martedì 13 giugno 2023

Applicazione del sistema scambio quote emissioni gas serra al trasporto marittimo

Direttiva (UE) 2023/959 (QUI) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 
modifica della Direttiva 2003/87/CE (EU-ETS), estendendo il sistema di scambio quote emissioni dei gas serra al trasporto marittimo ed aereo.

Di seguito nel post spiego sinteticamente in cosa consista il sistema scambio quote gas serra, il contenuto della nuova Direttiva e un riferimento allo scontro in atto tra operatori della navigazione e ambientalisti sulla evoluzione di questa normativa. Aggiungo che comunque sulle emissioni di gas serra dalle navi la situazione è ancora piuttosto controversa come dimostro in questo post QUI

 

 

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI SCAMBIO QUOTE EMISSIONI DI GAS SERRA

Il Sistema ETS è stato introdotto e disciplinato nella legislazione europea con la Direttiva ETS 2003/87/CE, ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Le direttive ETS sono state recepite in Italia da ultimo con DLgs 47/2020 (QUI) in attuazione della Direttiva 2018/410 che ha modificato la Direttiva 2003/87/CE (QUI).

Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) è stato avviato nel 2005 per promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in modo efficace in termini di costi ed economicamente efficiente. Tale sistema limita il volume di gas a effetto serra che può essere emesso da industrie ad alta intensità energetica, produttori di energia e linee aeree. Le quote di emissione sono limitate a un tetto massimo stabilito dall'UE e le imprese ricevono o acquistano quote individuali. Tale limite viene ridotto nel corso del tempo così da ridurre gradualmente la quantità di emissioni.

Per un approfondimento sul funzionamento del sistema QUI.

Il sistema entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024QUI.



ESTENSIONE SISTEMA SCAMBIO QUOTE ALLE NAVI  

L’estensione del sistema scambio quote di emissione gas serra comprensive quindi non solo della C02 ma anche del metano (regolamento MRV a partire dal 2024 e nella Direttiva EU ETS a partire dal 2026) sarà graduale e quindi le società di navigazione restituiranno le quote di gas serra con questa scansione temporale:

il 40% per le emissioni verificate dal 2024,

il 70% per il 2025

il 100% per il 2026.

 

La nuova Direttiva prevede la fissazione di un limite massimo al tenore di gas a effetto serra dell'energia utilizzata dalle navi che fanno scalo nei porti europei.

Inoltre, viene prevista l'imposizione di una sanzione pecuniaria a carico delle navi, nel caso in cui l'infrastruttura di Onshore Power Supply (OPS: alimentazione a terra) non sia disponibile in un porto. 

La maggior parte delle navi di grandi dimensioni saranno incluse nell'ambito di applicazione dell'EU ETS fin dall'inizio.

Inoltre, il nuovo regolamento tiene conto delle specificità geografiche, propone misure transitorie per le piccole isole, le navi di classe ghiaccio e le tratte che riguardano regioni ultraperiferiche e sono soggette a obblighi di servizio pubblico, e rafforza le misure volte a contrastare il rischio di evasione nel settore marittimo.

Alcuni Stati membri con un numero relativamente elevato di società di navigazione riceveranno inoltre il 3,5% del massimale delle quote messe all'asta da distribuire tra loro.

Per una analisi del dibattito tra operatori del settore marittimo e ambientalisti nonché del percorso che ha portato a questa nuova Direttiva 2023/959 si veda questo post dal mio blog QUI.

Ricordo che le grandi navi d'altura di stazza lorda superiore a 5000 tonnellate saranno incluse nel "regolamento MRV" (Regolamento 2015/757 modificato dal Regolamento 2023/957 – per un commento vedi QUI e QUI) concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo a partire dal 2025 e nell'EU ETS a partire dal 2027. Le navi per il trasporto di merci varie e le navi d'altura di stazza lorda compresa tra 400 e 5 000 tonnellate saranno incluse nel regolamento MRV a partire dal 2025 e la loro inclusione nell'EU ETS sarà riesaminata nel 2026.

 



RISCHIO RILOCALIZZAZIONI EMISSIONI CARBONIO
L'Organizzazione Europea dei porti marittimi (ESPO) esprime (QUI) profonda preoccupazione per i primi segnali di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e delle imprese a causa dell'ambito di applicazione limitato dell'attuale legislazione.Quindi secondo ESPO affinché l'EU ETS marittimo abbia successo, la Commissione europea deve garantire che l'attuazione dell'ETS salvaguardi la competitività dei porti europei ed eviti la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e delle attività commerciali verso i porti limitrofi dell'UE. Questione posta da numerosi operatoi a cominciare da MSC QUIQUI, QUI .  Per ora il mondo degli operatori sta adottando il metodo di mandare più lente le navi e consumare meno combustibile (QUI).  Il Governo italiano rispondendo ad una interrogazione ha sostenuto di voler far proprio la proposta della Autorità di sistema portuale di Gioia Tauro: estendere il regime applicato ad altri porti del Mediterraneo non europei anche ai porti di transhipment europei”.

Le proposte (QUI) di Drewry (società di consulenza internazioinale del settore marittimo): 
1. Includere le emissioni di CO2 e/o gli oneri ETS nelle schede di gara
2. Mettere in discussione e convalidare gli oneri del sistema di scambio di quote di emissione per il 2024
3. Inizia a misurare le emissioni di CO2
4. Avviare un programma di sostenibilità incentrato sui trasporti
5. Rivedi la lingua del contratto del tuo vettore marittimo e/o spedizioniere

Il Regolamento UE 2023/2297 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2023 che identifica i porti di trasbordo di container limitrofi che ha la finalità di individuare comportamenti elusivi ed evitarli sin dalla fase iniziale. Se del caso, la Commissione dovrebbe proporre misure per contrastare i comportamenti elusivi: QUI

Nessun commento:

Posta un commento