La legge 67 del 28 aprile 2014 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 2 maggio vedi QUI, in particolare lettera b) comma 2 articolo 1) , delega il Governo a riformare il sistema sanzionatorio penale soprattutto con
riferimento alle contravvenzioni cioè ai cosiddetti reati minori che poi, ad
esempio nel campo ambientale, minori non sono per niente, basti pensare ad
esempio ai reati di getto di cose pericolose (inquinamento atmosferico) ex
articolo 674 del Codice Penale o di
disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (inquinamento acustico) ex
articolo 659 del Codice Penale.
In
generale la legge 67/2014 esclude dalla depenalizzazione i reati relativi alla
materia ambientale, tranne proprio quello sopra citato ex articolo 659 del Codice: disturbo delle persone da emissioni
rumorose.
Il
reato che si vuole trasformare in un semplice illecito amministrativo recita: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.”
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.”
Questa
depenalizzazione si inserisce in una strategia normativa in atto da tempo volta
a depotenziare gli strumenti di repressione penali e civili nella lotta contro
l’inquinamento da rumore, un esempio in questo senso è stato il depotenziamento
del concetto di “normale tollerabilità” di un emissione sonora ed aereiforme ex
articolo 844 Codice Civile.
IL
DEPOTENZIAMENTO DEL CONCETTO DI NORMALE TOLLERABILITÀ DELLE EMISSIONI RUMOROSE
La
legge 13/2009 all’articolo 6ter, afferma che nell'accertare la normale tollerabilità delle
immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844
del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e
di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un
determinato uso. E’
indiscutibile come obiettivo di questa legge era, ed è, quello di aggirare un certo indirizzo della
giurisprudenza ordinaria secondo il
quale è intollerabile , ai sensi
dell’articolo 844 del Codice Civile, quel rumore che supera di 3 decibel il
rumore di fondo. Infatti al posto di questo limite restrittivo per le attività
industriali (ad esempio) si applicheranno i limiti più permissivi della
normativa quadro sul rumore[1]. L’’impostazione espressa dalla norma
introdotta con la legge di conversione ora esaminata era già stata avanzata in
un disegno di legge del 2005 si leggeva nella relazione di presentazione che
introducendo la concezione più permissiva suddetta si sarebbe garantito
che “Le nostre imprese, già provate dal
continuo duro confronto con concorrenza e mercato, potranno così avere una tranquillità e una certezza nel loro
operare quotidiano”. La tranquillità del cittadino/residente non è
pervenuta!
Questa
impostazione formalistica (si ha inquinamento da rumore solo se si superano i
limiti di legge) e permissiva ( i valori di riferimento sono ben maggiore dei 3
decibel indicati dalla giurisprudenza, vedi sopra) è in palese contrasto con un
indirizzo prevalente della stessa Cassazione in sede civile che, intervenendo sui poteri di regolamentazione
comunali in materia di inquinamento acustico, afferma che, pur nel rispetto dei
limiti di emissione sonora della legislazione statale , ciò : “non impedisce tuttavia ai comuni di adottare una più specifica regolamentazione dell’emissione
e dell’immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei
vincoli derivanti dalla legge 447/95, prenda in considerazione, non già il dato
oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità considerato, per
presunzione iuris et de iure, come generativo di un fenomeno di inquinamento
acustico, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva lesione del complesso
di valori indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge ma i
concreti effetti negativi provocati dall’impiego di determinate sorgenti sonore
sulle occupazioni o sul riposo della persone, e quindi sulla tranquillità
pubblica o privata” (Cassazione Sezione prima civile – 12 giugno-1 settembre 2006, n. 18953
, vedi anche Cassazione 15081/03).
IL CONTRASTO
DELLA NUOVA LEGGE DELEGA CON GLI INDIRIZZI DELLA CASSAZIONE PENALE
La
nuova legge che stiamo qui esaminando prosegue in questa azione di demolizione
degli strumenti legali di tutela dei cittadini contro l’inquinamento da rumore.
Si
depenalizza un reato, quello ex articolo 659 del codice penale (senza
distinguere tra le due ipotesi di reato distinte tra il primo ed il secondo
comma vedi il testo all’inizio del presente post), che la giurisprudenza della Cassazione penale
ha sempre considerato, nella versione primo comma dell’articolo 659, norma di chiusura nella tutela contro il
rumore. Chiusura nel senso che tale
reato integrava la fattispecie di
disturbo della quiete dei cittadini quando non erano sufficienti i limiti di
legge che come è noto sono superiori ai limiti fissati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità soprattutto
nella notte [2].
In particolare l’OMS raccomanda
che la popolazione non dovrebbe essere esposta a livelli superiori ai 30 decibel durante la notte, considerata la soglia massima
per proteggere i cittadini, compresi i gruppi più vulnerabili, invece la attuale normativa che comunque
anche nelle aree particolarmente protette , nel periodo notturno, prevede
valori sempre superiori ai 35 decibel .
Non
a caso la più recente normativa di derivazione comunitaria (lettera h) comma 1 articolo 2 del Decreto Legislativo 194/2005 attuazione
direttiva quadro sul rumore ambiente, non pienamente attuata nel nostro Paese
al di la della lettera della legge) ha introdotto il concetto di fastidio per il quale si intende: “la
misura in cui, sulla base di indagini sul campo e di
simulazioni, il rumore risulta sgradevole a una comunità di
persone”.
Un
esempio di fastidio così inteso, cioè a prescindere dai limiti di legge delle
emissioni sonore recepite dall’orecchio umano, sono sicuramente le attività
portuali che impattano sui quartieri est della città di Spezia.
Ebbene
secondo al giurisprudenza della Cassazione penale l’introduzione della
legislazione specialistica sulla tutela dal rumore non ha mai abrogato la norma
del codice penale qui esaminata e che ora si vuole depenalizzare con la legge
delega del Parlamento. Questo perché secondo la Cassazione l’articolo 659 del
codice penale e la legge sul rumore hanno: ” …..obiettivi e struttura diversi: giacché mentre l’una (quella del Cp)
mira a colpire gli affétti negativi della rumorosità in funzione della tutela
della tranquillità pubblica, postulando che l’uno di strumenti sonori abbia
arrecato, alla luce di tutto le circostanze del caso specifico, un effettivo
disturbo alle occupazioni e al riposo della persone; l’altra (quella della
legge 447/95), essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di rumorosità
della sorgenti sonore, oltre i quali deva ritenersi sussistente l’inquinamento
acustico, prende in considerazione solo il superamento di un certo valore
soglia, a prescindere dall’accertamento delle concrete potenzialità lesive del
medesimo” (Cassazione penale,
443/01; 2316/98 - ). A conferma di questa interpretazione anche recente
autorevole dottrina secondo cui relativamente ai due commi dell’articolo 659
occorre distinguerne le finalità: “in
particolare, mentre la fattispecie di cui al primo comma ipone che vengano
accertati sempre gli effetti negativi prodotti dalla rumorosità proprio perché tale
previsione è volta a tutelare principalmente la quiete e la tranquillità
pubblica, quella di cui al secondo comma si manifesta ogni qualvolta si
superino semplicemente i limiti di tollerabilità consentiti, indipendentemente
dall’esame degli effetti negativi prodotti”
(Ferrara, Sandulli - Trattato di diritto dell’ambiente tomo II pag. 761 ed. Giuffrè 2014).
Peraltro
sulla possibile depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all’articolo
659 la Cassazione più recentemente aveva chiarito che solo con riferimento alla
fattispecie del secondo comma dell’articolo 659 si poteva parlare di parziale depenalizzazione, in forza del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981 (legge sulla depenalizzazione), laddove si accerti la perfetta identità fattuale della violazione contestata ai sensi della menzionata norma del codice penale e di quella sanzionata solo in via amministrativa (superamento dei limiti di emissioni sonore), a norma della legge quadro sul rumore: legge n. 447/1955. (Cass. Penale Sez. I n. 33072 del 5 settembre 2011)
Infatti precisa la Cassazione: “ Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 659 cod. pen. prevede due autonome fattispecie contravvenzionali: il reato di cui al primo comma -disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone- richiede l'accertamento che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo; mentre quello previsto dal secondo comma -esercizio di professione o mestiere rumoroso- prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto "iuris et de iure" ogni volta che l'esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dal limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità” (vedi tra le molte, Sez. 1, n. 532 del 28/09/1994; Sez. 1, n. 4820 del 17/12/1998).
Infatti precisa la Cassazione: “ Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 659 cod. pen. prevede due autonome fattispecie contravvenzionali: il reato di cui al primo comma -disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone- richiede l'accertamento che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo; mentre quello previsto dal secondo comma -esercizio di professione o mestiere rumoroso- prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto "iuris et de iure" ogni volta che l'esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dal limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità” (vedi tra le molte, Sez. 1, n. 532 del 28/09/1994; Sez. 1, n. 4820 del 17/12/1998).
CONCLUSIONI
Ancora
una volta con un tecnicismo giuridico si depotenziano gli strumenti legali di
tutela della salute dei cittadini, in particolare con riferimento al concetto
di raggiungimento della quiete notturna l’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha avuto modo di affermare in un suo importante report (vedi nota 2 presente
post) del 2009:
“La revisione delle evidenze scientifiche
disponibili ha portato il gruppo di lavoro a queste conclusioni:
1. il sonno è una
necessità biologica e il sonno disturbato è associato a numerosi effetti
avversi;
2. ci sono sufficienti
evidenze degli effetti biologici del rumore durante il sonno, fra cui: aumento
del battito cardiaco, eccitazione, cambiamenti di fase del sonno, alterazioni
ormonali e risvegli improvvisi;
3. ci sono sufficienti
evidenze che l’esposizione al rumore notturno induce a riportare disturbi del
sonno, aumento dell’uso di medicinali, aumento dei movimenti del corpo e
insonnia;
4. i disturbi del sonno
hanno un impatto sulla salute futura e sul benessere generale della persona;
5. ci sono limitate
evidenze che il cattivo sonno provochi stanchezza cronica, incidenti e ridotte
performance lavorative e intellettive;
6. ci sono limitate
evidenze che i rumori notturni provochino condizioni cliniche come malattie
cardiovascolari, depressione e altri disturbi mentali. Questi effetti, ancora
poco indagati, sembrano tuttavia plausibili;
7. i bambini, gli
anziani, le donne incinte e i lavoratori a turno sono le categorie più vulnerabili
al rumore notturno e quindi più a rischio.”
A parte il giudizio estremamente negativo su questa depenalizzazione che persegue non l'interesse dei cittadini a preservare la loro salute , bensi' gli interessi economici di pochi , e l'attuale esecutivo non fa altro che tirargli la volata!!!!!!! BRAVO RENZI.
RispondiEliminaA parte il giudizio estremamente negativo su questa depenalizzazione che persegue non l'interesse dei cittadini a preservare la loro salute , bensi' gli interessi economici di pochi , e l'attuale esecutivo non fa altro che tirargli la volata!!!!!!! BRAVO RENZI.
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