Sentenza della Corte Costituzionale n°68 pubblicata il 13 aprile 2023 (QUI) che dichiara la incostituzionalità di una norma regionale che permetteva l'utilizzo di volumetrie trasferite all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, permettendo dunque di destinare all'attività agrituristica volumetrie provenienti da fondi agricoli diversi ed esterni e anche non limitrofi, rispetto a quello in cui è svolta l'attività imprenditoriale. Infatti, nel consentire anche l'utilizzo di volumi trasferiti «all'interno del medesimo territorio comunale», la disposizione impugnata estende l'ambito territoriale di provenienza dei volumi che possono essere trasferiti: da quello corrispondente al fondo in cui è ubicata l'attività agrituristica - l'unico consentito dalla norma statale evocata quale parametro interposto - a quello dell'intero comune in cui tale fondo è localizzato.
Secondo
la sentenza la traslazione di volumetrie utilizzabili per finalità agrituristiche
risultava già consentita. Deve tuttavia ritenersi che questa possibilità fosse
riconosciuta solo all'interno del medesimo fondo agricolo.
Questo
risulta dal fatto che il legislatore regionale, con la disposizione impugnata,
innovando rispetto al passato, ha voluto espressamente consentire l'utilizzo di
volumetrie provenienti da fondi che, pur essendo compresi nel territorio del
medesimo comune e pur avendo la medesima destinazione agricola, hanno in
origine una diversa ubicazione, esterna al fondo destinato all'attività
agrituristica.
Con l'intervento legislativo oggetto di censura è stato quindi consentito l'utilizzo per finalità edificatorie di volumetrie "trasferite" provenienti da una localizzazione diversa da quella in cui si svolge l'attività agrituristica, in contrasto con il principio fondamentale dell'art. 3 della legge n. 96 del 2006 (QUI) ale impugnata si pone in contrasto con il medesimo principio anche sotto un ulteriore profilo. Essa consente infatti di utilizzare le volumetrie trasferite - oltre che per le addizioni volumetriche - anche per «interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti» e quindi per la realizzazione di strutture per definizione diverse e autonome rispetto a quelle originarie. In relazione a questa tipologia di interventi, va senz'altro escluso che sia soddisfatto il requisito della "preesistenza" degli edifici. Infatti, anche a prescindere dalla indeterminatezza della nozione di «prossimità», è questa stessa indicazione a dimostrare che si tratta di strutture necessariamente separate e distinte rispetto a quella originaria: in quanto tali, esse non possono qualificarsi come «già esistenti». Anziché rispondere all'esigenza di recupero del patrimonio immobiliare esistente, i relativi interventi edilizi risultano volti ad ampliare l'area destinata all'attività agrituristica, in contrasto con il principio fondamentale posto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006.
Infine,
come evidenziato dal ricorrente, la disposizione regionale impugnata non
specifica che il trasferimento di volume possa essere effettuato per una sola
volta. Sia pure nei limiti di densità stabiliti dai piani urbanistici e
territoriali, essa consente di realizzare interventi di ampliamento su edifici
la cui volumetria era stata già aumentata.
Conclude
la sentenza affermando che in definitiva quindi, gli utilizzi di volumetrie trasferite,
consentiti dalla disposizione impugnata, si risolvono nell'estensione delle
possibilità edificatorie per finalità agrituristiche e, quindi, in interventi
di trasformazione del territorio agricolo che esorbitano dalle finalità di
recupero del preesistente patrimonio immobiliare. Attraverso questa estensione,
l'intervento regionale in esame è idoneo a determinare lo snaturamento di
quanto "preesisteva" nel fondo e finisce per vanificare quella finalità
di recupero del patrimonio immobiliare in zone agricole e di equilibrato
bilanciamento tra le esigenze del turismo e la tutela della vocazione agreste
dei fondi, finalità che è a fondamento del limite previsto dal parametro
interposto (sentenza n. 96 del 2012).
Va
pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della
legge reg. Toscana n. 15 del 2022, per violazione dei principi fondamentali in
materia di governo del territorio e in particolare dell'art. 3, comma 1, della
legge n. 96 del 2006.
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