Il Dlgs 48/2024 (QUI) modifica ulteriormente il Codice delle Comunicazione elettroniche (DLgs 259/2003 di seguito Codice)su varie parti, Qui tratterò solo le modifiche relative alle procedure di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica (leggi alla voce antenne telefonia mobile nelle loro varie versioni tecnologiche comprese quelle di ultima generazione: 4G e 5G).
Le modifiche si vanno ad aggiungere a quelle precedenti (QUI) per non parlare della introduzione dei nuovi limiti di emissione di campi elettromagnetici delle antenne di telefonia mobile introdotte di recente (QUI) ed ormai in vigore, dal 29 aprile, in attesa del decreto ministeriale previsto. Il tutto nonostante studi scientifici autorevoli dimostrino che la soglia di rischio dei campi elettromagnetici non è per niente certa: QUI.
Di seguito una sintesi delle principali modifiche introdotte al Codice dal nuovo DLgs per poi approfondirle nella seconda parte del commento
1.Si introduce
una modifica volta a ridurre il potere di pianificazione dei Comuni riducendo
la collocazione delle antenne di telefonia mobile ed altri impianti
assimilabili ad una questione puntuale e non di aree che possa contenere
situazioni di sensibilità (scuole, ospedali, parchi, situazioni specifiche di
problematiche sanitarie anche individuali). Ma come vedremo questa nuova norma
contrasta con un’altra legge tutt’ora in vigore che afferma esattamente il
contrario, il tutto volto a creare una incertezza del diritto considerate le
contraddizioni tra le varie norme succedutesi e descritte sopra che non potrà
che depotenziare di fatto (se non di diritto) gli intenti pianificatori dei
Comuni.
2. Si afferma stupidamente che le autorizzazioni alle antenne deve verificare la compatibilità urbanistica ed edilizia delle opere per realizzare le relative infrastrutture. Peccato che tali opere sono considerate, da tempo dalla legge, opere di urbanizzazione primaria. Inoltre, il procedimento di autorizzazione unica delle antenne assorbe anche gli atti edilizi come confermato da numerose sentenze del Consiglio di Stato.
3. Per chiudere il discorso sulla edilizia il nuovo DLgs introduce una norma nel Codice che esclude anche la autorizzazione inizio lavori (ai sensi del testo unico edilizia) alle microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.
4. Sulla applicazione dei nuovi limiti di emissione dei campi elettromagnetici, entrati in vigore dal 29 aprile, in attesa del decreto si applicheranno norme tecniche UNI ma la cosa ulteriormente grave è che i limiti nuovi potranno essere applicati anche agli impianti esistenti con semplice comunicazione all'amministrazione comunale e all'organismo competente a effettuare i controlli (Arpa).
5. Silenzio assenso se la Conferenza dei servizi (per le infrastrutture che la prevedono) se entro 60 giorni non si conclude con una decisione fatto salvo il dissenso espresso da autorità con competenze in materia ambientale e paesaggistica.
6. Si conferma la sola segnalazione certificata di inizio attività per gli impianti 4G, da trasmettere all’ente locale e all’Arpa tramite il portale telematico. Salvo che non ci siano vincoli paesaggistici e ambientali perà fino al 2026 le norme paesaggistiche per questi impianti sono sospese salvo che le altezze degli stessi superino gli 1.5 metri oppure prevedano aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. Comunque, per gli impianti mobile nessuna autorizzazione paesaggistica.
7. Per le opere di scavo e occupazioni di suolo pubblico la Conferenza dei servizi deve chiudersi in 60 giorni (prima erano 90) e se entro 30 giorni dalla richiesta non viene convocata scatta il silenzio assenso.
8. Viene introdotto espressamente la norma nel Codice che prevede la inefficacia di un provvedimento di diniego alla installazione della antenna fuori dai termini di legge del procedimento
9. Per gli interventi 5G in terreni vincolati da usi civici non serve la autorizzazione paesaggistica e neppure la autorizzazione ministeriale per la modifica degli stessi.
ATTACCO AL POTERE DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E COMUNALE
L’articolo 1 del DLgs 48/2024 al comma 6 modifica
l’articolo 8 del Codice di Comunicazioni elettroniche. In particolare, viene introdotto il comma 2-bis a detto articolo 8 del
Codice prevedendo che: “2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei
principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel
perseguimento dell'obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli stessi
non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione,
ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare
pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione
ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire
comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con
provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.
L’obiettivo del nuovo comma 2-bis introdotto
nell’articolo 8 del Codice è quello di ridurre il
potere di pianificazione dei Comuni riducendo la collocazione delle antenne di
telefonia mobile ed altri impianti assimilabili ad una questione puntuale e non
di aree che possa contenere situazioni di sensibilità (scuole, ospedali,
parchi, situazioni specifiche di problematiche sanitarie anche individuali).
La nuova norma in particolare di pone in contrasto con
l’articolo 8 della legge 36/2001 peraltro recentemente modificato proprio per
adeguarlo alla giurisprudenza. L’articolo 8 della legge 36/2001 (non abrogato
dal nuovo DLgs 48/2024 che modifica il Codice) recita: “6. I comuni possono
adottare un regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge e, in particolare, degli articoli
43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, per assicurare
il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo
specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni
alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni
radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e,
in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o
mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità,
riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.”
Come si vede mentre la legge 36/2001 fa riferimento alla
possibilità che i piani antenne dei Comuni assicurino “il corretto insediamento
urbanistico e territoriali degli impianti al fine di minimizzare l’esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici”. Il nuovo DLgs 48/2024 modificando
il Codice vieta ai piani antenne dei Comuni di limitare la collocazione di
antenne a particolari aree del territorio.
La conseguenza della modifica è che nella versione
precedente del Codice era vietato ai piani antenne di impedire su aree molto
generalizzate la installazione delle antenne (esempio in tutte le aree
agricole) ma si potevano regolamentare aree specifiche. Ora al massimo i piani
possono limitarsi a limitarsi a recepire automaticamente le aree già vincolate
per legge come quello disciplinate dal Codice del Paesaggio o della normativa
sulla biodiversità. Se venisse applicato così come nel testo ora formulato la
modifica apportata al Codice dal DLgs 48/2024 sopra riportata renderebbe
inutili i piani antenne bastando appunto applicare nel territorio comunale
detti vincoli paesaggistici ambientali ex lege.
LA CONTRADDIZIONE TRA LA NUOVA NORMA E LA LEGGE 36/2001
Come già rilevato sopra mentre l’articolo 8 della legge
36/2001 da tutt’ora una visione più ampia del contenuto dei piani comunali
antenne la nuova norma introdotto nel codice tende a ridurre fortemente l’area
di intervento per la pianificazione comunale della localizzazione delle antenne
di telefonia mobile.
Non solo ma la nuova norma introdotta dal Dlgs 48/2024
nel Codice dimentica che sempre l’articolo 8 della legge 36/2001 fa riferimento
come si è visto agli obiettivi di qualità che sono definiti dallo Stato
(ex lettera a) comma 1 articolo 4 Legge 36/2001) ed, ex lettera d) comma 1
articolo 3 della legge 36/2001 consistono nei: “… 1) i criteri localizzativi, gli standard
urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze
definite dall’articolo 8; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione
dell’esposizione ai campi medesimi;…”.
Questa norma va letta insieme prima parte del comma
6 articolo 8 legge 36/2001 vigente dove si parla di “assicurare
il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo
specifico…”.
Risulta quindi confusa la modifica dal Codice che sembra volta a creare una situazione di incertezza del diritto considerate le contraddizioni tra le varie norme succedutesi e descritte sopra che non potrà che depotenziare di fatto (se non di diritto) gli intenti pianificatori dei Comuni.
Peraltro, tra le due norme in contrasto non può
applicarsi il principio di abrogazione tacita perché lo stesso nuovo comma
2-bis articolo 8 del Codice fa comunque riferimento alla legge 36/2001 e quindi
all’articolo 8 della stessa. Non ponendosi quindi un caso per cui la disciplina
successiva è incompatibile con la precedente o regola in modo diverso l’intera
materia, per cui non è possibile la vigenza di entrambe le disposizioni.
In realtà le due norme sembrano quasi a integrarsi a
vicenda tanto che la più recente fa riferimento a quella precedente. Resta
comunque la contraddizione letterale tra le due norme sull’ampiezza di
territorio comunali su cui esercitare il potere di pianificazione del Comune
nella localizzazione delle antenne di telefonia mobile.
QUESTIONE CONFORMITÀ URBANISTICA DELLE ANTENNE DI
TELEFONIA MOBILE
Il comma 18 articolo 1 del DLgs 48/2024 modifica il comma
4 articolo 43 del Codice prevedendo che: “l'autorizzazione
all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende
la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la
disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro
installazione”.
Non è passato l’emendamento che prevedeva “Alla installazione di reti di comunicazione
elettronica mediante posa di fibra ottica, di reti mobili ivi comprese le
relative opere di infrastrutturazione quali pali, torri e tralicci non si
applica la disciplina edilizia e urbanistica “.
Resta comunque in vigore quanto previsto dal comma 4
articolo 43 DLgs 259/2003: “Le
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e
49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire
servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli
edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”.
Semmai un ruolo maggiore ai poteri urbanistici continua a darlo l’articolo 8 comma 6 legge 36/2001, che fa riferimento al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti anche qui da leggere insieme con la definizione di obiettivi di qualità intesi “criteri localizzativi, gli standard urbanistici”.
Comunque, anche nella nuova versione del comma 4 articolo
43 del Codice le questioni edilizie e urbanistiche vengono assorbite dal
procedimento unico di autorizzazione di questi impianti: “È pacifico, pertanto, che il procedimento di installazione delle
infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 DLgs. n.
259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche ora vedi appunto
articolo 43), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono
confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un
secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di
semplificazione procedimentale” (Cons. Stato, sez. VI - 09/06/2021, n.
3019).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito da
tempo la questione del rapporto tra poteri urbanistici dei Comuni e disciplina
localizzazione antenne di telefonia mobile, disciplina valida anche dopo la
modifica al Codice sopra richiamata. Il Consiglio di Stato con sentenza n°
5629 del 6 luglio 2022 (QUI) ha dichiarato illegittimo il
provvedimento di sospensione di una SCIA per stazione radio base in quanto
basato su una norma comunale non contenuta in un regolamento o piano antenne
ex articolo 8 legge 36/2001 e/o legge regionale. In tal modo la norma
comunale in questione integra un divieto generalizzato di allocare nuovi
impianti che si estende a larga parte del territorio comunale, divieto che è
stato imposto fuori dalle sedi appropriate
Precisa nelle sue motivazioni la sentenza 5629/2022:
se è vero che le infrastrutture per telecomunicazioni sono qualificabili quali
“nuove costruzioni” e necessitano come tali di un titolo edilizio, la loro
assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria, cioè ad opere che si
presumono preordinate ad assicurare un servizio pubblico essenziale per la
collettività, implica che il predetto titolo edilizio non può essere negato in
applicazione di norme dettate per disciplinare costruzioni non ascrivibili alla
tipologia delle opere di urbanizzazione primaria.
Il controllo esercitabile dai comuni nel momento in cui
viene loro richiesta l’autorizzazione alla collocazione di un nuovo impianto di
telecomunicazione, attiene, per quanto riguarda il profilo strettamente
edilizio, al rispetto di eventuali regolamenti (i c.d. piani antenne) adottati
ai sensi dell’art. 8, u.c., della L. n. 36/2001 o delle eventuali norme,
contenute nei regolamenti edilizi locali o negli strumenti urbanistici, che si
riferiscano specificamente alle opere di urbanizzazione
Aspetti edilizi relativi alle misure di semplificazione
per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza
Si ricorda che l’articolo 49-bis del Codice fa
riferimento ad ulteriori semplificazioni in materia edilizia relativamente microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e
le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt
4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.
Gli interventi relativi a queste tipologie di impianti non
sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo
unico edilizia (QUI)
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(autorizzazione inizio lavori).
APPLICAZIONE RIDUZIONE LIMITI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI ANCHE AGLI IMPIANTI GIÀ AUTORIZZATI
Come è noto la legge 214/2023 ha ridotto in modo
significativo i limiti (QUI)
applicabili alle antenne di telefonia mobile stabilendo che se entro 120 giorni
dalla pubblicazione della legge non interveniva un decreto i limiti diventavano
applicabili. Però non si spiegava nel secondo caso come calcolare i nuovi
limiti nel caso specifico. Ora il DLgs 48/2024 modifica l’articolo 44 del
Codice (introducendo un comma 1-ter) stabilendo che in assenza di tale Decreto
i nuovi limiti aumentati vengono definiti nel caso singolo secondo Norma
Tecnica CEI 211-10 (testo presentato QUI).
Il DLgs 48/2024 (introducendo il nuovo comma 1-ter all'articolo 44 del Codice delle Comunicazioni elettroniche) aggiunge che il limite emissivo
assentibile per singolo richiedente é calcolato tenuto conto dei principi di equa
ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio
elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
Prima di questa modifica vigeva il principio "primo arrivato prima servito" (QUI) per cui l'operatore autorizzato per primo poteva saturare tutto lo spazio a disposizione emettendo da solo un livello così alto da impedire “di fatto” l’installazione o la modifica di impianti degli altri operatori.
Il Ministero del Made in Italy ha prodotto un documento (QUI)
sulle FAQ relative all’interpretazione delle nuove previsioni dell’art. 44,
comma 1-ter.
Resta il fatto che i nuovi limiti di CEM a prescindere da quanto verrà emanato il Decreto suddetto sono in vigore dal 29 aprile e secondo il nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 44 del Codice introdotto dal DLgs 48/2024: “Le richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni già assentite, compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva comunicazione all'amministrazione e all'organismo competente a effettuare i controlli.”
Dalla lettura combinata tra i commi 1ter e 1-quinquies dell'articolo 44 del Codice come modificato dal DLgs 48/2024 si evince, che le autorizzazioni assentite e/o esistenti, per le quali si può chiedere di applicare i nuovi limiti di emissione dei CEM incrementati senza nuove installazioni e modifiche degli impianti, riguardano solo quelle rilasciate dopo la entrata in vigore dei nuovi limiti.
Quindi se la richiesta di applicare l’aumento dei limiti emissivi si accompagna con modifiche all’impianto: la comunicazione di cui al comma 1-quinquies articolo 44 sopra citato richiede queste due condizioni:
• successivamente alla presentazione delle domande per l’adeguamento ai nuovi limiti, di cui al comma 1-ter (ovvero a partire dal 30 aprile 2024 data entrata in vigore dei nuovi limiti), purché nel sito non sia stata raggiunta la saturazione del limite applicabile;
• attraverso una autorizzazione ordinaria e comunque decorsi sei mesi dalle autorizzazioni stesse. Questo visto quanto affermato nell’ultimo periodo del comma 1-ter articolo 44 Codice delle Comunicazioni elettroniche: “Al fine di consentire la massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi, nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall’autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile per l’area, previa dimostrazione dell’effettivo bisogno, finché gli altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito l’autorizzazione”
Non solo ma anche le ultime modifiche, certamente molto favorevoli ai gestori, non hanno mai messo in discussione l’obbligo di valutare l’impatto delle emissioni di CEM sulla salute pubblica, peraltro rimozione impossibile visto che sarebbe incostituzionale ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione, introdotto con la legge n° 1 del 11 febbraio 2022, che ha previsto una modifica rilevante per cui la iniziativa economica privata pur restando libera non deve arrecare danno, non solo alla utilità sociale ma anche a salute e ambiente.
Quindi gli stessi principi sopra riportati valgono anche nel caso delle procedure semplificate di cui al nuovo articolo 45 del Codice come modificato dal DLgs 48/2024 di cui tratto successivamente in questo post.
PORTALE TELEMATICO PER LE AUTORIZZAZIONI DELLE SRB
Il nuovo comma 2 dell’articolo 44 del Codice (introdotto
dal DLgs 48/2024) prevede che “2. L'istanza di autorizzazione alla
installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della
modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4 (QUI), del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
207, è presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione
generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico e, in
mancanza di esso deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al
momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla
indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento”.
SILENZIO ASSENSO
Il nuovo comma 6-bis all’articolo 44 del Codice
(introdotto dal DLgs 48/2024) prevede che: “l'istanza
di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine
perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non
sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte
dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 (QUI)
della legge 22 febbraio 2001, n. 36.”. L’organo di controllo sono le Arpa.
Il comma 10 dell’articolo 44 del Codice afferma: “Le istanze di autorizzazione si intendono
accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data
comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere
negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non
sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale
o dei beni culturali.”.
Secondo il nuovo comma 11 dell’articolo 44 del Codice
come modificato dal DLgs 48/2024: “Le opere debbono essere realizzate, a pena
di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del
provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. Gli operatori che gestiscono apparati
radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e
all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione
stessa.”
PROCEDURE SEMPLIFICATE PER INSTALLAZIONE DI APPARATI CON
TECNOLOGIA 4G
Il nuovo comma 1 articolo 45 del Codice conferma la
presentazione della sola segnalazione certificata di
inizio attività per gli impianti 4G, da trasmettere all’ente locale e all’Arpa
tramite il portale telematico. Se il Portale non è stato ancora istituito
la segnalazione si presenta tramite posta elettronica certificata.
Resta la norma del comma 3 articolo 45 per cui qualora
entro trenta giorni dalla trasmissione della SCIA, l'organismo competente
rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle
tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione
degli eventuali effetti dannosi.
LE DEROGHE Già ESISTENTI AL CODICE DEL PAESAGGIO
Per i 4G e 5G e successive tecnologie (vedi la
nuova elastica definizione di impianto introdotta dal DLgs 48/2024) vengono
esclusi dalla procedura di SCIA i progetti di antenne che insistono vincoli
ambientali paesaggistici e culturali.
N.B. però sui vincoli ambientali per questi
interventi occorre considerare quanto affermato dal comma 1 articolo 5 del
DLgs 207/2021: “1. Fino al 31 dicembre
2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo
n. 259 del 2003, introdotti dall'articolo 1 del
presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto “.
Il comma 5 articolo 40 della legge
108/2021 prevede che relativamente agli impianti UMTS (articolo 45 del
Codice Comunicazioni elettroniche) e per modifiche delle caratteristiche degli
impianti già provvisti di titolo abilitativo (articolo 46 Codice
Comunicazioni Elettroniche) non occorre la autorizzazione ai sensi del Codice
dei Beni Culturali a condizione che gli interventi comportino aumenti delle
altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della
superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. In particolare,
sulla autocertificazione relative alla presente delle varianti gli enti
autorizzatori si devono pronunciare entro 30 giorni dal ricevimento della
stessa.
IMPIANTI MOBILI
L’articolo 47 del Codice come modificato dal DLgs 48/2024
prevede che
“1. L'interessato
all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile,
necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di
emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri
eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e
comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta
all'Ente locale e, contestualmente, all'organismo competente ad effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a cui è allegata la
relativa richiesta di attivazione. L'impianto è attivabile qualora, entro
trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di cui al primo
periodo non si pronunci negativamente.
Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al
presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione
paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
(QUI).
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in
esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare
contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente locale, agli
organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché
ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti
di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in
deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.”
OPERE CIVILI, SCAVI ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
L’articolo 49 del Codice viene così modificato dal DLgs
48/2024:
Istanza all’Ente
Locale
Qualora
l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la
realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e
l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a
presentare apposita istanza all'Ente locale ovvero alla figura
soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza così presentata ha
valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli
interventi di cui al presente articolo.
Il richiedente dà
notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti
coinvolti nel procedimento.
Richiesta
Integrazioni
Il responsabile del
procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data
di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od
integrazione della documentazione prodotta. Il termine di conclusione del
procedimento inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta
integrazione documentale.
Conferenza dei
servizi
Quando
l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica é
subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni,
pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione,
autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice Paesaggio) da adottare a conclusione di distinti procedimenti
di competenza di diverse amministrazioni o enti,
inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che
ha ricevuto l'istanza convoca, entro cinque giorni
lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di
servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento,
enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. I
termini della conferenza dei servizi previsti dalla legge 241/1990 sono tutti
dimezzati. I soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita
istanza unicamente all'amministrazione procedente.
Effetti conclusioni
Conferenza dei Servizi
La determinazione
positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i
provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque
denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di
tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici
interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Autorizzazione agli
scavi
Il
rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla
effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto,
nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico
necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a
disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata,
infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie.
Termine procedimento
senza Conferenza dei Servizi e Silenzio assenso
Trascorso il
termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che
l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso
ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima
si intende in ogni caso accolta.
Nel caso di
attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore
ai duecento metri, il termine é ridotto a dieci giorni.
I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per
l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti,
aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti
pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale.
Nel caso di
apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o
tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti,
allacciamento utenti il termine é ridotto a otto giorni.
Comunicazione autorizzazione
Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente
comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di
avvenuta autorizzazione, scaduto il quale é
sufficiente l'autocertificazione del richiedente.
Installazione di aree di proprietà di più enti pubblici
Qualora l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o
privati, l'istanza di autorizzazione, conforme alla modulistica prevista dall'articolo
5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (QUI),
è presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale
telematico. In mancanza di esso l'istanza deve essere inviata mediante posta
elettronica certificata. L'istanza è sempre valutata in una conferenza di
servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.
Termine
procedimento con Conferenza dei Servizi
La conferenza di
servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di sessanta giorni
(prima del DLgs 48/2024 erano 90) dalla data di presentazione dell'istanza.
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione
della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine
perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato
espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale
o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente
motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel
termine dei 60 giorni, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del
responsabile designato in questa funzione dall’organo di governo dell’ente
locale e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente
previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.
Effetti
accoglimento istanza
L'accoglimento
dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque
denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere
civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni
coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati
all'installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici
interessati e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (QUI).
Comunicazione avvenuta autorizzazione
Decorso il termine di cui al primo periodo,
l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette
giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è
sufficiente l'autocertificazione del richiedente.
Varianti in corso
d’opera
Per i progetti già
autorizzati ai sensi del presente articolo, sia
in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di
accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini (30 giorni
senza conferenza, 60 giorni con conferenza) per i quali siano necessarie
varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e
degli elementi accessori
previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la
variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza
originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un
preavviso di almeno
quindici giorni, allegando una documentazione cartografica
dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro
se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i
soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo.
Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei
relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.
INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO TARDIVO DI DINIEGO
Il Dlgs 48/2024
introduce un nuovo articolo 49-ter al Codice che recita:
Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44
a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis (QUI),
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (QUI).
Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle
autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque
denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di legge nonché i
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali effetti, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono
inefficaci,
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21-nonies legge 241/1990 sulla
disciplina dell’annullamento di ufficio di un atto illegittimo, ove ne
ricorrano i presupposti e le condizioni in relazione all’articolo 21-octies
della legge 241/1990 (annullabilità di provvedimento illegittimo per violazione
di legge o viziato da accesso di potere e incompetenza). Si ricorda che
comunque secondo l’articolo 21-octies: “Non
è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento
o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento,
sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque
annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
USI CIVICI VINCOLO PAESAGGISTICO E INFRASTRUTTURE DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ
Il Dlgs 48/2024 modifica l’articolo 54-bis del Codice
prevedendo che
Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria
l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della
legge 16 giugno 1927, n. 1766 (QUI),
richiesta per alienazione e mutazione destinazione di terreni con usi civici.
Nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 del Codice (quindi praticamente tutte non solo quelle già oggetto di particolare semplificazioni come sopra descritto) e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La lettera h) fa riferimento solo alle aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.
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