martedì 6 giugno 2023

Corte dei Conti su opere idriche contro la siccità: ritardi dei Governi e inutilità dei commissariamenti

Con Deliberazione N° 14 del 13 aprile 2023 (QUI) la Corte di Conti ha analizzato lo stato di attuazione delle risorse previste nel PNRR per la misura M2C4 I4.1. L’investimento in questione è teso a finanziare – con uno stanziamento pari a 2 mld di euro - progetti per il potenziamento, il completamento e la manutenzione straordinaria delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura idrica primaria in tutto il Paese, così da migliorare la qualità dell'acqua e garantire la continuità dell'approvvigionamento nelle importanti aree urbane e nelle grandi aree irrigue.

La Corte dei Conti nell’analizzare lo stato degli investimenti nella sopra citata misura del PNRR ha rilevato numerose e rilevanti criticità che dimostrano l'inutilità, anche nella gestione delle risorse idriche, degli eccessi semplificatori e commissariali della recente legislazione emergenziale volti a nascondere i veri limiti della pubblica amministrazione nazionale . 


In particolare, la Corte ha rilevato la incertezza nella concreta definizione degli obiettivi un quanto non sono stati affrontati, fin dall’inizio, aspetti essenziali quali:

1) la individuazione dei sistemi idrici integrati complessi da rafforzare entro marzo 2026;

2) la coerente definizione degli obiettivi “nazionali” di rafforzamento di opere idriche non incluse nei citati venticinque sistemi idrici;

3) l’utilizzo ottimale dell’ampio budget disponibile (2 mld di euro).

A nulla sono servite per superare i suddetti limiti la implementazione della capacità amministrativa; semplificazione procedurale in funzione dell’accelerazione degli investimenti; temporanee limitazioni delle forme responsabilità dell’agente amministrativo o contabile. A dimostrazione che non sempre l’accentramento delle decisioni e gli eccessi semplificatori risolvono limiti ben più strutturali delle politiche pubbliche e non solo pubbliche.

Aggiunge la Corte che mentre il Ministero dell'Ambiente continua a pensare ad ulteriori semplificazioni il vero nodo che andrebbe affrontato sono i poteri di controllo e di coordinamento attribuitigli dalla normativa (e in particolare dall’art. 8 del d. l. n. 77/2021 sulla governance del PNRR (QUI) e dall’art. 3 del DPCM 15 settembre 2021) per un effettivo governo dell’investimento, a partire dai suoi contorni pianificatori ed attuativi di portata generale.

 

Sugli errori passati sopra evidenziati in relazione alla selezione di progetti già avvenuta la Corte ne prende atto ma però individua alcuni indirizzi operativi per il futuro:

1) L’allineamento delle tappe italiane e di quelle eurounitarie non può prescindere dalla individuazione di stringenti tempistiche entro cui deve essere completato l’incremento della sicurezza delle n. 124 opere selezionate dal D.M. 517/2021 (QUI), per complessivi 2 miliardi; questo cronoprogramma deve porre un orizzonte temporale non vago ma rispettoso della ratio dell’investimento complessivo, che come più volte detto non può movimentare risorse così ingenti onde garantire la messa in sicurezza, in tempi brevi, di venticinque sistemi idrici complessi, pari asseritamente a n. 33 opere idriche;

2) Non appare compatibile con i seri impegni assunti in sede comunitaria una nozione “mobile” – quale viene ipotizzata dal Ministero Ambiente ora anche della Sicurezza Energetica (cfr. la nota n. 5297/2023) – di “sistema idrico integrato”. Pertanto, ai fini del rispetto degli impegni comunitari, si rende necessaria la tempestiva individuazione ex ante delle singole opere che costituiranno i “venticinque sistemi complessi”, al fine di consentire la corretta misurabilità dell’obiettivo e delle sue fasi attuative.

3) È inoltre necessario che il MIT eserciti con maggior rigore l’attività di monitoraggio degli interventi, effettuando altresì le “variazioni di progetto” – pur entro i limiti evidenziati dalla Amministrazione stessa, consistenti nella possibilità di stralci funzionali purché venga mantenuta l’efficacia dell’intervento stesso – quando tale strumento si riveli il mezzo più efficace per porre rimedio alle difficoltà incontrate da alcuni investimenti (soprattutto, allo stato, inclusi negli allegati n. 2 e 3 del D.M. 517/2021); e in tal senso, occorrerà dar conto della implementazione di concrete misure per correttamente esercitare la funzione descritta.

 

 


 

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