Convertito
nella Legge 68/2023 (QUI) il Decreto-Legge
n° 39 del 14 aprile 2023 che afferma il modello Commissariale con forte centralizzazione
al controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per monitorare le
esigenze infrastrutturale contro la crisi idrica.
Un
modello commissariale che continua a rimuovere anche sulle infrastrutture
idriche individuate anche recentemente dalla Corte dei Conti (delibera del 13
aprile 2023 QUI) dove
criticando il modello semplificatorio e commissariale ribadisca il vero nodo
dei problemi rappresentato dalla mancanza di esercizio di poteri di controllo e
di coordinamento del Ministero dell’Ambiente che è come dire il Governo
Nazionale. Insomma, si continua a giocare a rimpiattino tra poteri statali e
regionali ma la capacità di spesa e di realizzazione delle opere resta al palo
Commissari o meno. D’altronde lo stesso ragionamento si può fare per le opere
di difesa contro rischio idraulico e idrogeologico (QUI e QUI) e per l’attuazione
del PNRR (QUI e QUI).
Di
seguito prima una sintesi delle novità principali della legge 68/2023 e successivamente
una analisi puntuale delle stesse divise per voci per facilitare la lettura…
SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE 68/2023
La
nuova normativa affronta molti aspetti della problematica della crisi idrica:
1.una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che individua le opere da realizzare
2. il Commissariamento delle opere urgenti con la nomina di un
Commissario straordinario nazionale di fatto supervisione la realizzazione
delle opere necessarie con esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia e
ritardo delle Regioni ma anche in caso dissenso in questo caso con intervento
della Cabina di Regia
3. Pesanti sanzioni per l’estrazione illegale delle risorse idriche
4. accelerazione termini per progetti di gestione delle operazioni
di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe e del piano utilizzo terre e
rocce di scavo
5. non applicazione delle norme del codice degli appalti su trasparenza
e partecipazione (dibattito pubblico)
6. poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei Ministri (su
indicazione della Cabina di Regia) in caso i ritardi (i tempi del procedimento
sono ridottissimi) nel rilascio dei provvedimenti di Valutazione di Impatto
Ambientale
7. gestione centrali termoelettriche, di potenza termica superiore a 300 MW per un
numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale,
fino a settembre 2023 (prorogabile alle estati successive) in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici
8. procedure accelerata ed uniche (45 giorni massimo) per il riutilizzo
delle acque reflue depurate ad uso irriguo in agricoltura
9. limiti alla applicazione della VIA negli impianti di
desalinizzazione
10. fanghi da depurazione sono rifiuti solo alla fine del processo di
trattamento semplificandone il riutilizzo.
CABINA DI REGIA E SANZIONI
Viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia
per la crisi idrica quale organo collegiale presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero, su delega di
questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e a cui
partecipano altri Ministeri compreso l’Ambiente nonché il Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome o da un presidente di
regione o provincia autonoma da lui delegato. Alla cabina
quando si discute di problematiche regionali sono invitate le Regioni.
La
Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio
per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica
riduzione delle precipitazioni.
Sono
previste, dall’articolo 12 della Legge, sanzioni più pesanti per la estrazione
illegale di risorsa idrica e cattiva manutenzione delle dighe modificando in
tal senso il testo unico sulle acque e gli impianti elettrici.
COMMISSARIAMENTO DELLE OPERE URGENTI INDIVIDUATE DALLA CABINA DI REGIA
Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-Legge ora convertito
(dal 15 aprile 2023), la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere
e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine
alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte
del Commissario straordinario nazionale per
l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, nominato
con apposito DPCM. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il
fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il
relativo ordine di priorità di finanziamento.
In particolare, secondo l’articolo 3 della legge 68/2023 il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale ai sensi dell'articolo 63-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 11 della nuova Legge 68/2023 che ha convertito il Decreto Legge 39/2023 (vedi successivamente in questo commento apposito paragrafo).
FUNZIONI SPECIFICHE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NAZIONALE
a)
acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;
b)
acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di
derivazione rilasciate su tutto il
territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e
delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del
Decreto-Legge ora convertito nella legge 68/2023 (15 aprile 2023);
c)
provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e
alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene
(vedi paragrafo successivo presente commento);
d)
acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma
degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo
149 (piano di ambito servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (misure risparmio idrico delle Regioni sentita la Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e i rifiuti), per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi già richiamati sopra in questo commento;
f)
verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di
gestione degli invasi (dighe) di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaiamento e sfangamento
degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero
l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo; provvede
all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria ed urgente
l'adozione di interventi per la rimozione dei
sedimenti accumulati nei serbatoi;
g) effettua una ricognizione dei corpi idrici
sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento
artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli
ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori
esercizio temporaneo, da finanziare nell'ambito della quota di risorse definite
dal decreto ministeriale citato in precedenza nel presente commento, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;
h)
collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze
in materia.
RISORSE PRESE DA RIMODULAZIONE DI RISORSE NON ANCORA
VINCOLATE DA OBBLIGHI CONTRATTUALI
La distribuzione dei finanziamenti alle opere di cui sopra avviene con apposito decreto entro 15 giorni dalla ricognizione sopra richiamata. Il Decreto indica per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento.
ESERCIZIO POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI DISSENSO
In
caso di dissensi, ritardi delle opere dichiarate urgenti e finanziate secondo
le modalità sopra richiamate la Cabina di Regia propone esercizio del potere
sostitutivo ex articolo 12 legge 108/2021 (QUI) quindi
con deroghe anche a norme ambientali anche su un limite a questa ultima deroga
è posto dal quanto previsto dal comma 2 articolo 3 della legge 68/2023: “Il
Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, nel rispetto della Costituzione,
dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n.159, nonché dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”.
Resta
la non applicazione dell’articolo 22 del codice appalti (QUI):
trasparenza e dibattito pubblico.
Inoltre,
sono dimezzati i termini per approvare i progetti di gestione delle operazioni
di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe (articolo 114 DLgs 152/2006) e
del piano utilizzo terre e rocce di scavo (articolo 9 DPR 120/2017 - QUI).
VIA E MODIFICHE ADEGUAMENTI STRUTTURE IDRICHE
Secondo
il comma 2 articolo 4 della legge 68/2023: per le modifiche, le
estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del
rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche, le
procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale sono
svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui
all'articolo 6, comma 9 [NOTA 1], del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
L'autorità
competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente
l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o
gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA.
L'esito
della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono
tempestivamente pubblicati dall'autorità
competente sul proprio sito internet istituzionale.
Qualora
l'autorità competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia,
assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a
quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei
ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.
Inoltre, gli interventi comunque connessi alla gestione della risorsa idrica per cui la VIA è di competenza statale, questa procedura viene seguita dalla Commissione speciale PNRR PNIEC già prevista per i progetti ed opere finanziati da tali piani.
Sono soggetti a procedimento autorizzatorio
unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari
al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla
depurazione o comunque connessi alla gestione della risorsa idrica, ricompresi
nell'allegato III alla parte seconda del DLgs 152/2006.
PAUR (PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE) SEMPLIFICATO
Secondo
il comma 2-ter dell’articolo 4 della legge 68/2023: “2-ter. Al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli
interventi su infrastrutture idriche di competenza regionale, anche con
riferimento alla realizzazione, al potenziamento e all'adeguamento delle
infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo
27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico regionale ndr.) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente può presentare all'autorità
competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1 (istanza di VIA
ndr.), del medesimo decreto legislativo, allegando la documentazione e gli
elaborati progettuali previsti dalle
normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa
finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni,
le licenze, i pareri, i concerti, i nulla osta e gli atti di assenso comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto
e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso.”
RIMOZIONE SEDIMENTI PER FUNZIONALITÀ DIGHE
Secondo
il comma 3 articolo 4 legge 68/2023 il Commissario,
sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche
dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta
necessaria ed urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti
accumulati nei serbatoi.
Entro
il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui sopra
individuano,
in conformità a quanto disposto dagli articoli 114
e 117 (piano gestione distretto idrografico) del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati
in attuazione dei suddetti interventi, ivi compreso il loro riutilizzo per il
riequilibrio del trasporto solido fluviale a valle, nonché
i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto da
parte delle Regioni del termine suddetto il Commissario esercita i poteri
sostitutivi.
Entro il 30 settembre 2023, le regioni
comunicano i progetti di fattibilità e di gestione delle reti di monitoraggio dei
corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari ai fini delle
valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili per i diversi usi e
per completare lo scenario degli interventi fondamentali per massimizzare
l'efficacia della gestione integrata delle risorse e la resilienza
dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici.
MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AL DEFICIT IDRICO
L’articolo 4-bis
della legge 68/2023 prevede che
“1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in deroga ai limiti relativi alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 - [NOTA 2] della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza (QUI) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni delle autorizzazioni integrate ambientali delle singole centrali termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre 2023, è autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per un numero di ore di funzionamento non superiore a 500 per ciascuna centrale, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) per il mare e per le zone di foce di corsi
d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i
37°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso
superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione;
b) per i canali artificiali, il massimo valore
medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i
37°C;
c) per i corsi d'acqua, la variazione massima
tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle
del punto di immissione non deve superare i 4°C; su almeno metà di qualsiasi
sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C;
d) per i
laghi, la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di
temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre
50 metri di distanza dal punto di immissione.
2. La deroga di cui al comma 1 può essere attivata, nelle condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che facciano prevedere il rischio di attivazione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico (PESSE), su richiesta del gestore della rete di trasmissione nazionale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con un anticipo di almeno due giorni rispetto all'inizio del periodo di rischio per l'adeguatezza del sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria a far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente all'attivazione della deroga da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a notificare ai titolari delle unità di produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere vincoli all'immissione in rete per limiti di temperatura allo scarico i periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione.”
MISURE PER GARANTIRE L'EFFICIENTE UTILIZZO DEI VOLUMI
DEGLI INVASI PER IL CONTRASTO ALLA CRISI IDRICA
Secondo l’articolo 5 della legge 68/2023 al fine di garantire un
efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo,
industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione
territorialmente competente e sentita l’Autorità di Bacino competente, provvede
alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti
delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati
dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa.
CONCESSIONI DI DERIVAZIONE E PULIZIA MATERIALE FLOTTANTE
Il comma 3-bis articolo 5 della legge 68/2023 modifica l’articolo 3 della legge salva mare (QUI) prevedendo che al fine di garantire il corretto funzionamento delle opere idrauliche, i soggetti concessionari di derivazioni idroelettriche, nell'esercizio delle proprie attività, possono svolgere in prossimità delle stesse attività periodica di pulizia del materiale flottante, secondo modalità appositamente individuate dall'operatore stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione, presentato all'Autorità di bacino, che individui:
a) la superficie interessata dalle operazioni;
b) il periodo ovvero i periodi dell'anno in cui
tali operazioni saranno effettuate;
c) una descrizione generale delle operazioni di
manutenzione.
Gli oneri derivanti dalle suddette attività
nonché dallo smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico
del gestore o del concessionario.
VASCHE DI RACCOLTA DI ACQUE PIOVANE PER USO AGRICOLO
Tali vasche sono considerate attività edilizia libera da
permesso di costruire o altro titolo abilitativo (sono fatte salve norme
paesaggio, vincolo idrogeologico) fino a un volume massimo di 50 metri cubi di
acqua per ogni ettaro di terreno coltivato.
RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE AD USO IRRIGUO
Secondo
l’articolo 7 della legge 68/2023 al fine di fronteggiare la crisi
idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi
irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione
già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al Decreto Legge qui
esaminato, é autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla Regione o dalla Provincia
autonoma territorialmente competente ai sensi del Regolamento (UE) 2020/741 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020 (QUI).
L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata.
Il
rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione,
parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato.
L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di
depurazione sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque
reflue.
Il
termine per la conclusione del procedimento unico é pari a quarantacinque
giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per
la conclusione del procedimento unico di cui al terzo periodo, il Commissario,
d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e
conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.
FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE)
L’articolo
9 della legge 68/2023 modifica l’articolo 127 del testo unico ambientale
che ora risulta così disciplinato: “Ferma restando la disciplina di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle
acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e comunque solo alla fine del complessivo
processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi
devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti
appropriato. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci
e salmastre.”
LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA VIA AGLI IMPIANTI DI
DESALINIZZAZIONE
La
legge 60/2022 c.d. Salva Mare prevedeva che detti impianti sono sottoposti a
VIA ordinaria aggiungendo una voce (punto 17-ter) all’allegato II alla Parte II
del DLgs 152/2006.
La
legge 68/2023 all’articolo 10 prevede invece che solo gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o
superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lettera
appositamente introdotta nell’allegato IV dal nuovo Decreto-Legge), sono
sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA.
Viene inoltre cancellato il periodo previsto dal comma 2 articolo 12 legge Salva Mare che prevedeva il rinvio ad apposito Decreto che doveva definire, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Al posto di questo rinvio ad un decreto viene invece direttamente modificata la parte terza all'Allegato 5 del Dlgs 152/2006, introducendo un punto 1.2.3-bis “SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE”.
Inoltre, si prevede modificando sempre l’articolo 12 della legge Salva Mare che con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute (di intesa con la Conferenza stato regioni città), sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, mentre viene eleminato il riferimento ai criteri per individuare le soglie di applicabilità della VIA.
IMPIANTI DESALINIZZAZIONE CON PARTENARIATO PUBBLICO
PRIVATO
Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso del sistema Commissariale sopra descritto relativamente alle procedure di autorizzazione delle infrastrutture idriche.
LIMITI AGLI SCARICHI IMPIANTI DI DESALINIZZAZIONE
L’articolo
10 legge 68/2023 modifica l’articolo 101 del DLgs 152/2006 (criteri
generali disciplina scarichi) in particolare il comma 6 di detto articolo 101
ora recita: “6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino
parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione
la disciplina dello scarico é fissata in base alla natura delle alterazioni e
agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque
devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle
prelevate o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli
scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione e
senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state
prelevate”.
OSSERVATORIO DISTRETTUALE PERMANENTE SUGLI UTILIZZI
IDRICI
L’articolo
11 della legge 68/2023 introduce un nuovo articolo 63-bis al DLgs 152/2006
che prevede la istituzione presso ciascuna
Autorità di bacino distrettuale, quale proprio organo, è istituito un
osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici.
L’Osservatorio svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 (piano di gestione del distretto idrografico) e 145 (equilibrio bilancio idrico) ex Dlgs 152/2006, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (QUI).
PIANO DI COMUNICAZIONE RELATIVO ALLA CRISI IDRICA
L’articolo
13 della legge 68/2023 prevede che entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, é approvato un piano di comunicazione nei limiti delle
risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri,
volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente
situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi
ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e
sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le
informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.
[NOTA 1]
“9.
Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il
rendimento e le prestazioni ambientali dei
progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta
eccezione per le modifiche o estensioni
di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza
di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di
richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi
tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da
avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle
proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA,
ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6
(opere sottoposte a verifica di VIA ndr.) o 7 (opere sottoposte a VIA
ordinaria ndr.). L'esito della valutazione preliminare e la documentazione
trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità
competente sul proprio sito internet istituzionale”.
[NOTA 2] (1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C.
Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione.
Per i canali artificiali,
il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non
deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del
soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi
d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35
°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso
superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.
Deve inoltre essere
assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed
evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
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