Nella vicenda di Piazza Verdi le decisioni, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, possono essere contestate per molti motivi che ovviamente non starò certo qui a sviluppare visto che siamo in fase di ricorso al Consiglio di Stato. Ma la contestazione per cui la sospensione parziale del cantiere di Piazza Verdi lo scorso giugno 2013 sarebbe illegittima perchè dovuta ad un tweet del Ministero per i Beni Culturali all'epoca in carica, è certamente quella più falsa e priva di ogni fondamento legale e fattuale. Certo il TAR su questo ha dato una sua interpretazione ma francamente questa è la parte più debole e, aggiungo, inquietante di questa sentenza tanto da sfiorare, almeno per questo argomento, un eccesso di sufficienza da parte dei giudici amministrativi, per non dire di peggio.
Vediamo perchè....
RELATIVAMENTE AI VIZI PROCEDURALI CONTESTATI A DIREZIONE REGIONALE E
SOPRINTENDENZA DA PARTE DEL COMUNE DI SPEZIA NEI MOTIVI AGGIUNTI AL PROPRIO
RICORSO
Affermano i legali del Comune di Spezia nei motivi
aggiunti al ricorso contro le decisioni della Direzione Regionale e della
Soprintendenza: “Il Comune non è a conoscenza di formali provvedimenti del
Ministero con i quali esso abbia prescritto o richiesto agli organi periferici
del Ministero e o al Comune di sospendere o abbia sospeso l’esecuzione
del progetto e l’atto di sua approvazione del 6/11/2012 o abbia avocato a se la
decisione sul progetto stesso e su lavori.
Si tratta di affermazione assolutamente non fondata ma
anche tendenziosa perché tendente appunto a rimuovere la realtà normativa che
dovrebbe essere ben nota agli estensori dell’atto in questione.
Infatti come è noto il Ministero ha sui beni culturali un potere di
vigilanza generale di cui all’articolo 18 del Codice. Questo potere il
Ministero ha esercitato segnalando la potenziale lacuna istruttoria e
chiedendo che Direzione Regionale per i Beni Culturali e Soprintendenza
verificassero la fondatezza di tale lacuna. La potenziale lacuna
istruttoria derivava dal mancato svolgimento della procedura di verifica
dell'interesse culturale della piazza nel suo insieme (pertinenze arboree
comprese), procedura che era stata ordinata come "necessaria" dalla
autorizzazione rilasciata nel novembre 2012 e, dopo la sentenza del TAR,
riattivata nella sua piena efficacia: procedura di verifica non attivata
compresa!
Quindi non può esserci stato nessun atto del Ministero
semplicemente perché gli atti di amministrazione attiva spettano ai
suddetti organi periferici del Ministero attivati da quest’ultimo proprio
esercitando i suoi potere generali di vigilanza.
Afferma l’atto del Comune: “Il Ministro non
può revocare, riformare o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o
atti di competenza dei dirigenti”
Infatti non c’è stato nessun atto del Ministro, la
sospensione del giugno 2013 è arrivata con atti della Direzione Regionale e
della Soprintendenza.
Afferma l’atto del Comune: “ Sussistono i
vizi rubricati poiché la Direzione Regionale :
- Ha disapplicato l’atto soprintendentizio di
autorizzazione del 6/11/2012 e ne ha disconosciuto e sospeso gli effetti pur
essendo a tal fine incompetente
- Ha ignorato la decisiva circostanza che
nell’autorizzazione del 6/11/2012 la Soprintendenza aveva escluso ogni valore
artistico e storico ai vegetali arborei”
Sul primo interlinea: La Direzione invita a non
procedere ai lavori in quanto in carenza della procedura di verifica
dell’interesse culturale; invito poi recepito con atto di sospensione da parte
della Soprintendenza. La Direzione Regionale ha esercitato quanto
previsto dalla lettera a) comma 3 articolo 17 del Regolamento di
Organizzazione del Ministero cioè i poteri di direzione,
indirizzo,coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza,
avocazione e sostituzione, verso le Soprintendenze.
Sul secondo interlinea: la autorizzazione del novembre
2012 non cita il filare proprio perché depistata dalla relazione della dott.sa
Ratti e soprattutto dalla mancata procedura di verifica dell’interesse
culturale della piazza non avviata dal Comune nonostante la richiesta contenuta
nella autorizzazione del novembre 2012.
Afferma l’atto del Comune: “per l’ipotesi non
creduta che gli atti di sospensione siano ritenuti espressione del potere
ex articolo 28 comma 2 Codice essi sono comunque illegittimi in quanto tale
potere è esercitabile solo in carenza di atti autorizzativi, mentre nella
specie è intervenuta l’autorizzazione del 6/11/2012”.
Di contro, a questa affermazione, rilevo che il citato comma 2 articolo 28 recita "2. Al
soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la
sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche
quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo
12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13."
LA SENTENZA DEL TAR RIPRENDE IN MODO QUASI AUTOMATICO LA INTERPRETAZIONE DEI LEGALI DEL COMUNE SUL TWEET DEL MINISTRO
Afferma la sentenza del TAR: "Un’ulteriore spia dell’eccesso di potere è rinvenibile nella circostanza che i provvedimenti degli organi decentrati del Ministero, di sospensione dei lavori di rimozione dell’alberatura centrale, hanno fatto seguito - con stretta cadenza temporale - alle dichiarazioni via tweet del Ministro, che preannunciava la richiesta di sospensione dei lavori in piazza Verdi (doc. 1 delle produzioni 17.1.2014 di parte comunale)…..
gli organi decentrati del MIBAC sembrano essersi determinati a sospendere i lavori…. non già sulla base di una meditata valutazione di nuovi elementi istruttori circa l’epoca di piantumazione del filare di pini (elementi emersi soltanto in seguito, e valorizzati nel decreto del Direttore regionale 8.11.2013), ma al fine di assecondare gli impegni ormai pubblicamente assunti dal Ministro, di sospendere i lavori di realizzazione del progetto Vannetti-Buren".
Sottolineo due aspetti di queste affermazioni della sentenza del TAR:
1. le affermazioni del TAR sono al limite della querela per diffamazione in quanto confondono, come peraltro fa il Comune nel suo ricorso e nei suoi motivi aggiunti, l'esercizio dei poteri di vigilanza di un Ministro (riconosciuti dal Codice dei Beni Culturali) con un "assecondare" il Ministro, affermazione che non ha alcun riscontro negli atti esaminati nella sentenza ma solo nella ripetizione passiva delle affermazioni del Comune. Afferma infatti la sentenza del TAR: "sebbene le dichiarazioni via tweet del Ministro non integrino un
atto amministrativo annullabile per incompetenza". Quindi non c'è stato nessun atto del Ministro ma in compenso per il TAR c'è stata "sottomissione" degli organi periferici al Ministro! Una interpretazione VERGOGNOSA e totalmente indimostrabile sotto il profilo giuridico amministrativo.
2. A conferma della logica copia incolla
delle tesi del Comune nella sentenza del TAR si veda quanto affermavano i
motivi aggiunti al ricorso del Comune, secondo i quali con riferimento al tweet
del Ministro: “ Di tale primo passo, i
successivi atti degli organi periferici del Ministero sono soltanto una prevedibile
conseguenza”. Quindi: della mancata
realizzazione della procedura di verifica ordinata dalla Soprintendenza nella
autorizzazione del novembre 2012, del confronto che ci fu tra Ministro e organi
periferici del Ministero che portarono all’atto di sospensione amministrativa
della esecutività della autorizzazione del novembre 2012, del fatto che tale
sospensione non riguardasse tutto il cantiere, del fatto che la sospensione
chiedeva al Comune di avviare la procedura di verifica dell’interesse culturale
della piazza (pini compresi) e quindi di aprire un confronto con la
Soprintendenza per verificare le potenziali lacune istruttorie…..di tutto
questo non vi è alcuna traccia nelle motivazioni della sentenza del TAR, come
se il TAR avesse dedotto automaticamente
che la interpretazione del Comune, tutta politica e tutta soggettiva, sul
comportamento del Ministro e degli organi periferici del Ministero, avessero
valore in se a prescindere da una adeguata motivazione.
CONCLUSIONI
Quindi io ci andrei cauto sull'affermare che
tutto è dipeso da un tweet ministeriale...... a meno che Il Codice dei Beni
Culturali e gli atti della vicenda di Piazza Verdi siano diversi da quelli che
conosco io e devo dire che leggendo la sentenza del TAR con il suo copia e
incolla dagli atti del Comune questo dubbio comincia sfiorarmi!
In questa città ci può stare anche questo....non
è Spezia la città dove, vedi Pitelli, venne inventato un nuovo atto
autorizzatorio in materia di rifiuti: lo stoccaggio provvisorio prolungato? Un
vero ossimoro amministrativo da presentare nei seminari diritto ambientale, a
cui ora si aggiunge la sospensione amministrativa attraverso un tweet! Con la
differenza che lo stoccaggio è stato vero mentre il tweet sospensivo è un
totale panzana......CHE TRISTEZZA!
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