Con Comunicato (QUI) dello scorso 28 febbraio è stato resto noto che
la presidenza del Consiglio UE e i negoziatori del Parlamento europeo hanno
raggiunto un accordo (QUI) provvisorio su una Direttiva riveduta relativa all'inquinamento provocato dalle
navi.
Si tratta della proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (QUI) sull'attuazione delle norme internazionali sull'inquinamento da scarichi
illegali di sostanze inquinanti provocato dalle navi e
sull'introduzione di sanzioni amministrative per i reati di inquinamento.
La
proposta modifica la Direttiva
2005/35/CE (QUI versione vigente al 2009) relativa
all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche
penali, per i reati di inquinamento e che era stata recepita dall'Italia con DLgs 121/2011 (QUI) che ora andrà adeguato alla nuova versione della Direttiva 2005/35 che tratto nel post che segue. Per una analisi del DLgs 121/2011 vedi prima parte di questo post.
Il paragrafo 2
articolo 1 della Direttiva (nuova versione) prevede che la stessa non
impedisca agli Stati membri di adottare norme più rigorose misure conformi al
diritto dell’Unione e internazionale, prevedendo sanzioni amministrative o
penali conformemente al diritto nazionale.
Interessante anche il Parere del Comitato Economico e Sociale della UE (QUI) che ricostruisce l'iter che ha portato all'accordo sulla nuova versione della Direttiva 2005/35/CE che descrivo nella seconda parte del post. In particolare significatico questo passaggio
PARTE I SINTESI DEL DLGS CHE ATTUA IN ITALIA PER ORA LA DIRETTIVA 2005/35/CE
Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121:TESTO QUI
Si fa riferimento ai seguenti reati di:
1. sversamento diretto o indiretto di sostanze inquinanti
(Idrocarburi o sostanze liquide nocive) elencate nell’Allegato della legge
979/1982 (norme per la difesa del mare): nelle
acque interne, compresi i porti, nelle acque territoriali; negli stretti
utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio
di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione
delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del
mare, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita
ai sensi del diritto internazionale e nazionale, in alto mare.
2. violazione dolosa del divieto di cui al punto 1
3. violazione dolosa del divieto di cui al punto 1 che causi danni permanenti o, comunque, di particolare
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di
queste,
4. violazione colposa del divieto di cui al punto 1 con danni permanenti o, comunque, di particolare gravità,
alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
Questi reati se commessi a favore di una persona giuridica a
questa si applicano le sanzioni pecuniarie previste dal comma 5 articolo
25-undecies del DLgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica). Le sanzioni pecuniarie sono stabilite in quote. Si
ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 del DLgs 231/2001, l'importo di una
quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
Secondo l’articolo 11 del DLgs 231/2001: “1.
Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il
giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto,
del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per
eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione
di ulteriori illeciti.
Il
testo coordinato del DLgs 231/2001 è a questo LINK QUI
Secondo la Relazione Ufficio Massimario Corte di cassazione 3 agosto 2011: “Con riferimento alla direttiva 2009/123/CE, poi,
PARTE II ANALISI DELLA NUOVA DIRETTIVA 2005/35/CE DOPO L'ACCORDO TRA CONSIGLIO E PARLAMENTO UE
Definizioni
Per
sostanze inquinanti si intendono ex articolo 2 della Direttiva le sostanze
soggette alla regolamentazione della Marpol 73/78 Allegati I (oli), II
(sostanze liquide nocive alla rinfusa), III (nocive sostanze trasportate via
mare in colli), IV (liquami delle navi), V (rifiuti delle navi) e residui del
sistema di depurazione dei gas di scarico. Sono esclusi gli inquinanti da
emissioni aeriformi dai combustibili usati a bordo delle navi (allegato VI
Marpol 73/78) a cui si applica la Direttiva 2016/802.
Per residui di depurazione dei gas di scarico, secondo la proposta di Direttiva, si intendono qualsiasi materiale rimosso dall'acqua di lavaggio o dall'acqua scaricata da un sistema di trattamento, l'acqua di scarico che non soddisfa il criterio di scarico o altro materiale residuo rimosso dal sistema di depurazione dei gas di scarico come risultato del ricorso a un metodo di conformità per la riduzione delle emissioni, come definito nell'allegato VI, norma 4, della convenzione Marpol 73/78 (QUI), utilizzato come alternativa in termini di riduzione delle emissioni alle norme stabilite nell'allegato VI, norma 14, di detta convenzione, tenendo conto degli orientamenti elaborati dall'IMO. Secondo il Parere del Comitato Economico Sociale sulla nuova versione della Direttiva 2005/35/CE: "Numerosi studi recenti hanno concluso che la questione delle misure di protezione per quanto riguarda gli scarichi di depurazione di SOx deve essere affrontata con urgenza in seno all'IMO, nonché a livello dell'UE, nazionale e regionale. I combustibili alternativi dovrebbero essere promossi in primo luogo, soprattutto in considerazione della necessità di combattere i cambiamenti climatici piuttosto che continuare a utilizzare i combustibili fossili con tutti i mezzi"
Ispezioni per scarichi di sostanze inquinanti da naviglio
L’articolo 6 della proposta di Direttiva dopo l’accordo di cui sopra afferma che sulla ispezioni emergono irregolarità o informazioni che fanno sorgere il sospetto che una nave volontariamente all'interno di un porto o in un terminale offshore di uno Stato membro ha effettuato o sta effettuando uno scarico di sostanze inquinanti in uno qualsiasi dei zone di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della Direttiva 2005/35, lo Stato membro deve garantire una ispezione adeguata o altra azione appropriata, tenendo conto delle pertinenti linee guida adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) intraprese in conformità con la legislazione nazionale.
Si
ricorda ai sensi del sopra citato articolo 3 paragrafo 1 della Direttiva 2005/35/CE questa è applicabile,
conformemente al diritto internazionale, agli scarichi di sostanze inquinanti:
a) nelle acque
interne, compresi i porti, di uno Stato membro, nella misura in cui è
applicabile il regime Marpol;
b) nelle acque territoriali di uno Stato membro;
c) negli stretti
utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio
di transito, come specificato nella parte III, sezione 2 della
Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (articolo 38-QUI), nella misura in cui uno Stato membro abbia
giurisdizione su tali stretti;
d) nella zona
economica esclusiva [NOTA 1] o in
una zona equivalente di uno Stato membro, istituita ai sensi del diritto
internazionale;
e) in alto mare.
Violazioni
Nella
misura in cui l'ispezione di cui sopra rivela fatti che potrebbero indicano una
violazione ai sensi dell'articolo 4 (violazioni e condizioni per escluderle)
della Direttiva 2005/35/CE come modificato dalla proposta ora sottoposto
all’accordo, lo Stato membro provvede applicare le disposizioni della presente
direttiva. Le
autorità competenti di quel Membro Stato e dello Stato di bandiera sono
informati.
Un elenco, non esaustivo (quindi integrabile dagli stati membri) delle violazioni di cui all’articolo 4 della Direttiva 2005/35/CE è stato introdotto all’allegato I con la proposta di Direttiva ora sottoposto all’accordo qui in esame:
1) Eventuali
irregolarità riguardanti il registro degli oli minerali e altri registri
pertinenti o altre carenze connesse a potenziali scarichi, riscontrate nel
corso delle ispezioni effettuate a norma della direttiva 2009/16/CE33 (QUI) dallo Stato membro interessato, da un altro
Stato membro o da uno Stato firmatario del memorandum d'intesa relativo al
controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (MOU di Parigi) nei
precedenti porti di scalo della nave;
2) eventuali
irregolarità riguardanti il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi, o la
relativa notifica, come previsto dalla direttiva (UE) 2019/883 (QUI), verificatesi nello Stato membro interessato o
nello Stato membro dei precedenti porti di scalo della nave;
3) eventuali
irregolarità riguardanti la mancata conformità ai criteri d'uso dei sistemi di
depurazione dei gas di scarico utilizzati come metodi di riduzione delle
emissioni di cui all'allegato II della Direttiva (UE) 2016/802 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, che fa
riferimento agli orientamenti del 2009 sui sistemi di depurazione dei gas di
scarico di cui alla risoluzione MEPC.184(QUI), sostituiti dagli orientamenti del 2021 sui
sistemi di depurazione dei gas di scarico di cui alla risoluzione MEPC.340(QUI);
4) eventuali
informazioni ricevute da un altro Stato membro relative a un potenziale scarico
illegale effettuato dalla nave ottenute attraverso le procedure previste dalla
Direttiva 2002/59/CE (QUI), tra cui prove o presunzioni di scarichi
volontari di idrocarburi o altre violazioni della convenzione Marpol 73/78
comunicate dalle stazioni costiere di uno Stato membro alle stazioni costiere
dello Stato membro interessato conformemente all'articolo 16 [NOTA 2] di tale direttiva oppure incidenti che il
comandante della nave ha rapportato alla stazione costiera dello Stato membro
interessato conformemente all'articolo 17 [NOTA 3] della stessa; o
5) qualsiasi altra
informazione fornita da persone coinvolte nell'esercizio della nave, compresi i
piloti, che suggerisca irregolarità relative a potenziali violazioni degli
obblighi previsti dalla presente direttiva.
Sanzioni Amministrative
La proposta di
Direttiva prevista dall’Accordo qui esaminato sostituisce l’articolo 8 della
Direttiva 2005/35/CE.
Gli Stati membri
istituiscono un sistema di gestione amministrativa sanzioni, ai sensi del loro
ordinamento giuridico nazionale, per la violazione di disposizioni nazionali di
attuazione dell'articolo 4 della Direttiva e garantiscono che vengono applicati.
Gli Stati membri
provvedono affinché le sanzioni amministrative introdotte comportino una natura
pecuniaria da infliggere alla società ritenute responsabili della violazione.
Nel testo dell’Accordo non c’è più il riferimento alle sanzioni applicabili ai singoli
e alle persone giuridiche.
Laddove l'ordinamento giuridico dello Stato membro non preveda sanzioni
amministrative, l’articolo 8 della Direttiva può essere applicato in modo tale
che le sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie di cui sopra sono disposte
dall’autorità competente e imposte dai tribunali nazionali competenti,
garantendo che siano comunque effettivi e abbiano un effetto equivalente alle
sanzioni amministrative irrogate dalle autorità competenti. In ogni caso, le
sanzioni irrogate ai sensi del presente paragrafo saranno efficaci,
proporzionate e dissuasive e applicate conformemente alle disposizioni della
presente direttiva.
Gli Stati membri non
stabiliscono né applicano sanzioni amministrative per violazioni ai sensi della
presente direttiva di livello così basso da non poter essere rispettate per
garantirne il carattere dissuasivo, la proporzionalità e l’efficacia sanzioni.
Applicazione efficace delle Sanzioni
Dopo l’articolo 8
viene introdotto, in base all’Accordo, un nuovo articolo alla Direttiva 2005/35/CE che prevede: Gli Stati
membri garantiscono che, nel determinare e applicare il tipo e il livello di
sanzione amministrativa a una persona fisica o giuridica ritenuta responsabile,
ai sensi dell'articolo 8, di una violazione ai sensi dell'articolo 4, dalle
autorità competenti, queste ultime possano tenere conto di tutte le circostanze
pertinenti della violazione, tra cui, ma non solo:
a) la natura, la
gravità e la durata dello scarico;
b) il grado di
colpevolezza o colpa della persona responsabile, entro il significato
dell’ordinamento giuridico degli Stati membri;
c) i danni causati
dallo scarico all'ambiente o alla salute umana compreso, ove pertinente, il suo
impatto sulla pesca, sul turismo e comunità costiere;
d) la capacità
finanziaria della società, persona fisica o giuridica responsabile
e) i benefici
economici generati o che si prevede saranno generati per il soggetto
responsabile della violazione, ove applicabile;
f) le misure adottate
dalla persona responsabile per impedire lo scarico o attenuarne gli impatti;
g) il livello di
cooperazione della persona responsabile con l'autorità competente, compresa
qualsiasi azione volta ad eludere o ostacolare un atto appropriato ispezione o
altra indagine da parte di un'autorità competente; o
h) qualsiasi
precedente violazione dell'inquinamento provocato dalle navi da parte della
persona responsabile.
Scambio di informazioni ed esperienze
Il nuovo articolo 10
della Direttiva 2005/35/CE come sostituito dalla proposta della nuova Direttiva
previo Accordo in esame afferma
Gli Stati membri e la
Commissione, con l'assistenza dell'EMSA (agenzia europea per la sicurezza
marittima: prevenzione incidenti da navi e da inquinamento prodotto da navi),
collaborano allo scambio di informazioni, basandosi sul sistema di scambio e di
informazione marittima dell'Unione di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 3,
e allegato III della Direttiva 2002/59/CE QUI (SafeSeaNet-QUI), al fine di raggiungere
i seguenti obiettivi:
a) migliorare le
informazioni necessarie per l'efficace attuazione della Direttiva, in
particolare con riferimento a quanto previsto dalla direttiva europea basata
sui satelliti servizio di rilevamento dell'inquinamento istituito dalla
presente direttiva (CleanSeaNet) e altri meccanismi di segnalazione pertinenti,
al fine di svilupparli in modo affidabile modalità di rintracciamento delle
sostanze inquinanti in mare;
b) sviluppare e
attuare un adeguato sistema di controllo e monitoraggio, integrare le
informazioni fornite ai sensi del punto alla lettera a) precedente con le
informazioni messe a disposizione dalla Commissione agli Stati membri nel
sistema SafeSeaNet, THETIS-EU e altre
banche dati e strumenti di informazione della UE al fine di facilitare
l'identificazione tempestiva e il monitoraggio sugli scarichi di sostanze
inquinanti dalle navi, al fine di ottimizzare le azioni di contrasto intraprese
dalle autorità nazionali
c) entro tre anni
dalla data di recepimento della presente direttiva da parte degli Stati membri,
le autorità competenti devono analizzare digitalmente tutte le segnalazioni ad
elevato grado di confidenza e indicare se verificano o meno gli avvisi ad alta
confidenza inviati dal sistema CleanSeaNet ogni anno, cercando di verificarne
almeno il 25%. Avvisi con elevata affidabilità, dove per verifica si intende
qualsiasi azione di follow-up da parte di autorità competenti di un avviso
inviato da CleanSeaNet per determinare se la segnalazione in questione presenti
uno scarico illegale. Se un membro Lo Stato non verifica una segnalazione,
dovrebbe indicarne i motivi così facendo.
Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sulla provenienza della nave gli incidenti legati all'inquinamento vengono divulgati alle zone di pesca e costiere interessate comunità in modo tempestivo.
Comunicazione delle Segnalazioni
La proposta di
Direttiva introduce alla Direttiva del 2005, previa modifiche dell’Accordo qui
esaminato, un nuovo articolo 10-bis alla Direttiva che recita
1. La Commissione
istituisce uno strumento elettronico di comunicazione per la raccolta e lo
scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in merito
all'attuazione del sistema di applicazione previsto dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri
assicurano che le seguenti informazioni relative alle azioni intraprese dalle
loro autorità competenti siano comunicate attraverso lo strumento elettronico
di comunicazione di cui al paragrafo 1, una volta terminati i procedimenti amministrativi
e, se del caso, giudiziari:
a) informazioni
relative al seguito dato dalle autorità competenti a una segnalazione inviata
tramite CleanSeaNet o ai motivi per cui non vi è stato dato seguito, non appena
possibile dopo il completamento delle attività di follow[1]up;
b) informazioni
relative alle ispezioni effettuate in conformità dell'articolo 6, non appena
possibile dopo il completamento dell'ispezione;
c) informazioni
relative alle azioni intraprese in conformità dell'articolo 7, non appena
possibile dopo il completamento di tali azioni; e
d) informazioni
relative alle sanzioni irrogate in conformità a ciò Direttiva, una volta che la
normativa amministrativa e, ove applicabile, giuridica il procedimento si
conclude e, in ogni caso, entro il 30 giugno di ogni anno per le sanzioni
imposte nel corso dell'anno civile precedente. Nella misura in cui comprendono
dati personali, le informazioni relative alle sanzioni sono rese anonime.
Al fine di garantire
l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione può, mediante
atti di esecuzione, stabilire norme dettagliate sulla procedura di
comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, specificando tra
l'altro il tipo di informazioni da comunicare, conformemente alla procedura
d'esame di cui all'articolo 13 (Procedura di Comitato per la sicurezza
marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato
COSS), istituito dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2099/2002-QUI).
Gli Stati membri
notificano alla Commissione le autorità che sono autorizzate ad accedere allo
strumento di comunicazione di cui a punto 1 sopra riportato.
Pubblicazione delle Informazioni
La proposta di
Direttiva introduce alla Direttiva del 2005 un nuovo articolo 10-quater che
recita:
Sulla base delle
informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'art 10 bis, la
Commissione rende pubblica una panoramica regolarmente aggiornata a livello
dell'Unione sull'attuazione e l'applicazione della presente direttiva
conclusione dei procedimenti amministrativi e legali, ove applicabile. Nella
misura in cui le informazioni relative alle sanzioni includono dati personali o
informazioni commercialmente sensibili, tali informazioni saranno rese anonime.
Il quadro d'insieme della Commissione comprende le informazioni elencate
nell'allegato II presente direttiva.
Fatta salva la Direttiva 2003/4/CE sull’accesso alle informazioni ambientali, la Commissione
adotta misure appropriate per proteggere la riservatezza delle informazioni
ottenute in attuazione della presente direttiva.
Valutazione e Riesame della nuova versione della Direttiva
La proposta di
Direttiva introduce nella Direttiva del 2005 un nuovo articolo 12-bis che recita:
Entro cinque anni
dalla data di recepimento della presente direttiva di modifica una volta
pubblicata, la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva.
Tale valutazione si basa, almeno, su quanto segue:
a) l'esperienza
acquisita dall'attuazione della presente direttiva;
b) le informazioni
comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 bis e la panoramica a
livello dell'Unione fornita a norma dell'articolo 10 quater;
b bis) l'interazione
della presente direttiva con altre pertinenti norme internazionali e Diritto
dell'Unione sulla protezione dell'ambiente marino e sulla sicurezza marittima;
b ter) i dati e le
scoperte scientifiche più recenti.
Nel quadro del riesame
la Commissione valuta la possibilità di modificare l'ambito di applicazione
della Direttiva, se del caso, alla luce delle norme internazionali, nuove o
aggiornate, per la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi soggette alle
disposizioni attuali e future della convenzione Marpol 73/78 come per i rifiuti
di plastica marina, perdita del contenitore e perdita di pellet di plastica.’
[NOTA 1] Secondo gli articoli 55 e 57 della parte V Convenzione sul diritto del mare:
“La zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso
adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella presente
parte, in virtù del quale i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e
i diritti e le libertà degli altri Stati sono disciplinati dalle pertinenti
disposizioni della presente convenzione… La zona economica esclusiva non si
estende al di là di 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata
la larghezza del mare territoriale.
[NOTA 2] Caratteristiche delle navi che presentano un rischio potenziale per la navigazione ovvero una minaccia per la sicurezza della navigazione, la sicurezza delle persone o l'ambiente
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