Pubblicata la
nuova Direttiva (UE) 2024/2881 (QUI) del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per
un’aria più pulita in Europa.
Le Direttive
2004/107/CE (QUI)
e 2008/50/CE (QUI)
sono abrogate a decorrere dal 12 dicembre 2026.
Di conseguenza
in Italia entro l’11 dicembre 2026 dovrà recepire la nuova Direttiva
modificando o abrogando il DLgs 13 agosto 2010, n. 155 (QUI).
Il post è diviso in due parti: la prima riguarda una sintesi delle novità e dei limiti principali della nuova Direttiva mentre la seconda parte analizza nel merito la Direttiva in tutti i suoi aspetti più significativi…
PARTE I: SINTESI NOVITÀ E
LIMITI PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA 2024/2881
SINTESI NOVITÀ PRINCIPALI
DELLA DIRETTIVA 2024/2881
1. una
drastica riduzione dei limiti degli inquinanti nell’aria rispetto alla
normativa precedente;
2. la
necessità di aumentare in punti di monitoraggio soprattutto in caso di picchi
di inquinamento a prescindere dal superamento dei limiti di legge;
3. obbligo di
individuare le autorità, comunicarlo alla Commissione, che devono informare i
cittadini delle valutazioni effettuate sulle conseguenze sanitarie dei livelli
di inquinamento dell’aria monitorati;
4. diritto
dei cittadini di agire di fronte alla giustizia per chiedere i danni in caso di
mancato rispetto, da parte degli Stati membri, dei limiti di legge degli
inquinanti ed in generale degli obiettivi della Direttiva.
5. la necessità
di riesaminare i limiti degli inquinanti, anche alla luce dei rischi sanitari
prodotti dai limiti in vigore, a conferma che non esistono limiti assolutamente
sicuri per la salute pubblica. Inoltre, si terrà conto ai fini del riesame dei
costi sanitari e ambientali diretti e indiretti dell’inquinamento atmosferico.
I limiti degli inquinanti devono garantire la salute pubblica (articolo 1)
Il significato più innovativo della nuova Direttiva è che riducendo drasticamente i limiti degli inquinanti nell'aria e prevedendo ulteriori riduzioni nel 2030 conferma come i limiti degli inquinanti della attuale normativa non diano alcuna garanzia assoluta di tutela della salute pubblica per questo devono essere continuamente aggiornati sulla base della evoluzione della ricerca scientifica sul rischio sanitario prodotti dai vari inquinanti.
Si veda in
questo senso il paragrafo 1 articolo 1 della nuova Direttiva recita: “La
presente direttiva stabilisce disposizioni in materia di qualità dell’aria
volte a conseguire un obiettivo di inquinamento zero, in modo che la
qualità dell’aria all’interno dell’Unione sia progressivamente migliorata fino
al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana,
gli ecosistemi naturali e la biodiversità, quali definiti dalle migliori
e più recenti prove scientifiche disponibili, contribuendo in tal modo
a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050.”.
Da questo
assunto emerge la necessità delle Autorità Pubbliche di anticipare ove
possibile le parti più significative della nuova Direttiva soprattutto sulla
comunicazione dei dati dell’inquinamento, sul monitoraggio dei picchi di
inquinamento, su adeguati studi per verificare la correlazione dei livelli di
inquinamento (anche nei limiti di legge) con rischi per la salute
pubblica.
LIMITI
PRINCIPALI DELLA DIRETTIVA 2024/2881
1. la non
immediata applicazione dei nuovi limiti degli inquinanti nell’aria indicati
dalle nuove linee guida dell’OMS come avevo già analizzato nel mio blog nel
novembre 2022 QUI;
2. l’entrata
in vigore dei nuovi limiti degli inquinanti non prima del 2030 mentre entro il
11 dicembre 2026 devono essere raggiunti quelli della vecchia Direttiva per PM
2,5-PM10, NO2, SO2, CO, Piombo (sul punto si veda la tabella pubblicata in
seguito in questo commento);
3. la
previsione di proroghe nella applicazione della nuova Direttiva in alcuni casi
specifici ma con motivazioni adeguate.
In sostanza pur
introducendo importanti novità la nuova Direttiva prevede non solo tempi
dilatati per la sua completa entrata in vigore ma la possibilità di proroghe
ulteriori. Una sorta di Direttiva a corrente alternata!
PARTE II: ANALISI DELLA
DIRETTIVA
RIESAME
PROGRESSIVO DEI LIMITI DEGLI INQUINANTI NELL’ARIA A CONFERMA CHE NON ESISTONO
LIMITI ASSOLUTAMENTE SICURI PER SEMPRE PER LA SALUTE PUBBLICA (articolo 3)
Gli standard di
qualità dell'aria saranno riesaminati entro il 31 dicembre 2030 e
successivamente almeno ogni cinque anni e più spesso se risulta da nuovi
risultati scientifici, come le linee guida riviste sulla qualità dell'aria
dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
Ai fini del
riesame, la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:
1. le ultime
informazioni scientifiche dei pertinenti organismi dell’Unione, delle
organizzazioni internazionali, quali l’OMS e la convenzione dell’UNECE
sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza,
e delle altre pertinenti organizzazioni scientifiche;
2. i
cambiamenti comportamentali, le politiche di bilancio e gli sviluppi
tecnologici che incidono sulla qualità dell’aria e sulla sua valutazione;
3. la
situazione della qualità dell’aria e i relativi impatti sulla salute
umana e sull’ambiente, compresi gli effetti dell’ozono sulla vegetazione
negli Stati membri;
4. i costi
sanitari e ambientali diretti e indiretti associati all’inquinamento
atmosferico;
5. la natura
e l’impatto socioeconomico delle azioni complementari da attuare per
conseguire i nuovi obiettivi, nonché un’analisi costi-benefici di tali
azioni;
6. i progressi
compiuti nell’attuazione delle misure nazionali e dell’Unione di riduzione
degli inquinanti e nel miglioramento della qualità dell’aria;
7. la
pertinente legislazione in materia di fonti a livello dell’Unione per
i settori e le attività che contribuiscono all’inquinamento
atmosferico, compresi i progressi compiuti nell’attuazione di tale
legislazione;
8. le
informazioni pertinenti presentate dagli Stati membri alla Commissione ai fini
del riesame;
9. l’introduzione da parte dei singoli Stati membri di norme più rigorose in materia di qualità dell’aria conformemente all’articolo 193 TFUE (QUI).
Oltre rivedere
la normativa il riesame può avere la finalità, se risultassero necessarie, di
proporre ulteriori misure per conseguire le norme applicabili in materia di
qualità dell’aria in una zona significativa del territorio dell’Unione, la
Commissione può proporre ulteriori azioni da intraprendere a livello
dell’Unione.
I LIMITI DEGLI
INQUINANTI VENGONO DRASTICAMENTE RIDOTTI
Standard e
obiettivi più severi in materia di qualità dell’aria La nuova Direttiva (vedi
allegato I QUI) stabiliscono limiti e valori
obiettivo più severi per il 2030, rispetto alle norme attuali, per diversi
inquinanti, tra cui il particolato (PM2,5, PM10), NO2 (biossido di azoto) e SO2
(biossido di zolfo). Per i due inquinanti con il maggiore impatto
documentato sulla salute umana, PM2,5 e NO2, i valori limite annuali devono
essere più che dimezzati da 25 µg/m³ a 10 µg/m³ e da 40 µg/m³ a 20
µg/m³ rispettivamente.
In particolare,
per un confronto completo tra vecchia Direttiva, nuova Direttiva e limiti OMS vedi alla
seguente tabella relativa ai valori limite definiti come il livello che è
fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire
o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente, da
raggiungersi entro un termine prestabilito e da non superare una volta
raggiunto.
I seguenti
valori limite devono essere raggiunti dagli stati membri entro il 1° gennaio
2030
NOTE A TABELLA
(*)La
massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando
le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni
ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale
finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà
quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del
giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa
tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
(**) La concentrazione media massima giornaliera su 8 ore sarà selezionata
esaminando le medie correnti di 8 ore, calcolate da dati orari e aggiornate
ogni ora. Ogni media di 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno in cui
termina, ovvero il primo periodo di calcolo per ogni 1 giorno sarà il periodo
dalle ore 17.00 del giorno precedente alle ore 1.00 dello stesso giorno;
L'ultimo periodo di calcolo per ogni 1 giorno sarà il periodo dalle 16.00 alle
24.00 di quel giorno.
(***) 99° percentile
(ovvero 3-4 giorni di superamento all'anno)
Nuovi valori
obiettivo introdotto per alcuni inquinanti
Entro l’11
dicembre del 2026 devono essere raggiunti i valori obiettivo per Arsenico,
cadmio, nichel, benzo(a)pirene sopra riportati nella tabella. Si ricorda che
per valore obiettivo si intende: il livello fissato in base alle conoscenze
scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la
salute umana o per l’ambiente, da raggiungere, ove possibile, entro un
termine prestabilito.
ISTITUZIONE
DELLE ZONE E DELLE UNITÀ TERRITORIALI DI ESPOSIZIONE MEDIA (articolo 6)
Gli Stati
membri istituiscono zone e unità territoriali di esposizione media in
tutto il loro territorio, incluso, ove opportuno ai fini della gestione
e della valutazione della qualità dell’aria, a livello di
agglomerati. Le attività di valutazione e di gestione della qualità
dell’aria sono svolte in tutte le zone e le unità territoriali di
esposizione media.
Per «indicatore
di esposizione media» o «IEM» si intende: livello medio determinato sulla
base di misurazioni in siti di fondo urbano in tutta l’unità territoriale di
esposizione media o, in assenza di aree urbane ubicate in tale unità
territoriale, in siti di fondo rurale, e che rispecchia l’esposizione
della popolazione, utilizzato per verificare se sia stata raggiunta la
conformità all’obbligo di riduzione dell’esposizione media e all’obiettivo
di concentrazione dell’esposizione media per tale unità territoriale.
VALUTAZIONE
QUALITÀ ARIA (CAPO II: ARTICOLI 8,9.10.11)
Finalità della
Valutazione della qualità dell’aria
Serve per
classificare le zone, definite dagli stati membri, in rapporto al rispetto
delle soglie di valutazione per vari inquinanti indicate nell’allegato II della nuova Direttiva (QUI), infatti la soglia di
valutazione è definita dal livello che determina il regime di valutazione
necessario al fine di valutare la qualità dell’aria ambiente.
I superamenti
delle soglie di valutazione specificate all’allegato II sono determinati
sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente per il quale sono
disponibili dati sufficienti. Una soglia di valutazione si considera superata
se, sul quinquennio precedente, è stata superata durante almeno tre anni non
consecutivi.
Se i dati
disponibili non coprono il quinquennio, per determinare i superamenti
delle soglie di valutazione gli Stati membri possono combinare campagne di
misura di breve durata nel periodo dell’anno e nei siti che sono
probabilmente rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento con le
informazioni ricavate da inventari delle emissioni e con i risultati
ottenuti dalle applicazioni di modellizzazione.
Criteri di
valutazione della qualità dell’aria
1. In tutte le
zone classificate come al di sopra delle soglie di valutazione stabilite per
gli inquinanti di cui all’articolo 7 della nuova Direttiva (QUI), la qualità dell’aria
ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi salvo integrare con
modellizzazioni per verificare la diffusione nello spazio delle ricadute degli
inquinanti anche al fine di valutare la rappresentatività dei siti fissi. Entro
l’11 giugno 2026 la Commissione UE con apposite Decisioni definisce le suddette
modellizzazioni e modalità applicative delle stesse nonché determinazione della
rappresentatività spaziale dei punti di campionamento.
2. In tutte le
zone classificate come al di sotto delle soglie di valutazione stabilite per
gli inquinanti di cui all’articolo 7, la qualità dell’aria ambiente può
essere valutata anche solo con applicazioni di modellizzazione, misure
indicative, stime obiettive o con una combinazione di queste.
3. Se le
applicazioni di modellizzazione utilizzate rivelano il superamento di un valore
limite o di un valore-obiettivo in un’area della zona non coperta da
misurazioni in siti fissi e dalla loro area di rappresentatività spaziale,
può essere utilizzata almeno una ulteriore misurazione indicativa o in
siti fissi in eventuali punti critici aggiuntivi di inquinamento atmosferico
nella zona individuati dall’applicazione di modellizzazione.
Punti di
campionamento (articolo 9)
I punti di
campionamento per la misurazione del biossido di zolfo, del biossido di azoto
e degli ossidi di azoto, del particolato (PM10, PM2,5),
del benzene, del monossido di carbonio, dell’arsenico, del cadmio, del piombo,
del nichel, del benzo(a)pirene e dell’ozono nell’aria ambiente sono
ubicati conformemente all’allegato IV della nuova Direttiva (QUI).
Ci saranno
anche più punti di campionamento della qualità dell’aria nelle città ma
soprattutto si conferma quanto previsto dalla proposta iniziale del Consiglio
UE: aggiornamento punti di monitoraggio quando si superano i limiti OMS.
Punti minimi di campionamento (articolo 9)
In ciascuna zona in cui il livello di inquinanti supera la soglia di valutazione precisata nell’allegato II della nuova Direttiva (QUI), il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante non è inferiore al numero minimo di punti di campionamento indicato nell’allegato III della nuova Direttiva (QUI):
lettera A (Numero minimo di punti di campionamento per le misure in siti fissi al fine di valutare il rispetto dei valori limite e dei valori-obiettivo per la protezione della salute umana, dei valori-obiettivo per l’ozono, degli obiettivi a lungo termine, delle soglie di allarme e delle soglie di informazione);
lettera C (Numero
minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi al fine di
valutare la conformità ai livelli critici per l’SO2 e gli
NOx e agli obiettivi a lungo termine per l’ozono).
Tuttavia, nelle zone in cui il livello di inquinanti supera la pertinente soglia di valutazione definita nell’allegato II nuova Direttiva, ma non i rispettivi valori limite, i valori-obiettivo e i livelli critici di cui all’allegato I nuova Direttiva„ il numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi può essere ridotto fino ad un massimo del 50 %, conformemente all’allegato III, lettere A e C nuova Direttiva. Questo però nel rispetto di alcune condizioni elencate dal paragrafo 3 dell’articolo 9 nuova Direttiva.
Alle lettere B
e D dell’allegato III troviamo rispettivamente:
B. Numero
minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di
valutare il rispetto degli obblighi di riduzione dell’esposizione media al PM2,5 e all’NO2 per
la protezione della salute umana;
D.Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni di particolato ultrafine (UFP) in siti in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate
Monitoraggio
dei supersiti (articolo 10)
Per «supersito
di monitoraggio» si intende: una stazione di monitoraggio in un sito di fondo
urbano o in un sito rurale che combina più punti di campionamento per
raccogliere dati a lungo termine su diversi inquinanti. Per «sito di fondo
urbano» si intende: sito all’interno delle zone urbane e suburbane dove
i livelli sono rappresentativi dell’esposizione della popolazione urbana
generale; invece, per «sito di fondo rurale»: sito all’interno delle zone
rurali a bassa densità di popolazione dove i livelli sono
rappresentativi dell’esposizione della popolazione rurale generale, della
vegetazione e degli ecosistemi naturali.
Ciascuno Stato
membro istituisce almeno un supersito di monitoraggio ogni 10 milioni di
abitanti in un sito di fondo urbano. Gli Stati membri con meno di
10 milioni di abitanti istituiscono almeno un supersito di monitoraggio in
un sito di fondo urbano.
L’ubicazione
dei supersiti di monitoraggio è determinata per i siti di fondo urbano
e di fondo rurale conformemente all’allegato IV, lettera B.
Tutti
i punti di campionamento che soddisfano i requisiti di cui
all’allegato IV, lettere B e C, e che sono installati in
supersiti di monitoraggio possono essere presi in considerazione al fine di
soddisfare gli obblighi relativi al numero minimo di punti di campionamento per
gli inquinanti pertinenti di cui all’allegato III.
Metodi di
misurazione di riferimento, applicazioni di modellizzazione e obiettivi di
qualità dei dati (articolo 11)
Gli Stati
membri applicano i metodi di misurazione di riferimento indicati
nell’allegato VI nuova Direttiva lettere A e C (QUI).
Sono tuttavia
consentiti altri metodi di misurazione a condizione che soddisfino
i criteri di cui all’allegato VI, lettere B, C e D nuova Direttiva.
Gli Stati
membri utilizzano applicazioni di modellizzazione della qualità dell’aria
a condizione che soddisfino i criteri di cui all’allegato VI,
lettera E nuova Direttiva.
I dati di
valutazione della qualità dell’aria soddisfano gli obiettivi di qualità dei
dati di cui all’allegato V nuova Direttiva (QUI).
SUPERAMENTO
DELLE SOGLIE DI ALLARME O DELLE SOGLIE DI INFORMAZIONE (articolo 15)
Le soglie di
allarme costituiscono il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute
umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione nel suo insieme
e raggiunto il quale gli Stati membri devono adottare provvedimenti
immediati. Le soglie di allarme sono applicabili per le concentrazioni di
biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (PM10 e PM2,5)
e ozono nell’aria ambiente sono indicate nell’allegato I nuova Direttiva lettera A sezione 4 (QUI).
Le soglie di
informazione sono il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana
in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente
sensibili e categorie particolarmente vulnerabili della popolazione
e raggiunto il quale sono necessarie informazioni adeguate
e tempestive. Le soglie di informazione per le concentrazioni di biossido
di zolfo, biossido di azoto, particolato (PM10 e PM2,5)
e ozono sono quelle indicate nell’allegato I, lettera B,
sezione 4 nuova Direttiva.
CONTRIBUTI DA
FONTI NATURALI (articolo 16)
Per contributi
da fonti naturali nella nuova Direttiva si intende: emissioni di inquinanti non
causate direttamente o indirettamente da attività umane, inclusi eventi
naturali quali eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche,
incendi spontanei, tempeste di vento, aerosol marini o trasporto o risospensione
atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche;
Gli Stati
membri possono, per un determinato anno, individuare:
1. le zone in
cui il superamento dei valori limite per un determinato inquinante è imputabile
a fonti naturali;
2. le unità
territoriali di esposizione media in cui il superamento del livello determinato
dagli obblighi di riduzione dell’esposizione media è imputabile a fonti
naturali.
TABELLE DI
MARCIA TRASPERENTI DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA
Secondo la
nuova Direttiva per «tabella di marcia per la qualità dell’aria» si intende un
piano per la qualità dell’aria, adottato prima del termine per il conseguimento
dei valori limite e dei valori-obiettivo, che definisce politiche
e misure volte a rispettare tali valori limite
e valori-obiettivo entro il termine per il conseguimento.
Piani e tabelle
di marcia per la qualità dell'aria oltre ai piani per la qualità dell'aria,
richiesti per i paesi dell'UE che superano i limiti, tutti gli Stati membri
dovranno creare tabelle di marcia per la qualità dell'aria entro il 31 dicembre
2028 che definiscano misure a breve e lungo termine per rispettare i nuovi
valori limite 2030 proposti da Parlamento.
CONDIZIONI PER
POSSIBILI PROROGHE IN CASI SPECIFICI (articolo 18)
La nuova
Direttiva offre agli Stati membri la possibilità di richiedere per motivi
specifici e a condizioni rigorose, una proroga del termine per
raggiungere i valori limiti per la qualità dell'aria:
1. entro
il 1o gennaio 2040, se giustificato dalle caratteristiche di
dispersione specifiche del sito, dalle condizioni al contorno orografiche,
dalle condizioni climatiche avverse, dall’apporto di inquinanti
transfrontalieri, o se le necessarie riduzioni possono essere ottenute
solo sostituendo una parte considerevole degli impianti di riscaldamento
domestici esistenti che costituiscono la fonte di inquinamento che causa il
superamento; oppure
2. entro
il 1o gennaio 2035, se giustificato da proiezioni che
dimostrano che, anche tenendo conto dell’impatto previsto delle misure efficaci
in materia di inquinamento atmosferico individuate nella tabella di marcia per
la qualità dell’aria, i valori limite non possono essere raggiunti entro
il termine per il conseguimento.
Per richiedere
tali proroghe gli Stati membri dovranno includere nelle loro tabelle di marcia
per la qualità dell'aria (da istituire entro il 2028) proiezioni relative alla
qualità dell'aria che dimostrino (vedi più in particolare elenco ex paragrafo 2
articolo 18 nuova Direttiva) che il superamento si prolungherà per il minor tempo possibile e
che il valore limite sarà raggiunto al più tardi entro la fine del periodo di
proroga. Durante il periodo di proroga gli Stati membri dovranno inoltre
aggiornare periodicamente le loro tabelle di marcia e riferire in merito alla
relativa attuazione.
Inoltre durante
il periodo di proroga del termine di applicazione dei limiti deve rispettare
determinate condizioni elencate al paragrafo 3 articolo 18 nuova Direttiva ed in particolare a
decorrere dal 1o gennaio 2035 i livelli di concentrazione
per l’inquinante in questione mostrano una tendenza generale al ribasso in
linea con una traiettoria indicativa verso la conformità stimata in una tabella
di marcia aggiornata per la qualità dell’aria stabilita a norma
dell’allegato VIII, lettera A, punto 7, lettera e) nuova Direttiva. La lettera e)
prevede tra le misure la traiettoria indicativa verso la conformità e anno
in cui si prevede di raggiungere la conformità per ciascun inquinante
atmosferico contemplato dalla tabella di marcia per la qualità dell’aria
o dal piano per la qualità dell’aria, tenendo conto dell’insieme di misure
selezionate, incluso un elenco delle informazioni (quali i risultati della
modellizzazione e della valutazione delle misure) per raggiungere lo
standard di qualità dell’aria in questione conformemente all’allegato I nuova Direttiva;
se del caso, laddove l’elenco di cui al punto 6, lettera a), del presente
punto comprenda misure che presentano un potenziale elevato di miglioramento
della qualità dell’aria ma che non sono state selezionate per essere adottate,
una spiegazione dei motivi per cui le misure non sono state selezionate per
essere adottate
Entro il
31 gennaio 2029 gli Stati membri notificano alla Commissione i casi
in cui ritengono applicabile le due tipologie di giustificazione per la proroga
elencate all’inizio di questo paragrafo, e le comunicano la tabella di
marcia per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 1 nonché tutte le
informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se la
motivazione invocata per la proroga e le condizioni di cui al predetto
paragrafo sono soddisfatte.
Entro il
31 gennaio 2034 gli Stati membri notificano alla Commissione i casi
in cui ritengono che il conseguimento non possa avvenire entro il termine di
conseguimento posticipato in conformità a quanto sopra richiamato, e le
comunicano la tabella di marcia aggiornata per la qualità dell’aria nonché
tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se
la motivazione invocata per la seconda e ultima proroga e le
condizioni per chiedere le proroghe.
PIANI QUALITÀ
ARIA (articolo 19)
Se in
determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente
superano un valore limite o un valore-obiettivo ex allegato I alla
nuova Direttiva, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità
dell’aria per le zone in questione che stabiliscono misure adeguate per
conseguire il valore limite o il valore-obiettivo in questione
e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, in ogni
caso, non superiore a quattro anni dalla fine dell’anno civile in cui è
stato registrato il primo superamento. Tali piani per la qualità dell’aria sono
predisposti il prima possibile e comunque entro due anni dall’anno civile
in cui si è registrato il superamento di un valore limite o di un
valore-obiettivo.
PIANI D’AZIONE
A BREVE TERMINE (ARTICOLO 20)
Se in
determinate zone sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti
superino una o più soglie di allarme (livello oltre il quale vi è un
rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata della
popolazione nel suo insieme e raggiunto il quale gli Stati membri devono
adottare provvedimenti immediati) di cui all’allegato I, sezione 4 nuova Direttiva,
gli Stati membri provvedono a predisporre piani d’azione a breve
termine contenenti indicazioni sui provvedimenti di emergenza da adottare nel
breve termine per ridurre il rischio o la durata del superamento.
Tuttavia, se
sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l’ozono, gli
Stati membri possono astenersi dal predisporre i piani d’azione
a breve termine se alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche
ed economiche nazionali, non vi è un potenziale significativo di riduzione del
rischio, della durata o della gravità del superamento.
MIGLIORARE
INFORMAZIONI AI CITTADINI ANCHE SUI PICCHI DI INQUINAMENTO ANCHE IN BREVI
PERIODI (articolo 22)
Nella nuova
Direttiva è stata recepita la richiesta del Parlamento UE sulla armonizzazione
degli indici di qualità dell'aria in tutta l'UE, attualmente frammentati e poco
comprensibili. Gli indici dovranno diventare essere comparabili, chiari e
disponibili al pubblico, con aggiornamenti orari in modo che i cittadini
possano proteggersi durante gli alti livelli di inquinamento atmosferico prima
che vengano raggiunte soglie di allarme obbligatorie. Inoltre, dovranno essere
rese disponibili informazioni sui sintomi associati ai picchi di inquinamento
atmosferico e sui rischi per la salute associati a ciascun inquinante, comprese
informazioni specifiche per i gruppi vulnerabili.
Si veda in
particolare quanto previsto dal paragrafo 1 articolo 22 lettera f) nuova Direttiva: “Gli
Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il
pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni
ambientaliste e le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei
consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi
sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, le associazioni
che rappresentano gli operatori sanitari e gli altri organismi sanitari
pertinenti e le associazioni di categoria interessate, in merito:… agli
effetti del superamento dei valori limite, dei valori-obiettivo, degli obblighi
di riduzione dell’esposizione media, degli obiettivi di concentrazione
dell’esposizione media, delle soglie di informazione e delle soglie di
allarme in una valutazione sintetica;”.
Inoltre, il
paragrafo 3 articolo 22 nuova Direttiva afferma che: “Gli Stati membri mettono
a disposizione del pubblico le informazioni sui sintomi associati ai
picchi di inquinamento atmosferico e sui comportamenti di riduzione
e protezione dell’esposizione all’inquinamento atmosferico e ne
incoraggiano la divulgazione nei luoghi frequentati da categorie vulnerabili
e gruppi sensibili, come le strutture sanitarie.”.
Indici qualità
aria e tutela salute per informare il pubblico (paragrafo 2 articolo 22)
Gli Stati
membri definiscono e mettono a disposizione tramite una fonte
pubblica, in modo facilmente comprensibile, un indice della qualità dell’aria
che copra gli aggiornamenti orari almeno sul biossido di zolfo, il biossido di
azoto, il particolato (PM10 e PM2,5)
e l’ozono, a condizione che sussista l’obbligo di monitorare tali
inquinanti a norma della presente direttiva. Tale indice può includere, se
del caso, ulteriori inquinanti. Per quanto possibile, l’indice della qualità
dell’aria è comparabile in tutti gli Stati membri e segue le
raccomandazioni dell’OMS. L’indice della qualità dell’aria si basa sugli indici
della qualità dell’aria su scala europea forniti dall’Agenzia europea
dell’ambiente e comprende informazioni relative all’impatto sulla salute,
comprese informazioni adattate alle categorie vulnerabili e ai gruppi
sensibili. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare l’indice della
qualità dell’aria fornito dall’Agenzia europea dell’ambiente per soddisfare
i requisiti di cui al presente paragrafo. Se uno Stato membro decide di
non utilizzare l’indice fornito dall’Agenzia europea dell’ambiente, un
riferimento a tale indice è reso disponibile a livello nazionale.
ACCESSO DEI
CITTADINI ALLA GIUSTIZIA CONTRO I DANNI ALLA SALUTE PUBBLICA PRODOTTO
DALL’INQUINAMENTO DELL’ARIA (articoli 27 e 28)
È stato inoltre
concordato che ai cittadini interessati e alle ONG ambientaliste dovrebbe
essere concesso l'accesso alla giustizia per contestare l'attuazione di questa
direttiva negli Stati membri e che i cittadini dovrebbero avere diritto a un
risarcimento quando la loro salute è stata danneggiata a causa della violazione
delle nuove norme nazionali.
Gli Stati
membri possono stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni
finalizzate a ottenere l’indennizzo di cui sopra. Tali termini non
iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima
che la persona che chiede il risarcimento sia a conoscenza, o si può
ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno
a seguito di una violazione delle norme nazionali relative alla mancata
approvazione (per negligenza e intenzione dalle autorità competenti) dei piani,
ordinari e breve termine, di rientro nei limiti di legge degli inquinanti.
SANZIONI
(articolo 29)
Fatti salvi gli
obblighi che incombono loro a norma della Direttiva 2008/99/CE
(recentemente modificata - QUI)
del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri determinano il
regime di sanzioni da comminare in caso di violazione di disposizioni nazionali
adottate a norma della presente direttiva e adottano tutti
i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste
sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano
tali norme e misure alla Commissione, senza indebito ritardo,
e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche
successive.
Gli Stati
membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del
paragrafo 1 tengano debitamente conto delle seguenti circostanze:
1. la natura,
la gravità, la portata e la durata della violazione;
2. l’impatto
della violazione sulla popolazione, compresi i gruppi sensibili e le
categorie vulnerabili, o sull’ambiente, tenendo presente l’obiettivo di
conseguire un elevato livello di tutela della salute umana
e dell’ambiente;
3. il fatto che
la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente, compreso
l’eventuale previo ricevimento di un ammonimento o di una sanzione
amministrativa o penale;
4. i vantaggi economici derivanti dalla violazione da parte della persona
fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possano
essere determinati.
RECEPIMENTO
(articolo 30)
La Direttiva in
tutte le sue parti principali dovrà essere recepita, entro l’11 dicembre 2026,
dagli Stati membri, in particolare:
1. gli
obiettivi generali della Direttiva;
2. il rispetto
dei nuovi limiti degli inquinanti: valori limite, valori-obiettivo, obblighi di
riduzione dell’esposizione media, obiettivi di concentrazione dell’esposizione
media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione
e obiettivi a lungo termine;
3. la
designazione delle autorità competenti ad eseguire negli stati membri quanto
previsto dalla Direttive;
4. valutazione
qualità dell’aria;
5. punti di
campionamento;
6. applicazione
prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori
limite, ai valori-obiettivo e agli obiettivi di concentrazione
dell’esposizione media;
7. Valori
limite, valori-obiettivo e obblighi di riduzione dell’esposizione media;
8.
provvedimenti in caso di superamento delle soglie di allarme o delle
soglie di informazione;
9.
individuazione dei contributi di fonti naturali al superamento dei limiti degli
inquinanti;
10. richiesta e
gestione delle proroghe al rispetto dei limiti degli inquinanti;
11. piano
qualità dell’aria ordinari in caso di superamento dei limiti di qualità
dell’aria e a breve termine in caso di superamento delle soglie di allarme;
12. modalità di
informazione del pubblico;
13. diritto di
accesso alla giustizia del pubblico e sanzioni applicabili per la violazione
degli obblighi della Direttiva.
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