La
Nota del Direttore Regionale per i Beni Culturali (vedi QUI) anticipata al Comune la sera del 21 maggio cioè il giorno precedente il taglio del filare di pini
in Piazza Verdi, ha fatto molto discutere in città.
Si sono confrontate varie
interpretazioni, quasi tutte non attinenti al testo letterale della Nota,
il che come dire è costume di questa città dove il dibattito pubblico è quasi
sempre fondato sulla strumentalizzazione delle
posizioni altrui senza neppure conoscerle, spesso volutamente ovviamente.
Vediamo quindi di fare un po di chiarezza.
LA NOTA DEL
DIRETTORE REGIONALE RISPONDE AD UNA PRECEDENTE MISSIVA DEL COMUNE CON LA QUALE
SI COMUNICAVA LA DECISIONE DI ABBATTERE SOLO I PINI A RISCHIO DOPO LA SENTENZA
DEL TAR
Intanto
occorre dire che la nota del Direttore
Regionale è una risposta alla comunicazione del Comune di Spezia del 21/5/2014 con la quale il Comune
dichiarava la intenzione, dopo la sentenza favorevole del TAR, a: “realizzare
nella sua interezza il progetto e conseguentemente il filare dei pini dando
priorità, per le motivazioni già contenute negli atti e perizie allegati alla
richiesta, al taglio delle piante che costituiscono pericolo”.
Qui
emerge subito un comportamento istituzionale gravemente lesivo delle corrette
relazioni tra enti pubblici. Infatti mentre il 21 maggio il Comune dichiara di
voler abbattere le piante solo pericolanti, il giorno dopo abbatte l’intero
filare. La questione risulta ancor più grave proprio perché la dichiarazione
del Comune viene inviata proprio all’ente (Direzione regionale per i Beni
Culturali), preposto alla tutela del
vincolo storico architettonico e culturale. La procedura usata dal Comune è al
limite della legittimità. Infatti se voleva abbattere solo i pini pericolanti lo
poteva fare a prescindere dal comunicato alla Direzione Regionale, se invece
voleva abbattere tutto il filare avrebbe dovuto esplicitamente dichiararlo
nella missiva.
Questo
a proposito delle accuse di “manipolazione, approssimazione,
fuori dall’ordinario” che anche sul Secolo XIX di ieri il Sindaco lanciava ai suoi
oppositori.
LA NOTA DEL
DIRETTORE REGIONALE COMUNICA LA VOLONTÀ
DI APPELLARSI AL CONSIGLIO DI STATO PER
SOSPENDERE L’EFFICACIA DELLA SENTENZA DEL TAR E OTTENERE IL SUCCESSIVO
ANNULLAMENTO DELLA STESSA
Ma
proseguiamo con l’esame della Nota del Direttore Regionale.
Il Direttore, di fronte alla volontà dichiarata dal Comune, comunica la propria intenzione di presentare ricorso al Consiglio di Stato al fine
di ottenere la sospensione e il successivo annullamento della sentenza del TAR
Liguria favorevole alla Amministrazione Comunale.
Questa intenzione il Direttore la comunica non solo al Comune ma anche alla Avvocatura
Generale dello Stato, e al Ministero competente.
Anche
in questo caso, di fronte ad una comunicazione di questo tipo, correttezza
istituzionale da parte del Comune avrebbe voluto che l’abbattimento dei pini
non avvenisse prima della udienza cautelare (quella nella quale si sarebbe
discusso della sospensione della efficacia della sentenza).
Anche gli studenti
del primo anno di giurisprudenza sanno che il giudizio sulla sospensiva è un
giudizio sui fatti (il famoso danno grave e irreparabile); eliminando i pini
il Comune ha di fatto depotenziato il significato di questa udienza e lo ha
fatto proprio dopo aver ricevuto la comunicazione della Direzione Regionale.
Ora un comportamento di questo tipo se può essere giustificabile in una causa
tra privati cittadini (diremmo in questo caso una “astuta” mossa dei legali di
parte), in una causa che vede a confronto due enti pubblici risulta essere un
comportamento lesivo del ruolo pubblico di una Amministrazione Comunale, per non dire di peggio!
LA NOTA DEL
DIRETTORE REGIONALE DESCRIVE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA SUL QUADRO GIURIDICO
AMMINISTRATIVO DOPO LA SENTENZA DEL TAR
La
Nota del Direttore Regionale aggiunge poi una interpretazione giuridico amministrativa delle conseguenze della
sentenza del TAR. In sostanza la Direzione Regionale per i Beni
Culturali rileva che con l’annullamento,
da parte del TAR, del Decreto che
riconosceva l’interesse culturale della Piazza (filare dei pini compreso)
ritornava in vigore il vincolo ex lege dei 70 anni per il filare ma anche per la piazza comprensiva di detto filare. In
particolare secondo la Direzione Regionale ci voleva una nuova istruttoria di verifica
dell’interesse culturale (avendo il TAR annullato quella svolta dalla Direzione
Regionale stessa) prima di poter tagliare i pini, questo perché la
autorizzazione del novembre 2012 non contiene alcuna dichiarazione negativa dell’interesse
culturale del filare dei pini. Anzi in quella autorizzazione la Soprintendenza ai Beni Architettonici chiedeva alla Amministrazione Comunale di avviare: "la necessaria procedura di verifica dell'interesse culturale della intera piazza" in tutte le sue componenti, arboree comprese.
Quindi
conclude il Direttore Regionale, nel quadro amministrativo conseguente alla sentenza del TAR, il Comune per abbattere
i pini avrebbe dovuto comunque chiedere la autorizzazione alla Direzione
Regionale per i Beni Culturali ( ai sensi della lettera a) comma 3 articolo 17
del Dpr combinato disposto con la lettera a) comma 1 articolo 21 del Codice dei
Beni Culturali.
LA NOTA DEL
DIRETTORE REGIONALE NON HA CARATTERE PRESCRITTIVO MA INVITA LA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE AD UN COMPORTAMENTO ISTITUZIONALE CORRETTO TRA ENTI PUBBLICI
Rispetto
a questa interpretazione della Direzione Regionale l’Amministrazione Comunale
si è inventata una critica assolutamente infondata. L’Amministrazione Comunale
attraverso i suoi legali ha sostenuto che la nota del Direttore Regionale aveva
ed ha un carattere prescrittivo. Quindi saremmo
di fronte, secondo il Comune, ad un tentativo della Direzione Regionale per i
Beni Culturali di “elusione o violazione del giudicato” prodotto dalla sentenza del TAR.
Una accusa molto grave, a proposito delle accuse di “giustizialisti” lanciate dal Sindaco più
volte agli oppositori del progetto Buren Vannetti.
Una accusa assolutamente non fondata, è sufficiente leggere attentamente e con obiettività la Nota del Direttore Regionale per
capire che l’oggetto della stessa è duplice:
1.
comunicare la decisione di appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del
TAR Liguria
2.
mettere sotto la riflessione del Comune una interpretazione del quadro giuridico - amministrativo susseguente alla sentenza del TAR che se confermato dal
Consiglio di Stato potrebbe far incorrere la Amministrazione Comunale in gravi
conseguenze sia sotto il profilo della legittimità che della legalità del suo
comportamento.
Quindi
la Nota del Direttore Regionale non ha natura provvedimentale e quindi prescrittiva
ma semmai comunicativa e descrittiva.
Insomma un invito alla Amministrazione Comunale ad evitare forzature
amministrative prima della udienza di sospensiva al Consiglio di Stato
forzature che come sappiamo si sono puntualmente verificate.
CONCLUSIONI
La
tesi interpretativa del Direttore regionale su ciò che l’Amministrazione
Comunale poteva e/o non poteva fare dopo la sentenza del TAR Liguria è tutt’altro
che banale ed anzi in buona parte condivisibile. Ovviamente in questa sede non
mi avventurerò a motivare specificamente tale convinzione, siamo in vista di
una udienza al Consiglio di Stato e consentitemi quindi di non regalare
anticipatamente argomentazioni ai legali del Comune.
Resta
però una riflessione, diciamo, più di tipo politico che giuridico.
L’Amministrazione
Comunale ancora una volta ha dimostrato
la propria arroganza, la propria mancanza di cultura istituzionale, la propria
visione proprietaria della istituzione Comunale.
Una
Amministrazione che abbia cultura delle relazioni istituzionali e rispetto delle
competenze degli altri enti intanto, dopo una nota come quella sopra descritta, avrebbe dovuto dire: mi prendo qualche
giorno di tempo per valutare il contenuto della nota, chiedo nel frattempo un
incontro con la Direzione Regionale e la
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, per capire meglio il
punto di vista dei soggetti istituzionali preposti alla tutela del vincolo
storico culturale e architettonico.
Niente
di tutto questo! Il Comune, nel giro di poche ore, decide comunque di abbattere
tutto il filare motivandolo con un comunicato dal contenuto amministrativamente
ridicolo. Afferma questo comunicato , come riportato dalla stampa locale, che
questa scelta di taglio indiscriminato deriverebbe dai: “rischi di richieste economiche ulteriori da parte delle imprese che potrebbero
essere avanzate alla luce della sentenza del Tar”. Incredibile!
Si
da importanza ad un rischio relativo, quello di penali richieste dalle aziende
interessate ai lavori nel cantiere (le voglio vedere questa aziende ad uccidere la "gallina dalle uova d'oro"), e
non si da alcuna importanza al rischio ben più grave che in caso di sentenza
negativa al Consiglio di Stato potrebbe derivare sia sotto il profilo amministrativo che penale, ma anche civile. Non
mi riferisco solo al danno erariale per il taglio del filare ma anche ad esempio
al rischio di azioni da parte dei cittadini (residenti e commercianti)
danneggiati dal cantiere di piazza verdi e soprattutto al reato di distruzione di beni soggetti a vincolo culturale.
Tutto
questo per non volere aspettare qualche giorno, al massimo qualche settimana, l’udienza
cautelare al Consiglio di Stato.
D’altronde
il vero motivo per cui Federici e c. hanno
preso la decisione di tagliare tutto il filare, lo
scrive in modo spudoratamente chiaro, l’avvocato civico addirittura in
un commento su facebook : “I pini non si sono più e quindi non ci sono più le
condizioni di legge per la sospensione cautelare della efficacia della
sentenza, ossia il danno grave irreparabile”
E’
chiara la filosofia di questa Amministrazione: il mio progetto si deve fare ad
ogni costo anche a costo di forzare le procedure amministrative, le
relazioni tra enti pubblici, il buon senso
contabile-amministrativo ……..
IL
COMUNE È “cosa nostra” E GUAI PER CHI
PROVA AD INTERFERIRE: CITTADINI O MINISTERI CHE SIANO!
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