martedì 26 marzo 2019

Nuova Presidenza Parco 5Terre: ennesima nomina senza un percorso pubblico e trasparente


La classe dirigente locale e nazionale vecchia e nuova non riuscirà mai a fare nomine in enti di governo rilevanti, come da ultimo  è avvenuto con la Presidenza del Parco delle 5 Terre,  seguendo una procedura trasparente e soprattutto di evidenza pubblica. 

martedì 19 marzo 2019

Biodigestore spezzino: il gioco delle tre carte della Amministrazione Regionale


Il tormentone infinito sulla scelta del sito per il biodigestore spezzino (trattamento rifiuti organici) si riapre grazie alle dichiarazioni dell'Assessore Regionale all'Ambiente che si rimangia bellamente quanto detto da lui e quanto scritto negli atti ufficiali approvati meno di un anno fa. 

lunedì 18 marzo 2019

Amianto in Arsenale Militare: il Comune di Spezia comunica a rate e in modo reticente!

In merito al rischio di dispersioni di fibre di amianto da capannoni dell'arsenale militare dopo l'evento meteo dell'ottobre scorso il Comune di Spezia oggi dichiara (QUI): " Successivamente, il 2 novembre scorso il Sindaco Peracchini ha incaricato l’Ufficio di Gabinetto di effettuare un ulteriore sopralluogo all’interno e nelle vicinanze del complesso scolastico, che ha dato esito negativo... La stessa Asl ha comunicato di avere disposto un sopralluogo da parte degli ispettori della S.C. Igiene Sanità Pubblica, all’esterno della base, al fine di verificare la possibile presenza di frammenti del materiale di copertura dei capannoni"

Quindi secondo gli amministratori spezzini per capire se ci sono state fibre di amianto nell'area basta un sopralluogo oculare. Qualcuno spieghi al sig. Sindaco le reali dimensioni fisiche delle fibre di amianto e come funziona un vero monitoraggio sulla presenza di dette fibre. Proviamo a darla questa spiegazione... 

La Revisione della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e i poteri dei Sindaci


L'articolo 29-octies del DLgs 152/2006 afferma che: “1. L'autorità  competente riesamina  periodicamente  l'autorizzazione   integrata   ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT,  nuove o aggiornate, applicabili  all'installazione  e  adottate  da  quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo  riesaminata,  nonché di eventuali nuovi  elementi  che  possano  condizionare  l'esercizio
dell'installazione.
Appare chiaro che il rinnovo periodico della versione precedente viene trasformato in revisione.
Quindi la revisione può essere avviata sempre senza attendere i 5 anni ordinari dal rilascio (6 od 8 se l’impianto è soggetto ad eco certificazione: ISO od EMAS) come previsto dalla normativa precedente (ora 10 o 16 se la installazione è a EMAS mentre 12 se a ISO (ecocertificazione di aziende secondo apposita normativa tecnica di livello europeo ed internazionale).

domenica 17 marzo 2019

I cortei contro l'inquinamento planetario e la pochezza culturale di chi li contesta

Le grandi manifestazioni,giovanili contro l'inquinamento e i mutamenti climatici planetari hanno scatenato varie reazioni comprese quelle di coloro che difendono l'attuale modello sviluppo. I toni di questi signori oscillano tra le battute autoritarie "studiate invece di manifestare" a quelle denigratorie "siete tutti strumentalizzati da chi vuole distruggere il capitalismo".
Ma tralasciando queste argomentazioni francamente ridicole c'è una tesi che invece va contestata nel merito perché apparentemente ammantata di dati statistici.

martedì 12 marzo 2019

Autonomia della Regione Liguria sui rifiuti in contrasto con Direttive UE e giurisprudenza

La DGR 34/2019 relativa alle proposte di maggiori competenze (la c.d. autonomia differenziata ex  coma 3 articolo 116 della Costituzione) contiene tra le altre una richiesta specifica in materia di normativa sulla gestione dei rifiuti.

La richiesta riguarda la disciplina del recupero di rifiuti che riporto di seguito in corsivo: “Disciplina del recupero di rifiuti in un’ottica di economia circolare - Si richiede autonomia amministrativa in materia di disciplina relativa ai criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto conseguente ad un’operazione di recupero, anche nelle more di una revisione della disciplina nazionale di cui al D. M. 5.2.1998. Il tema peraltro ha valenza per tutte le Regioni, essendo inerente la competenza ad una valutazione specifica caso per caso in sede di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, della idoneità di una determinata operazione di recupero a far cessare la qualifica di rifiuto al materiale trattato.”

In sostanza si tratta di dare il potere alla Regione di non considerare più rifiuti determinati materiali dopo una operazione di recupero.

venerdì 8 marzo 2019

Il progetto di demolizione e rifacimento del ponte Morandi deve andare a VIA


Il progetto di nuovo ponte è sottoponibile a VIA ordinaria. Infatti il punto 10 allegato II al DLgs 152/2006 prevede l’obbligo della VIA per le opere relativa ad autostrade. L’uso del termine opere sta a significare che la VIA è obbligatoria non solo per una nuova autostrada ma anche per una opera che intervenga su una autostrada esistente.

domenica 3 marzo 2019

"Ristori ambientali" sul biodigestore spezzino: Cosa dice la legge


La recente discussione apertasi sulla lettera della società Recos che propone un “ristoro ambientale per i Comuni territorialmente contermini ( se non addirittura ospitanti) al proposto biodigestore (trattamento rifiuti organici) nella provincia spezzina ha due aspetti paradossali. Perché paradossali? Perché quando si propongono scelte che possono incidere pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini occorre massima chiarezza prima di tutto sul rispetto delle procedure di legge, cosa che non risulta dal caso in esame. Ma vediamoli questi due aspetti paradossali:
Il primo, di cui ho già trattato QUI,  riguarda la mancanza di chiarezza del sito dove dovrà finire il biodigestore nonostante sia stato approvato lo scorso agosto (dal Consiglio Provinciale e dal Comitato di Ambito Regionale) un piano con un sito preciso.
Il secondo riguarda invece il fondamento normativo del "ristoro ambientale" da cui nasce la proposta di Recos. La questione non è secondaria intanto perché a seconda del fondamento normativo che giustifica il “ristoro ambientale” discendono procedure di autorizzazione diverse dell’impianto in questione, e inoltre perché trattandosi di una compensazione ambientale deve rispettare determinati parametri normativi nazionali ed europei in materia di compensazioni del danno ambientale potenziale e/o reale.