domenica 1 marzo 2026

Il Consiglio di Stato riconosce efficacia dei Piani antenne dei Comuni

Sentenza n° 1508 del 25/2/2026 (QUI) del Consiglio di Stato che chiarisce l’importanza del ruolo dei piani comunali sulla localizzazione delle antenne di telefonia mobile che altre sentenze ma soprattutto ma la tracimante normativa derogatoria dei governi nazionali hanno cercato di neutralizzare a cominciare da quello in carica.

La sentenza è chiara i piani antenne se ben costruiti (come da sempre affermo vedi QUI e soprattutto QUI) possono comportare il diniego di localizzazione di una antenna se  il sito individuato è in contrasto con le zonizzazioni del piano.


Vediamo, al di là del caso specifico, quali principi affermati dalla sentenza .. 

Rapporto sulle norme e sentenze in materia energetica pubblicate tra il 2025 e il 2026

L’evoluzione ma anche involuzione in termini ambientali e geopolitici della normativa nazionale ed europea in materia energetica è uno degli elementi per capire le criticità della situazione internazionale come pure la difficoltà ad attuare gli obiettivi che la UE si è data sulla neutralità climatica come dimostra la recente riforma europea della legga sul clima su cui tornerò prossimamente in questo blog.

Lo speciale che pubblico oggi nella apposita sezione del blog (QUI) riguarda la normativa e le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia in materia di energia.

Significativi sono in particolare..

venerdì 20 febbraio 2026

La Corte dei Conti UE critica le politiche UE sulle materie prime critiche

Relazione Speciale (QUI) della Corte dei conti UE N° 04/2026 pubblicata lo scorso 2 febbraio 2026 dal titolo significativo: “Materie prime critiche per la transizione energetica Una politica non certo solida come una roccia”.

La Relazione consiste in un audit che ha per finalità di valutare se le azioni a livello dell’UE garantiscano un approvvigionamento sicuro a lungo termine di materie prime critiche per la transizione energetica dell’UE.

Come è noto le Terre rare sono diventate da tempo le nuove materie prime definite critiche (Critical Raw Materials di seguito CRM) indispensabili alla transizione ecologica. Le criticità rilevate dalla Corte dei Conti sono alla base della crescente militarizzazione della legislazione sulla transizione ecologica di cui ho trattato QUI.

Di seguito la sintesi delle criticità emerse dalla Relazione per poi descriverle più diffusamente nel seguito del post.

mercoledì 18 febbraio 2026

L'Italia recepisce la nuova Direttiva sulla promozione delle fonti rinnovabili: analisi critica.

un grafico a barre verticale impilata la quota di energia da fonti rinnovabili 2024 come percentuale del consumo lordo finale di energia nei paesi UE e in alcuni paesi EFTA, paesi candidati, potenziali candidati e altri paesi. Per maggiori dettagli, si prega di utilizzare il link al codice sorgente del dataset sotto l'immagine.

Il DLgs 199/2021 (QUI) definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 (QUI). 

Alla sua pubblicazione avevo analizzato il DLgs 199/2021 (QUI).

La Direttiva 2018/2001 è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.  Per il testo coordinato della Direttiva 2018/2001 con la nuova Direttiva 2023/2413 vedi QUI.

Delle criticità della nuova Direttiva UE 2023/2413 avevo trattato sul mio blog Note di Grondacci (QUI).

Ora il nuovo DLgs 9 gennaio 2026, n. 5 (QUI) recepisce la Direttiva 2023/2413 modificando profondamente il DLgs 199/2021.

Per la disciplina del regime amministrativo di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili vedi QUI.

A premessa rilevo che l’Italia in coerenza con i nuovi indirizzi UE riduce gli obiettivi da raggiungere per le fonti rinnovabili come dimostro subito per poi analizzare le novità introdotte al DLgs 199/2021 (di seguito DLgs) dal DLgs 5/2026 (di seguito nuovo DLgs)

lunedì 9 febbraio 2026

Progetto Basi Blu: la legge riconosce un ruolo attivo alle autorità civili che però va esercitato

Ieri non potendo essere presente per ragioni personali ho seguito a distanza la discussione del consiglio comunale sul progetto Basi Blu (QUI) proposto per l'Arsenale Militare spezzino. La maggioranza ha cercato di dimostrare la sua presunta incompetenza amministrativa in materia e tirando fuori la questione dello stato di pericolo internazionale legato alla guerra in Ucraina.


Il post che segue dimostra, al contrario di cosa pensa la maggioranza, quanto segue:
1. non è vero che il Comune e la Regione non abbiamo competenze in materia. Non lo dico io lo dice il Codice dell'Ordinamento Militare (QUI). 
2. occorre impostare un protocollo usando le suddette norme (non basta un generico tavolo informale) per impostare una metodologia per valutare in una logica di un corretto rapporto Arsenale militare e città.
3. quindi nessuno vuole lasciare l'Arsenale abbandonato a se stesso ma non disperdere l'occasione di una revisione di queste aree recuperando spazzi per la città che non servono più alla Marina proprio perché oggi la
4. con tutto quanto sopra francamente la guerra in Ucraina, pur nella sua drammaticità, non c'entra un tubo d'altronde se così non fosse perché stiamo discutendo del progetto Basi Blu? Non mi si venga a dire quindi che una razionalizzazione degli spazi dell'Arsenale metterebbe in crisi il ruolo dell'Italia nella Nato rispetto alla situazione internazionale attuale, cadremmo nel ridicolo! 

Quindi per evitare alibi alla classe politica e burocratica spezzina e ligure, la conseguente domanda cui provo a rispondere è: ci sono gli strumenti nelle leggi vigenti per permettere alle autorità civili di avviare un confronto paritetico con il futuro delle aree militari spezzine?

 

mercoledì 4 febbraio 2026

Il nuovo regime amministrativo per gli impianti da fonti rinnovabili: le deroghe alle norme ambientali

II DLgs 190/2024 ha disciplinato il regime amministrativo relativo alle procedure di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (FER) nonché della individuazione delle aree idonee dove collocarli.

Il DLgs 190/2024 è stato successivamente modificato dal DLgs 26 novembre 2025 n° 178 QUI (di seguito nuovo DLgs) e dalla Legge n° 4 del 15 gennaio 2026 QUI (di seguito nuova legge)

Per il testo completo del DLGS 190/2024, coordinato alle modifiche introdotte dal DLGS 178/2025 e la legge 4/2026, vedi QUI.

Nel commento della News/Ambiente che pubblico QUI c’è una analisi completa di detta normativa.

Nel post che segue, invece, sintetizzo le criticità ambientali di questa normativa. Questo perché, pur sostenendo gli impianti da fonti rinnovabili per motivi ragionevoli, questi non devono essere realizzati derogando in modo esagerato dalle norme ambientali vigenti. Creando il presupposto per giustificare ulteriori semplificazioni e deroghe alle norme ambientali anche per altre tipologie di impianti come ho spiegato QUI.

 

domenica 1 febbraio 2026

Il nuovo Decreto su sversamento di materiali in mare: la lobby dei porti contro l’ambiente

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il Decreto Ministero dell’Ambiente  16 dicembre 2025 (QUI) che contiene il nuovo allegato (DI SEGUITO NUOVO ALLEGATO TECNICO) che sostituisce l’allegato tecnico (DI SEGUITO VECCHIO ALLEGATO TECNICO) al Decreto Ministero Ambiente n° 173 del 15 luglio 2016 (QUI): “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.”

Di seguito nel post che segue:

1. Parte I: la storia del percorso lobbystico che ha portato alla predisposizione del nuovo allegato tecnico;

2. Parte II: una sintesi delle novità peggiorative del nuovo allegato tecnico rispetto a quello vecchio; 

3. Parte III: Analisi puntuale del nuovo allegato tecnico attraverso il confronto con il vecchio allegato tecnico per mettere in rilievo le criticità e le parti cancellate nella nuova versione per rendere sempre più facili i dragaggi ma non certo più sostenibili per l’ambiente come vedremo e come già sottolineato QUI.

Evidentemente la vicenda dei dragaggi del porto di Spezia di qualche anno che ha portato alla prima sentenza della Cassazione penale del 2016 (QUI) di applicazione del nuovo delitto di inquinamento ambientale, non ha insegnato nulla al nostro Governo!

giovedì 15 gennaio 2026

NORMATIVA INFRASTRUTTURE CRITICHE ANTITERRORISMO E INFORMAZIONE AI CITTADINI: IL CASO RIGASSIFICATORE PANIGAGLIA

Le informazioni sugli impianti definiti come infrastrutture critiche (di seguito IC) sono in generale limitate per ovvie ragioni che si fondano proprio sulla ratio del DLgs 134/2024 che ha sostituito il DLgs 61/2011. Ma questo non significa che non ci siano informazioni nonché, entro certi limiti, documentazioni che possano essere rese pubbliche. La Prefettura di Spezia invece ha sempre negato qualsiasi informazione su questa tematica in relazione al rigassificatore di Panigaglia.

Di seguito analizzerò: 

1. Come devono essere individuate le infrastrutture critiche compreso il rigassificatore di Panigaglia

2. Il coordinamento tra la valutazione del rischio attentati (Normativa Infrastrutture Critiche) con quella di rischio incidente rilevante (normativa Seveso)

3. Quali informazioni e documentazione sulle infrastrutture critiche debbe essere resa pubblica. 

Infine, si riporta la Raccomandazione della Commissione UE che disegna un quadro preoccupante sullo stato di attuazione della normativa sulle infrastrutture critiche

martedì 6 gennaio 2026

Discarica campo in ferro non bonificata: le dichiarazioni della Marina Militare. Chiarimenti e domande alle autorità militari e civili..

La Marina Militare dichiara (QUI) che non ci sarà tombamento per la discarica abusiva Campo in ferro in località Marola (Spezia). Lo scrive come se facesse una gentile concessione agli spezzini.

Nel post (QUI) dello scorso 2 gennaio sul mio blog Note di Grondacci che ho pubblicato l'altro giorno spiegavo che il tombamento era un termine inesistente nella normativa sulle bonifiche. Quindi la dichiarazione della Marina Militare ha la sola finalità di nascondere una serie di verità che vado ad illustrare per poi concludere con alcune precise domande alle Autorità militari e civili.