di oggi sul Secolo XIX  pur cogliendo alcune criticità reali (licenziamento unilaterale di una dipendente LSCT, ritardi nel recupero di Calata Paita alla Città) è troppo incentrata sulla necessità di accelerare  le opere previste dal Piano Regolatore del Porto del 2006.
In questo modo non si colgono le principali questioni : la prevenzione sanitaria  per i residenti dei quartieri limitrofi al porto, il rispetto delle prescrizioni ambientali sul PRP del 2006, una nuova pianificazione porto città che recuperi un ruolo forte del Comune come peraltro indica la stessa legge quadro sui porti nella sua ultima versione.

sabato 28 dicembre 2019

Inquinamento dal porto di Spezia : altro che concordia quello che si vuole è solo sudditanza

L’ex Presidente della Unione Industriali nonché ex presidente della Autorità Portuale  spezzina (prima della riforma della legge quadro) riferendosi alla diatriba aperta dal Sindaco di Spezia con Lsct sui licenziamenti in porto: "La concordia è il requisito fondamentale per il successo di ogni comunità".
A me questa frase, parafrasando ovviamente, mi fa venire in mente quella riferita, da Tacito,  al modo di risolvere le controversie degli antichi romani: “hanno fatto un deserto e lo hanno chiamato pace”.

martedì 17 dicembre 2019

Autorizzazione progetto biodigestore Vezzano Ligure e pianificazione urbanistica comunale

Alla audizione sul progetto di biodigestore in località saliceti (Vezzano Ligure) nella IV Commissione del Consiglio Regionale ligure ieri si è discusso tra l’altro della questione del contrasto tra la attuale destinazione funzionale del PUC di Vezzano con la localizzazione del sito del biodigestore. Si sono scontrate due tesi: la destinazione funzionale è zona residenziale/agricola mentre per la Regione è industriale/artigianale.

Messa così la diatriba non chiarisce i veri termini della questione che riguarda invece principalmente il rapporto tra la eventuale e cmq futura, per ora, autorizzazione al progetto in questione e la normativa che disciplina il rapporto tra questo atto e la pianificazione urbanistica comunale

domenica 15 dicembre 2019

Basta scuse! Il parere sanitario del Sindaco nell’AIA deve essere rilasciato obbligatoriamente.

Lo scorso sabato ho partecipato come relatore al Convegno organizzato dal Movimento tutela Val Basento sulle problematiche ambientali di quella zona della provincia di Matera in particolare nel Comune di Pisticci. QUI trovate tutti gli interventi del Convegno.
Nel mio intervento ho trattato la tematica di come il parametro salute pubblica deve essere valutato e comunque preso in considerazione nelle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).


In particolare ho spiegato, in riferimento all’AIA di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non nel Comune di Pisticci (MT), come uno dei passaggi procedurali importanti sia il Parere che il Sindaco deve rilasciare come autorità sanitaria (ai sensi della normativa sulle industrie insalubri del 1934). Parere che nel caso specifico non è mai stato emesso in tutte le AIA rilasciate dal 2008 in poi!


La reazione del Sindaco del Comune interessato al mio intervento mi ha confermato come da parte di molti amministratori comunali (quindi non certo solo quello del Comune in questione) ci sia una rimozione di questa funzione che è distinta come vedremo da quella classica della normativa sulle industrie insalubri.

Normativa infrastrutture critiche antiterrorismo e informazione ai cittadini

All’incontro pubblico organizzato dalla Prefettura di Spezia per la presentazione del Piano di emergenza esterno del Rigassificatore di Panigaglia, le autorità competenti presenti di fronte ad alcune timide e semplici richieste di informazioni sul rapporto tra il suddetto impianto e la normativa antiterrorismo sulle c.d. infrastrutture critiche (DLgs 61/2011 attuazione Dirttiva 2008/114/CE), hanno opposto una totale chiusura.
In realtà le informazioni sugli impianti definiti come infrastrutture critiche (di seguito IC) ovviamente sono in generale limitate per ovvie ragioni che si fondano proprio sulla ratio del sopra citato DLgs 61/2011. Ma questo non significa che non ci siano informazioni ed , entro certi limiti, documentazioni che possa essere rese pubbliche.


Vediamo come stanno le cose citando e analizzando la normativa che si applica a questa problematica.

martedì 10 dicembre 2019

Masterplan Palmaria: sulla VAS la Regione fa marcia indietro ma non troppo…


Rispondendo ad una interrogazione in Consiglio Regionale (del gruppo consiliare 5stelle)  l’Assessore Scajola in data 15 luglio 2019 affermava: "Come già previsto ed ampiamente comunicato, specie in occasione degli incontri pubblici, i contenuti del Masterplan, che non produce effetti operativi, devono essere assorbiti con un atto di pianificazione territoriale ed urbanistica, nella forma dell’Atto di Intesa previsto dall’articolo 2 della legge regionale 29/2017 (ambiti territoriali strategici di rilievo regionale) da sottoporre, per la parte che costituirà eventualmente modifica ai vigenti piani territoriali ed urbanistici, alle procedura di verifica ambientale (VAS) stabilita dalla legge regionale 32/2012 e s.m.

sabato 7 dicembre 2019

Parco Montemarcello Magra: quale ruolo attivo dei Comuni senza distruggere il Parco


Vorrei ricordare ai Sindaci che si lamentano per non essere dentro il Consiglio direttivo del Parco Montemarcello Magra Vara (anche oggi ad esempio quello di Lerici sul secolo XIX) che nel Consiglio sono presenti ben tre rappresentanti dei Comuni sul totale di 5. Che poi tra i tre ci debba essere il Sindaco con maggiore territorio interessato dal Parco è questione che va decisa dalla Comunità del Parco che designa i tre membri oltre a quello che rappresenta interessi generali (anche qui termine generico).
Semmai andrebbero meglio chiariti i parametri della rappresentanza...

venerdì 6 dicembre 2019

Il DDL di abolizione del Parco Magra - Montemarcello – Vara è incostituzionale e anti UE


Il pensiero “forte” che sta dietro la richiesta di abolizione del Parco Montemarcello Magra si riassume in questa frase di uno dei sostenitori più accaniti della abolizione: “L’abolizione del parco non spegne le tutele in sua difesa, non annulla le normative regionali, ma consente ai Sindaci la pianificazione e la gestione delle zone, un’autonomia superiore agli enti locali. Dire che dopo si cementifica gratis è una bugia perché rimangono tutti i vincoli connessi.” 

Questa affermazione dimostra una profonda ignoranza (voluta o meno non mi interessa rilevarlo qui visto che questo è un post a valenza giuridico amministrativa e non certo politica) della normativa che disciplina le aree protette anche regionali e la collocazione di questa materia nell’ambito della Costituzione.

Vediamo perché…


martedì 3 dicembre 2019

Nuova legge sulla cessazione qualifica rifiuto: limiti e contraddizioni con giurisprudenza UE

La legge 128/2019 all’articolo 14-bis (QUI) modifica l’articolo 184-ter del  DLgs 152/2006 (parametri normativi per definire la cessazione della  qualifica di rifiuto). In particolare:
1. Si stabilisce che tra le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto la sostanza o l'oggetto devono essere destinate ad essere utilizzate per scopi specifici (mentre nella versione precedente si faceva riferimento al termine più blando “comune utilizzo per scopi specifici”.
2. La seconda modifica prevede che, in assenza di norme specifiche comunitarie o di decreti ministeriali che per singole tipologie di rifiuto definiscano quando il rifiuto cessa di essere tale dopo attività di recupero, sono validi i criteri definiti nell’ambito delle procedure autorizzatorie per le attività di recupero. 

La Corte di Giustizia: obbligatoria la VIA ex post, quella che per la Regione Liguria non esiste!

La Regione Liguria, attraverso il Vice Direttore Ambiente e la stessa Giunta Regionale sostiene da da tempo che la VIA ex post  non essendo prevista dalla legge regionale (abrogata recentemente) e da quella nazionale, non è più applicabile. 
La Corte di Giustizia con una mirabile e recentissima sentenza (12 novembre 2019 causa C-261-18, il testo completo  QUI)  ha ribadito tutti i principi sulla obbligatoria applicazione della VIA ex post:
- sia nel caso di totale mancata applicazione della VIA al momento della autorizzazione e quindi realizzazione dell'impianto che invece doveva essere assoggettato a detta procedura di valutazione,
- sia nel caso di applicazione della VIA solo sulle ultime modifiche e non sull'impianto fin dalla sua realizzazione.

Insomma mentre per la Regione Liguria la VIA ex post non esiste (vedi QUI) la Corte di Giustizia condanna uno Stato Membro ad una sanzione di 5 milioni di euro per non averla applicata con conseguente inevitabile illegittimità degli atti di autorizzazione dell'ìmpianto in questione da far valere in sede nazionale. 

Riassumo di seguito i principi chiarissimi sulla obbligatoria applicazione della VIA ex post affermati da questa ultima sentenza della Corte di Giustizia.

lunedì 2 dicembre 2019

Niente Piano Regolatore di Sistema Portuale a Spezia, basta quello vecchio. Quale?


La Autorità di Sistema Portuale, come riportato oggi sul Secolo XIX,  ritiene che il piano regolatore del porto spezzino approvato nel 2006, tutt’ora in fase di attuazione, non richieda alcuna  revisione  e quindi tanto meno la realizzazione di un nuovo piano. Non casualmente questa dichiarazione è legata al nuovo Piano Triennale delle opere 2020- 2022 che conferma appunto la accelerazione di quanto previsto nel PRP del 2006.
La Autorità conferma ufficialmente quanto già emergeva con chiarezza nel Documento di Pianificazione Strategica di Sistema DPSS (NOTA[1]), atto propedeutico alla realizzazione del nuovo Piano Regolatore di Sistema Portuale e previsto dall’ultima versione della legge quadro sui porti.

A Pagina 50 del DPSS si legge: “Le previsioni future, basate soprattutto sulle previsioni di completamente delle opere previste dal PRP vigente, saranno invece sviluppate nei paragrafi seguenti…”, paragrafi che confermano la vecchia impostazione della attuazione del PRP del 2006 portata avanti dalle Amministrazioni precedentei.

Insomma questa ultima uscita della Autorità di Sistema Portuale non fa che confermare quanto era già scritto nel DPSS ma soprattutto si conferma la volontà di non rispettare neppure quanto indicato dal provvedimento di VIA del Ministero dell’Ambiente ma anche dello stesso Consiglio Regionale che approvò il PRP e questo provvedimento fa parte del PRP 2006 che la Autorità vuole oggi attuare completamente.

Quindi come si doveva e si dovrebbe procedere  su fascia di rispetto e pianificazione dello sviluppo del porto è scritto nei documenti ufficiali di valutazione e approvazione del prp del 2006: