Con Il Dpcm del 20 marzo 2023 è stato definito il quadro
normativo per il funzionamento del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi
ambientali e climatici (SNPS).
La Legge 79/2022 lo aveva istituito (QUI)
Il Decreto Ministeriale 9 giugno 2022 (QUI) ne
aveva definito i compiti ripartiti tra i diversi enti che fanno parte del SNPS.
Il Dpcm 20 marzo 2023 (QUI) definisce
le modalità di coordinamento tra il SNPS e il Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente (SNPA: sistema delle Arpa) istituendo apposita Cabina
di Regia.
È particolarmente significativo il legame tra tutela salute
pubblica e mutamenti climatici di cui dovrà occuparsi il nuovo SNPS,
correlazione spesso sottovalutata nonostante studi autorevoli e ufficiali la
dimostrino QUI.
Ora occorre che prima di tutto le Regioni attuino quanto di loro competenza, come vedremo nel post che segue, rendendo operativo questo sistema, certo la mancanza di finanziamenti specifici nelle norme sopra elencate non fa ben sperare di realizzazioni celeri ed efficienti del SNPS.
Al di là della complessità delle funzioni individuate dalle norme
sopra elencate, un aspetto a mio avviso decisivo sarà quello di rendere
operativo il nostro Sistema sotto il profilo di definire un ruolo attivo dei
Dipartimenti di Prevenzione, anche attraverso gli indirizzi del SNPS, nelle
procedure decisionali a rilevanza ambientale a cominciare dalla VIA di progetti
ed opere, dalla VAS di piani e programmi e dalle Autorizzazioni Integrate Ambientali
(AIA).
Ad oggi il parametro salute pubblica è stato poco considerato
nelle procedure decisionali nonostante sia previsto dal testo unico ambientale per
le procedure di VIA-VAS ed AIA (QUI) per non
parlare della problematica delle industrie insalubri di prima classe che vede
un ruolo minimale delle ASL e un continuo scaricabarile tra queste e i Sindaci
dei Comuni (QUI).
Analizziamo di seguito la normativa sopra elencata, e quindi le
modalità di funzionamento e i compiti di questo SNPS…
L’articolo 27 della legge 79/2022 che ha convertito il
Decreto-Legge 36/2002 ha istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai
rischi ambientali e climatici, (di seguito SNPS).
I COMPITI DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL SNPS
Il Decreto 9 giugno 2022 ha individuato i compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale
prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).
Il Decreto 9 giugno 2022 ha individuato i compiti delle Regioni,
dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute nell’attuare il
SNPS.
Le Regioni tra le altre cose:
1) definiscono
e attuano a livello regionale le politiche di prevenzione primaria includendo
la salute nei processi decisionali territoriali;
2) provvedono ad assicurare ai
Dipartimenti di prevenzione le risorse strumentali ed umane adeguate in quantità
e qualità a garantire la compiuta attuazione ai livelli essenziali di
assistenza in materia di prevenzione collettiva, con particolare riferimento al
miglioramento dei processi inerenti alla valutazione della componente salute
nelle procedure di valutazione ambientale (VIA e VAS quindi come minimo).
Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto
superiore di sanità, tra l’altro, garantisce il coordinamento delle strutture
regionali del SNPS e l'uniforme applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto, avvalendosi, tra l'altro, della Commissione di coordinamento
strategico istituita in seno alla Direzione generale della prevenzione
sanitaria.
LE MODALITÀ DI INTERAZIONE TRA SNPS E SNPA
Da ultimo con Decreto Presidente Consiglio dei
Ministri del 29 marzo 2023 viene istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il
coordinamento amministrativo, la Cabina di regia per la interazione dei due
sistemi.
In particolare, secondo l’articolo 2 del DPCM l'interazione tra
il SNPS e il SNPA, si realizza tramite:
a) la
partecipazione attiva ai lavori della Cabina di regia del Consiglio del SNPA e
della Commissione di coordinamento strategico del Ministero della salute di cui
all'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della salute 9 giugno
2022 sopra citata;
b) il raccordo e il coordinamento
tra i soggetti che fanno parte del SNPS e del SNPA, anche tramite l'organizzazione
di riunioni periodiche;
c) la predisposizione di direttive
finalizzate a favorire e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto
dalle istituzioni che compongono SNPS e SNPA, anche al fine dell'effettiva integrazione
dei sistemi informativi;
d) il
coordinamento tecnico-scientifico tra l'Istituto superiore di sanità (ISS) e
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono
la proficua interazione tra i Sistemi
regionali prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici e le Agenzie regionali
e provinciali per la protezione ambientale (ARPA - APPA).
LA CABINA DI REGIA
La composizione della Cabina di regia è definita
dall’articolo 3 del DPCM:
a) un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede;
b) due
rappresentanti del SNPS, designati dal Ministro della salute tra i dirigenti
del medesimo Ministero e dell'Istituto superiore di sanità, con comprovate
competenze nel settore della prevenzione sanitaria;
c) due rappresentanti designati dal
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, tra i dirigenti del
medesimo Ministero e del SNPA con comprovate competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome.
I componenti della Cabina di regia devono essere nominati entro
30 giorni dal 16 maggio 2023 (data pubblicazione del Dpcm).
Tra i compiti della Cabina di regia risultano
particolarmente significativi i seguenti:
1. promuove l'adozione
degli atti di programmazione e degli indirizzi operativi finalizzati al
raggiungimento della coerenza tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) di
cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (QUI) e i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali
(LEPTA), di cui all'art. 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (QUI);
2. individua, in
collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca e con gli altri
interlocutori istituzionali coinvolti avvalendosi, tra l'altro, del SNPS e del
SNPA, i fabbisogni formativi in materia di salute, ambiente, biodiversità a
clima, e coopera all'ideazione, all'implementazione e alla realizzazione di
nuovi percorsi formativi intersettoriali, anche di carattere universitario, finalizzati
alla formazione di figure specializzate;
3. promuove la
realizzazione di programmi di comunicazione e di formazione intersettoriali
finalizzati all'acquisizione di competenze di carattere trasversale in materia
di salute, ambiente, biodiversità e clima rivolti a tutti i soggetti impegnati
in SNPS, SNPA e ai diversi interlocutori istituzionali e favorisce la sensibilizzazione
della popolazione generale.
IL PROGRAMMA TRIENNALE SALUTE AMBIENTE BIODIVERSITÀ E
CLIMA
Inoltre, la Cabina di Regia adotta il Programma triennale salute
ambiente biodiversità e clima, su proposta congiunta della Commissione di coordinamento
strategico.
Il Programma determina le aree prioritarie di intervento basandosi
su un modello intersettoriale che sviluppi l'approccio One health (QUI) nella sua evoluzione Planetary health (QUI),
definisce gli obiettivi e le sinergie al fine di mettere in atto misure che
garantiscano una effettiva risposta ai problemi sanitari correlati a determinanti
ambientali e climatici, individua le criticità nella sua realizzazione e
promuove azioni volte al loro superamento.
Il programma é redatto coerentemente con il Piano nazionale della
prevenzione (PNP) e con il programma triennale delle attività del SNPA.
I SOLDI?
Problema: l’articolo 7 del DPCM prevede che l'adempimento delle presenti
disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni assicurano gli adempimenti previsti con le risorse umane e
strumentali disponibili e legislazione vigente.
Nessun commento:
Posta un commento