Con
Deliberazione N° 14 del 13 aprile 2023 (QUI) la
Corte di Conti ha analizzato lo stato di attuazione delle risorse previste nel
PNRR per la misura M2C4 I4.1. L’investimento in questione è teso a finanziare –
con uno stanziamento pari a 2 mld di euro - progetti per il potenziamento, il completamento
e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio
e fornitura idrica primaria in tutto il Paese, così da migliorare la qualità
dell'acqua e garantire la continuità dell'approvvigionamento nelle importanti
aree urbane e nelle grandi aree irrigue.
La
Corte dei Conti nell’analizzare lo stato degli investimenti nella sopra citata
misura del PNRR ha rilevato numerose e rilevanti criticità che dimostrano l'inutilità, anche nella gestione delle risorse idriche, degli eccessi semplificatori e commissariali della recente legislazione emergenziale volti a nascondere i veri limiti della pubblica amministrazione nazionale .
In
particolare, la Corte ha rilevato la incertezza nella concreta definizione degli
obiettivi un quanto non sono stati affrontati, fin dall’inizio, aspetti
essenziali quali:
1)
la individuazione dei sistemi idrici integrati complessi da rafforzare entro
marzo 2026;
2)
la coerente definizione degli obiettivi “nazionali” di rafforzamento di opere
idriche non incluse nei citati venticinque sistemi idrici;
3)
l’utilizzo ottimale dell’ampio budget disponibile (2 mld di euro).
A nulla sono servite per superare i suddetti limiti la implementazione della capacità amministrativa; semplificazione procedurale in funzione dell’accelerazione degli investimenti; temporanee limitazioni delle forme responsabilità dell’agente amministrativo o contabile. A dimostrazione che non sempre l’accentramento delle decisioni e gli eccessi semplificatori risolvono limiti ben più strutturali delle politiche pubbliche e non solo pubbliche.
Aggiunge
la Corte che mentre il Ministero dell'Ambiente continua a pensare ad ulteriori
semplificazioni il vero nodo che andrebbe affrontato sono i poteri di controllo
e di coordinamento attribuitigli dalla normativa (e in particolare dall’art. 8
del d. l. n. 77/2021 sulla governance del PNRR (QUI)
e dall’art. 3 del DPCM 15 settembre 2021) per un effettivo governo
dell’investimento, a partire dai suoi contorni pianificatori ed attuativi di portata
generale.
Sugli
errori passati sopra evidenziati in relazione alla selezione di progetti già
avvenuta la Corte ne prende atto ma però individua alcuni indirizzi operativi
per il futuro:
1)
L’allineamento delle tappe italiane e di quelle eurounitarie non può
prescindere dalla individuazione di stringenti tempistiche entro cui deve
essere completato l’incremento della sicurezza delle n. 124 opere selezionate
dal D.M. 517/2021 (QUI),
per complessivi 2 miliardi; questo cronoprogramma deve porre un orizzonte
temporale non vago ma rispettoso della ratio dell’investimento complessivo, che
come più volte detto non può movimentare risorse così ingenti onde garantire la
messa in sicurezza, in tempi brevi, di venticinque sistemi idrici complessi,
pari asseritamente a n. 33 opere idriche;
2)
Non appare compatibile con i seri impegni assunti in sede comunitaria una
nozione “mobile” – quale viene ipotizzata dal Ministero Ambiente ora anche della Sicurezza Energetica (cfr. la nota n. 5297/2023)
– di “sistema idrico integrato”. Pertanto, ai fini del rispetto degli impegni
comunitari, si rende necessaria la tempestiva individuazione ex ante delle
singole opere che costituiranno i “venticinque sistemi complessi”, al fine di
consentire la corretta misurabilità dell’obiettivo e delle sue fasi attuative.
3)
È inoltre necessario che il MIT eserciti con maggior rigore l’attività di
monitoraggio degli interventi, effettuando altresì le “variazioni di progetto”
– pur entro i limiti evidenziati dalla Amministrazione stessa, consistenti
nella possibilità di stralci funzionali purché venga mantenuta l’efficacia
dell’intervento stesso – quando tale strumento si riveli il mezzo più efficace
per porre rimedio alle difficoltà incontrate da alcuni investimenti
(soprattutto, allo stato, inclusi negli allegati n. 2 e 3 del D.M. 517/2021); e
in tal senso, occorrerà dar conto della implementazione di concrete misure per
correttamente esercitare la funzione descritta.
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