Pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2024/1252 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 aprile 2024 (QUI), di seguito Regolamento, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Il Regolamento disciplina una serie completa di azioni per garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro, diversificato, accessibile e sostenibile di materie prime essenziali. Le materie prime critiche (QUI) sono indispensabili per un'ampia gamma di settori strategici, tra cui: l'industria net zero, l'industria digitale, l'aerospaziale e i settori della difesa.
L'UE deve attenuare i rischi (QUI) per le catene di approvvigionamento legati a tali dipendenze strategiche per migliorare la sua resilienza economica, come evidenziato dalle carenze all'indomani della Covid-19 e dalla crisi energetica seguita all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ciò può mettere a rischio gli sforzi dell'UE per raggiungere i suoi obiettivi climatici e digitali.
L’Italia ha recentemente prodotto una normativa relativa alla regolamentazione delle esportazioni di queste materie critiche (QUI) che ora sarà rivista alla luce del nuovo Regolamento UE.
Il nuovo
Regolamento è una risposta prima di tutto alla egemonia della Cina sulle
materie prime critiche ma anche, a proposito di alleati, all'US Inflation Reduction Act (IRA
- QUI), che prevede crediti di imposta per le auto elettriche a condizione
che almeno il 40% dei metalli per le batterie sia di provenienza USA con il
rischio di delocalizzazione di aziende, non USA, che producono batterie per
ottenere gli incentivi della nuova norma statunitense.
Fondamentale a premessa della lettera del
nuovo Regolamento è leggere il Rapporto della Agenzia Internazionale per le fonti rinnovabili che
ho sintetizzato QUI e dove troverete anche il testo complete in versione
inglese.
Il post che segue è diviso in due parti: Parte 1
sintesi dei punti chiave del Regolamento, Parte 2 una descrizione analitica del
Regolamento sistematizzata per capitolo per agevolare la lettura.
PARTE 1
PUNTI CHIAVE DEL NUOVO REGOLAMENTO
1. Il
Regolamento stabilisce chiari parametri quantititavi di riferimento per le
capacità nazionali lungo la catena di approvvigionamento strategica delle
materie prime e per diversificare l'approvvigionamento dell'UE entro il 2030.
2. Entro il
2030 nessun paese terzo rappresenti più del 65 % del consumo annuo
dell'Unione di tale materia prima strategica.
3. Si prevedono
criteri per definire la strategicità di progetti per acquisire le materie prime
critiche
4. Viene
istituito un Comitato Europeo per le Materie Prime Critiche che
supporta la commissione nel decidere sulla strategicità del progetto
5. Sono stabiliti
termini precisi per la conclusione del procedimento di autorizzazione (al
massimo 27 mesi)
6. La VIA
quando necessaria deve concludersi entro 90 giorni dalla consultazioni (che
possono durare al massimo 85 giorni)
7. Le
autorità nazionali, regionali e locali nei piani di loro valutano la possibilità di includere in
tali piani, ove opportuno, disposizioni per l’elaborazione di progetti relativi
alle materie prime critiche
8. Istituiti Punti
unici di accesso per supportare chi presenta progetti relativi alle materie prime
critiche
9. Entro
il 24 maggio 2025, ciascuno Stato membro elabora un programma
nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche e i
minerali vettori di materie prime critiche
10.
Entro
il 24 maggio 2025 ed entro 12 mesi da ciascun aggiornamento
dell’elenco delle materie prime strategiche, gli Stati membri individuano le
imprese di grandi dimensioni operative sul loro territorio che utilizzano
materie prime strategiche
11. Le imprese di
grandi dimensioni, risultanti dall’elenco suddetto, effettuano, almeno ogni tre
anni e nella misura in cui le informazioni richieste siano a loro
disposizione, una valutazione del rischio della loro catena di
approvvigionamento di materie prime strategiche in particolare sulla vulnerabilità alle perturbazioni dell’approvvigionamento.
12.
Entro
il 24 maggio 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione che
specificano un elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti da
considerare almeno dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie
prime critiche
13.
Entro 2
anni dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui
della Commissione che fissa l’elenco richiamato in precedenza, ciascuno Stato
membro adotta e attua programmi nazionali (integrati nei piani di gestione
dei rifiuti nuovi o esistenti e nei programmi di prevenzione dei
rifiuti) per il recupero e riciclo delle materie prime critiche
14.
I gestori di rifiuti da industrie estrattive minerarie, forniscono all’autorità
competente alle gestione delle funzioni in materia di rifiuti da estrazione,
uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale
recupero di materie prime critiche
15. Gli Stati membri
istituiscono una banca dati delle strutture di deposito dei rifiuti di
estrazione chiuse situate sul loro territorio
16.
Entro
il 24 novembre 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo
e al Consiglio una relazione che stabilisce quali materie prime critiche
devono essere privilegiate per valutare se l’obbligo di dichiarare l’impronta
ambientale di una materia prima critica sia necessario e proporzionato.
conformemente all'allegato V
17.
Entro
il 24 novembre 2026 gli Stati membri stabiliscono le norme relative
alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento
PARTE 2
DESCRIZIONE ANALITICA DEL
REGOLAMENTO PER CAPITOLI
ELENCO
MATERIE PRIME CRITICHE E STRATEGICHE
Gli allegati
I e II contengono un elenco aggiornato di materie prime critiche e un elenco di
materie prime strategiche fondamentali per le tecnologie importanti per le
ambizioni verdi e digitali dell'Europa e per le applicazioni di difesa e
spaziali, pur essendo soggette a potenziali rischi di approvvigionamento in
futuro.
Il
regolamento incorpora sia l'elenco delle materie prime critiche che quelle
strategiche nel diritto dell'UE.
Materie
prime strategiche ALLEGATO
I SEZIONE1 |
Materie
prime critiche ALLEGATO
II SEZIONE 1 |
Bauxite, Allumina, Alluminio Bismuto Boro - grado metallurgico Cobalto Rame Gallio Germanio Litio - grado batteria Magnesio metallico Manganese - grado batteria Grafite - grado batteria Nichel - grado batteria Metalli del gruppo del platino Elementi delle terre rare per magneti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce) Silicio metallico Titanio metallico Tungsteno |
a) Antimonio b) Arsenico e) Bauxite, allumin, alluminio d) Baryte e) Berillio f) Bismuto g) Boro h) Cobalto i) Carbone da coke j) Rame k) Feldspato l) Fluorite m) Gallio n) Germanio o) Afnio p) Elio q) Elementi delle terre rare pesanti r) Elementi delle terre rare leggere s) Litio t) Magnesio u) Manganese v) Grafite w) Nichel - grado batteria x) Niobio y) Roccia fosfatica z) Fosforo a-bis) Metalli del gruppo del platino b-ter) Scandio quater) Silicio metallico dd) Stronzio ae) Tantalio af) Titanio metallico ag) Tungsteno ah) Vanadio |
Entro il 24 maggio 2027
e
successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione riesamina e, se
necessario, aggiorna l'elenco delle materie prime critiche.
La
Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l'elenco delle materie prime
strategiche entro il 24 maggio 2027 e successivamente ogni tre anni.
OBIETTIVI
QUANTITATIVI DEL REGOLAMENTO (articolo 5)
Il Regolamento
stabilisce chiari parametri di riferimento per le capacità nazionali lungo la
catena di approvvigionamento strategica delle materie prime e per diversificare
l'approvvigionamento dell'UE entro il 2030.
In
particolare, occorre garantire che, entro il 2030, le capacità dell'Unione per
ciascuna materia prima strategica siano aumentate in modo significativo, in
modo che, nel complesso, la capacità dell'Unione si avvicini o raggiunga i
seguenti parametri di riferimento:
1) la
capacità di estrazione dell'Unione è in grado di estrarre i minerali, i
minerali o i concentrati necessari per produrre almeno il 10 % del consumo
annuo di materie prime strategiche dell'Unione, nella misura del possibile alla
luce delle riserve dell'Unione;
2) la
capacità di trasformazione dell'Unione, anche per tutte le fasi intermedie di
trasformazione, è in grado di produrre almeno il 40 % del consumo annuo di
materie prime strategiche dell'Unione;
3) La
capacità di riciclaggio dell'Unione, anche per tutte le fasi intermedie di
riciclaggio, è in grado di produrre almeno il 25 % del consumo annuo di materie
prime strategiche dell'Unione ed è in grado di riciclare quantità
significativamente crescenti di ciascuna materia prima strategica dai rifiuti;
Inoltre,
occorre diversificare le importazioni dell'Unione di materie prime strategiche
al fine di garantire che, entro il 2030, il consumo annuo dell'Unione di
ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase pertinente della
trasformazione possa dipendere dalle importazioni da diversi paesi terzi o da
paesi o territori d'oltremare (PTOM) e che nessun paese terzo rappresenti più
del 65 % del consumo annuo dell'Unione di tale materia prima strategica.
PROGETTI
DICHIARATI STRATEGICI RELATIVI ALLE MATERIA PRIME (articolo 6)
Criteri per definire i progetti strategici (articolo 5 – allegato III):
a) il
progetto contribuirebbe in modo significativo alla sicurezza
dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione;
b) il
progetto è o diventerà tecnicamente fattibile entro un lasso di tempo
ragionevole e il volume di produzione previsto del progetto può essere stimato
con un livello di confidenza sufficiente;
c) il
progetto sarebbe attuato in modo sostenibile, in particolare per quanto
riguarda il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti
ambientali, la prevenzione e la minimizzazione degli impatti socialmente
negativi attraverso l'uso di pratiche socialmente responsabili, tra cui il
rispetto dei diritti umani, delle popolazioni indigene e dei diritti dei
lavoratori, in particolare in caso di reinsediamento involontario, il
potenziale di creazione di posti di lavoro di qualità e un impegno
significativo con le comunità locali e le parti sociali pertinenti, e l'uso di
pratiche commerciali trasparenti con adeguate politiche di conformità per
prevenire e ridurre al minimo i rischi di impatti negativi sul corretto
funzionamento della pubblica amministrazione, compresi la corruzione attiva e
passiva;
d) per
i progetti nell'Unione, l'istituzione, l'esercizio o la produzione del progetto
comporterebbe vantaggi transfrontalieri al di là dello Stato membro
interessato, anche per i settori a valle;
e) per i
progetti in paesi terzi che sono mercati emergenti o economie in via di
sviluppo, il progetto sarebbe reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il
paese terzo interessato aggiungendo valore in tale paese terzo.
Il rispetto dei criteri per il riconoscimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è valutato dalla Commissione conformemente agli elementi e alle prove di cui all'allegato III al Regolamento.
CONTENUTO
DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA STRATEGICITÀ DEI PROGETTI
Le domande di
riconoscimento di un progetto relativo a materie prime critiche come progetto
strategico sono presentate dal promotore del progetto alla Commissione.
L’articolo 7 del Regolamento definisce il contenuto
delle domande.
Nel
contenuto, tra l’altro, ci deve essere anche:
a) gli
elementi di prova pertinenti e fattuali relativi al rispetto dei criteri di
selezione di cui al precedente paragrafo del presente commento;
b) un piano
contenente misure volte a facilitare l'accettazione da parte del pubblico,
comprese, se del caso, misure volte ad agevolare il coinvolgimento
significativo e la partecipazione attiva delle comunità interessate;
c) per i
progetti nei paesi terzi o nei PTOM che comportano attività estrattive, un
piano per migliorare lo stato ambientale dei siti interessati dopo la fine
dello sfruttamento, al fine di ripristinare lo stato ambientale precedente,
tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica;
d) per i
progetti relativi esclusivamente al trattamento o al riciclaggio situati in
zone protette a norma della Direttiva 92/43/CEE o della Direttiva 2009/147/CE,
una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate valutate
dal promotore del progetto e dei motivi per cui tali ubicazioni alternative non
sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto;
e) per i
progetti che potrebbero avere un impatto sulle popolazioni indigene, un piano
contenente misure dedicate a una consultazione significativa delle popolazioni
indigene interessate in merito alla prevenzione e alla riduzione al minimo
degli impatti negativi sui diritti delle popolazioni indigene e, se del caso, a
un equo compenso per tali popoli, nonché misure per affrontare i risultati
della consultazione
Entro il 24 novembre 2024 la Commissione adotta un atto di
esecuzione che stabilisce un modello unico che i promotori di progetti devono
utilizzare per le suddette domande.
La prima data per un invito della Commissione per presentare le domande non deve andare oltre il 24 agosto 2024.
IL COMITATO CHE
SUPPORTA LA COMMISSIONE NEL DECIDERE SULLA STRATEGICITÀ DEL PROGETTO (ARTICOLO 7)
La Commissione inoltra tutta la documentazione relativa
alla domanda al Comitato
Europeo per le Materie Prime Critiche di cui agli articoli 35, 36 del Regolamento (composto dagli Stati membri e dalla Commissione ed è presieduto dalla Commissione). Entro 30 giorni dalla
ricezione della documentazione relativa alla domanda, il comitato discute ed emette, sulla base di un
processo equo e trasparente, un parere sulla completezza della domanda e sul
fatto che il progetto proposto soddisfa o no i criteri. Sulla base del Parere
del Comitato la Commissione decide la strategicità del progetto.
Qualsiasi Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto
proposto può opporsi alla concessione dello status di progetto strategico al progetto
proposto. Il comitato può invitare lo Stato membro interessato a presentare le
proprie ragioni a supporto dell'obiezione in modo che siano discusse dal
comitato.
I progetti
strategici sono dichiarati di interesse pubblico rilevante solo se rispettano i
criteri sopra elencati dall’articolo 6 del Regolamento comprese le norme
ambientali (vedi paragrafo 2 articolo 10 del Regolamento)
OBBLIGHI DI
RENDICONTAZIONE E INFORMAZIONE PER I PROGETTI STRATEGICI (articolo 8)
Ogni due anni
dalla data di riconoscimento come progetto strategico, il promotore del
progetto presenta alla Commissione una relazione contenente informazioni sullo
stato di attuazione, i motivi dei ritardi, progressi nel finanziamento del
progetto strategico, comprese le informazioni sul sostegno finanziario pubblico,
modifiche al progetto strategico.
UNICO PUNTO
DI CONTATTO (ARTICOLO 9)
Entro il 24 febbraio 2025 gli Stati membri istituiscono o
designano una o più autorità come punti di contatto unici. Qualora uno Stato
membro istituisca o designi più di un punto di contatto di questo tipo, esso
garantisce che vi sia un solo punto di contatto per ogni livello amministrativo
pertinente e per ogni fase della catena del valore (tutte le attività e i processi coinvolti nell'esplorazione, nell'estrazione, nella trasformazione e nel riciclaggio delle materie prime) delle materie prime critiche.
Il punto di
contatto unico interessato è l'unico punto di contatto per il promotore del
progetto e assiste il promotore del progetto nella comprensione di qualsiasi
questione amministrativa pertinente alla procedura autorizzativa.
Gli Stati
membri provvedono affinché i punti di contatto unici dispongano di un numero
sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e
tecnologiche sufficienti per l'efficace svolgimento dei loro compiti.
DURATA DELLA
PROCEDURA AUTORIZZATIVA (articolo 11)
Per i
progetti strategici nell'Unione, la procedura autorizzativa non supera:
a) 27 mesi
per i Progetti Strategici che prevedono l'estrazione;
b) 15 mesi
per i progetti strategici che prevedono solo il trattamento o il riciclaggio.
Qualora la
natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto strategico lo
richiedano si possono stabilire proroghe da un massimo ad un minimo di tre
mesi.
VIA E PROCEDURA AUTORIZZATIVA (articolo 11 e 12)
Nel caso di
VIA applicabile al progetto strategico la fase di predisposizione del rapporto
ambientale (studio di impatto ambientale) non è compresa nei termini suddetti
Sono
stabiliti 30 giorni per l’Autorità competente di verificare la sottoponibilità
a VIA il progetto strategico a differenza dei 90 giorni previsti dalla Direttiva 2011/92.
Il proponente il progetto strategico può chiedere un parere al Punto di Contatto Unico sul contenuto del rapporto ambientale da presentare, il parere deve essere rilasciato entro 45 giorni.
Se il
progetto è sottoponibile a più procedura di valutazione ambientali il Punto di
Contatto Unico garantisce una procedura coordinata o comune.
Nell’ambito
della procedura coordinata di cui al primo comma, l’autorità competente
coordina le varie valutazioni individuali dell’impatto ambientale di un
determinato progetto richieste dai pertinenti atti legislativi dell’Unione. L’autorità competente prevede un’unica valutazione dell’impatto
ambientale di un determinato progetto richiesta dai pertinenti atti legislativi
dell’Unione.
Una volta
ricevute le informazioni previste dalla Direttiva sulla VIA e concluse le
relative consultazioni (nel caso durano da un minimo di 30 ad un massimo di 85
giorni prorogabili di 40 giorni in casi eccezionali) l’Autorità Competente
garantisce che la decisione che conclude la valutazione debba avvenire entro e
non oltre 90 giorni prorogabili di 20 giorni quando la natura, la complessità,
l’ubicazione o la portata del progetto proposto lo richiedono.
Quanto sopra
riportato si applica alla procedura di rilascio delle autorizzazioni
riguardante i progetti strategici per i quali tale procedura è stata
avviata prima del riconoscimento del progetto come strategico solo nella misura
in cui le fasi previste da tali paragrafi non siano ancora state completate.
PIANI E
PROGETTI STRATEGICI PER MATERIE PRIME CRITICHE (articolo 13)
Le autorità
nazionali, regionali e locali responsabili della preparazione dei piani,
compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani
di utilizzo del territorio valutano la possibilità di includere in tali piani,
ove opportuno, disposizioni per l’elaborazione di progetti relativi alle
materie prime critiche. Nel valutare di includere tali disposizioni, la
priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate, ai siti
industriali, alle aree dismesse e alle miniere attive o abbandonate,
incluse, se del caso, mineralizzazioni identificate.
In caso di
necessità di VAS applicabile ai suddetti piani compresa la VINCA le procedure
sono coordinate.
APPLICAZIONE
CONVENZIONE AARHUS
Il presente
regolamento fa salvi gli obblighi previsti dalla Convenzione della
Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso
alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali
e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il
25 giugno 1998, e dalla convenzione UNECE sulla valutazione
dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo
il 25 febbraio 1991, e dal relativo protocollo sulla valutazione
ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003.
Tutte le
decisioni adottate ai sensi della presente sezione sono rese pubbliche in modo
facilmente comprensibile e tutte le decisioni relative a un progetto
sono disponibili nello stesso sito web.
Vedi anche
articolo 18 sulla accessibilità on line delle informazioni amministrative
relative alle procedure sui progetti di materia prime critiche.
NORME
FAVOREVOLI ALL’ACCESSO DELLE MATERIE PRIME CRITICHE
Nel
Regolamento troviamo:
1. Impegni per la Commissione UE ad accelerare e incentivare gli investimenti
privati in progetti strategici (articolo 15).
2. Impegni degli
stati membri il cui territorio è interessato da un progetto strategico ad
adottare misure volte ad agevolarne un’attuazione tempestiva ed efficace
(articolo 15).
3. Prevedere che
il sottogruppo permanente istituito nel Comitato Europeo per le materie
critiche, su richiesta del promotore di un progetto strategico, discute
e fornisce consulenza sulle modalità da adottare per completare il
finanziamento del progetto, tenendo conto dei finanziamenti già assicurati
(articolo 16).
4. Impegnare la
Commissione a istituire un sistema per facilitare la conclusione di accordi di
acquisto dei prodotti del progetto relativi ai progetti strategici, in
conformità delle norme in materia di concorrenza (articolo 17).
PROGRAMMI
NAZIONALI DI ESPLORAZIONE (ARTICOLO 19)
Entro il
24 maggio 2025, ciascuno Stato membro elabora un programma nazionale di
esplorazione generale per le materie prime critiche e i minerali vettori
di materie prime critiche. Tali programmi nazionali sono sottoposti
a riesame almeno ogni cinque anni e aggiornati, se necessario.
I programmi
includono:
a) mappatura
dei minerali su scala idonea;
b) campagne
geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti
e rocce;
c) indagini
geoscientifiche, come le indagini geofisiche;
d) elaborazione
dei dati raccolti attraverso l’esplorazione generale, anche mediante lo
sviluppo di mappe predittive;
e) rielaborazione
dei dati delle indagini geoscientifiche esistenti per individuare eventuali
mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali
vettori di materie prime critiche.
f) la
eventuale dimostrazione di non esistenza nel singolo stato membro di deposito
di materie prime critiche o di minerali vettori di tali materie prime
critiche.
ACCESSO DATI
DEI PIANI (articolo 19)
Gli Stati
membri mettono a disposizione del pubblico su un sito web ad accesso
libero mappe che riportano informazioni di base relative alle mineralizzazioni
contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nei
programmi nazionali di cui sopra. Se del caso, tali informazioni comprendono la
classificazione delle presenze individuate secondo la classificazione quadro
delle Nazioni Unite per le risorse. Informazioni più dettagliate, compresi
i dati geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata
e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su
richiesta.
MONITORAGGIO
E PROVE DI STRESS (articolo 20)
La
Commissione monitora il rischio di approvvigionamento connesso alle materie
prime critiche che rischiano di falsare la concorrenza o frammentare il mercato
interno. Tale monitoraggio riguarda almeno l'evoluzione dei parametri seguenti:
a) i
flussi commerciali tra l’Unione e i paesi terzi e all’interno del
mercato interno;;
b) la
domanda e l'offerta;
c) la
concentrazione dell'offerta;
d) la
produzione e le capacità di produzione a livello mondiale e dell'Unione nelle
diverse fasi della catena del valore delle materie prime;
e) la
volatilità dei prezzi;
f) le
strozzature in
qualsiasi fase della produzione dell’Unione e le strozzature nelle
autorizzazioni di progetti strategici all’interno dell’Unione;
g) i
potenziali ostacoli al commercio di materie prime critiche o di beni che
utilizzano materie prime critiche come fattori produttivi nel mercato interno.
PROVE DI
STRESS PER CIASCUNA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME
STRATEGICHE (articolo 20)
La
Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali che partecipano al
sottogruppo permanente del Comitato europeo per le materie critiche, provvede
affinché sia eseguita, almeno ogni tre anni, una prova di stress per ciascuna
catena di approvvigionamento di materie prime strategiche o qualora,
a seguito del monitoraggio, sia rilevato un aumento significativo dei
rischi di approvvigionamento.
A tal
fine il sottogruppo permanente del Comitato coordina e suddivide la
realizzazione delle prove di stress per le diverse materie prime strategiche
tra le varie autorità partecipanti.
Le prove di
stress consistono in una valutazione della vulnerabilità alle perturbazioni
dell’approvvigionamento della catena di approvvigionamento delle materie prime
dell’Unione della materia prima strategica in questione, eseguita stimando
l’impatto dei diversi scenari che possono causare tali perturbazioni
dell’approvvigionamento e i loro potenziali effetti e tenendo conto
almeno degli elementi seguenti:
1. dove è
estratta, trasformata o riciclata la materia prima strategica in
questione;
2. le capacità
degli operatori economici lungo la catena del valore delle materie prime
e la struttura del mercato;
3. i fattori
che potrebbero incidere sull’approvvigionamento, tra cui, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, la situazione geopolitica, la logistica,
l’approvvigionamento energetico, la forza lavoro o le catastrofi naturali;
4. la
disponibilità e la capacità di diversificare rapidamente le fonti di
approvvigionamento, di sostituire le materie o di attenuare la domanda;
5. gli
utilizzatori della materia prima strategica in questione lungo la catena del
valore delle materie prime e la relativa quota di domanda, con particolare
attenzione alla fabbricazione di tecnologie pertinenti alle transizioni verde
e digitale nonché alle applicazioni di difesa e aerospaziali.
6. i
potenziali ostacoli al commercio transfrontaliero di materie prime strategiche
o di beni che utilizzano materie prime strategiche come fattori produttivi
nel mercato interno.
I contenuti
del monitoraggio e prove di stress di cui sopra sono messi a disposizione del
pubblico, vedi anche articolo 21 del Regolamento.
RELAZIONI
SULLE SCORTE STRATEGICHE (articolo 22)
Nell’ambito
delle relazioni presentate a norma dell’articolo 45 del Regolamento
gli stati membri trasmettono alla commissione informazioni sullo stato delle
proprie scorte strategiche di materie prime strategiche. gli stati membri non
sono tenuti a fornire informazioni relative a determinate scorte
strategiche qualora tali informazioni possano compromettere la loro difesa
o sicurezza nazionale. uno stato membro fornisce notifica motivata nel
caso rifiuti di fornire tali informazioni.
Sulla base
delle informazioni da dette relazioni la Commissione predispone strategia per
la tutela e lo sviluppo delle scorte strategiche (vedi articolo 23).
ELENCO
IMPRESE CHE UTILIZZANO MATERIE PRIME STRATEGICHE (ARTICOLO 24)
Entro il
24 maggio 2025 ed entro 12 mesi da ciascun aggiornamento dell’elenco delle
materie prime strategiche, gli Stati membri individuano le imprese di grandi
dimensioni operative sul loro territorio che utilizzano materie prime
strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la
mobilità elettrica, apparecchiature relative alla produzione
e all’utilizzo dell’idrogeno, apparecchiature relative alla produzione di
energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, apparecchiature
connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi
elettronici mobili, apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva,
apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti
o chip avanzati.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DELLE IMPRESE CHE UTILIZZANO MATERIE PRIME STRATEGICHE (articolo 24)
Le imprese di
grandi dimensioni, risultanti dall’elenco suddetto, effettuano, almeno ogni tre
anni e nella misura in cui le informazioni richieste siano a loro
disposizione, una valutazione del rischio della loro catena di
approvvigionamento di materie prime strategiche, che comprenda:
a) una
mappatura del luogo in cui sono estratte, trasformate o riciclate le
materie prime strategiche che utilizzano;
b) un’analisi
dei fattori che potrebbero incidere sul loro approvvigionamento di materie
prime strategiche;
c) una
valutazione delle loro vulnerabilità alle perturbazioni
dell’approvvigionamento.
Se dalla
valutazione del rischio emergono vulnerabilità, le suddette imprese si
adoperano per attenuare tali vulnerabilità, anche valutando la possibilità di
diversificare le proprie catene di approvvigionamento o di sostituire le
materie prime strategiche.
Gli stati
membri possono imporre alle imprese a presentare al Consiglio di amministrazione
una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio,
compresa la fonte delle informazioni su cui si basa la valutazione dei rischi
significativi individuati, nonché le misure di attenuazione previste
o attuate.
DOMANDE
AGGREGATE E ACQUISTO COMUNE (articolo 25)
La
Commissione istituisce e gestisce un sistema per aggregare la domanda
delle imprese interessate che consumano materie prime strategiche stabilite
nell’Unione e per cercare offerte dai fornitori per soddisfare tale
domanda aggregata. Sono comprese sia le materie prime strategiche non
trasformate sia quelle trasformate.
ATTI
COMMISSIONE UE SUL RECUPERO RICICLO MATERIE PRIME CRITICHE (articolo 26)
Entro il
24 maggio 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano
un elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti da considerare
almeno dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime
critiche tenendo conto dei parametri seguenti:
a) della
quantità totale di materie prime critiche recuperabili da tali prodotti,
componenti e flussi di rifiuti;
b) della
misura in cui tali prodotti, componenti e flussi di rifiuti sono
disciplinati dal diritto dell’Unione;
c) delle
lacune normative;
d) delle
sfide particolari che incidono sulla raccolta e sul trattamento dei
prodotti, dei componenti e dei flussi di rifiuti;
e) dei
sistemi esistenti di raccolta e trattamento dei prodotti, dei componenti
e dei flussi di rifiuti a essi applicabili.
PROGRAMMI
NAZIONALI RICICLO RECUPERO MATERIE PRIME CRITICHE (articolo 26)
Entro 2 anni
dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui della
Commissione che fissa l’elenco richiamato in precedenza, ciascuno Stato membro
adotta e attua programmi nazionali ( integrati nei piani di gestione
dei rifiuti nuovi o esistenti e nei programmi di prevenzione dei
rifiuti), o include al loro interno, contenenti misure volte, tra l’altro,
a:
a) ridurre il
consumo di materie prime critiche migliorando le tecnologie di riciclaggio,
qualità materiali sostituendo le materie prime critiche
b) promuovere
la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione
di prodotti e componenti con un pertinente potenziale di recupero delle
materie prime critiche;
c) aumentare
la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un
rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli
scarti metallici, e garantirne l’introduzione nel sistema di riciclaggio
appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del
materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio
delle materie prime critiche;
d) aumentare
l’uso di materie prime critiche secondarie, anche attraverso misure che tengano
conto del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli
appalti pubblici o incentivi economici per l’uso di materie prime critiche
secondarie;
e) modulare i
contributi finanziari versati dai produttori
vengano utilizzati per incentivare il fatto che i prodotti
contengano una quota maggiore di materie prime critiche secondarie recuperate
dai rifiuti, riciclati.
Si possono
prevedere, relativamente ai contenuti di cui sopra alle lettere b), c), d)
l’introduzione di incentivi finanziari (nel rispetto degli articoli 107-108
Trattato UE sugli aiuti di stato- QUI), quali sconti, ricompense monetarie
o sistemi di cauzione-rimborso, per promuovere la preparazione al
riutilizzo e il riutilizzo di prodotti che presentano un rilevante
potenziale di recupero di materie prime critiche e la raccolta e il
trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti.
STUDIO DI
VALUTAZIONE ECONOMICA PRELIMINARE RIGUARDANTE IL POTENZIALE RECUPERO DI MATERIE
PRIME CRITICHE (articolo 27)
Gli operatori, intesa come persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in cui avviene la gestione dei rifiuti, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura,tenuti a redigere piani di gestione dei rifiuti
a norma dell’articolo 5 della Direttiva 2006/21/CE (QUI) sulla gestione dei rifiuti da industrie
estrattive, forniscono all’autorità competente alle gestione delle funzioni in
materia di rifiuti da estrazione (In Italia vedi leggi regionali sulle
attività estrattive),
uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale
recupero di materie prime critiche:
a) dai
rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura; e
b) dai
rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto
prima che diventassero rifiuti.
Lo studio va presentato entro il 24
novembre 2026. Gli
operatori di nuove strutture di deposito dei rifiuti presentano tale studio
all’autorità competente (delle procedure per rifiuti da estrazione) al momento
della presentazione dei propri piani di gestione dei rifiuti.
In Italia ad
oggi la disciplina dei rifiuti da attività estrattiva è il DLgs 117/2008 (QUI). Una normativa complessa modificata
negli anni successivi ma che ha mantenuta al centro strumenti di tutela
preventiva del potenziale inquinamento da residui di attività di miniera come
il piano di gestione dei rifiuti da estrazione dei minerali, misure di
prevenzione degli incidenti, piani di emergenza esterni a tutela della
popolazione oltre che dei lavoratori, norme di trasparenza e coinvolgimento del
pubblico. Questa normativa al massimo dovrà essere integrata per migliorare il
contenuto dei piani di gestione e dei piani di emergenza come delle misure di
prevenzione incidenti al fine di adeguarla alle specificità delle problematiche
ambientali che pongono le attività di estrazione delle CRM.
Sulle
problematiche del recupero di materie prima critiche dai rifiuti minerari e la
possibile riapertura di siti chiusi si vedano studi vari italiani e non (QUI).
BANCA DATI
DELLE STRUTTURE DI DEPOSITO DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE CHIUSE (articolo 27)
Gli Stati
membri istituiscono una banca dati delle strutture di deposito dei rifiuti di
estrazione chiuse situate sul loro territorio, comprese le strutture di
deposito dei rifiuti estrattivi abbandonate, a eccezione delle strutture
di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse in cui le caratteristiche
particolari delle discariche o le condizioni geologiche rendono
improbabile la presenza di quantità di materie prime critiche potenzialmente
recuperabili dal punto di vista tecnico.
La banca dati
è istituita entro il 24 novembre 2026 e tutte le informazioni sono
inserite in tale banca dati entro il 24 maggio 2027. È messa
a disposizione in formato digitale e accessibile al pubblico
e aggiornata almeno ogni tre anni al fine di includere ulteriori
informazioni disponibili e strutture recentemente chiuse
o recentemente individuate.
MISURE
NAZIONALI PER RECUPERO MATERIE PRIME CRITICHE DA RIFIUTI DI ESTRAZIONE
(articolo 27)
Entro il
24 novembre 2027 gli Stati membri adottano e attuano misure volte
a promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di
estrazione, in particolare da strutture di deposito dei rifiuti di estrazione
chiuse, identificate nella banca dati, sopra richiamata, come contenenti
materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di
vista economico.
RICICLABILITÀ
DEI MAGNETI PERMANENTI (articolo 28)
Per magnete permanente si intende un magnete
che mantiene il suo magnetismo dopo essere stato rimosso da un campo magnetico
esterno.
A
decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione
che definisce l’etichetta, qualsiasi persona fisica o giuridica che
immetta sul mercato dispositivi per la risonanza magnetica per immagini,
generatori di energia eolica, robot industriali, veicoli a motore, mezzi
di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici,
anche se i motori elettrici sono integrati in altri prodotti, lavatrici
automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere
o lavastoviglie garantisce che tali prodotti rechino un’etichetta ben
visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica:
a) se tali
prodotti contengono uno o più magneti permanenti;
Secondo
l’articolo29 del Regolamento entro il 24 maggio 2026 la Commissione adotta
un atto delegato che deve stabilire norme per il calcolo e la verifica
della quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel
e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo presenti nei magneti
permanenti incorporati nei prodotti sopra elencati.
DICHIARAZIONE
DI IMPRONTA AMBIENTALE (articolo 31)
Entro il
24 novembre 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione che stabilisce quali materie prime critiche devono
essere privilegiate per valutare se l’obbligo di dichiarare l’impronta
ambientale di una materia prima critica sia necessario e proporzionato.
conformemente all'allegato V (al Regolamento) e tenendo conto di metodi di
valutazione scientificamente validi e delle pertinenti norme internazionali. Le
norme di calcolo e di verifica individuano la categoria di impatto
principale o, in casi debitamente giustificati, diverse categorie di
impatto. La
dichiarazione dell'impronta riguarda tale categoria o tali
categorie di
impatto, nonché le emissioni di gas a effetto serra.
Da questo
punto di vista risulta interessante il Rapporto (QUI)
della Agenzia Internazionale per l'Energia del 2021 dove si sono analizzate le
problematiche di gestione degli impatti ambientali e sociali derivanti dallo
sviluppo dei minerali ed il rischio quanto questa non corretta gestione
rallenti la transizione ecologica.
SANZIONI
(articolo 47)
Entro il
24 novembre 2026 gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle
sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento
e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le
sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli
Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza
ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali
modifiche successive.
Nessun commento:
Posta un commento