martedì 12 novembre 2024

La nuova norma che aggira la sentenza del Tar lazio per ripartire con le estrazioni di fonti fossili nell’Adriatico

L’articolo 2 del Decreto Legge 153/2024 (QUI) conferma il via libera a nuove ricerca e nuove concessioni e alle proroghe delle esistenti per estrarre fonti fossili liquidi e gassose. La nuova norma ha la finalità principale di colmare il vuoto normativo prodotto dalla sentenza del Tar Lazio che aveva annullato il Decreto di approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile (sic!) nelle aree idonee alle estrazioni di fonti fossili.

La nuova norma conferma la riduzione da 12 a 9 miglia il perimetro costiero ed esterno alle aree marine e costiere protette entro il quale sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare.

Soprattutto, in questo modo si rimette in piedi, come vedremo meglio nel proseguo del post, la deroga alla norma del DLgs 152/2006 che vietava estrazioni nelle zone di mare adriatico per preservare la zona della laguna di Venezia. Di questa norma ne avevo già trattato QUI.  

Ovviamente quanto sopra "in barba" agli obiettivi UE sulla neutralità climatica e le richieste della Commissione UE di ridurre il consumo di gas (QUI) per non parlare delle richiesta della Agenzia Internazionale per l’energia sul blocco di nuove estrazioni di gas (QUI)

 

Secondo il comma 2 articolo 2 del Decreto Legge 153/2024 il divieto di rilascio permessi di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio e in mare non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge (dal 18 ottobre 2024), ancorché non concluse alla medesima data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento.

Il comma 3 articolo 2 del Decreto Legge 153/2024 prevede inoltre che nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve  e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla  durata  di vita utile del giacimento, nonché tiene in considerazione l'area  in concessione effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con riperimetrazione  delle aree non più funzionali in tal senso.

 

Sempre l’articolo 2 del Decreto Legge 153/2024 modifica il comma 2 articolo 16 della legge 34/2022 prevedendo che sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.

Nella versione precedente il comma 2 articolo 16 della legge 34/2022 faceva invece riferimento ai titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee approvato con Decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021 (QUI) anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione  volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove  infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.

Come ricordato all'inizio di questo post il Decreto 28 dicembre 2021 che aveva approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile era già stato annullato dalla sentenza del TAR Lazio n° 2872 del 2024 (QUI)..

In altre parole, la nuova norma, colma la lacuna prodotta dalla suddetta sentenza come afferma la relazione illustrativa di presentazione del nuovo Decreto legge: "si conferma il divieto previsto dal PiTESAI di rilascio di nuovi titoli minerari a olio sul territorio nazionale e a mare; tuttavia, si intende salvaguardare il legittimo affidamento degli operatori a cui sono stati già conferiti titoli "a olio o a olio misto a gas" (e gli investimenti dai medesimi compiuti)"

Come risulta sempre dalla relazione di presentazione del nuovo Decreto Legge 153/2024 il rilascio delle proroghe è consentito ma sulla base dell’articolo 29 della L. n. 613/1967, che: "ha fissato in 30 anni la durata delle concessioni, ammettendone una proroga di 10 anni se il concessionario ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione"; e sulla base dell’articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 625/1996, "ai sensi del quale la durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale è di 20 anni e dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando è necessario per completare lo slittamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di 10 anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione"; infine sulla base dell’articolo 9, comma 8, della L. n. 9/1991, "ai sensi del quale – al fine di completare lo sfruttamento del giacimento – decorsi i sette anni dal rilascio della proroga decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dal succitato articolo 29 della L. n. 613/1967, una o più proroghe di 5 anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe".

 

Il nuovo comma 3 articolo 16 della legge 34/2022 introdotto dal nuovo Decreto Legge 153/2024 riduce da 12 a 9 miglia il perimetro costiero ed esterno alle aree marine e costiere protette entro il quale sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare. Secondo la relazione di presentazione del nuovo Decreto Legge: "Dunque, con tale modifica, le attività upstream in mare oltre il perimetro di 9 miglia dalla linea costiera e dalle aree marine e costiere protette, sono ora consentite. La relazione illustrativa afferma che tale modifica consente lo sblocco di diverse attività fino ad ora in "stand-by" o comunque non autorizzate, in un’ottica di potenziamento degli approvvigionamenti interni di gas naturale e di raggiungimento degli obiettivi di politica energetica in materia".

 

In particolare, il nuovo comma 3 articolo 16 della legge 34/2022 recita: “3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, é consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine sopra richiamato, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione (18 ottobre 2024), per la durata di vita utile del giacimento e, a condizione che i relativi giacimenti abbiano un   potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.”

Si ricorda che il comma 17 articolo 6 del DLgs 152/2006, derogato come quanto sopra riportato, prevede che: ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare nelle aree di cui all’articolo 4 legge 9/1991 (QUI).  Detto articolo 4 della legge 9/1991 recita: “1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.” Il 45° parallelo passa poco sopra Ferrara: l’intenzione è di preservare la zona della laguna di Venezia per evitare di compromettere quell’area estremamente delicata. L’unica estrazione che sarà possibile sopra al 45° parallelo sarà quella del giacimento al largo di Goro, in provincia di Ferrara, che è considerato uno dei più promettenti perché potrebbe garantire 900 milioni di metri cubi di gas (QUI).

 

 

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