martedì 27 giugno 2023

DDL Governo sui nuovi limiti alle emissioni da antenne: gli studi sui rischi sanitari non lo giustificano

Disegno di legge (QUI) del Governo che prevede di alzare i limiti di emissione dei campi elettromagnetici (CEM) delle antenne di telefonia mobile con la scusa che in Italia sono più bassi di altri Paesi della UE

In pratica la norma dice o i Ministeri si mettono d’accordo per fissare nuovi limiti più favorevoli ai gestori di telefonia mobile oppure si aumentano ex lege secondo detta norma.

Tutto questo nonostante che, come dimostro nel post, gli studi scientifici non hanno ancora bene definito i limiti al di sotto dei quali si escludono impatti sulla salute pubblica soprattutto nel lungo termine. Quindi ancora una volta, con la scusa peraltro della transizione ecologica in versione digitale, si mettono al primo posto le logiche delle lobby imprenditoriali rispetto alla tutela della salute pubblica secondo il principio di precauzione che, secondo la Comunicazione della Commissione UE del 2000 (QUI), significa di fronte alla incertezza scientifica perseguire: “l'inazione o quanto meno la decisione di non adottare misure giuridicamente vincolanti.”

Resta sulle antenne il nodo fondamentale, sempre che il legislatore non attacchi pure quello, di piani comunali antenne che se ben definiti possono garantire adeguatamente la tutela della salute pubblica come ho spiegato più volte in questo blog da ultimo QUI.

 

 

COSA DICE IL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO

Il passaggio del disegno di legge che prevede questo obiettivo è il seguente: “

“2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della salute, sentiti il Comitato di cui all’articolo 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e le competenti Commissioni parlamentari, nonché previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, si provvede nelle zone ove si renda necessario ad aumentare i valori di riferimento di cui al precedente comma, in linea con le politiche di sviluppo dei paesi dell’Unione Europea, le indicazioni della Commissione Europea e le linee guida ICNIRP sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, e ad aggiornare conseguentemente le tabelle di cui all’allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 28 agosto 2003, n. 199. Ove nei termini sopraindicati non si raggiunga un’intesa i limiti di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato B sono innalzati ad un valore pari a 24 V/m. I limiti di cui alla tabella 1 del medesimo allegato B sono aggiornati in accordo alle modifiche di cui al presente comma”.

In sostanza la norma dice se non c’è accordo tra i Ministeri competenti il limite viene automaticamente alzato dagli attuali 6 V/m ai 24 V/m!

 

 

LA RICHIESTE DELLE LOBBY DELLA TELEFONIA MOBILE DI AUMENTARE I LIMITI DI EMISSIONE DEI CEM

In realtà l’esigenza di adeguarsi ai c.d. limiti europei è una scusa, il disegno di alzare i limiti italiani è vecchio siano sufficienti questi due esempi:

1. la ”Strategia italiana per la banda ultralarga” del 2015 (QUI) indica, tra gli obiettivi per la realizzazione di un’infrastruttura “a prova di futuro” e per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda europea, “l’adeguamento agli altri Paesi europei dei limiti in materia di elettromagnetismo”.

2. Nella stessa direzione si muove l’Autorità antitrust italiana che, nell’ambito della segnalazione al Parlamento e al Governo AS 1551 del 2018 (QUI), auspica ”una verifica, con l’ausilio delle competenti commissioni scientifiche, quali l’Istituto Superiore della Sanità, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti, della validità degli attuali limiti elettromagnetici e degli standard di misurazione, previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, alle luce delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti in via di adozione”.

 

 

LE NUOVE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE SULLE RADIAZIONI NON IONIZZANTI NON GIUSTIFICANO L’AUMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE DEI CEM

Il disegno di legge si fonda, secondo la relazione che lo presenta, sulle  nuove Linee Guida (QUI) dell’ICNIRP (Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti) 2020 sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici nel range di frequenze 100 kHz – 300 GHz.

È importante notare che le linee guida si basano su un corpo di conoscenze che si è sviluppato nel corso di molti anni di ricerca scientifica, e che nessun singolo studio è in grado di dimostrare che l’esposizione al di sotto dei livelli fissati dalle linee guida sia nociva o meno; sebbene le persone chiedano spesso uno studio di questo tipo, non è così che opera la scienza. In realtà sono stati condotti migliaia di studi ed è necessaria la valutazione dell’intero database della letteratura scientifica per capire in che modo i campi elettromagnetici a RF influenzino le persone, in che misura gli effetti siano correlati alle diverse frequenze, intensità, durata dell’esposizione e altre grandezze fisiche che caratterizzano i CEM RF, e se ci siano differenze in questi effetti in funzione dell’età, della forma del corpo, del grado di infermità e così via. Tutto ciò è rilevante anche nella valutazione di differenti tecnologie: una volta che la scienza abbia fornito le suddette conoscenze, possiamo determinare se una nuova tecnologia potrà causare un danno e, qualora sia così, l’esposizione necessaria a provocarlo. Per esempio, poiché conosciamo la relazione tra CEM RF e danno in funzione della frequenza e del livello di esposizione, quando una nuova tecnologia come il 5G viene sviluppata, siamo in grado di determinare se causerà danni per la salute sulla base delle frequenze che impiegherà e dell’intensità dell’esposizione risultante.

Secondo uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità gli studi finora effettuati non hanno potuto analizzare gli effetti a lungo termine dell’uso del cellulare iniziato da bambini e di un’eventuale maggiore vulnerabilità a questi effetti durante l’infanzia. Questi quesiti irrisolti richiedono approfondimenti scientifici mediante studi prospettici di coorte e il continuo monitoraggio dei trend temporali dell’incidenza dei tumori cerebrali. Questa situazione di incertezza è stata confermata da un altro documento dell’ISS (QUI)

 

 

LE NORME CHE SEMPLIFICANO LE AUTORIZZAZIONI ALLE ANTENNE IN DEROGA ALLE TUTELA AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

Questo tentativo di innalzare i limiti di emissioni dei campi elettromagnetici delle antenne di telefonia mobile si accompagna da tempo, sotto il profilo delle procedure autorizzatorie, ad un eccesso di semplificazioni tutte a favore delle antenne che stanno rendendo sempre più difficile per i Comuni garantire localizzazioni a tutela della salute pubblica quanto meno da un punto di vista preventivo. Si vedano:

1. la legge sulla governance del PNRR (QUI);

2. il nuovo Codice della Comunicazione Elettronica (QUI);

3. la norma che permette di non applicare la procedura ordinaria di autorizzazione alle antenne di telefonia mobile se installate su pali e tralicci esistenti il tutto riducendo i tempi per l’eventuale parere dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente competente territorialmente (QUI);

4. esclusioni della normativa sul paesaggio dagli impianti di telefonia mobile (QUI);

5. con due leggi del 2022 (QUI):

a) Si prevede una procedura espropriativa ex post anche in caso di antenne già installate su accordi tra gestori e privati

b) Viene esclusa l’autorizzazione paesaggistica per gli impianti di telefonia mobile temporanei lasciando troppi margini interpretativi su quanto duri questa temporaneità in palese contrasto con gli indirizzi giurisprudenziali su installazioni temporanee simili in aree vincolate.

c) si accelerano i tempi (solo 15 giorni) per imporre servitù per installare antenne telefonia mobile in aree autostradali

d) si escludono oneri ulteriori a quelli del Codice delle Comunicazioni Elettroniche per i gestori ai fini della installazione degli impianti in questione

e) si esclude la Valutazione di Incidenza per gli scavi, in aree tutelate dalla normativa sulla biodiversità, finalizzati a realizzare la banda larga, il tutto con una semplice autodichiarazione inesistenti nella vigente normativa in materia.

 

 

I DOCUMENTI UFFICIALI CHE DIMOSTRANO COME NON CI SIANO ANCORA CERTEZZE CHE ESCLUDANO I RISCHI PER LA SALUTE PUBBLICA

Tutto quanto sopra nonostante che una indagine (QUI) di Ispra (l’istituto di ricerche del Ministero dell’Ambiente) abbia riconosciuto la necessità:

1. di effettuare studi e ricerche approfondite da Enti con competenze tecnico- scientifiche relativamente al rischio salute pubblica legato alle antenne di telefonia mobile.

2. che un Ente con competenze tecnico- scientifiche informi e comunichi ai cittadini i vantaggi e gli svantaggi della nuova tecnologia.

3. di un maggiore coinvolgimento dei cittadini e degli amministratori locali nelle procedure di localizzazione e autorizzazione di questi impianti.

 

Questa inchiesta non sembra avere avuto udienza nei luoghi decisionali della politica visto che con Decreto Ministero Imprese e del Made in Italy del 21 novembre 2022 (QUI) sono previsti molti finanziamenti per lo sviluppo della tecnologia 5G ma niente per approfondire il rischio che la stessa potrà avere e ha sulla salute pubblica.

 

Peraltro, lo stesso Parlamento UE ha manifestato dubbi sui rischi per la evoluzione delle tecnologie per la telefonia mobile.

Sto facendo riferimento ad un documento del Servizio Ricerche del Parlamento UE (QUI) che riconosce come utilizzando onde millimetriche e frequenze più elevate rispetto alle tecnologie precedenti, il 5G ha bisogno di una rete più estesa di antenne e altri dispositivi di trasmissione.

Tutto questo secondo il documento solleva la questione se vi sia un impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente da frequenze più alte e miliardi di connessioni aggiuntive, che produrranno una nuova (per intensità) esposizione costante per l'intera popolazione, compresi i bambini. In questo senso mancano ad oggi ricerche sull'esposizione costante che il 5G produrrebbe.

Quanto sopra è reso ancora più necessario visto che le attuali disposizioni dell'UE sull'esposizione ai segnali senza fili, la Raccomandazione 1999/519/CE, del 12 luglio 1999 (QUI) del Consiglio sulla limitazione dell'esposizione del pubblico in generale ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) è vecchia di 20 anni e quindi non tiene conto delle caratteristiche tecniche specifiche del 5G. Da notare come il documento in questione collega la vetustà della normativa non alla necessità di alzare limiti di emissione ma semmai di approfondire i rischi per la salute pubblica.

 


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