L’articolo
10 del Decreto-Legge 69/2023 (QUI) pone
ulteriori limiti (territoriali e temporali) nonché sanzioni alla pratica
agricola dell’abbruciamento di materiali vegetali che è attualmente
disciplinata dall’articolo 182 comma 6-bis del DLgs 152/2006 che fissa
quantità giornaliere di materiali bruciabili con la suddetta pratica e che non
devono rientrare nella definizione di rifiuto.
Vediamo
cosa dice la normativa quadro e i nuovi limiti della nuova legge che la
integra.
LA DISCIPLINA QUADRO DELL’ARTICOLO 182 DLgs 152/2006
L’articolo 182 comma 6-bis DLgs 152/2006 prevede che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) (che non rientrano nella applicazione della disciplina dei rifiuti), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali é sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
LIMITI TERRITORIALI DOVE NON SI
APPLICA L’ABBRUCIAMENTO DEI MATERIALI VEGETALI
L’articolo 10 del Decreto Legge 69/2023 nelle zone
individuate ai sensi del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (disciplina sulla qualità dell'aria), appartenenti alle Regioni Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in
cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo Decreto Legislativo n.155 del 2010, le pratiche
agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n.152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile,
maggio, giugno, settembre e ottobre.
La
disposizione di cui sopra si applica alle zone interessate da superamenti del
valore limite comunicati alle competenti
autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di
monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e
il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e le Regioni pubblicano sul proprio sito internet
istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno.
Questo
divieto si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30
settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori
limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.
AREE ESCLUDE DAL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO
La disposizione invece non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.
SANZIONE
Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione
del sopra riportato divieto é soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300
a euro 3.000.
AZIONI PER LIMITARE LA PRATICA
AGRICOLA DELL’ABBRUCIAMENTO
Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di abbruciamento di materiale vegetale nonché di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X (disciplina combustibili) del DLgs n. 152 del 2006 e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti.
Il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le autorità
competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e
privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per le finalità previste sopra, nei quali possono essere
individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del
materiale vegetale naturale.
I
provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico (QUI) di cui
al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, e
al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) per
il periodo 2023-2027 (QUI)
assicurano una priorità al finanziamento di tali attività.
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