Sentenza della Corte di Giustizia del 14 giugno 2023 (QUI) su come l’autorità competente dello Stato membro debba valutare
la decisione di non richiedere una ordinaria Valutazione di Incidenza al fine
di verificare i potenziali impatti dannosi di un progetto o piano/programma su
un sito tutelato dalla Direttiva sulla biodiversità (Direttiva 92/43 - QUI).
In
sintesi le conclusioni della sentenza qui esaminata:
1. non esistono nella lettera della Direttiva requisiti specifici sul
modo in cui deve essere motivata dalla autorità competente nazionale (in Italia
normalmente la Regione e/o gli Enti Parco)
2. la motivazione deve comunque sussistere e deve fondarsi sul principio
di precauzione per cui non potendo escludere a priori i danni al sito tutelato
dalla normativa sulla biodiversità occorre dimostrare che detto rischio non
esista tenuto conto delle caratteristiche e delle condizioni ambientali del
sito stesso rispetto al tipo di progetto o piano/programma individuando quindi
preventivamente gli impatti che questi potranno produrre sul sito
3. il confronto tra sito e progetto piano/programma non deve essere
lacunoso contenendo rilievi e conclusioni completi e precisi atti a dissipare
ogni dubbio scientifico in merito agli effetti del progetto piano/programma sul
sito
4. ne consegue che, anche se, qualora un’autorità competente decida
di autorizzare un progetto simile senza richiedere un’opportuna valutazione tale
autorità non è tenuta a rispondere, nella motivazione della sua decisione, a
tutti i punti di diritto e di fatto sollevati nel corso del procedimento
amministrativo, essa deve tuttavia indicare adeguatamente le ragioni che le
hanno consentito, prima di concedere tale autorizzazione, di acquisire la
certezza, nonostante i pareri contrari e i ragionevoli dubbi eventualmente ivi
espressi, che sia stato escluso ogni ragionevole dubbio scientifico circa la
possibilità che detto progetto incida significativamente su tale sito
5. al fine di determinare se sia necessario effettuare un’opportuna
valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito, si può
tener conto delle caratteristiche di tale piano o progetto che comportano
l’eliminazione dei contaminanti e che sono quindi atte a produrre l’effetto di
ridurre le conseguenze nocive di tale piano o progetto sul sito, qualora tali
caratteristiche siano state integrate nello stesso piano o nello stesso
progetto come caratteristiche ordinarie, inerenti a siffatto piano o progetto,
indipendentemente da qualsiasi effetto su detto sito
Per
una descrizione più estesa della sentenza vedi la ricostruzione di seguito: