sabato 4 maggio 2024

Nuova Direttiva su inquinamento provocato dalle navi e sanzioni penali

Con Comunicato (QUI) dello scorso 28 febbraio è stato resto noto che la presidenza del Consiglio UE e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo (QUI) provvisorio su una Direttiva riveduta relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

Si tratta della proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (QUI) sull'attuazione delle norme internazionali sull'inquinamento da scarichi illegali di sostanze inquinanti provocato dalle navi e sull'introduzione di sanzioni amministrative per i reati di inquinamento.

La proposta modifica la Direttiva 2005/35/CE (QUI versione vigente al 2009)  relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento e che era stata recepita dall'Italia con DLgs 121/2011 (QUI) che ora andrà adeguato alla nuova versione della Direttiva 2005/35 che tratto nel post che segue. Per una analisi del DLgs 121/2011 vedi prima parte di questo post

La proposta di modifica della SSSPD integra la proposta della Commissione di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente (la direttiva riveduta sulla tutela penale dell'ambiente, la «proposta di modifica dell'ECD»), che ha introdotto sanzioni penali per gravi reati ambientali, compresi gli scarichi illegali delle navi, su cui a breve interverrò su questo blog visto che è stata approvata in via definitiva dal Parlamento UE ed è in attesa di pubblicazione e sui sono già intervenuto al momento in cui è stata proposta QUI.

Il paragrafo 2 articolo 1 della Direttiva (nuova versione) prevede che la stessa non impedisca agli Stati membri di adottare norme più rigorose misure conformi al diritto dell’Unione e internazionale, prevedendo sanzioni amministrative o penali conformemente al diritto nazionale.

Interessante anche il Parere del Comitato Economico e Sociale della UE (QUI) che ricostruisce l'iter che ha portato all'accordo sulla nuova versione della Direttiva 2005/35/CE che descrivo nella seconda parte del post. In particolare significatico questo passaggio


 

PARTE I SINTESI DEL DLGS CHE ATTUA IN ITALIA PER ORA LA DIRETTIVA 2005/35/CE

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121:TESTO QUI


Estensione responsabilità amministrativa alle persone giuridiche dei reati in materia di inquinamento da navi 

Si fa riferimento ai seguenti reati di:

1. sversamento diretto o indiretto di sostanze inquinanti (Idrocarburi o sostanze liquide nocive) elencate nell’Allegato della legge 979/1982 (norme per la difesa del mare): nelle acque interne, compresi i porti, nelle acque territoriali; negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale, in alto mare.

2. violazione dolosa del divieto di cui al punto 1

3. violazione dolosa del divieto di cui al punto 1 che causi danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, 

4. violazione colposa del divieto di cui al punto 1 con danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste. 

Questi reati se commessi a favore di una persona giuridica a questa si applicano le sanzioni pecuniarie previste dal comma 5 articolo 25-undecies del DLgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica). Le sanzioni pecuniarie sono stabilite in quote. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 del DLgs 231/2001, l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. Secondo l’articolo 11 del DLgs 231/2001: “1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.”.

Il testo coordinato del DLgs 231/2001 è a questo LINK QUI

Secondo la Relazione Ufficio Massimario Corte di cassazione 3 agosto 2011: “Con riferimento alla direttiva 2009/123/CE, poi, la Relazione illustrativa del Governo considerava già sussistenti sanzioni adeguate al tenore della direttiva 2009/123/CE (artt. 8 e 9 DLgs  202/2007), ritenendo pertanto non necessario alcun intervento di adeguamento dell’ordinamento nazionale. L’art. 4 del DLgs 6 novembre 2007, n. 202 prevede, infatti, che alle navi, salvo deroghe, sia vietato versare in mare le sostanze inquinanti inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol, nonché causare lo sversamento di dette sostanze. L’art. 8 del predetto decreto (inquinamento doloso) stabilisce che, poi, il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. L’art. 9 (inquinamento colposo) dello stesso decreto prevede che gli stessi soggetti, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”




PARTE II ANALISI DELLA NUOVA DIRETTIVA 2005/35/CE DOPO L'ACCORDO TRA CONSIGLIO E PARLAMENTO UE 

Definizioni

Per sostanze inquinanti si intendono ex articolo 2 della Direttiva le sostanze soggette alla regolamentazione della Marpol 73/78 Allegati I (oli), II (sostanze liquide nocive alla rinfusa), III (nocive sostanze trasportate via mare in colli), IV (liquami delle navi), V (rifiuti delle navi) e residui del sistema di depurazione dei gas di scarico. Sono esclusi gli inquinanti da emissioni aeriformi dai combustibili usati a bordo delle navi (allegato VI Marpol 73/78) a cui si applica la Direttiva 2016/802.

Per residui di depurazione dei gas di scarico, secondo la proposta di Direttiva, si intendono qualsiasi materiale rimosso dall'acqua di lavaggio o dall'acqua scaricata da un sistema di trattamento, l'acqua di scarico che non soddisfa il criterio di scarico o altro materiale residuo rimosso dal sistema di depurazione dei gas di scarico come risultato del ricorso a un metodo di conformità per la riduzione delle emissioni, come definito nell'allegato VI, norma 4, della convenzione Marpol 73/78 (QUI), utilizzato come alternativa in termini di riduzione delle emissioni alle norme stabilite nell'allegato VI, norma 14, di detta convenzione, tenendo conto degli orientamenti elaborati dall'IMO. Secondo il Parere del Comitato Economico Sociale sulla nuova versione della Direttiva 2005/35/CE: "Numerosi studi recenti hanno concluso che la questione delle misure di protezione per quanto riguarda gli scarichi di depurazione di SOx deve essere affrontata con urgenza in seno all'IMO, nonché a livello dell'UE, nazionale e regionale. I combustibili alternativi dovrebbero essere promossi in primo luogo, soprattutto in considerazione della necessità di combattere i cambiamenti climatici piuttosto che continuare a utilizzare i combustibili fossili con tutti i mezzi"



Ispezioni per scarichi di sostanze inquinanti da naviglio

L’articolo 6 della proposta di Direttiva dopo l’accordo di cui sopra afferma che sulla ispezioni emergono irregolarità o informazioni che fanno sorgere il sospetto che una nave  volontariamente all'interno di un porto o in un terminale offshore di uno Stato membro ha effettuato o sta effettuando uno scarico di sostanze inquinanti in uno qualsiasi dei zone di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della Direttiva 2005/35, lo Stato membro deve garantire una ispezione adeguata o altra azione appropriata, tenendo conto delle pertinenti linee guida adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) intraprese in conformità con la legislazione nazionale.

Si ricorda ai sensi del sopra citato articolo 3 paragrafo 1 della Direttiva 2005/35/CE questa è applicabile, conformemente al diritto internazionale, agli scarichi di sostanze inquinanti:

a) nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro, nella misura in cui è applicabile il regime Marpol;

b) nelle acque territoriali di uno Stato membro;

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (articolo 38-QUI), nella misura in cui uno Stato membro abbia giurisdizione su tali stretti;

d) nella zona economica esclusiva [NOTA 1] o in una zona equivalente di uno Stato membro, istituita ai sensi del diritto internazionale;

e) in alto mare.


 

Violazioni

Nella misura in cui l'ispezione di cui sopra rivela fatti che potrebbero indicano una violazione ai sensi dell'articolo 4 (violazioni e condizioni per escluderle) della Direttiva 2005/35/CE come modificato dalla proposta ora sottoposto all’accordo, lo Stato membro provvede applicare le disposizioni della presente direttiva. Le autorità competenti di quel Membro Stato e dello Stato di bandiera sono informati.

Un elenco, non esaustivo (quindi integrabile dagli stati membri) delle violazioni di cui all’articolo 4 della Direttiva 2005/35/CE è stato introdotto all’allegato I con la proposta di Direttiva ora sottoposto all’accordo qui in esame:

1) Eventuali irregolarità riguardanti il registro degli oli minerali e altri registri pertinenti o altre carenze connesse a potenziali scarichi, riscontrate nel corso delle ispezioni effettuate a norma della direttiva 2009/16/CE33 (QUI) dallo Stato membro interessato, da un altro Stato membro o da uno Stato firmatario del memorandum d'intesa relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (MOU di Parigi) nei precedenti porti di scalo della nave;

2) eventuali irregolarità riguardanti il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi, o la relativa notifica, come previsto dalla direttiva (UE) 2019/883 (QUI), verificatesi nello Stato membro interessato o nello Stato membro dei precedenti porti di scalo della nave;

3) eventuali irregolarità riguardanti la mancata conformità ai criteri d'uso dei sistemi di depurazione dei gas di scarico utilizzati come metodi di riduzione delle emissioni di cui all'allegato II della Direttiva (UE) 2016/802 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, che fa riferimento agli orientamenti del 2009 sui sistemi di depurazione dei gas di scarico di cui alla risoluzione MEPC.184(QUI), sostituiti dagli orientamenti del 2021 sui sistemi di depurazione dei gas di scarico di cui alla risoluzione MEPC.340(QUI);

4) eventuali informazioni ricevute da un altro Stato membro relative a un potenziale scarico illegale effettuato dalla nave ottenute attraverso le procedure previste dalla Direttiva 2002/59/CE (QUI), tra cui prove o presunzioni di scarichi volontari di idrocarburi o altre violazioni della convenzione Marpol 73/78 comunicate dalle stazioni costiere di uno Stato membro alle stazioni costiere dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 16 [NOTA 2] di tale direttiva oppure incidenti che il comandante della nave ha rapportato alla stazione costiera dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 17 [NOTA 3] della stessa; o

5) qualsiasi altra informazione fornita da persone coinvolte nell'esercizio della nave, compresi i piloti, che suggerisca irregolarità relative a potenziali violazioni degli obblighi previsti dalla presente direttiva.

 

 

Sanzioni Amministrative

La proposta di Direttiva prevista dall’Accordo qui esaminato sostituisce l’articolo 8 della Direttiva 2005/35/CE.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione amministrativa sanzioni, ai sensi del loro ordinamento giuridico nazionale, per la violazione di disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 4 della Direttiva e garantiscono che vengono applicati.

Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative introdotte comportino una natura pecuniaria da infliggere alla società ritenute responsabili della violazione. Nel testo dell’Accordo non c’è più il riferimento alle sanzioni applicabili ai singoli e alle persone giuridiche.

Laddove l'ordinamento giuridico dello Stato membro non preveda sanzioni amministrative, l’articolo 8 della Direttiva può essere applicato in modo tale che le sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie di cui sopra sono disposte dall’autorità competente e imposte dai tribunali nazionali competenti, garantendo che siano comunque effettivi e abbiano un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità competenti. In ogni caso, le sanzioni irrogate ai sensi del presente paragrafo saranno efficaci, proporzionate e dissuasive e applicate conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri non stabiliscono né applicano sanzioni amministrative per violazioni ai sensi della presente direttiva di livello così basso da non poter essere rispettate per garantirne il carattere dissuasivo, la proporzionalità e l’efficacia sanzioni.

 

 

Applicazione efficace delle Sanzioni

Dopo l’articolo 8 viene introdotto, in base all’Accordo, un nuovo articolo alla Direttiva 2005/35/CE che prevede: Gli Stati membri garantiscono che, nel determinare e applicare il tipo e il livello di sanzione amministrativa a una persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, ai sensi dell'articolo 8, di una violazione ai sensi dell'articolo 4, dalle autorità competenti, queste ultime possano tenere conto di tutte le circostanze pertinenti della violazione, tra cui, ma non solo:

a) la natura, la gravità e la durata dello scarico;

b) il grado di colpevolezza o colpa della persona responsabile, entro il significato dell’ordinamento giuridico degli Stati membri;

c) i danni causati dallo scarico all'ambiente o alla salute umana compreso, ove pertinente, il suo impatto sulla pesca, sul turismo e comunità costiere;

d) la capacità finanziaria della società, persona fisica o giuridica responsabile

e) i benefici economici generati o che si prevede saranno generati per il soggetto responsabile della violazione, ove applicabile;

f) le misure adottate dalla persona responsabile per impedire lo scarico o attenuarne gli impatti;

g) il livello di cooperazione della persona responsabile con l'autorità competente, compresa qualsiasi azione volta ad eludere o ostacolare un atto appropriato ispezione o altra indagine da parte di un'autorità competente; o

h) qualsiasi precedente violazione dell'inquinamento provocato dalle navi da parte della persona responsabile.

 


Scambio di informazioni ed esperienze

Il nuovo articolo 10 della Direttiva 2005/35/CE come sostituito dalla proposta della nuova Direttiva previo Accordo in esame afferma

Gli Stati membri e la Commissione, con l'assistenza dell'EMSA (agenzia europea per la sicurezza marittima: prevenzione incidenti da navi e da inquinamento prodotto da navi), collaborano allo scambio di informazioni, basandosi sul sistema di scambio e di informazione marittima dell'Unione di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 3, e allegato III della Direttiva 2002/59/CE QUI (SafeSeaNet-QUI), al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) migliorare le informazioni necessarie per l'efficace attuazione della Direttiva, in particolare con riferimento a quanto previsto dalla direttiva europea basata sui satelliti servizio di rilevamento dell'inquinamento istituito dalla presente direttiva (CleanSeaNet) e altri meccanismi di segnalazione pertinenti, al fine di svilupparli in modo affidabile modalità di rintracciamento delle sostanze inquinanti in mare;

b) sviluppare e attuare un adeguato sistema di controllo e monitoraggio, integrare le informazioni fornite ai sensi del punto alla lettera a) precedente con le informazioni messe a disposizione dalla Commissione agli Stati membri nel sistema  SafeSeaNet, THETIS-EU e altre banche dati e strumenti di informazione della UE al fine di facilitare l'identificazione tempestiva e il monitoraggio sugli scarichi di sostanze inquinanti dalle navi, al fine di ottimizzare le azioni di contrasto intraprese dalle autorità nazionali

c) entro tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva da parte degli Stati membri, le autorità competenti devono analizzare digitalmente tutte le segnalazioni ad elevato grado di confidenza e indicare se verificano o meno gli avvisi ad alta confidenza inviati dal sistema CleanSeaNet ogni anno, cercando di verificarne almeno il 25%. Avvisi con elevata affidabilità, dove per verifica si intende qualsiasi azione di follow-up da parte di autorità competenti di un avviso inviato da CleanSeaNet per determinare se la segnalazione in questione presenti uno scarico illegale. Se un membro Lo Stato non verifica una segnalazione, dovrebbe indicarne i motivi così facendo.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sulla provenienza della nave gli incidenti legati all'inquinamento vengono divulgati alle zone di pesca e costiere interessate comunità in modo tempestivo.

 


Comunicazione delle Segnalazioni

La proposta di Direttiva introduce alla Direttiva del 2005, previa modifiche dell’Accordo qui esaminato, un nuovo articolo 10-bis alla Direttiva che recita

1. La Commissione istituisce uno strumento elettronico di comunicazione per la raccolta e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in merito all'attuazione del sistema di applicazione previsto dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni relative alle azioni intraprese dalle loro autorità competenti siano comunicate attraverso lo strumento elettronico di comunicazione di cui al paragrafo 1, una volta terminati i procedimenti amministrativi e, se del caso, giudiziari:

a) informazioni relative al seguito dato dalle autorità competenti a una segnalazione inviata tramite CleanSeaNet o ai motivi per cui non vi è stato dato seguito, non appena possibile dopo il completamento delle attività di follow[1]up;

b) informazioni relative alle ispezioni effettuate in conformità dell'articolo 6, non appena possibile dopo il completamento dell'ispezione;

c) informazioni relative alle azioni intraprese in conformità dell'articolo 7, non appena possibile dopo il completamento di tali azioni; e

d) informazioni relative alle sanzioni irrogate in conformità a ciò Direttiva, una volta che la normativa amministrativa e, ove applicabile, giuridica il procedimento si conclude e, in ogni caso, entro il 30 giugno di ogni anno per le sanzioni imposte nel corso dell'anno civile precedente. Nella misura in cui comprendono dati personali, le informazioni relative alle sanzioni sono rese anonime.

 

Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme dettagliate sulla procedura di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, specificando tra l'altro il tipo di informazioni da comunicare, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 13 (Procedura di Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2099/2002-QUI).

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità che sono autorizzate ad accedere allo strumento di comunicazione di cui a punto 1 sopra riportato.

 

 

Pubblicazione delle Informazioni

La proposta di Direttiva introduce alla Direttiva del 2005 un nuovo articolo 10-quater che recita:

Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'art 10 bis, la Commissione rende pubblica una panoramica regolarmente aggiornata a livello dell'Unione sull'attuazione e l'applicazione della presente direttiva conclusione dei procedimenti amministrativi e legali, ove applicabile. Nella misura in cui le informazioni relative alle sanzioni includono dati personali o informazioni commercialmente sensibili, tali informazioni saranno rese anonime. Il quadro d'insieme della Commissione comprende le informazioni elencate nell'allegato II presente direttiva.

Fatta salva la Direttiva 2003/4/CE sull’accesso alle informazioni ambientali, la Commissione adotta misure appropriate per proteggere la riservatezza delle informazioni ottenute in attuazione della presente direttiva.

 

 

Valutazione e Riesame della nuova versione della Direttiva 

La proposta di Direttiva introduce nella Direttiva del 2005 un nuovo articolo 12-bis che recita:

Entro cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva di modifica una volta pubblicata, la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, almeno, su quanto segue:

a) l'esperienza acquisita dall'attuazione della presente direttiva; 

b) le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 bis e la panoramica a livello dell'Unione fornita a norma dell'articolo 10 quater;

b bis) l'interazione della presente direttiva con altre pertinenti norme internazionali e Diritto dell'Unione sulla protezione dell'ambiente marino e sulla sicurezza marittima;

b ter) i dati e le scoperte scientifiche più recenti.

 

Nel quadro del riesame la Commissione valuta la possibilità di modificare l'ambito di applicazione della Direttiva, se del caso, alla luce delle norme internazionali, nuove o aggiornate, per la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi soggette alle disposizioni attuali e future della convenzione Marpol 73/78 come per i rifiuti di plastica marina, perdita del contenitore e perdita di pellet di plastica.’



[NOTA 1] Secondo gli articoli 55 e 57 della parte V Convenzione sul diritto del mare: “La zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella presente parte, in virtù del quale i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le libertà degli altri Stati sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente convenzione… La zona economica esclusiva non si estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale.

[NOTA 2] Caratteristiche delle navi che presentano un rischio potenziale per la navigazione ovvero una minaccia per la sicurezza della navigazione, la sicurezza delle persone o l'ambiente 

[NOTA 3] Rapporti che il comandante di una nave che naviga all'interno della loro zona di ricerca e soccorso/zona economica esclusiva o equivalente, da inviare immediatamente alla stazione costiera geograficamente competente su determinate tipologie di incidenti elencate nell’articolo


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