venerdì 24 maggio 2024

Regolamento sulla gestione delle materie prime critiche: geopolitica e rischi ambientali sulle estrazioni

Pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2024/1252 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 aprile 2024 (QUI), di seguito Regolamento, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Il Regolamento disciplina una serie completa di azioni per garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro, diversificato, accessibile e sostenibile di materie prime essenziali. Le materie prime critiche (QUI) sono indispensabili per un'ampia gamma di settori strategici, tra cui: l'industria net zero, l'industria digitale, l'aerospaziale e i settori della difesa.

L'UE deve attenuare i rischi (QUI) per le catene di approvvigionamento legati a tali dipendenze strategiche per migliorare la sua resilienza economica, come evidenziato dalle carenze all'indomani della Covid-19 e dalla crisi energetica seguita all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Ciò può mettere a rischio gli sforzi dell'UE per raggiungere i suoi obiettivi climatici e digitali.

L’Italia ha recentemente prodotto una normativa relativa alla regolamentazione delle esportazioni di queste materie critiche (QUI) che ora sarà rivista alla luce del nuovo Regolamento UE.

 

Il nuovo Regolamento è una risposta prima di tutto alla egemonia della Cina sulle materie prime critiche ma anche, a proposito di alleati,  all'US Inflation Reduction Act (IRA - QUI), che prevede crediti di imposta per le auto elettriche a condizione che almeno il 40% dei metalli per le batterie sia di provenienza USA con il rischio di delocalizzazione di aziende, non USA, che producono batterie per ottenere gli incentivi della nuova norma statunitense.

Fondamentale a premessa della lettera del nuovo Regolamento è leggere il Rapporto della Agenzia Internazionale per le fonti rinnovabili che ho sintetizzato QUI e dove troverete anche il testo complete in versione inglese.

 

Il post che segue è diviso in due parti: Parte 1 sintesi dei punti chiave del Regolamento, Parte 2 una descrizione analitica del Regolamento sistematizzata per capitolo per agevolare la lettura.

 

 

 

 

 

PARTE 1

PUNTI CHIAVE DEL NUOVO REGOLAMENTO

1. Il Regolamento stabilisce chiari parametri quantititavi di riferimento per le capacità nazionali lungo la catena di approvvigionamento strategica delle materie prime e per diversificare l'approvvigionamento dell'UE entro il 2030.

2. Entro il 2030 nessun paese terzo rappresenti più del 65 % del consumo annuo dell'Unione di tale materia prima strategica.

3. Si prevedono criteri per definire la strategicità di progetti per acquisire le materie prime critiche

4. Viene istituito un Comitato Europeo per le Materie Prime Critiche che supporta la commissione nel decidere sulla strategicità del progetto

5. Sono stabiliti termini precisi per la conclusione del procedimento di autorizzazione (al massimo 27 mesi)

6. La VIA quando necessaria deve concludersi entro 90 giorni dalla consultazioni (che possono durare al massimo 85 giorni)

7. Le autorità nazionali, regionali e locali nei piani di loro valutano la possibilità di includere in tali piani, ove opportuno, disposizioni per l’elaborazione di progetti relativi alle materie prime critiche

8. Istituiti Punti unici di accesso per supportare chi presenta progetti relativi alle materie prime critiche

9. Entro il 24 maggio 2025, ciascuno Stato membro elabora un programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche

10. Entro il 24 maggio 2025 ed entro 12 mesi da ciascun aggiornamento dell’elenco delle materie prime strategiche, gli Stati membri individuano le imprese di grandi dimensioni operative sul loro territorio che utilizzano materie prime strategiche

11. Le imprese di grandi dimensioni, risultanti dall’elenco suddetto, effettuano, almeno ogni tre anni e nella misura in cui le informazioni richieste siano a loro disposizione, una valutazione del rischio della loro catena di approvvigionamento di materie prime strategiche in particolare sulla vulnerabilità alle perturbazioni dell’approvvigionamento.

12. Entro il 24 maggio 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano un elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti da considerare almeno dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche 

13. Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui della Commissione che fissa l’elenco richiamato in precedenza, ciascuno Stato membro adotta e attua programmi nazionali (integrati nei piani di gestione dei rifiuti nuovi o esistenti e nei programmi di prevenzione dei rifiuti) per il recupero e riciclo delle materie prime critiche

14. I gestori di rifiuti da industrie estrattive minerarie, forniscono all’autorità competente alle gestione delle funzioni in materia di rifiuti da estrazione, uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche

15. Gli Stati membri istituiscono una banca dati delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse situate sul loro territorio

16. Entro il 24 novembre 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che stabilisce quali materie prime critiche devono essere privilegiate per valutare se l’obbligo di dichiarare l’impronta ambientale di una materia prima critica sia necessario e proporzionato. conformemente all'allegato V

17. Entro il 24 novembre 2026 gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento

 

 

PARTE 2

DESCRIZIONE ANALITICA DEL REGOLAMENTO PER CAPITOLI

 

ELENCO MATERIE PRIME CRITICHE E STRATEGICHE

Gli allegati I e II contengono un elenco aggiornato di materie prime critiche e un elenco di materie prime strategiche fondamentali per le tecnologie importanti per le ambizioni verdi e digitali dell'Europa e per le applicazioni di difesa e spaziali, pur essendo soggette a potenziali rischi di approvvigionamento in futuro.

Il regolamento incorpora sia l'elenco delle materie prime critiche che quelle strategiche nel diritto dell'UE.

 

Materie prime strategiche

ALLEGATO I SEZIONE1

Materie prime critiche

ALLEGATO II SEZIONE 1 

Bauxite, Allumina, Alluminio 

Bismuto

Boro - grado metallurgico

Cobalto

Rame

Gallio

Germanio

Litio - grado batteria

Magnesio metallico

Manganese - grado batteria

Grafite - grado batteria

Nichel - grado batteria

Metalli del gruppo del platino

Elementi delle terre rare per magneti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce)

Silicio metallico

Titanio metallico

Tungsteno

 

a)  Antimonio

b)  Arsenico

e)  Bauxite, allumin, alluminio

d)  Baryte

e)  Berillio

f)  Bismuto

g)  Boro

h)  Cobalto

i)  Carbone da coke

j)  Rame

k)  Feldspato

l)  Fluorite

m)  Gallio

n)  Germanio

o)  Afnio

p)  Elio

q)  Elementi delle terre rare pesanti

r)  Elementi delle terre rare leggere

s)  Litio

t)  Magnesio

u)  Manganese

v)  Grafite

w)  Nichel - grado batteria

x)  Niobio

y)  Roccia fosfatica

z)  Fosforo

a-bis) Metalli del gruppo del platino

b-ter) Scandio

quater) Silicio metallico

dd) Stronzio

ae) Tantalio

af) Titanio metallico

ag) Tungsteno

ah) Vanadio

 

Entro il 24 maggio 2027 e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l'elenco delle materie prime critiche. 

La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna l'elenco delle materie prime strategiche entro il 24 maggio 2027 e successivamente ogni tre anni.

 

 

 

OBIETTIVI QUANTITATIVI DEL REGOLAMENTO (articolo 5)

Il Regolamento stabilisce chiari parametri di riferimento per le capacità nazionali lungo la catena di approvvigionamento strategica delle materie prime e per diversificare l'approvvigionamento dell'UE entro il 2030.


In particolare, occorre garantire che, entro il 2030, le capacità dell'Unione per ciascuna materia prima strategica siano aumentate in modo significativo, in modo che, nel complesso, la capacità dell'Unione si avvicini o raggiunga i seguenti parametri di riferimento:

1) la capacità di estrazione dell'Unione è in grado di estrarre i minerali, i minerali o i concentrati necessari per produrre almeno il 10 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione, nella misura del possibile alla luce delle riserve dell'Unione;

2) la capacità di trasformazione dell'Unione, anche per tutte le fasi intermedie di trasformazione, è in grado di produrre almeno il 40 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione;

3) La capacità di riciclaggio dell'Unione, anche per tutte le fasi intermedie di riciclaggio, è in grado di produrre almeno il 25 % del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione ed è in grado di riciclare quantità significativamente crescenti di ciascuna materia prima strategica dai rifiuti;

 

Inoltre, occorre diversificare le importazioni dell'Unione di materie prime strategiche al fine di garantire che, entro il 2030, il consumo annuo dell'Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase pertinente della trasformazione possa dipendere dalle importazioni da diversi paesi terzi o da paesi o territori d'oltremare (PTOM) e che nessun paese terzo rappresenti più del 65 % del consumo annuo dell'Unione di tale materia prima strategica.

 

 

 

PROGETTI DICHIARATI STRATEGICI RELATIVI ALLE MATERIA PRIME (articolo 6)

Criteri per definire i progetti strategici (articolo 5 – allegato III):

a) il progetto contribuirebbe in modo significativo alla sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione;

b) il progetto è o diventerà tecnicamente fattibile entro un lasso di tempo ragionevole e il volume di produzione previsto del progetto può essere stimato con un livello di confidenza sufficiente;

c) il progetto sarebbe attuato in modo sostenibile, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali, la prevenzione e la minimizzazione degli impatti socialmente negativi attraverso l'uso di pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani, delle popolazioni indigene e dei diritti dei lavoratori, in particolare in caso di reinsediamento involontario, il potenziale di creazione di posti di lavoro di qualità e un impegno significativo con le comunità locali e le parti sociali pertinenti, e l'uso di pratiche commerciali trasparenti con adeguate politiche di conformità per prevenire e ridurre al minimo i rischi di impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione, compresi la corruzione attiva e passiva;

d) per i progetti nell'Unione, l'istituzione, l'esercizio o la produzione del progetto comporterebbe vantaggi transfrontalieri al di là dello Stato membro interessato, anche per i settori a valle;

e) per i progetti in paesi terzi che sono mercati emergenti o economie in via di sviluppo, il progetto sarebbe reciprocamente vantaggioso per l'Unione e il paese terzo interessato aggiungendo valore in tale paese terzo.

Il rispetto dei criteri per il riconoscimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo è valutato dalla Commissione conformemente agli elementi e alle prove di cui all'allegato III al Regolamento.

 

 


CONTENUTO DOMANDE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA STRATEGICITÀ DEI PROGETTI

Le domande di riconoscimento di un progetto relativo a materie prime critiche come progetto strategico sono presentate dal promotore del progetto alla Commissione. L’articolo 7 del Regolamento definisce il contenuto delle domande.

Nel contenuto, tra l’altro, ci deve essere anche:

a) gli elementi di prova pertinenti e fattuali relativi al rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente paragrafo del presente commento;

b) un piano contenente misure volte a facilitare l'accettazione da parte del pubblico, comprese, se del caso, misure volte ad agevolare il coinvolgimento significativo e la partecipazione attiva delle comunità interessate;

c) per i progetti nei paesi terzi o nei PTOM che comportano attività estrattive, un piano per migliorare lo stato ambientale dei siti interessati dopo la fine dello sfruttamento, al fine di ripristinare lo stato ambientale precedente, tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica;

d) per i progetti relativi esclusivamente al trattamento o al riciclaggio situati in zone protette a norma della Direttiva 92/43/CEE o della Direttiva 2009/147/CE, una descrizione delle ubicazioni alternative tecnicamente appropriate valutate dal promotore del progetto e dei motivi per cui tali ubicazioni alternative non sono considerate ubicazioni appropriate per il progetto;

e) per i progetti che potrebbero avere un impatto sulle popolazioni indigene, un piano contenente misure dedicate a una consultazione significativa delle popolazioni indigene interessate in merito alla prevenzione e alla riduzione al minimo degli impatti negativi sui diritti delle popolazioni indigene e, se del caso, a un equo compenso per tali popoli, nonché misure per affrontare i risultati della consultazione

 

Entro il 24 novembre 2024 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello unico che i promotori di progetti devono utilizzare per le suddette domande.

La prima data per un invito della Commissione per presentare le domande non deve andare oltre il 24 agosto 2024.



 

IL COMITATO CHE SUPPORTA LA COMMISSIONE NEL DECIDERE SULLA STRATEGICITÀ DEL PROGETTO (ARTICOLO 7)

La Commissione inoltra tutta la documentazione relativa alla domanda al Comitato Europeo per le Materie Prime Critiche di cui agli articoli 35, 36 del Regolamento (composto dagli Stati membri e dalla Commissione ed è presieduto dalla Commissione). Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla domanda, il comitato discute ed emette, sulla base di un processo equo e trasparente, un parere sulla completezza della domanda e sul fatto che il progetto proposto soddisfa o no i criteri. Sulla base del Parere del Comitato la Commissione decide la strategicità del progetto.

Qualsiasi Stato membro il cui territorio è interessato da un progetto proposto può opporsi alla concessione dello status di progetto strategico al progetto proposto. Il comitato può invitare lo Stato membro interessato a presentare le proprie ragioni a supporto dell'obiezione in modo che siano discusse dal comitato.

I progetti strategici sono dichiarati di interesse pubblico rilevante solo se rispettano i criteri sopra elencati dall’articolo 6 del Regolamento comprese le norme ambientali (vedi paragrafo 2 articolo 10 del Regolamento)

 

 

 

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE E INFORMAZIONE PER I PROGETTI STRATEGICI (articolo 8)

Ogni due anni dalla data di riconoscimento come progetto strategico, il promotore del progetto presenta alla Commissione una relazione contenente informazioni sullo stato di attuazione, i motivi dei ritardi, progressi nel finanziamento del progetto strategico, comprese le informazioni sul sostegno finanziario pubblico, modifiche al progetto strategico.

 

 


UNICO PUNTO DI CONTATTO (ARTICOLO 9)

Entro il 24 febbraio 2025 gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità come punti di contatto unici. Qualora uno Stato membro istituisca o designi più di un punto di contatto di questo tipo, esso garantisce che vi sia un solo punto di contatto per ogni livello amministrativo pertinente e per ogni fase della catena del valore (tutte le attività e i processi coinvolti nell'esplorazione, nell'estrazione, nella trasformazione e nel riciclaggio delle materie prime) delle materie prime critiche.

Il punto di contatto unico interessato è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto e assiste il promotore del progetto nella comprensione di qualsiasi questione amministrativa pertinente alla procedura autorizzativa.

Gli Stati membri provvedono affinché i punti di contatto unici dispongano di un numero sufficiente di personale qualificato e di risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche sufficienti per l'efficace svolgimento dei loro compiti.

 

 


DURATA DELLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA (articolo 11)

Per i progetti strategici nell'Unione, la procedura autorizzativa non supera:

a) 27 mesi per i Progetti Strategici che prevedono l'estrazione;

b) 15 mesi per i progetti strategici che prevedono solo il trattamento o il riciclaggio.

Qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto strategico lo richiedano si possono stabilire proroghe da un massimo ad un minimo di tre mesi.

 

 

 

VIA E PROCEDURA AUTORIZZATIVA (articolo 11 e 12)

Nel caso di VIA applicabile al progetto strategico la fase di predisposizione del rapporto ambientale (studio di impatto ambientale) non è compresa nei termini suddetti

Sono stabiliti 30 giorni per l’Autorità competente di verificare la sottoponibilità a VIA il progetto strategico a differenza dei 90 giorni previsti dalla Direttiva 2011/92.

Il proponente il progetto strategico può chiedere un parere al Punto di Contatto Unico sul contenuto del rapporto ambientale da presentare, il parere deve essere rilasciato entro 45 giorni.

Se il progetto è sottoponibile a più procedura di valutazione ambientali il Punto di Contatto Unico garantisce una procedura coordinata o comune.

Nell’ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, l’autorità competente coordina le varie valutazioni individuali dell’impatto ambientale di un determinato progetto richieste dai pertinenti atti legislativi dell’Unione. L’autorità competente prevede un’unica valutazione dell’impatto ambientale di un determinato progetto richiesta dai pertinenti atti legislativi dell’Unione.

Una volta ricevute le informazioni previste dalla Direttiva sulla VIA e concluse le relative consultazioni (nel caso durano da un minimo di 30 ad un massimo di 85 giorni prorogabili di 40 giorni in casi eccezionali) l’Autorità Competente garantisce che la decisione che conclude la valutazione debba avvenire entro e non oltre 90 giorni prorogabili di 20 giorni quando la natura, la complessità, l’ubicazione o la portata del progetto proposto lo richiedono.

Quanto sopra riportato si applica alla procedura di rilascio delle autorizzazioni riguardante i progetti strategici per i quali tale procedura è stata avviata prima del riconoscimento del progetto come strategico solo nella misura in cui le fasi previste da tali paragrafi non siano ancora state completate.

 


 

PIANI E PROGETTI STRATEGICI PER MATERIE PRIME CRITICHE (articolo 13)

Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della preparazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio valutano la possibilità di includere in tali piani, ove opportuno, disposizioni per l’elaborazione di progetti relativi alle materie prime critiche. Nel valutare di includere tali disposizioni, la priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali, alle aree dismesse e alle miniere attive o abbandonate, incluse, se del caso, mineralizzazioni identificate.

In caso di necessità di VAS applicabile ai suddetti piani compresa la VINCA le procedure sono coordinate.

 


 

APPLICAZIONE CONVENZIONE AARHUS

Il presente regolamento fa salvi gli obblighi previsti dalla Convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla convenzione UNECE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, e dal relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003.

Tutte le decisioni adottate ai sensi della presente sezione sono rese pubbliche in modo facilmente comprensibile e tutte le decisioni relative a un progetto sono disponibili nello stesso sito web.

Vedi anche articolo 18 sulla accessibilità on line delle informazioni amministrative relative alle procedure sui progetti di materia prime critiche.

 


 

NORME FAVOREVOLI ALL’ACCESSO DELLE MATERIE PRIME CRITICHE

Nel Regolamento troviamo:
1. Impegni per la Commissione UE ad accelerare e incentivare gli investimenti privati in progetti strategici (articolo 15).

2. Impegni degli stati membri il cui territorio è interessato da un progetto strategico ad adottare misure volte ad agevolarne un’attuazione tempestiva ed efficace (articolo 15).

3. Prevedere che il sottogruppo permanente istituito nel Comitato Europeo per le materie critiche, su richiesta del promotore di un progetto strategico, discute e fornisce consulenza sulle modalità da adottare per completare il finanziamento del progetto, tenendo conto dei finanziamenti già assicurati (articolo 16).

4. Impegnare la Commissione a istituire un sistema per facilitare la conclusione di accordi di acquisto dei prodotti del progetto relativi ai progetti strategici, in conformità delle norme in materia di concorrenza (articolo 17).

 

 

 

PROGRAMMI NAZIONALI DI ESPLORAZIONE (ARTICOLO 19)

Entro il 24 maggio 2025, ciascuno Stato membro elabora un programma nazionale di esplorazione generale per le materie prime critiche e i minerali vettori di materie prime critiche. Tali programmi nazionali sono sottoposti a riesame almeno ogni cinque anni e aggiornati, se necessario.

I programmi includono:

a) mappatura dei minerali su scala idonea;

b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce;

c) indagini geoscientifiche, come le indagini geofisiche;

d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l’esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive;

e) rielaborazione dei dati delle indagini geoscientifiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche.

f) la eventuale dimostrazione di non esistenza nel singolo stato membro di deposito di materie prime critiche o di minerali vettori di tali materie prime critiche.

 


 

ACCESSO DATI DEI PIANI (articolo 19)

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su un sito web ad accesso libero mappe che riportano informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nei programmi nazionali di cui sopra. Se del caso, tali informazioni comprendono la classificazione delle presenze individuate secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse. Informazioni più dettagliate, compresi i dati geofisici e geochimici trattati a risoluzione adeguata e la mappatura geologica su larga scala, sono messe a disposizione su richiesta.

 


 

MONITORAGGIO E PROVE DI STRESS (articolo 20)

La Commissione monitora il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche che rischiano di falsare la concorrenza o frammentare il mercato interno. Tale monitoraggio riguarda almeno l'evoluzione dei parametri seguenti:

a) i flussi commerciali tra l’Unione e i paesi terzi e all’interno del mercato interno;;

b) la domanda e l'offerta;

c) la concentrazione dell'offerta;

d) la produzione e le capacità di produzione a livello mondiale e dell'Unione nelle diverse fasi della catena del valore delle materie prime;

e) la volatilità dei prezzi;

f) le strozzature in qualsiasi fase della produzione dell’Unione e le strozzature nelle autorizzazioni di progetti strategici all’interno dell’Unione;

g) i potenziali ostacoli al commercio di materie prime critiche o di beni che utilizzano materie prime critiche come fattori produttivi nel mercato interno.

 

 

 

PROVE DI STRESS PER CIASCUNA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME STRATEGICHE (articolo 20)

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali che partecipano al sottogruppo permanente del Comitato europeo per le materie critiche, provvede affinché sia eseguita, almeno ogni tre anni, una prova di stress per ciascuna catena di approvvigionamento di materie prime strategiche o qualora, a seguito del monitoraggio, sia rilevato un aumento significativo dei rischi di approvvigionamento.

A tal fine il sottogruppo permanente del Comitato coordina e suddivide la realizzazione delle prove di stress per le diverse materie prime strategiche tra le varie autorità partecipanti.

Le prove di stress consistono in una valutazione della vulnerabilità alle perturbazioni dell’approvvigionamento della catena di approvvigionamento delle materie prime dell’Unione della materia prima strategica in questione, eseguita stimando l’impatto dei diversi scenari che possono causare tali perturbazioni dell’approvvigionamento e i loro potenziali effetti e tenendo conto almeno degli elementi seguenti:

1. dove è estratta, trasformata o riciclata la materia prima strategica in questione;

2. le capacità degli operatori economici lungo la catena del valore delle materie prime e la struttura del mercato;

3. i fattori che potrebbero incidere sull’approvvigionamento, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la situazione geopolitica, la logistica, l’approvvigionamento energetico, la forza lavoro o le catastrofi naturali;

4. la disponibilità e la capacità di diversificare rapidamente le fonti di approvvigionamento, di sostituire le materie o di attenuare la domanda;

5. gli utilizzatori della materia prima strategica in questione lungo la catena del valore delle materie prime e la relativa quota di domanda, con particolare attenzione alla fabbricazione di tecnologie pertinenti alle transizioni verde e digitale nonché alle applicazioni di difesa e aerospaziali.

6. i potenziali ostacoli al commercio transfrontaliero di materie prime strategiche o di beni che utilizzano materie prime strategiche come fattori produttivi nel mercato interno.

 

I contenuti del monitoraggio e prove di stress di cui sopra sono messi a disposizione del pubblico, vedi anche articolo 21 del Regolamento.

 


 

RELAZIONI SULLE SCORTE STRATEGICHE (articolo 22)

Nell’ambito delle relazioni presentate a norma dell’articolo 45 del Regolamento gli stati membri trasmettono alla commissione informazioni sullo stato delle proprie scorte strategiche di materie prime strategiche. gli stati membri non sono tenuti a fornire informazioni relative a determinate scorte strategiche qualora tali informazioni possano compromettere la loro difesa o sicurezza nazionale. uno stato membro fornisce notifica motivata nel caso rifiuti di fornire tali informazioni.

Sulla base delle informazioni da dette relazioni la Commissione predispone strategia per la tutela e lo sviluppo delle scorte strategiche (vedi articolo 23).

 


 

ELENCO IMPRESE CHE UTILIZZANO MATERIE PRIME STRATEGICHE (ARTICOLO 24)

Entro il 24 maggio 2025 ed entro 12 mesi da ciascun aggiornamento dell’elenco delle materie prime strategiche, gli Stati membri individuano le imprese di grandi dimensioni operative sul loro territorio che utilizzano materie prime strategiche per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, apparecchiature relative alla produzione e all’utilizzo dell’idrogeno, apparecchiature relative alla produzione di energia rinnovabile, aeromobili, motori di trazione, pompe di calore, apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, apparecchiature connesse alla fabbricazione additiva, apparecchiature connesse alla robotica, droni, lanciatori di razzi, satelliti o chip avanzati.


 


VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA PARTE DELLE IMPRESE CHE UTILIZZANO MATERIE PRIME STRATEGICHE (articolo 24)

Le imprese di grandi dimensioni, risultanti dall’elenco suddetto, effettuano, almeno ogni tre anni e nella misura in cui le informazioni richieste siano a loro disposizione, una valutazione del rischio della loro catena di approvvigionamento di materie prime strategiche, che comprenda:

a) una mappatura del luogo in cui sono estratte, trasformate o riciclate le materie prime strategiche che utilizzano;

b) un’analisi dei fattori che potrebbero incidere sul loro approvvigionamento di materie prime strategiche;

c) una valutazione delle loro vulnerabilità alle perturbazioni dell’approvvigionamento.

 

Se dalla valutazione del rischio emergono vulnerabilità, le suddette imprese si adoperano per attenuare tali vulnerabilità, anche valutando la possibilità di diversificare le proprie catene di approvvigionamento o di sostituire le materie prime strategiche.

Gli stati membri possono imporre alle imprese a presentare al Consiglio di amministrazione una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio, compresa la fonte delle informazioni su cui si basa la valutazione dei rischi significativi individuati, nonché le misure di attenuazione previste o attuate.


 


DOMANDE AGGREGATE E ACQUISTO COMUNE (articolo 25)

La Commissione istituisce e gestisce un sistema per aggregare la domanda delle imprese interessate che consumano materie prime strategiche stabilite nell’Unione e per cercare offerte dai fornitori per soddisfare tale domanda aggregata. Sono comprese sia le materie prime strategiche non trasformate sia quelle trasformate.

 

 

 

ATTI COMMISSIONE UE SUL RECUPERO RICICLO MATERIE PRIME CRITICHE (articolo 26)

Entro il 24 maggio 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano un elenco di prodotti, componenti e flussi di rifiuti da considerare almeno dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche tenendo conto dei parametri seguenti:

a) della quantità totale di materie prime critiche recuperabili da tali prodotti, componenti e flussi di rifiuti;

b) della misura in cui tali prodotti, componenti e flussi di rifiuti sono disciplinati dal diritto dell’Unione;

c) delle lacune normative;

d) delle sfide particolari che incidono sulla raccolta e sul trattamento dei prodotti, dei componenti e dei flussi di rifiuti;

e) dei sistemi esistenti di raccolta e trattamento dei prodotti, dei componenti e dei flussi di rifiuti a essi applicabili.

 

 

 

PROGRAMMI NAZIONALI RICICLO RECUPERO MATERIE PRIME CRITICHE (articolo 26)

Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui della Commissione che fissa l’elenco richiamato in precedenza, ciascuno Stato membro adotta e attua programmi nazionali ( integrati nei piani di gestione dei rifiuti nuovi o esistenti e nei programmi di prevenzione dei rifiuti), o include al loro interno, contenenti misure volte, tra l’altro, a:

a) ridurre il consumo di materie prime critiche migliorando le tecnologie di riciclaggio, qualità materiali sostituendo le materie prime critiche

b) promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche;

c) aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l’introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche;

d) aumentare l’uso di materie prime critiche secondarie, anche attraverso misure che tengano conto del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici o incentivi economici per l’uso di materie prime critiche secondarie;

e) modulare i contributi finanziari versati dai produttori  vengano utilizzati per incentivare il fatto che i prodotti contengano una quota maggiore di materie prime critiche secondarie recuperate dai rifiuti, riciclati.

 

Si possono prevedere, relativamente ai contenuti di cui sopra alle lettere b), c), d) l’introduzione di incentivi finanziari (nel rispetto degli articoli 107-108 Trattato UE sugli aiuti di stato- QUI), quali sconti, ricompense monetarie o sistemi di cauzione-rimborso, per promuovere la preparazione al riutilizzo e il riutilizzo di prodotti che presentano un rilevante potenziale di recupero di materie prime critiche e la raccolta e il trattamento dei rifiuti derivanti da tali prodotti.

 

 

 

STUDIO DI VALUTAZIONE ECONOMICA PRELIMINARE RIGUARDANTE IL POTENZIALE RECUPERO DI MATERIE PRIME CRITICHE (articolo 27)

Gli operatori, intesa come persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, in conformità del diritto nazionale dello Stato membro in cui avviene la gestione dei rifiuti, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura,tenuti a redigere piani di gestione dei rifiuti a norma dell’articolo 5 della Direttiva 2006/21/CE (QUI) sulla gestione dei rifiuti da industrie estrattive, forniscono all’autorità competente alle gestione delle funzioni in materia di rifiuti da estrazione (In Italia vedi leggi regionali sulle attività estrattive), uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche:

a) dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura; e

b) dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto prima che diventassero rifiuti.

 

Lo studio va presentato entro il 24 novembre 2026. Gli operatori di nuove strutture di deposito dei rifiuti presentano tale studio all’autorità competente (delle procedure per rifiuti da estrazione) al momento della presentazione dei propri piani di gestione dei rifiuti.

In Italia ad oggi la disciplina dei rifiuti da attività estrattiva è il DLgs 117/2008 (QUI). Una normativa complessa modificata negli anni successivi ma che ha mantenuta al centro strumenti di tutela preventiva del potenziale inquinamento da residui di attività di miniera come il piano di gestione dei rifiuti da estrazione dei minerali, misure di prevenzione degli incidenti, piani di emergenza esterni a tutela della popolazione oltre che dei lavoratori, norme di trasparenza e coinvolgimento del pubblico. Questa normativa al massimo dovrà essere integrata per migliorare il contenuto dei piani di gestione e dei piani di emergenza come delle misure di prevenzione incidenti al fine di adeguarla alle specificità delle problematiche ambientali che pongono le attività di estrazione delle CRM.

Sulle problematiche del recupero di materie prima critiche dai rifiuti minerari e la possibile riapertura di siti chiusi si vedano studi vari italiani e non (QUI).

 


 

BANCA DATI DELLE STRUTTURE DI DEPOSITO DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE CHIUSE (articolo 27)

Gli Stati membri istituiscono una banca dati delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse situate sul loro territorio, comprese le strutture di deposito dei rifiuti estrattivi abbandonate, a eccezione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse in cui le caratteristiche particolari delle discariche o le condizioni geologiche rendono improbabile la presenza di quantità di materie prime critiche potenzialmente recuperabili dal punto di vista tecnico.

La banca dati è istituita entro il 24 novembre 2026 e tutte le informazioni sono inserite in tale banca dati entro il 24 maggio 2027. È messa a disposizione in formato digitale e accessibile al pubblico e aggiornata almeno ogni tre anni al fine di includere ulteriori informazioni disponibili e strutture recentemente chiuse o recentemente individuate.

 

 


MISURE NAZIONALI PER RECUPERO MATERIE PRIME CRITICHE DA RIFIUTI DI ESTRAZIONE (articolo 27)

Entro il 24 novembre 2027 gli Stati membri adottano e attuano misure volte a promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, in particolare da strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, identificate nella banca dati, sopra richiamata, come contenenti materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico.

 

 


RICICLABILITÀ DEI MAGNETI PERMANENTI (articolo 28)

Per magnete permanente si intende un magnete che mantiene il suo magnetismo dopo essere stato rimosso da un campo magnetico esterno.

A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione che definisce l’etichetta, qualsiasi persona fisica o giuridica che immetta sul mercato dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, generatori di energia eolica, robot industriali, veicoli a motore, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, anche se i motori elettrici sono integrati in altri prodotti, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere o lavastoviglie garantisce che tali prodotti rechino un’etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica:

a) se tali prodotti contengono uno o più magneti permanenti;

b) qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti, se tali magneti appartengono a uno dei tipi seguenti: neodimio-ferro-boro, samario cobalto, alluminio-nichel-cobalto, ferrite.

 

Secondo l’articolo29 del Regolamento entro il 24 maggio 2026 la Commissione adotta un atto delegato che deve stabilire norme per il calcolo e la verifica della quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo presenti nei magneti permanenti incorporati nei prodotti sopra elencati.

 


 

DICHIARAZIONE DI IMPRONTA AMBIENTALE (articolo 31)

Entro il 24 novembre 2026, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che stabilisce quali materie prime critiche devono essere privilegiate per valutare se l’obbligo di dichiarare l’impronta ambientale di una materia prima critica sia necessario e proporzionato. conformemente all'allegato V (al Regolamento) e tenendo conto di metodi di valutazione scientificamente validi e delle pertinenti norme internazionali. Le norme di calcolo e di verifica individuano la categoria di impatto principale o, in casi debitamente giustificati, diverse categorie di impatto. La dichiarazione dell'impronta riguarda tale categoria o tali categorie di impatto, nonché le emissioni di gas a effetto serra.

Da questo punto di vista risulta interessante il Rapporto (QUI) della Agenzia Internazionale per l'Energia del 2021 dove si sono analizzate le problematiche di gestione degli impatti ambientali e sociali derivanti dallo sviluppo dei minerali ed il rischio quanto questa non corretta gestione rallenti la transizione ecologica.

 


 

SANZIONI (articolo 47)

Entro il 24 novembre 2026 gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

 


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