Nel post (QUI) dello scorso 2 gennaio sul mio blog Note di Grondacci che ho pubblicato l'altro giorno
spiegavo che il tombamento era un termine inesistente nella normativa sulle
bonifiche. Quindi la dichiarazione della Marina Militare ha la sola finalità di
nascondere una serie di verità che vado ad illustrare per poi concludere con alcune precise domande alle Autorità militari e civili.
martedì 6 gennaio 2026
Discarica campo in ferro non bonificata: le dichiarazioni della Marina Militare. Chiarimenti e domande alle autorità militari e civili..
lunedì 5 gennaio 2026
Rigassificatore di Panigaglia fuori dalla Direttiva Seveso? Vediamo cosa dice la legge in materia
Come emerge anche da informazioni confuse in sede Ispra e da una recente interrogazione Parlamentare
risulterebbe una intenzione di escludere la applicazione della Direttiva sul
rischio di incidenti rilevanti (c.d. Seveso) al rigassificatore di Panigaglia
esclusione potenzialmente estendibile ad altri impianti simili.
Può essere fondata questa ipotesi ma soprattutto la
normativa attualmente vigente anche quella più recente (in particolare quella della "militarizzazione della transizione ecologica" analizzata QUI) potrebbe giustificare
una scelta così grave?
Occorrerebbe però preliminarmente ricordare che al di la della
questione della applicazione della Seveso le norme speciali avvallate negli ultimi
anni (da tutti i governi 5stelle-Lega,
Centro sinistra e ora Centro destra) hanno fortemente derogato le norme
ambientali a cominciare dalla VIA e non solo (vedi QUI
e QUI).
Per non parlare del modo superficiale (se non illegittimo) di autorizzare progetti
relativi al rigassificatore di Panigaglia (vedi QUI
e QUI)
e non solo (ad esempio QUI).
Nelle note che seguono analizzo la normativa in materia di
infrastrutture strategiche e del loro collegamento con le esigenze della difesa
nazionale anche al fine di verificare la possibilità, a normativa vigente, si
arrivi ad escludere la Direttiva Seveso dal rigassificatore di Panigaglia.
venerdì 2 gennaio 2026
Mancata bonifica discarica nell’Arsenale Militare di Spezia: Come funziona la legge applicabile
Dopo la notizia che la Marina Militare avrebbe deciso di non rimuovere i rifiuti presenti nella discarica c.d. Campo in Ferro in località Marola dentro l’Arsenale Militare, ho letto varie dichiarazioni di rappresentanti di forze politiche e di associazioni ambientaliste che criticano questa decisione. Dichiarazioni di principio condivisibili ma poco utili a fermare questa decisione perché nessuno è entrato nel merito di come funzionano le norme in materia di bonifiche in aree militari e se e come la Marina Militare può prendere una decisione come quella prospettata.
Le note che seguono dimostrano che ci sono molti passaggi normativi non chiariti per cui la prima cosa che dovrebbero fare politici e ambientalisti che si sono dichiarati al tombamento (vedremo che non si deve chiamare così) della discarica “Campo in ferro” è quello di diffidare le autorità militari a rendere pubblici i passaggi che hanno portato alla scelta contestata, valutando anche un esposto alla Procura della Repubblica perché come avevo già avuto modo di spiegare in passato non solo recente la decisione di non rimuovere i rifiuti in questione è in palese contraddizione con quanto affermato a suo tempo da una perizia della Procura della Repubblica del Tribunale di Spezia: l’inquinamento potrebbe ancora esserci tanto che si chiedeva di approfondire le indagini tecniche. Richiesta all’epoca evasa dalla Procura ma che oggi potrebbe essere nuovamente avanzata, visto che si potrebbe configurare il reato di omessa bonifica.
Vediamo come stanno le cose sotto il profilo normativo ..
mercoledì 3 dicembre 2025
Il Ministero dell’Ambiente ricorda i poteri dei Sindaci in materia di tutela della salute dall’inquinamento
I poteri dei Sindaci nella prevenzione della tutela della
salute pubblica in relazione alle procedure autorizzatorie ambientali nonché alle
problematiche di inquinamento degli impianti e attività in essere, sono
chiaramente espressi dalla vigente normativa in vigore da decenni come ho
dimostrato anche in questo blog da anni ad esempio QUI. Altrettanto nota è la sistematica rimozione
di questi poteri da parte dei Sindaci stessi (QUI)
ma anche delle istituzioni statali a partire dallo stesso Ministero dell’Ambiente
(ad esempio sulla possibilità dei Comuni di opporsi al Consiglio dei Ministri
su decisioni in materia di salute pubblica QUI).
In particolare si veda il Parere Sanitario del Sindaco previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazioni agli impianti e attività più
inquinanti (Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA), potere spesso disatteso o
rimosso dai Comuni con scuse patetiche e giuridicamente infondate, come dimostro ad esempio QUI.
Ora la risposta del Ministero Ambiente ad un interpello
ambientale di una Regione dimostra che i poteri del Sindaco in materia di
tutela salute pubblica contro le emissioni anomale da impianti soggette ad AIA
possono addirittura imporre limiti più restrittivi di quelli di legge.
Peccato che quanto affermato nella risposta spesso non
trovi applicazione nelle procedure autorizzatorie e in quelle di controllo sul
rispetto delle autorizzazioni.
Vediamo comunque cosa dice la risposta del Ministero...
venerdì 14 novembre 2025
Depositi rifiuti nell’area dell’Arsenale Militare di Spezia: quale normativa applicabile
Leggo sul Secolo XIX di oggi del deposito di rifiuti nell’area
dell’Arsenale Militare. Da quello che leggo mi pare che siano necessari le
seguenti precisazioni.
giovedì 30 ottobre 2025
La Newsletter su Sentenze ambiente della Corte di Giustizia UE e Corte Costituzionale : MARZO-OTTOBRE 2025
Per ogni sentenza troverete una analisi ragionata e il link al testo completo.
mercoledì 22 ottobre 2025
La nuova legge sulle sanzioni in materia di gestione rifiuti
La legge n° 147 del 3/10/2025 (QUI) che ha convertito il Decreto-legge
116/2025 modifica il sistema sanzionatorio sulle gestioni illecite dei rifiuti
ma anche in relazione ai delitti ambientali (disastro ambientale, inquinamento
ambientale).
Si prevedono trasformazioni di varie
contravvenzioni in delitti in particolare per l’abbandono di rifiuti
pericolosi e spedizioni illegali di rifiuti. Si escludono in questi casi la
applicazione della oblazione (paghi e il reato non c’è più) come pure la
possibile estinzione del reato ex articolo 318-septies DLgs 152/2006.
Per alcuni reati riformati dalla nuova legge scatta anche la possibilità di
utilizzare nell’indagine la intercettazione telefonica (articolo 266 codice di
procedura penale- QUI) come, ad
esempio, per l’abbandono di rifiuti pericolosi la gestione di rifiuti pericolosi
senza autorizzazione compresi i non pericolosi se ci sono danni alle acque e messa
in pericolo della vita di persone, spedizioni illegali di rifiuti. Tutte fattispecie
punibili, con la riforma, fino a 5 anni di reclusione.
Per facilitare la lettura prima pubblico una sintesi della nuova legge per poi seguire con una analisi puntuale di tutte le novità sanzionatorie introdotte dalla legge 147 del 2025 ..
domenica 19 ottobre 2025
FORUM “PRENDERSI CURA DELLA TERRA”: LE CONDIZIONI PERCHE’ SIA UTILE A SPEZIA NON AI POLITICI
Leggo sui mass media e social varie critiche al 1° Forum Internazionale “Prendersi cura della Terra”, promosso dal Comune della Spezia.
Molte delle critiche hanno un fondamento ma francamente appaiono incomplete a mio modesto avviso.
Intanto se siamo arrivati a questo Forum una certa
responsabilità è dei Report (come “Ambiente Urbano di Legambiente) che, non
essendo fondati su metodologie scientifiche rigorose, in questi anni hanno
permesso di regalare patenti ecologiste a Comuni che non le meritavano. Sulla
inadeguatezza di questi Report ho scritto più volte nel mio blog negli scorsi
anni (QUI) e non mi pare che il modo di elaborarli sia cambiato purtroppo, per non parlare della non trasparenza della origine dei dati sui cui si fondano.
C’è un aspetto ancora più rilevante che va sottolineato rispetto alle critiche a questa iniziativa di autoincensamento ecologico della Amministrazione spezzina come spiego di seguito ..
sabato 11 ottobre 2025
Autobotti cariche di gnl nel golfo di Spezia: la ordinanza della Capitaneria non basta per escludere il rischio incidentale
La Capitaneria di porto di Spezia, come riporta anche il
Secolo XIX di oggi, ha emanato una ordinanza (QUI)
sul trasporto di autobotti cariche di GAS NATURALE LIQUEFATTO (di seguito gnl) nel golfo spezzino.
Un progetto che, come ho dimostrato QUI,
è stato approvato con gravi profili di illegittimità soprattutto per responsabilità della Autorità di sistema portuale.
L'ordinanza della Capitaneria di porto spezzina si limita a stabilire una distanza di 100 metri delle navi dalle
bettoline che trasportano il gnl, ma sotto il profilo della sicurezza non solo
della navigazione ma anche dei residenti nelle aree di affaccio sul golfo,
questo misura non basta per i seguenti motivi di seguito sinteticamente illustrati…