giovedì 29 maggio 2014

Outlet Brugnato: una sentenza del Consiglio di Stato da ragione al fronte del No!

Come è noto con la sentenza n. 1584 del 2013 (vedi  QUI) il  TAR Liguria ha rigettato il ricorso contro il progetto di outlet a Brugnato  solo ed unicamente non riconoscendo la legittimità a ricorrere dei commercianti spezzini e senza pronunciarsi peraltro definitivamente sulla legittimazione della associazione Legambiente. 

Il TAR Liguria quIndi non è entrato nel merito dei vizi relativi alla procedura di approvazione del progetto di outlet e della variante al Piano urbanistico comunale di Brugnato che l’ha preceduta, vizi sollevati appunto dai suddetti ricorrenti.



I VIZI SOLLEVATI DAI RICORRENTI CONTRO L’OUTLET DI BRUGNATO IN RELAZIONE ALLE PROCEDURA AMBIENTALI : VAS E VIA
Ricordo che i vizi sollevati riguardavano in particolare le procedure a rilevanza ambientale della VAS (Valutazione ambientale dei Piani/programmi) e della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale di progetti ed opere).

In particolare si contestavano questi assunti:
1.il progetto costituendo variante al Piano urbanistico vigente del Comune di Brugnato e non essendo previsto dai piani regionali e provinciali sovraordinati (Piano Territoriale e Piano Paesaggistico, Piano Territoriale di coordinamento della Provincia, Piano di Bacino) doveva essere sottoposto a VAS ordinaria e non a semplice procedura di verifica, peraltro anche questa ultima sostanzialmente non svolta in termini istruttori;
2. la procedura di VAS doveva essere distinta sotto il profilo istruttorio da quella di VIA cosa che non è stata fatta considerato che l’atto della Regione che concludeva la verifica di VIA e VAS non distingueva le due valutazioni ed anzi non citava minimamente gli elementi che devono essere presi in considerazione per valutare  il Rapporto Ambientale Preliminare per la VAS come invece previsto dalla legge nazionale ed ora anche regionale ligure.

Qualche giorno fa è stata pubblicata, ovviamente relativamente ad un altro caso nel Veneto, una sentenza del Consiglio di Stato ( n. 2569 del 20/5/2014)  che conferma le tesi dei ricorrenti contro l’outlet di Brugnato sui due punti sopra riportati. Per una analisi integrale di questa sentenza vedi  QUI.

Vediamo in particolare  cosa afferma il Consiglio di Stato in questa sentenza e perchè le motivazioni di questa sentenza sono applicabili, sotto il profilo dei principi giuridici, al caso dell'outlet di Brugnato. 

domenica 25 maggio 2014

Piazza Verdi: le balle sul tweet del Ministro Bray

Gira sulla rete, ripreso anche da autorevoli giornalisti (vedi  QUI), un tesi,  in parte riconosciuta dallo stesso TAR Liguria nella recente sentenza su Piazza Verdi.   

Nella vicenda di Piazza Verdi le decisioni, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, possono essere contestate per molti motivi che ovviamente non starò certo qui a sviluppare visto che siamo in fase di ricorso al Consiglio di Stato. Ma la contestazione per cui la sospensione parziale del cantiere di Piazza Verdi lo scorso giugno 2013 sarebbe illegittima perchè dovuta ad un tweet del Ministero per i Beni Culturali all'epoca in carica, è certamente quella più falsa e priva di ogni fondamento legale e fattuale.  Certo il TAR su questo ha dato una sua interpretazione ma francamente questa è la parte più debole e, aggiungo, inquietante di questa sentenza tanto da sfiorare, almeno per questo argomento, un eccesso di sufficienza da parte dei giudici amministrativi, per non dire di peggio. 

Vediamo perchè....

venerdì 23 maggio 2014

Piazza Verdi: La Nota della Direzione Beni Culturali e le forzature del Comune!

La Nota del Direttore Regionale per i Beni Culturali (vedi QUI) anticipata al Comune  la sera del 21 maggio cioè il giorno precedente il taglio del filare di pini in Piazza Verdi, ha fatto molto discutere in città. 


Si sono confrontate varie interpretazioni, quasi tutte non attinenti al testo letterale della Nota, il che come dire è costume di questa città dove il dibattito pubblico è quasi sempre  fondato sulla strumentalizzazione delle posizioni altrui senza neppure conoscerle, spesso volutamente ovviamente.



Vediamo quindi di fare un po di chiarezza.

giovedì 22 maggio 2014

Piazza Verdi: tagliati i pini. Federici: il Comune è cosa nostra!

Federici e i suoi esecutori interessati  hanno tagliato i pini di piazza verdi.

Potevano tranquillamente attendere la prossima udienza al Consiglio di Stato, tra circa un mese al massimo, e proseguire con i lavori nelle parti laterali della piazza.  
Non hanno avuto neppure lo stile istituzionale di aspettare qualche giorno per dare il tempo alle controparti di valutare l'eventuale appello.

Hanno scelto invece una strada politicamente scellerata e amministrativamente stupida.

Agendo in questo modo hanno leso un diritto costituzionale: l'azione di secondo grado articolo 113 della Costituzione.
Inoltre nel caso in cui l'istanza cautelare al Consiglio di Stato desse ragione ai ricorrenti il Comune potrebbe incorrere in una azione di danno erariale che pagherebbero tutti i cittadini ma che si potrebbe in parte scaricare anche sugli amministratori e i dirigenti del Comune.

Sotto il profilo della razionalità amministrativa quindi si tratta di un comportamento apparentemente folle!

In realtà le ragioni di questo comportamento sono due.

mercoledì 21 maggio 2014

Piazza Verdi: Federici vince al TAR ma perde in Democrazia!

Dopo la sentenza del TAR su Piazza Verdi, il Sindaco Federici non si è limitato, come avrebbe dovuto fare un amministratore della cosa pubblica, a gioire per il successo ottenuto di fronte alla giustizia amministrativa di primo grado.

Federici si è invece avventurato in una serie di dichiarazioni politiche che dimostrano, al di la della questione della validità del progetto in se, la cultura profondamente antidemocratica di questo personaggio politico a cui si lega una buona dose di falsità.

Vediamo di seguito le dichiarazioni di Federici ( riportate dentro i riquadri ed in corsivo) con i miei successivi commenti…..

martedì 20 maggio 2014

Rischio odori dal Molo Garibaldi: rimosse leggi, sentenze e scienza!

Sugli odori nauseabondi prodotti dalla demolizione dei silos al molo Garibaldi, il Presidente della Autorità Portuale. con il suo solito stile politicamente arrogante e amministrativamente incompetente, dichiara al Secolo XIX di oggi: "marcescenza naturale, nessun rischio", ovviamente come al solito spalleggiato da Asl e Arpal che invece che svolgere funzioni super partes si schierano sempre e preventivamente  a favore dei poteri pubblici e degli interessi forti che si svolgono sul territorio. 

In realtà la giurisprudenza la legge  e soprattutto la scienza, hanno chiarito che gli odori in se (a prescindere che contengano sostanze pericolose) sono inquinamento e sono quindi pericolosi per la salute.  Ci sarebbero quindi gli estremi per un intervento della magistratura visto che il fenomeno dura da molti giorni e ha prodotto gravi disagi ai cittadini certificati anche dai medici..la magistratura appunto dov'è?


Ecco di seguito illustrate: le leggi, la giurisprudenza, i documenti scientifici che a Spezia non vengono mai presi in considerazione come ha dimostrato la vicenda dell’area ex IP. 

lunedì 19 maggio 2014

Sito bonifica Pitelli. Le bugie hanno le gambe corte: vedi Mirabello!

Leggo sulla stampa locale nuove riflessioni e dichiarazioni provenienti da fonti varie sulla questione della cancellazione del sito di bonifica di Pitelli  dall’elenco  di quelli di interesse nazionale cioè quelli per i quali la competenza ad autorizzare la eventuale bonifica e/o messa in sicurezza spetta al Ministero dell’Ambiente sia pure attraverso una procedura che prevede il coinvolgimento di Regione ed enti locali territorialmente interessati (Conferenza dei Servizi).

Intanto rilevo la confusione che continua a prevalere in tutte o quasi le dichiarazioni. Si mettono insieme il sito di Pitelli, le mancate indagini epidemiologiche, lo studio Sentieri sull’impatto sanitario dell’inquinamento potenzialmente prodotto dai siti di bonifica di interesse nazionale. Il tutto sembra fatto volutamente per rimuovere il dato veramente significativo a mio avviso: la mancata bonifica delle zone più inquinate del nostro Golfo ed in generale di tutto il perimetro del sito di Pitelli. 

Ma occorre aggiungere che la confusione comunicativa, anche di parte ambientalista purtroppo,  in questa città è niente in confronto alle falsità sistematiche che gli amministratori spezzini continuano a produrre a cominciare dal Sindaco Federici.  Il Sindaco sulla cancellazione del sito di Pitelli dai siti di interesse nazionale continua ad affermare (vedi Secolo XIX di oggi):” «una notizia di straordinaria importanza, che ha liberato la città dalla prigionia di procedure burocratiche farraginose e in concludenti che per un decennio l’avevano penalizzata….il Sin era una gabbia che fortunatamente ci siamo lasciati alle spalle, grazie alla determinazione dell’assessore Raffaella Paita.” 

Il Sindaco Federici è un BUGIARDO, come dimostrerò di seguito e,  se è vero quello che sostiene dell’assessore Paita,  questo significa che la  signora  ha prodotto un grave danno al nostro Golfo e al nostro territorio.  
Infatti come è noto il sito di Pitelli è nato per l’inquinamento prodotto dalle discariche abusive delle colline di Pitelli,  inquinamento derivato in primo luogo dalla incuria amministrativa della stessa parte politica a cui appartiene e all’interno della quale ha fatto carriera questa signora. Non solo ma  la istituzione dei siti di interesse nazionale era stata deliberata proprio per impegnare il governo nazionale ad investire nella bonifica di aree con inquinamento diffuso e proveniente da più fonti come appunto il sito di Pitelli.

Dunque quanto affermato da Federici e sostenuto dalla signora Paita si fonda su due assunti totalmente falsi:
1. il sito di Pitelli non è stato bonificato perché è stato inserito nei siti interesse nazionale
2. con la declassificazione del sito di Pitelli da nazionale a regionale si applicherà una procedura per le autorizzazioni di bonifica semplificata.

Affermazioni totalmente false e di seguito spiegherò  perché……..


venerdì 16 maggio 2014

Corte di Giustizia UE e costi dei processi attivati da comitati e associazioni

Una nuova sentenza della Corte di Giustizia a tutela del diritto di singoli cittadini, comitati e associazioni di poter ricorrere, contro decisioni degli stati membri che possono ledere i diritti in materia di ambiente e salute, senza dover sottostare a spese processuali eccessivamente onerose. Principio della non eccessiva onerosità affermato dall'articolo della convenzione di Aarhus (sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale) e dalla Direttiva 2003/35. 

mercoledì 14 maggio 2014

Odori dall’area ex IP: la magistratura non ha voluto indagare!

Il Tar Veneto (per il testo completo della sentenza vedi QUIha recentemente emesso una sentenza di grande rilievo per la tutela dei cittadini dall’inquinamento da emissioni odorigene anomale di tipo industriale, nel caso in esame si trattava di impianto di produzione di  membrane e miscele bituminose impermeabilizzanti e isolanti per l’edilizia.  
Questa sentenza come altre precedenti  di cui ho trattato QUI, QUI,  e QUI, dimostra come le emissioni odorigene che perdurano nel tempo sono un fattore inquinante e devono essere penalmente perseguite, ma alla Spezia come dimostrano il caso dell’area ex IP , del porto mercantile e della centrale enel si sono sempre privilegiati gli interessi dei poteri economici forti, magari per perseguire invece la piccola azienda di torrefazione o l’officina meccanica per non parlare dei ristoranti o attività assimilate.


Per la relazione storica sul progetto di Piazza Verdi si va in udienza!

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha rigettato la richiesta di archiviazione (vedi QUI) avanzato lo scorso settembre da parte della Procura del Tribunale di Spezia, sull’esposto presentato dal Comitato per Piazza Verdi.
Il testo integrale dell’esposto lo trovate QUI.
Il testo integrale della richiesta di archiviazione lo trovate QUI.
Il testo integrale della opposizione alla richiesta  di archiviazione lo trovate QUI
L’Esposto chiedeva una indagine della Procura di Spezia finalizzata a verificare se nella procedura seguita dalle amministrazioni competenti a cominciare dalla Direzione delle Istituzioni Culturali Spezzine, nella definizione del bando pubblico e successiva selezione del progetto di riqualificazione della Piazza Verdi, fossero stati commessi i seguenti reati:
a)     Articolo 479 CP falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
b)     Articolo 316ter  indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
c)      Articolo 353 turbata libertà degli incanti
d)     Articolo 353bis turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Di seguito riporto nei riquadri in rosso le tesi principali della richiesta di archiviazione con subito dopo le motivazioni in opposizione presentate dal Comitato per Piazza Verdi ed elaborate dal gruppo formato: dall’Avvocato Massimo Lombardi, dal sottoscritto in qualità di esperto di diritto Ambientale  e da Massimo Caratozzolo presidente del Comitato.
Il documento è lungo ma credo valga la pena leggerlo per comprendere la fondatezza delle argomentazione del Comitato......

martedì 13 maggio 2014

Rumore e quiete pubblica: una legge a favore degli inquinatori

La legge 67 del 28 aprile 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 2 maggio vedi  QUI, in particolare lettera b) comma 2 articolo 1) , delega il Governo a riformare il sistema sanzionatorio penale soprattutto con riferimento alle contravvenzioni cioè ai cosiddetti reati minori che poi, ad esempio nel campo ambientale, minori non sono per niente, basti pensare ad esempio ai reati di getto di cose pericolose (inquinamento atmosferico) ex articolo 674 del Codice Penale o  di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (inquinamento acustico) ex articolo 659 del Codice Penale.

venerdì 9 maggio 2014

Nuova Direttiva UE sulla VIA: promossa la partecipazione dei cittadini

PREMESSA


La Direttiva 2014/52/UE (per il testo vedi  QUIpubblicata nella Gazzetta Ufficiale della UE n. L/124 del 25/4/2014  modifica su aspetti significativi la Direttiva  2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Per il testo della Direttiva 2011/92/UE coordinato con la nuova Direttiva 2014/52/UE vedi  QUI

Nel nostro territorio (provincia della Spezia e dintorni) spesso e volentieri la normativa sula VIA è stata male applicata soprattutto in relazione al tema del coinvolgimento del pubblico nel processo decisionale che porta al giudizio finale di VIA.

La nuova Direttiva contiene  anche dei buchi significativi come il caso della mancata applicazione della VIA alle attività di estrazione del gas di scisto che utilizzano la tecnologia del fracking, cioè la fratturazione idraulica, una tecnologia molto impattante perché può causare impatti molto negativi sulla falda acquifera a causa dell’inquinamento che potrebbe essere prodotto.

Ma da un punto di vista generale ed, in particolare, sotto il profilo della partecipazione dei cittadini, costituisce un miglioramento della versione precedente della Direttiva 2011/92/UE che è oggi la Direttiva di riferimento sulla VIA dopo la avvenuta abrogazione della Direttiva 85/337/CEE.