mercoledì 14 giugno 2023

La UE approva il Fondo sociale per il clima

Il Regolamento (UE) 2023/955 (QUI) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 ha istituito un Fondo sociale per il clima modificando il Regolamento (UE) 2021/1060 (QUI).

Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti inclusi nei rispettivi Piani Sociali per il clima, ovviamente se garantiti gli obiettivi climatici delle norme UE.

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzati a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell’inclusione, nell’ambito di applicazione della Direttiva 2003/87/CE (scambio quote emissione gas serra - QUI), delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie in condizioni di povertà dei trasporti.

Per capire i rischi sociali legati alla transizione energetica è interessante il Parere del Comitato Economico e Sociale della UE che ho esaminato QUI. In altri termini una transizione energetica che assomiglia sempre più a uno scontro geopolitico dal futuro inquietante (QUI)

 

 

DEFINIZIONI DI POVERTÀ ENERGETICA E DEI TRASPORTI

1. Povertà Energetica: l’impossibilità per una famiglia di accedere ai servizi energetici essenziali a un tenore di vita e alla salute dignitosi, compresa un’erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, tenuto conto del contesto nazionale pertinente, della politica sociale esistente e di altre politiche pertinenti;

2. Povertà dei Trasporti: l’incapacità o la difficoltà degli individui e delle famiglie di sostenere i costi dei trasporti pubblici o privati o l’impossibilità o la difficoltà di accedere ai trasporti necessari per l’accesso a servizi e attività socioeconomici essenziali, tenuto conto del contesto nazionale e geografico;

 

 

PIANI SOCIALI PER IL CLIMA

Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione il suo piano. Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti nazionali, esistenti o nuovi, per far fronte all’impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, al fine di assicurare l’accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione.

I Piani sociali per il clima degli stati membri devono essere coordinati e coerenti con i Piani Integrati Energia Clima.

 

 

CONTENUTI PIANI SOCIALI PER IL CLIMA

Il piano comprende misure e investimenti nazionali e, se del caso, locali e regionali, volti a:

a) procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio;

b) aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni.

 

In particolare, i Piani sociali presentano, tra gli altri, i seguenti elementi:

1. Misure per ridurre gli effetti stimati sull’aumento dei prezzi derivanti dall’inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE sulle famiglie, in particolare sull’incidenza della povertà energetica e della povertà dei trasporti, e sulle microimprese; tali effetti devono essere analizzati al livello territoriale appropriato definito da ciascuno Stato membro, tenendo conto di elementi e specificità nazionali quali l’accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base, e individuando le zone più colpite;


2. la stima del numero e l’individuazione delle famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti;

3. una spiegazione del modo in cui devono essere applicate a livello nazionale le definizioni di povertà energetica e di povertà dei trasporti;

4. i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo globale dell’attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;

5. i costi totali stimati del piano, accompagnati da una motivazione adeguata e da una spiegazione di come tali costi siano in linea con il principio dell’efficienza e commisurati all’impatto atteso del piano;

6. una spiegazione del modo in cui il piano garantisce che nessuna delle misure o degli investimenti arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (QUI);

7. le modalità per il monitoraggio e l’attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato, in particolare dei traguardi e degli obiettivi proposti, i pertinenti indicatori comuni di cui all’allegato IV del Regolamento (QUI) e, se nessuno di tali indicatori è pertinente per una misura o un investimento specifici, i singoli indicatori aggiuntivi proposti dallo Stato membro interessato.

8.
una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e rettificare la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nell’utilizzo delle dotazioni finanziarie fornite nell’ambito del Fondo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del Fondo e di altri programmi dell’Unione. Si veda l’allegato III al Regolamento (QUI) relativamente ai requisiti fondamentali per il sistema di controllo interno dello Stato membro.


MODELLO TIPO DEL PIANO SOCIALE PER IL CLIMA

Vedi allegato V (QUI) al Regolamento.

 

 

MISURE E INVESTIMENTI AMMISSIBILI DA INCLUDERE NEI PIANI SOCIALI PER IL CLIMA

Lo Stato membro può includere nei costi totali stimati del piano le misure e gli investimenti seguenti con impatti duraturi, purché siano destinati principalmente alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili o agli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:

a) sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per le famiglie vulnerabili e le microimprese vulnerabili che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori compresi i locatari e le persone che vivono negli alloggi sociali;

b) sostenere l’accesso ad alloggi efficienti sotto il profilo energetico a prezzi abbordabili, compresi gli alloggi sociali;

c) contribuire alla decarbonizzazione, ad esempio attraverso l’elettrificazione, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici fornendo accesso a sistemi efficienti sotto il profilo energetico e a prezzi abbordabili nonché integrando la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio, anche mediante le comunità di energia rinnovabile, le comunità energetiche dei cittadini e altri clienti attivi, al fine di promuovere la diffusione dell’autoconsumo di energia rinnovabile, come la condivisione dell’energia e gli scambi tra pari di energia rinnovabile, la connessione alle reti intelligenti e alle reti di teleriscaldamento a fini di risparmio energetico o di riduzione della povertà energetica;

d) offrire informazioni, opportunità di educazione, sensibilizzazione e consulenza mirate, accessibili e a prezzi abbordabili sulle misure e sugli investimenti efficaci sotto il profilo dei costi, sul sostegno disponibile per la ristrutturazione edilizia e l’efficienza energetica, nonché sulla mobilità e sulle alternative di trasporto sostenibili e a prezzi abbordabili;

e) sostenere gli enti pubblici e privati, compresi i fornitori di alloggi sociali, in particolare le cooperative pubblico-privato, nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di efficienza energetica a prezzi abbordabili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;

f) fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, pur salvaguardando la neutralità tecnologica, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, in particolare, ove pertinente, acquisto di veicoli a zero e a basse emissioni, infrastrutture per la ricarica e il rifornimento e sviluppo di un mercato dei veicoli di seconda mano a emissioni zero. Gli Stati membri fanno in modo che, laddove i veicoli a emissioni zero siano una soluzione economicamente abbordabile e utilizzabile, nei loro piani il sostegno a detti veicoli sia prioritario;

g) incentivare l’uso di trasporti pubblici accessibili e a prezzi abbordabili e sostenere gli enti pubblici e privati, comprese le cooperative, nello sviluppo e nella fornitura di mobilità sostenibile su richiesta, servizi di mobilità condivisa e soluzioni di mobilità attiva.

 

 

RISORSE DEL FONDO E CONTRIBUTO NAZIONALE AI COSTI TOTALI STIMATI

Gli Stati membri contribuiscono almeno al 25 % dei costi totali stimati dei loro piani.

La dotazione finanziaria massima per ciascuno stato membro nell’ambito del Fondo è calcolata con la metodologia di cui all’allegato 1 del nuovo Regolamento. La percentuale del Fondo calcolata con detta metodologia per ogni Stato membro è indicata all’allegato II al Regolamento (QUI).






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