giovedì 12 giugno 2025

Nuovi dragaggi nel porto di Spezia: possibile omessa bonifica e violazione codici appalti pubblici

Nelle note che seguono dimostro la potenziale gravissima illegittimità e illegalità della assegnazione diretta senza gara, da parte della Autorità di Sistema Portuale spezzina, ex Decreto Commissario Autorità di sistema Portuale n°9 del 20/1/2025 "REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI BONIFICA DEI FONDALI DEL MOLO ITALIA ANTISTANTI IL MOLO GARIBALDI". Queste motivazioni sono state depositate prima della udienza di archiviazione in Tribunale a Spezia ma ovviamente non sono state minimamente prese in considerazione dal Giudice, ora vedremo come andrà l’udienza del prossimo 1° luglio il reclamo presentato da varie associazioni ambientaliste tramite l’avvocato Valentina Antonini e il supporto tecnico legale del sottoscritto.

mercoledì 11 giugno 2025

Nuove regole per i dragaggi: il porto ha una lobby il mare no!

Presentato dal Ministero dell’Ambiente il nuovo allegato (QUI) che sostituirà l’allegato tecnico al Decreto Ministero Ambiente n° 173 del 15 luglio 2016 (QUI): “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.”

Di seguito nel post che segue in premessa una sintesi del percorso lobbystico che ha portato alla predisposizione del nuovo allegato tecnico e successivamente una un’analisi del nuovo allegato tecnico attraverso il confronto con il vigente allegato tecnico per mettere in rilievo le criticità e le parti cancellate nella nuova versione per rendere sempre più facili i dragaggi ma non certo più sostenibili per l’ambiente come vedremo e come già sottolineato QUI.

Evidentemente la vicenda dei dragaggi del porto di Spezia di qualche anno che ha portato alla prima sentenza della Cassazione penale del 2016 (QUI) di applicazione del nuovo delitto di inquinamento ambientale, non ha insegnato nulla al nostro Governo!

domenica 8 giugno 2025

Patto per gli oceani della UE analisi critica per il trasporto marittimo

Il Patto europeo per gli oceani riunisce le politiche e le azioni dell'Unione europea relative agli oceani e crea un piano unificato e coordinato per la gestione degli oceani anche in relazione ai mari di interesse europeo con il Mediterraneo

Il Patto è stato descritto nella Comunicazione della Commissione UE del 5 giugno 2025 (COM (2025) 281 finale: QUI). Vedi anche la posizione (QUI) della Commissione UE  nella Conferenza (QUI) ONU sugli Oceani

Dalla Comunicazione emergono, come leggeremo nel post che segue queste brevi premesse, criticità e lacune sia nelle vigenti politiche e normative comunitarie sul mare che nella attuazione delle stesse.

In particolare, si confermano le criticità e i ritardi del trasporto marittimo relativamente ad emissioni delle navi e il rischio incidentale (rimosso in parte anche dalla stessa Comunicazione qui esaminata), nella gestione sostenibile degli spazi costieri, nella penalizzazione delle comunità che vivono lungo le coste. Soprattutto emerge un principio per cui la competitività e lo sviluppo della c.d. Blu Economy non potrà che avere la centro la tutela degli ecosistemi marittimi e costieri nonché una visione integrata della pianificazione degli spazi marittimi comprese le aree portuali. All’interno della mia analisi troverete anche riferimenti ad altri documenti ufficiali della UE da me descritti in vari post che confermano la situazione critica dell’impatto del trasporto marittimo, in particolare, sul mare e le nostre coste europee e italiane.

giovedì 5 giugno 2025

Condannata l’Italia per mancate misure di tutela contro l’inquinamento da impianto esistente

Sentenza (QUI) della Corte Europea dei diritti dell’uomo  (CEDU) pubblicata lo scorso 6 maggio 2025 che ha giudicato un caso  relativo alla controversia poste da vari cittadini se le autorità non abbiano adottato misure di protezione per ridurre al minimo o eliminare gli effetti dell'inquinamento asseritamente causato dal proseguimento dell'attività di una fonderia nei pressi delle loro abitazioni in un Comune italiano, in violazione dei loro diritti derivanti dagli articolo 2 (diritto alla vita) e articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (QUI).

Di seguito esaminerò il significato della sentenza e le sue conseguenze nel singolo stato membro del Consiglio di Europa (QUI), dopodiché illustrerò i passaggi principali della sentenza in modo che chiunque legga potrà verificare la coerenza tra il significato che do alla sentenza e il contenuto della stessa.

mercoledì 4 giugno 2025

Nuove regole sulle Concessioni portuali: più garanzie per gli operatori, meno per l’ambiente

Presentata la Delibera (QUI) della Autorità di Regolazione dei Trasporti (QUI) dal titolo “Revisione delle prime misure di regolazione in ambito portuale adottate con la delibera n.57/2018 per la quale l’Authority, ha chiesto ai soggetti interessati di presentare (c’è tempo fino al 16 giugno) osservazioni ed eventuali proposte di modifica.

La Delibera, per ora, sotto il profilo ambientale costituisce un passo indietro rispetto al Decreto n° 110 del 21 aprile 2023 (QUI) con il quale sono state adottate le linee guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio delle concessioni di aree e banchine approvato con Decreto del 28 dicembre 2022 n° 202; per una analisi di questo ultimo vedi News/Ambiente Dicembre 2022 (pagina 96 - QUI)…

martedì 3 giugno 2025

Piani di accelerazione per gli impianti da fonti rinnovabili in deroga alle norme ambientali

L’articolo 13 del Decreto-legge n° 73 del 21 maggio 2025 (QUI) apporta modifiche all’articolo 12 del Decreto Legislativo 190/2024. Questo DLgs disciplina il regime autorizzatorio per gli impianti da fonti rinnovabili come ho descritto QUI.  

Si conferma una tendenza di fondo: la transizione ecologica, a prescindere dagli impianti che si vogliono proporre (a fonti fossili o rinnovabili), sta diventando la scusa per derogare ed attaccare i fondamenti del diritto ambientale a tutela dei territori.

In particolare, l’articolo 12 del DLgs 190/2024, ora modificato dal nuovo Decreto-legge 73/2025, disciplinaPiani regionali per individuare le c.d. zone di accelerazione per la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.  

L’ambientalismo lobbysta non capisce che le deroghe alle norme ambientali in materia di alcune tipologie di impianti difesi dalle associazioni ambientaliste nazionali (soprattutto Legambiente, vedi QUI) stanno diventando il cavallo di troia per trasformare le procedure di valutazione dell’impatto ambientale in una sorta di via libera preventivo a vari impianti e interventi: infrastrutture trasporti, rigassificatori, impianti per la telefonia mobile, impianti classificati strategici,estrazioni materie prime critiche per gli impianti da rinnovabili e la digitalizzazione dell'economia, biodigestori anaerobici per il biometano, opere per lo sviluppo dei porti etc. etc.

Vediamo, di seguito, in sintesi le principali deroghe alle norme ambientali della nuova normativa per poi analizzare specificamente la nuova versione dell’articolo 12 del DLgs 190/2024 come modificato dal nuovo Decreto-legge 73/2025…

venerdì 30 maggio 2025

Linee Guida per il bunkeraggio del gnl nei porti: analisi critica

Approvate le Linee Guida (QUI) per la disciplina del bunkeraggio <<ship to ship>> di gnl e bio gnl nei porti italiani. Le Linee guida prevedono i criteri generali che devono essere adottati dalle Autorità marittime locali (Autorità di sistema Portuale e Capitanerie di Porto) per la stesura del regolamento portuale locale finalizzato al rifornimento in porto delle navi a GNL applicabili alle operazioni di bunkeraggio/rifornimento di GNL e Bio GNL tramite il sistema cosiddetto STS (Ship to Ship) consistente nell’affiancamento tra la nave rifornitrice e la nave rifornita per il trasferimento del GNL.

Le Linee Guida costituiscono un importante riferimento per disciplinare all’interno delle aree portuali una attività sicuramente a rischio di eventi pericolosi. 

Intanto occorre precisare che le nuove Linee Guida vengono presentate dal Governo come un qualcosa di molto innovativo. Saranno innovative per l'Italia ma non per la UE visto che fanno riferimento ad una norma ISO 20519 già prevista dal dal Regolamento Delegato UE 2018/674 del 17 novembre 2017 (QUI)!

In premessa occorre rilevare che le Linee Guida hanno dei limiti in quanto rimuovono, soprattutto in relazione alla Valutazione del Rischio e Pericoli di questa attività, la mancanza di norme e indirizzi operativi che tengano conto del contesto generale in cui la stessa si dovrà svolgere. Si arriva, come vedremo, a rimuovere in parte la Guida Tecnica 2021 dei VVFF per l’individuazione delle misure di safety per il rifornimento in porto delle navi a gnl (QUI) e anche la Guida Tecnica 2018 dei VVFF  per la prevenzione incendi per lo stoccaggio del gnl (QUI)

Dei suddetti limiti tratterò nel capitolo finale del post, ma prima analizzerò puntualmente gli aspetti rilevanti delle nuove Linee Guida.

domenica 25 maggio 2025

La UE meno gas dalla Russia rilanciando il gnl: La transizione ecologica può aspettare

Lo scorso 6 maggio la Commissione UE ha presentato, con apposita Comunicazione (QUI), la tabella di marcia per garantire la piena indipendenza energetica della UE dalla Russia.

Nella Comunicazione la Commissione propone azioni per ridurre la dipendenza dall’energia russa.

Questa impostazione se letta in termini ambientali dimostra che la UE non vuole solo ridurre le dipendenze energetiche dalla Russia ma rilanciare il ruolo strategico del gas nella transizione c.d. ecologica, soprattutto per il gnl destinato a superare la domanda di gas da gasdotto del 221% entro il 2040. La Comunicazione stima che il consumo di gas naturale, biometano e biogas si aggirerà tra i 105 e i 155 Mtep entro il 2040 (4,5-6,5 EJ). Nel 2050, il consumo di questi combustibili gassosi nell'UE sarà ancora compreso tra i 70 e gli 80 Mtep per tutti gli scenari analizzati.

Quanto sopra nonostante che la stessa Agenzia Internazionale per l’Energia abbia dimostrato che tutto ciò determinerà un surplus di almeno 130 miliardi di metri cubi di GNL entro il 2030, destinato a "deprimere i prezzi internazionali del gas". Sui rischi legati alla sovra offerta del GNL vedi questa analisi sul mio blog QUI.

Peraltro, la stessa UE ammette una carenza sulla trasparenza nella tracciabilità degli import di gas russo tanto che prevede una prossima proposta legislativa per affrontare questa criticità.

Senza considerare la contraddittorietà di queste scelte strategiche della UE con il recente Regolamento europeo sulla riduzione dei consumi del gas, vedi QUI.

Come vedremo la Comunicazione da un lato afferma che la eliminazione della dipendenza dal gas russo accelera la transizione ecologica per poi affermare che nel 2050 consumeremo ancora una marea di gas a partire dal gnl. Nel 2050! Non tra qualche anno quindi è chiaro che il gas russo c'entra poco se non che stiamo assistendo  ad un chiaro tentativo di depotenziare se non cancellare la transizione ecologica facendola precipitare dentro lo scontro geopolitico in atto tra Russia e Occidente.  

La Comunicazione è piena quindi di contraddizioni ma andiamo con ordine esaminiamo in modo approfondito il testo della Comunicazione nella parte relativa al gas (si sono anche altre parti relative al nucleare e petrolio russo su cui tornerò in altri post) ...

venerdì 23 maggio 2025

SNPA; Come monitorare gli odori coinvolgendo i cittadini

Con Delibera n° 268/25 (QUI) del Consiglio del Sistema Nazionale delle Arpa (SNPA) è stato revisionato il documento “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”, approvato con Delibera n. 38/2018 (QUI) dal Consiglio SNPA.

La revisione apportata dalla Delibera 268/2025 deriva dalla approvazione del Decreto del Direttore generale della Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2023 (QUI) che ha per oggetto gli indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del Decreto legislativo n. 152/2006, in materia di emissioni odorigene di impianti e attività.

L’articolo 272-bis per la prima volta prevede che in qualsiasi autorizzazione ambientale possano essere predisposte misure prescrittive specifiche sulle emissioni odorigene. Le linee guida definiscono le modalità per caratterizzare chimicamente la composizione e quindi l’origine e i fattori di rischio sanitario di dette emissioni.

Per una analisi del significato dell’articolo 272-bis vedi QUI.

Per una analisi del Decreto 28 giugno 2023 si veda QUI.

Come vedremo nel proseguo del presente post, particolarmente significativa e innovativa rispetto alla delibera del 2018 è la parte del documento SNPA che mette in risalto il ruolo dei percettori degli odori nel monitoraggio degli stessi.