Il post che segue affronta le criticità della procedura
che ha portato la Provincia di Ancona (Autorità Competente) a inviare un
preavviso di diniego di autorizzazione (PAUR ex articolo 27-bis DLgs 152/2006: QUI)
alla istanza di un impianto di recupero rifiuti pericolosi presentata dalla
società Edison nel Comune di Jesi.
La norma (articolo 10-bis legge 241/1990: QUI)
che disciplina detto preavviso concede al massimo 10 giorni al proponente della
istanza autorizzatoria per replicare ai motivi del Preavviso diniego di
autorizzazione, ma la Provincia di Ancona ha concesso invece ben 60 giorni.
La motivazione della Provincia è che in questo modo si
sono anticipate contestazioni da parte di Edison, in sede di ricorso al TAR
contro la conferma definitiva del diniego di autorizzazione. Contestazioni che, senza la proroga suddetta, sarebbero derivate da non avere avuto sufficiente tempo di replica alla società
proponente del progetto.
È davvero così? Soprattutto era obbligata la Provincia (nella sua qualità di Autorità Competente al
rilascio del PAUR) ad applicare il termine breve previsto dalla legge?
Ad avviso di chi scrive le motivazioni della Provincia
sono risibili ed un eventuale ricorso contro il diniego definitivo di PAUR
semmai si fonderebbe sul merito di detto diniego non certo per una mancata
proroga di 60 giorni che, come vedremo, non è prevista da alcuna norma del
nostro ordinamento giuridico. Non solo ma, come si dimostrerà nel seguito del
post, la possibilità della Autorità Competente di applicare il termine di soli
dieci giorni previsto dalla legge deriva dalla natura giuridica dell’istituto
del preavviso di diniego come affermato da ampia giurisprudenza in materia che
verrà riportata nel commento che segue.
Nella parte finale del post si tratta anche della criticità relativa alla non disponibilità da parte di Edison (proponente) del terreno dove realizzare l'impianto.