Nelle note che seguono dimostro la potenziale gravissima
illegittimità e illegalità della assegnazione diretta senza gara, da parte
della Autorità di Sistema Portuale spezzina, ex Decreto Commissario Autorità di
sistema Portuale n°9 del 20/1/2025 "REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
RELATIVO ALL'INTERVENTO DI BONIFICA DEI FONDALI DEL MOLO ITALIA ANTISTANTI
IL MOLO GARIBALDI". Queste motivazioni sono state depositate
prima della udienza di archiviazione in Tribunale a Spezia ma ovviamente non
sono state minimamente prese in considerazione dal Giudice, ora vedremo come
andrà l’udienza del prossimo 1° luglio il reclamo presentato da varie
associazioni ambientaliste tramite l’avvocato Valentina Antonini e il supporto
tecnico legale del sottoscritto.
giovedì 12 giugno 2025
Nuovi dragaggi nel porto di Spezia: possibile omessa bonifica e violazione codici appalti pubblici
mercoledì 11 giugno 2025
Nuove regole per i dragaggi: il porto ha una lobby il mare no!
Presentato dal Ministero dell’Ambiente il nuovo allegato
(QUI)
che sostituirà l’allegato tecnico al Decreto Ministero Ambiente n° 173 del
15 luglio 2016 (QUI):
“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione
all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.”
Di seguito nel post che segue in premessa una sintesi del percorso lobbystico che ha portato alla predisposizione del nuovo allegato tecnico e successivamente una un’analisi del nuovo allegato tecnico attraverso il confronto con il vigente allegato tecnico per mettere in rilievo le criticità e le parti cancellate nella nuova versione per rendere sempre più facili i dragaggi ma non certo più sostenibili per l’ambiente come vedremo e come già sottolineato QUI.
Evidentemente la vicenda dei dragaggi del porto di Spezia
di qualche anno che ha portato alla prima sentenza della Cassazione penale del
2016 (QUI)
di applicazione del nuovo delitto di inquinamento ambientale, non ha insegnato
nulla al nostro Governo!
domenica 8 giugno 2025
Patto per gli oceani della UE analisi critica per il trasporto marittimo
Il Patto europeo
per gli oceani riunisce le politiche e le azioni dell'Unione europea relative
agli oceani e crea un piano unificato e coordinato per la gestione degli oceani
anche in relazione ai mari di interesse europeo con il Mediterraneo
Il Patto è stato
descritto nella Comunicazione della Commissione UE del 5 giugno 2025 (COM (2025) 281 finale: QUI). Vedi anche la posizione (QUI)
della Commissione UE nella Conferenza (QUI)
ONU sugli Oceani
Dalla Comunicazione
emergono, come leggeremo nel post che segue queste brevi premesse, criticità e
lacune sia nelle vigenti politiche e normative comunitarie sul mare che nella
attuazione delle stesse.
In particolare, si
confermano le criticità e i ritardi del trasporto marittimo relativamente ad
emissioni delle navi e il rischio incidentale (rimosso in parte anche dalla
stessa Comunicazione qui esaminata), nella gestione sostenibile degli spazi
costieri, nella penalizzazione delle comunità che vivono lungo le coste.
Soprattutto emerge un principio per cui la competitività e lo sviluppo della
c.d. Blu Economy non potrà che avere la centro la tutela degli ecosistemi
marittimi e costieri nonché una visione integrata della pianificazione degli
spazi marittimi comprese le aree portuali. All’interno della mia
analisi troverete anche riferimenti ad altri documenti ufficiali della UE da me
descritti in vari post che confermano la situazione critica dell’impatto del
trasporto marittimo, in particolare, sul mare e le nostre coste europee e
italiane.
giovedì 5 giugno 2025
Condannata l’Italia per mancate misure di tutela contro l’inquinamento da impianto esistente
Sentenza (QUI)
della Corte Europea dei diritti dell’uomo
(CEDU) pubblicata lo scorso 6 maggio 2025 che ha giudicato un caso relativo alla controversia poste da vari
cittadini se le autorità non abbiano
adottato misure di protezione per ridurre al minimo o eliminare gli effetti
dell'inquinamento asseritamente causato dal proseguimento dell'attività di una
fonderia nei pressi delle loro abitazioni
in un Comune italiano, in violazione
dei loro diritti derivanti dagli articolo 2 (diritto alla vita) e articolo 8
(diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (QUI).
Di seguito esaminerò
il significato della sentenza e le sue conseguenze nel singolo stato membro del
Consiglio di Europa (QUI),
dopodiché illustrerò i passaggi principali della sentenza in modo che chiunque
legga potrà verificare la coerenza tra il significato che do alla sentenza e il
contenuto della stessa.
mercoledì 4 giugno 2025
Nuove regole sulle Concessioni portuali: più garanzie per gli operatori, meno per l’ambiente
Presentata la Delibera (QUI)
della Autorità di Regolazione dei Trasporti (QUI) dal titolo “Revisione delle
prime misure di regolazione in ambito portuale adottate con la delibera
n.57/2018” per la quale
l’Authority, ha chiesto ai soggetti interessati di presentare (c’è tempo fino
al 16 giugno) osservazioni ed eventuali proposte di modifica.
La Delibera, per ora, sotto il profilo ambientale
costituisce un passo indietro rispetto al Decreto n° 110 del 21 aprile
2023 (QUI) con il quale sono
state adottate le linee guida sulle modalità di applicazione del Regolamento
recante disciplina per il rilascio delle concessioni di aree e banchine
approvato con Decreto del 28 dicembre 2022 n° 202; per una analisi di
questo ultimo vedi News/Ambiente Dicembre 2022 (pagina 96 - QUI)…
martedì 3 giugno 2025
Piani di accelerazione per gli impianti da fonti rinnovabili in deroga alle norme ambientali
L’articolo 13 del Decreto-legge n° 73 del 21 maggio 2025
(QUI)
apporta modifiche all’articolo 12 del Decreto Legislativo 190/2024. Questo DLgs
disciplina il regime autorizzatorio per gli impianti da fonti rinnovabili come
ho descritto QUI.
Si conferma una tendenza di fondo: la transizione
ecologica, a prescindere dagli impianti che si vogliono proporre (a fonti
fossili o rinnovabili), sta diventando la scusa per derogare ed attaccare i
fondamenti del diritto ambientale a tutela dei territori.
In particolare, l’articolo 12 del DLgs 190/2024, ora modificato dal nuovo Decreto-legge 73/2025, disciplina i Piani regionali per individuare le c.d. zone di accelerazione per la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.
L’ambientalismo lobbysta non capisce che le deroghe alle norme ambientali in materia di alcune tipologie di impianti difesi dalle associazioni ambientaliste nazionali (soprattutto Legambiente, vedi QUI) stanno diventando il cavallo di troia per trasformare le procedure di valutazione dell’impatto ambientale in una sorta di via libera preventivo a vari impianti e interventi: infrastrutture trasporti, rigassificatori, impianti per la telefonia mobile, impianti classificati strategici,estrazioni materie prime critiche per gli impianti da rinnovabili e la digitalizzazione dell'economia, biodigestori anaerobici per il biometano, opere per lo sviluppo dei porti etc. etc.
Vediamo, di seguito, in sintesi le principali deroghe alle norme ambientali della nuova normativa per poi analizzare specificamente la nuova versione dell’articolo 12 del DLgs 190/2024 come modificato dal nuovo Decreto-legge 73/2025…
venerdì 30 maggio 2025
Linee Guida per il bunkeraggio del gnl nei porti: analisi critica
Approvate le Linee Guida (QUI) per la disciplina del bunkeraggio <<ship to ship>> di gnl e bio gnl nei porti italiani. Le Linee guida prevedono i criteri generali che devono essere adottati dalle Autorità marittime locali (Autorità di sistema Portuale e Capitanerie di Porto) per la stesura del regolamento portuale locale finalizzato al rifornimento in porto delle navi a GNL applicabili alle operazioni di bunkeraggio/rifornimento di GNL e Bio GNL tramite il sistema cosiddetto STS (Ship to Ship) consistente nell’affiancamento tra la nave rifornitrice e la nave rifornita per il trasferimento del GNL.
Le Linee Guida costituiscono un importante riferimento per disciplinare all’interno delle aree portuali una attività sicuramente a rischio di eventi pericolosi.
Intanto occorre precisare che le nuove Linee Guida vengono presentate dal Governo come un qualcosa di molto innovativo. Saranno innovative per l'Italia ma non per la UE visto che fanno riferimento ad una norma ISO 20519 già prevista dal dal Regolamento Delegato UE 2018/674 del 17 novembre 2017 (QUI)!
In premessa occorre rilevare che le Linee Guida hanno dei limiti in quanto rimuovono, soprattutto in relazione alla Valutazione del Rischio e Pericoli di questa attività, la mancanza di norme e indirizzi
operativi che tengano conto del contesto generale in cui la stessa si dovrà svolgere. Si arriva, come vedremo, a rimuovere in parte la Guida Tecnica 2021 dei VVFF per
l’individuazione delle misure di safety per il rifornimento in porto delle navi
a gnl (QUI) e anche la Guida Tecnica 2018 dei VVFF per la prevenzione incendi per lo stoccaggio del gnl (QUI)
Dei suddetti limiti tratterò nel capitolo finale del
post, ma prima analizzerò puntualmente gli aspetti rilevanti delle nuove Linee Guida.
domenica 25 maggio 2025
La UE meno gas dalla Russia rilanciando il gnl: La transizione ecologica può aspettare
Lo scorso 6 maggio la Commissione UE ha presentato, con
apposita Comunicazione (QUI),
la tabella di marcia per garantire la piena
indipendenza energetica della UE dalla Russia.
Nella Comunicazione la Commissione propone azioni per ridurre la dipendenza dall’energia russa.
Questa impostazione se letta in termini ambientali dimostra che la UE non vuole solo ridurre le dipendenze energetiche dalla Russia ma rilanciare il ruolo strategico del gas nella transizione c.d. ecologica, soprattutto per il gnl destinato a superare la domanda di gas da gasdotto del 221% entro il 2040. La Comunicazione stima che il consumo di gas naturale, biometano e biogas si aggirerà tra i 105 e i 155 Mtep entro il 2040 (4,5-6,5 EJ). Nel 2050, il consumo di questi combustibili gassosi nell'UE sarà ancora compreso tra i 70 e gli 80 Mtep per tutti gli scenari analizzati.
Quanto sopra nonostante che la stessa Agenzia Internazionale per l’Energia abbia dimostrato che tutto ciò determinerà un surplus di almeno 130 miliardi di metri cubi di GNL entro il 2030, destinato a "deprimere i prezzi internazionali del gas". Sui rischi legati alla sovra offerta del GNL vedi questa analisi sul mio blog QUI.
Peraltro, la stessa UE ammette una carenza sulla trasparenza
nella tracciabilità degli import di gas russo tanto che prevede una prossima
proposta legislativa per affrontare questa criticità.
Senza considerare la contraddittorietà di queste scelte
strategiche della UE con il recente Regolamento europeo sulla riduzione dei
consumi del gas, vedi QUI.
Come vedremo la Comunicazione da un lato afferma che la eliminazione della dipendenza dal gas russo accelera la transizione ecologica per poi affermare che nel 2050 consumeremo ancora una marea di gas a partire dal gnl. Nel 2050! Non tra qualche anno quindi è chiaro che il gas russo c'entra poco se non che stiamo assistendo ad un chiaro tentativo di depotenziare se non cancellare la transizione ecologica facendola precipitare dentro lo scontro geopolitico in atto tra Russia e Occidente.
La Comunicazione è piena quindi di contraddizioni ma andiamo con ordine esaminiamo in modo approfondito il testo della Comunicazione nella parte relativa al gas (si sono anche altre parti relative al nucleare e petrolio russo su cui tornerò in altri post) ...
venerdì 23 maggio 2025
SNPA; Come monitorare gli odori coinvolgendo i cittadini
Con Delibera n° 268/25 (QUI)
del Consiglio del Sistema Nazionale delle Arpa (SNPA) è stato revisionato il documento
“Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”, approvato con Delibera
n. 38/2018 (QUI) dal
Consiglio SNPA.
La revisione apportata dalla Delibera 268/2025 deriva dalla approvazione del
Decreto del Direttore generale della Direzione Valutazioni Ambientali del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2023 (QUI)
che ha per oggetto gli indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del
Decreto legislativo n. 152/2006, in materia di emissioni odorigene di impianti
e attività.
L’articolo 272-bis per la prima volta prevede che in
qualsiasi autorizzazione ambientale possano essere predisposte misure
prescrittive specifiche sulle emissioni odorigene. Le linee guida definiscono
le modalità per caratterizzare chimicamente la composizione e quindi l’origine
e i fattori di rischio sanitario di dette emissioni.
Per una analisi del significato dell’articolo 272-bis
vedi QUI.
Per una analisi del Decreto 28 giugno 2023 si veda QUI.
Come vedremo nel proseguo del presente post, particolarmente
significativa e innovativa rispetto alla delibera del 2018 è la parte del
documento SNPA che mette in risalto il ruolo dei percettori degli odori nel
monitoraggio degli stessi.